LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che nella Regione Abruzzo permangono alcune situazioni di criticità per le attività di smaltimento dei rifiuti di origine urbana, in particolare nelle Province di Teramo e L’Aquila, a causa dell’assenza e/o insufficienza di disponibilità volumetriche residue di discariche dedicate in esercizio (discariche per “rifiuti non pericolosi”);

Preso atto che il Servizio Gestione Rifiuti sta portando avanti una serie di attività nel settore della gestione integrata dei rifiuti urbani, finalizzate in particolare a:

-    attuare puntualmente le disposizioni delle normative vigenti di settore;

-    attuare gli adempimenti regionali richiesti dai Ministeri competenti connessi alle diverse “procedure d’infrazione UE” nei confronti dello Stato italiano nonché degli Enti coinvolti, in materia di: IPPC (2008/2071), discariche (2003/4506), discariche abusive ed abbandoni di rifiuti (2003/2077), rifiuti portuali (2005/2015), .. etc.;

-    realizzare la programmazione prevista dal PRGR per il sistema impiantistico di supporto alla gestione del ciclo dei rifiuti (es. conferenze di servizio, richiesta pareri tecnici, riunioni di approfondimento, rilascio di autorizzazioni per la realizzazione ed esercizio degli impianti, applicazione della normativa di settore, diffide, solleciti, … etc.);

-    garantire la continuità degli smaltimenti/trattamenti dei rifiuti per evitare situazioni emergenziali;

-    sviluppare le iniziative per diffondere e/o potenziare sul territorio regionale le raccolte differenziate delle frazioni riciclabili, prioritariamente secondo modelli domiciliari (“porta a porta” e/o “di prossimità”), per minimizzare i quantitativi di rifiuti conferiti in discarica;

-    attuazione del Programma regionale RUB di cui alla DGR n. 167 del 24.02.2007 “D.Lgs 3/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28/04/2000, n. 83 - L.R. 23/06/2006, n. 22 - L.R. 9/08/2006, n. 27. "Direttive applicative del programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero”;

-    indagini preventive ambientali dei siti potenzialmente contaminati, bonifica e ripristino di siti contaminati ai sensi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Richiamata la DGR n. 304 del 18.06.2009 avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i. - Art. 4, comma 1, lett. v). Autorizzazione sino al 31.12.2009, a conferire rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi”, pubblicata sul BURA n. Speciale Ambiente n. 34 del 26.08.2009;

Richiamata la DGR n. 322 del 29.06.2009 avente per oggetto: “DGR n. 209 del 4 maggio 2009 “Evento sismico Abruzzo del 6 aprile 2009. Provvedimenti urgenti riguardanti le attività di gestione dei rifiuti da parte di Enti o Aziende ubicati nel territorio della Provincia di L'Aquila. Proroga termini, modifiche ed integrazioni”, pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 34 del 26/08/2009;

Visto il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 avente per oggetto: ”Norme in materia ambientale” e s.m.i., in particolare la parte IV in materia di: “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;

Visto il D.Lgs 13.1.2003, n. 36 avente per oggetto: “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e s.m.i.;

Visto il D.L. 28.04.2009, n. 39 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”, convertito, con modificazioni, in legge 24.06.2009, n. 77 con specifico riferimento all’art. 9;

Vista la Direttiva 9 aprile 2002 “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, che prevede la nuova codifica dei rifiuti;

Visto il D.M. 03.08.2005 “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica” e s.m.i., per quanto applicabile;

Vista la legge 27.02.2009, n. 13 “Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”, pubblicata sulla G.U. 28.02.2009, n. 49, che all’art. 5, comma 1 bis), ha previsto la possibilità di richiedere una proroga delle disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i. per le discariche classificate per “rifiuti non pericolosi” sino al 31.12.2009, previa assenso del MATTM, su richiesta della Regione interessata;

Vista la nota del MATTM prot.n. 13514/QdV/DI/V del 26.06.2009, avente per oggetto: “Discariche di rifiuti richiesta di proroga ai sensi del decreto-legge 30.12.2008, n. 208, convertito con legge 27.02.2009, n. 13”, acquisita al SGR con nota prot.n. 11635/DR4 del 29.06.2009, con la quale sono state concesse dal MATTM deroghe per lo smaltimento tal quale dei rifiuti a discariche della Regione Abruzzo, sino al 31.12.2009;

Vista la circolare del MATTM prot.n. U. prot.Gab. n.14963 del 30.06.2009, inviata a tutte le Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano, inerente: “Smaltimento dei rifiuti urbani in discarica: problematiche e dubbi interpretativi”, con la quale lo stesso ministero ha disposto le diverse modalità di smaltimento dei rifiuti in determinate discariche per rifiuti non pericolosi della regione;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, pubblicata sul BURA Straordinario n. 10 del 21.12.2007, che ha abrogato la precedente legislazione regionale in materia (L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i.) ed in particolare:

-    l’art. 4 relativo alle “Competenze della Regione”;

-    l’art. 4, comma 1, lett. v), che prevede che ai sensi dell’art. 196 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., compete alla Regione “l’autorizzazione, sentiti i soggetti interessati, a smaltire rifiuti urbani presso impianti ubicati fuori del territorio provinciale o di ATO, di produzione degli stessi per un periodo limitato, .. omissis”;

-    l’art. 5 relativo alle “Competenze delle Province”;

-    l’art. 34, comma 4, relativo alle competenze delle Province in materia di smaltimento di rifiuti urbani, in presenza di accertate disponibilità, tra ambiti territoriali ottimali (ATO) diversi.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: “Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici del 6 aprile 2009 che hanno interessato la Provincia di L’Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”, pubblicato sulla G.U. del 7.04.2009, n. 87;

Richiamate in particolare, le OO.PP.CC.MM. nn. 3667 - 3771 - 3782 - 3797 - 3813 - 3817, che dispongono interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la Provincia di L’Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo il 6 aprile 2009;

Richiamato in particolare, l’art. 6,  punto 1) della predetta Ordinanza n. 3753  che recita: “Per i soggetti che alla data del 5 aprile erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori colpiti dal sisma, sono sospesi fino al 31 dicembre 2009 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza della dichiarazione di emergenza”;

Considerato che permangono ancora difficoltà operative, come precedentemente accennato, che non consentono un regolare svolgimento delle attività di smaltimento di rifiuti urbani, in particolare, nella Provincia di L’Aquila e Teramo, per la mancanza di impianti di smaltimento autorizzati ed aventi sufficienti capacità volumetriche;

Considerato che le iniziative suddette sono in fase di concreta realizzazione (costruzione degli impianti) e/o di conclusione dell’iter amministrativo di approvazione dei progetti (richiesta pareri tecnici, organizzazione delle conferenze di servizi, ..etc.) e che necessitano ancora alcuni mesi (6-12 mesi), per l’avvio effettivo dei diversi impianti, nonché per la realizzazione dei programmi in materia di RD, da parte dei soggetti interessati;

Considerato pertanto, che risulta necessaria una collaborazione tra le diverse realtà provinciali e/o ATO interessate, per garantire la continuità delle attività di smaltimento e/o trattamento dei rifiuti di origine urbana, collaborazione già in atto, ai sensi della DGR n. 304 del 18.06.2009;

Preso atto che il Servizio Gestione Rifiuti ha provveduto, con nota prot.n. DR4/9708 del 25.05.2009, avente per oggetto: “DGR n. 1075/08 - L.R. 45/07, art. 4, comma 1, lett. v) e art. 34, comma 4. Esame delle problematiche delle attività di smaltimento di rifiuti urbani. Provvedimenti”, a convocare una riunione in data 10.06.2009 per sentire i diversi soggetti interessati, acquisire valutazioni e pareri, al fine di attivare una sussidiarietà tra Province e/o ATO diversi, per elaborare e concordare modalità ed interventi finalizzati al conferimento di rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento autorizzati ed aventi sufficienti capacità volumetriche, il cui verbale è agli atti del Servizio Gestione Rifiuti;

Considerato che le Province, sentite dal  competente Servizio regionale, hanno ritenuto che ricorrono le condizioni di cui all’art. 34, comma 4, della L.R. 45/07 e s.m.i. e cioè l’impossibilità di raggiungere accordi specifici, per motivi diversi e si rende, in alternativa, necessario attivare le disposizioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. v) della L.R. 45/07 e s.m.i., sentiti i soggetti interessati; 

Ritenuto che i soggetti interessati al conferimento dei rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento, ubicati in Provincia e/o ATO diversi,  debbano attenersi alle seguenti disposizioni:

1.   comunicare alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti ed alle Province territorialmente competenti, l’impianto di smaltimento e/o trattamento interessato, specificando le motivazioni, il periodo temporale, i quantitativi di rifiuti, CER, ..etc. ed ogni altra informazione utile ad individuare correttamente le problematiche emerse e le soluzioni proposte;

2.   allegare alla comunicazione di cui al punto 1), la documentazione, rilasciata dal gestore dell’impianto interessato, attestante la possibilità di poter conferire i rifiuti (autorizzazione, contratto, .. etc.);

Ritenuto altresì di prendere atto della necessità del conferimento di rifiuti di origine urbana trattati (CER 191212 e 190503), per un periodo limitato, da parte del COGESA SpA e Consorzio CIVETA, nell’impianto ubicato in località “Tufo colonico”, nel Comune di Isernia (CB) - Molise, in relazione all’effettiva disponibilità ed alla non sussistenza di impedimenti normativi;

Preso atto che il Servizio Gestione Rifiuti ha provveduto a convocare apposite riunioni in data 20.11.2009 (SGR prot.n. 19906/DR4  del 5.11.2009) e 25.11.2009 (SGR prot.n. 21051/DR4 del 23.11.2009), al fine di sentire tutti i soggetti interessati ai sensi della L.R. 45/07 e s.m.i., illustrare agli stessi la situazione al dicembre 2009 del sistema di smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati, acquisire pareri da parte delle Province interessate; i verbali delle riunioni sono agli atti del Servizio Gestione Rifiuti;

Ritenuto necessario che la Regione Abruzzo autorizzi, sentiti i soggetti interessati nelle riunioni tenutesi il 20.11.2009 e 25.11.2009, per un periodo necessario alla definitiva concretizzazione delle azioni ed interventi in corso, comunque per un periodo limitato, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. v), il conferimento dei rifiuti di origine urbana, da parte di Consorzi Intercomunali e/o loro Società SpA, Comuni, Gestori dei servizi di igiene urbana, ..etc., in Province e/o ATO diversi;

Richiamata la DGR n. 1399 del 29.11.2006 avente per oggetto: “L.R. 9.08.2006, n. 27 - art. 7, comma 4. - Direttive in materia di comunicazione dei dati riferiti alla gestione dei rifiuti di origine regionale ed extraregionale. Nuove disposizioni e modifiche alla D.G.R. del 4.11.2005, n. 1089, in materia di comunicazioni semestrali dei rifiuti;

Richiamata la DGR n. 167 del 24.02.2007 relativa a: “D.Lgs. 3/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28/04/2000, n. 83 - L.R. 23/06/2006, n. 22 - L.R. 9/08/2006, n. 27. Direttive applicative del programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero”, in particolare per le disposizioni inerenti l’attuazione del Programma regionale di riduzione dei rifiuti biodegradabili (Programma RUB), da conferire in discarica;

Richiamata la DGR n. 169 del 24.02.2007 avente per oggetto: “Decreto legislativo 13.01.2003, n. 36 - D.M. 3 agosto 2005 - Ammissibilità di rifiuti classificati con codice CER 191212 in impianti di smaltimento già autorizzati alla realizzazione e all’esercizio ai sensi della Delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/84, ex articoli 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., art. 208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/03. Direttive tecnico - gestionali”;

Richiamata la DGR n. 1190 del 23.11.2007 avente per oggetto: “L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 32. Attività di smaltimento dei rifiuti urbani. Provvedimenti regionali straordinari”, con la quale la Regione Abruzzo ha definito un programma di interventi, di carattere emergenziale, per l’attivazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani, previa una ricognizione di impianti già autorizzati e/o nuovi siti potenzialmente attivabili a tal fine;

Richiamata la DGR n. 790 del 3.08.2007 avente per oggetto: “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006”;

Richiamata la DGR n. 1075 del 13.11.2008 avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" - art. 4, comma 1, lett. v). Conferimento sino al 30.06.2009 di rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in ambiti territoriali diversi.”, pubblicata sul B.U.R.A. Speciale Ambiente n. 85 del 28/11/2008, con la quale la Regione Abruzzo ha autorizzato sino al 30.06.2009, il conferimento dei rifiuti urbani (CER 20 e 19), in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in ambiti territoriali diversi (Province e/o ATO);

Vista la nota prot.n. 752 del 24.11.2009 del Consorzio comprensoriale del chietino per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, acquisita al SGR con nota prot.n. 21546/DR4 del 27.11.2009, avente per oggetto: “Richiesta di proroga per il conferimento dei rifiuti solidi urbani presso l’impianto di loc. Cerratina di Lanciano”; 

Vista la nota della Provincia di Teramo prot.n. 384652 del 10.12.2009 inerente: “Criticità gestionali dello smaltimento dei rifiuti nella Provincia di Teramo . Comunicazione”, acquisita al SGR con nota prot.n. 22363/DR4 del 10.12.2009;

Vista la nota dell’Unione di Comuni “Città Territorio” - Val Vibrata, prot.n. 3001 del 7.12.2009, acquisita al SGR con nota prot.n. 22292/DR4 del 10.12.2009; 

Vista la nota del CIRSU SpA, prot.n. 2829 dell’11.12.2009, acquisita al SGR con nota prot.n. 22516/DR4 del 14.12.2009; 

Vista la nota del Consorzio Comprensoriale Area Piomba Fino prot. n. 1362/09 del 09/12/09, acquisita al SGR con nota prot. n. 22545/DR4 del 14.12.2009;

Richiamate le seguenti determinazioni dirigenziali riferite agli impianti mobili autorizzati, le cui attività sono finalizzate al trattamento preventivo dei rifiuti urbani indifferenziati:

-    DF3/101 del 18.10.2004 – Ditta DECO SpA – località “Via Raiale” del Comune di Pescara (PE);

-    DF3/82 del 5.08.2005 – Consorzio comprensoriale rifiuti di Lanciano – località “Cerratina” (CH);

-    DN3/182 dell’11.12.2007 – Ecoconsul S.u.r.l. – località “S.P. Bonifica del Tronto km 14,050” del Comune di Ancarano (TE);

-    DN3/16 del 9.02.2007 – TE.AM. Teramo Ambiente – Località “Carapollo” del Comune di Teramo (TE).

Preso atto del parere dell’Avvocatura regionale prot.n. 8284 PA 9/09 del 1° dicembre 2009, avente per oggetto: “Richiesta proroga campagna di attività impianti mobili di trattamento rifiuti. Parere”, inerente il prosieguo delle attività alla luce dell’attuale giurisprudenza;

Richiamata la DGR n. 178 del 14.04.2009, avente per oggetto: “Sisma del 6 aprile 2006 - Prime disposizioni generali” che per estratto recita:

“omissis……..

-    4. Con riferimento a tutte le procedure e/o provvedimenti ad istanza di parte relativi ad ipotesi nella quali il mancato riscontro dell’Amministrazione equivale a provvedimento di assenso o di diniego, con scadenza in data successiva al 6 aprile 2009, il presente atto costituisce provvedimento generale ed espresso soprassessorio, inibitorio del formarsi di qualsivoglia consenso o diniego procedimentale, facendo salvo il successivo scrutinio dell’amministrazione posteriormente al 30 giugno 2009, data dalla quale torneranno a decorrere i termini di cui ad ogni singolo procedimento” e altresì;

-    5. E’ fatta salva, in ogni caso, la motivata possibilità di adozione di atti o provvedimenti puntuali ove i direttori od i dirigenti competenti ne ravvisino la imminente necessità, da esplicitare nell’atto medesimo;

omissis”;

Richiamata DGR n. 209 del 4 maggio 2009 ”Evento sismico Abruzzo del 6 aprile 2009. Provvedimenti urgenti riguardanti le attività di gestione dei rifiuti da parte di Enti o Aziende ubicati nel territorio della Provincia di L’Aquila. Proroga termini, modifiche ed integrazioni”;

Considerato che la situazione conseguente all’evento sismico del 6 aprile 2009, continua a condizionare l’area della Provincia di L’Aquila in cui operano Enti, Agenzie, organismi statali e/o regionali, le cui attività istituzionali, che consistono nel rilascio di visti, autorizzazioni, nulla-osta, ..etc., sono attualmente ancora impedite e/o fortemente rallentate e che ciò determina un grave disagio socio economico che costituisce a tutti gli effetti causa di forza maggiore rilevante ai fini contrattuali;

Ritenuto opportuno prevedere che ogni attività attinente l’esercizio di impianti di smaltimento/recupero di rifiuti, già autorizzata ai sensi di legge, prorogata sino al 31.12.2009 in virtù della DGR n. 322 del 29.06. 2009, operanti nella Provincia di L’Aquila, per cui:

a)   i termini di validità delle autorizzazioni siano in fase di scadenza;

b)   i termini di validità delle autorizzazioni siano scaduti e per i quali sono in corso i procedimenti di rinnovo o di rilascio di nuova autorizzazione;

c)   i termini temporali connessi riferiti all’avvio dell’esercizio e/o agibilità degli impianti, previo, comunque, diverse e specifiche prescrizioni emanate dagli organi tecnici di controllo (ARTA Abruzzo);

venga ulteriormente prorogata alle stesse condizioni stabilite nelle autorizzazioni già rilasciate;

Dato atto che le eccezionali esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella Regione Abruzzo, permangono anche allo stato attuale e fanno ritenere indispensabile ed urgente di dover prorogare gli interventi già adottati con la sopra richiamata DGR n. 209/2009 per favorire il ritorno alle normali attività lavorative per tutti quegli impianti di smaltimento/recupero della Provincia di L’Aquila autorizzati in procedura ordinaria, nonché iscritti in procedura semplificata, alle stesse condizioni già autorizzate/iscritte, riservandosi appena possibile la ultimazione dei predetti procedimenti amministrativi;

Ritenuto di dover confermare l’esclusione, dall’ambito di applicazione del presente provvedimento, gli impianti di discariche di rifiuti urbani speciali non pericolosi, in quanto sottoposti all’adozione di puntuali provvedimenti dedicati ed altresì gli impianti di gestione dei rifiuti soggetti alle procedure di Autorizzazione Ambientale Integrata IPPC, in quanto inseriti nella DGR 30.03.2009, n. 158;

Richiamati tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni del D.Lgs. 24.06.2003, n. 209 e s.m.i., e che le operazioni siano svolte in conformità ai principi generali previsti da D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

Precisato che presso gli impianti devono, comunque, sussistere tutte le condizioni di salvaguardia ambientale, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;  

Ritenuto di dover richiamare per tutti i soggetti interessati dal presente provvedimento il possesso delle garanzie finanziare previste ai sensi della D.G.R. 3.08.2007, n. 790 “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/ recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)  n. 71 Speciale Ambiente del 05.09.07;

Richiamata altresì, la L.R. 16.06.2006, n. 17 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”, pubblicata sul BURA n. 37 del 7.07.2006, recante le disposizioni inerenti l’applicazione del tributo speciale (ecotassa), per i rifiuti da conferire agli impianti di smaltimento, a cui i “soggetti passivi” interessati sono obbligati alla puntuale applicazione;

Preso atto che il Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Regionale Protezione Civile - Ambiente, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto e non rilevandosi dallo stesso conseguenze negative sul piano ambientale;

Ritenuto che il presente provvedimento è finalizzato a garantire la continuità delle attività di un servizio pubblico essenziale, come quello rappresentato dalla raccolta e smaltimento dei rifiuti di origine urbana e ad evitare eventuali emergenze di ordine igienico-sanitario, che potrebbero insorgere in caso di interruzione dei servizi richiamati; nonché per evitare eventuali problematiche di ordine pubblico ed una negativa immagine delle realtà interessate;

Ritenuto che il periodo di tempo di autorizzazione allo smaltimento e/o trattamento dei rifiuti di origine urbana in altri impianti ubicati in diverse Province e/o ATO, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. v) della L.R. 45/07, possa essere definito dalla data di approvazione del presente atto da parte della Giunta regionale, sino al 30.06.2010, con le modalità sopra definite e salvo ulteriori proroghe per accertate necessità;  

Considerato che il presente atto è da ritenersi urgente, al fine di evitare situazioni di emergenza per le attività di smaltimento dei rifiuti di origine urbana nonché per evitare disservizi alla popolazione e/o situazioni di criticità di ordine igienico-sanitario;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Protezione Civile - Ambiente;

Visti

il D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

il D.Lgs. 36/03 e s.m.i.;

la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

Vista la L.R. 14.09.1999, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1.   di Autorizzare ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. v) della L.R. 45/07 e s.m.i. e per accertate ed indifferibili necessità, sentite le Province ed i soggetti interessati (riunioni del 20.10.2009 e 25.11.2009), il conferimento di rifiuti di origine urbana in impianti autorizzati di smaltimento e/o trattamento, ubicati in Province e/o ATO diversi, sino al 30.06.2010;

2.   di Prescrivere che i soggetti interessati al conferimento dei rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento, ubicati in Province e/o ATO diversi, devono attenersi alle seguenti disposizioni:

-    comunicare alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti ed alle Province territorialmente competenti, gli impianti interessati, specificando le motivazioni, il periodo temporale, i quantitativi di rifiuti, CER, ..etc. ed ogni altra informazione utile ad individuare correttamente le problematiche emerse e le soluzioni proposte;

-    allegare alla suddetta comunicazione, la documentazione, rilasciata dal gestore dell’impianto interessato, attestante la possibilità di poter conferire i rifiuti (convenzione, contratto, .. etc.);

3.   di Prescrivere alle Province interessate:

a.   il monitoraggio delle attività di smaltimento e/o trattamento dei rifiuti di origine urbana conferiti agli impianti interessati;

b.   la comunicazione al competente Servizio regionale dell’eventuale superamento dell’emergenza riferita alle attività di smaltimento e/o trattamento dei rifiuti di origine urbana e, quindi, il possibile ritorno all’autosufficienza del bacino territoriale (Provincia - ATO) delle stesse attività;

c.   il rigoroso controllo delle attività di smaltimento e/o trattamento ed il rispetto delle normative di settore vigenti, da parte dei soggetti interessati;  

4.   di Richiamare i soggetti interessati dal presente atto, al più rigoroso e scrupoloso rispetto della vigente normativa in materia di salute pubblica e tutela dell’ambiente, nonché a promuovere ed adottare le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riuso ed il riciclaggio dei rifiuti;

5.   di Rimandare alle parti interessate, gli ulteriori adempimenti necessari per:

-    la definizione delle “modalità operative” relative alle attività di raccolta, raggruppamento preliminare, trattamento e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto delle migliori soluzioni tecnologiche ed economicamente meno onerose;

-    la definizione delle “tariffe di conferimento” dei rifiuti urbani agli impianti di trattamento e/o smaltimento che, in ogni caso, non devono discostarsi da quelle già in vigore. A tal fine, entro 7 giorni dall’approvazione della presente delibera, il gestore dell’impianto di smaltimento e/o trattamento, dovrà comunicare alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti ed alle Province interessate, le tariffe di conferimento applicate. Eventuali modifiche delle tariffe di conferimento già praticate agli impianti interessati, devono essere preliminarmente motivate, documentate ed inviate alla Regione per l’esame di competenza;

-    l’attuazione di ogni altro aspetto collegato alla trasparente, corretta ed efficace gestione delle attività interessate.

6.   di Richiamare i gestori degli impianti di smaltimento e/o trattamento al rispetto delle norme regionali in materia di tributo speciale (cd. “ecotassa”);

7.   di Prescrivere il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti - MUD), dall’art. 190 (Registro di carico e scarico) e dall’art. 193 (Trasporto dei rifiuti) del Decreto Legislativo 3.04.2006 n. 152 e s.m.i., nonché delle disposizioni di cui alla DGR n. 1399 del 29.11.2006 in materia di comunicazione semestrale dei dati dei rifiuti movimentati;

8.   di Prescrivere ai Comuni e Consorzi Intercomunali e/o loro Società e/o Gestori degli impianti e dei Servizi, per quanto di loro competenza, con il presente provvedimento:

a.   l’immediato potenziamento dei servizi di raccolta differenziata al fine di rispettare gli obblighi di cui all’art. 23, comma 2 della L.R. 45/07 “Obiettivi di raccolta differenziata e riciclo” e di cui alla DGR n. 167 del 24.02.2007;

b.   la rendicontazione dei risultati raggiunti, riferiti alle attività di cui al punto a), da inviare al competente Servizio regionale alla scadenza del termine di cui al presente atto, in particolare le iniziative e le misure adottate per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui  all’art. 1, comma 1108 della legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e dell’art. 23, comma 4 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

9.   di Autorizzare il Servizio Gestione Rifiuti ad attivare tutte le iniziative previste dalla vigente normativa di settore, in caso di inadempienza, in base alle specifiche competenze, da parte dei Comuni e/o Consorzi intercomunali e/o loro Società SpA interessati, Gestori degli impianti e dei Servizi, per l’attuazione degli obblighi previsti dalla L.R. 45/07 e s.m.i. in materia di raccolta differenziata;

10. di Prorogare al 30.06.2010, i termini di cui alla DGR n. 322 del 29.06.2009 (31.12.2009), per ogni attività attinente l’esercizio di impianti di gestione di rifiuti, già autorizzati ai sensi di legge, operanti nella Provincia di L’Aquila, giusta DGR 14.04.2009, n. 178 riferiti a:

a.   termini di validità delle autorizzazioni in fase di scadenza;

b.   termini di validità delle autorizzazioni scaduti e per i quali sono in corso i procedimenti di rinnovo o di rilascio di nuova autorizzazione;

c.   termini connessi all’avvio dell’esercizio e/o agibilità degli impianti, salvo diverse e specifiche prescrizioni emanate dagli organi tecnici di controllo competenti territorialmente (ARTA Abruzzo);

comunque, alle stesse condizioni stabilite nelle autorizzazioni già rilasciate;

11. di Riservarsi eventuali ulteriori proroghe del termine di cui al punto 10), qualora si rendessero necessarie, in relazione all’evolversi della situazione di emergenza nei territori della Provincia di L’Aquila, connessa con l’evento sismico del 6 aprile 2009;

12. di Ribadire che il presente provvedimento non si applica agli impianti di smaltimento assoggettati al D.Lgs. 36/03 e s.m.i., nonché agli impianti assoggettati al D.Lgs. 59/05 (IPPC), in quanto sottoposti all’adozione di puntuali provvedimenti, salvo provvedimenti emergenziali connessi all’evento sismico del 6 aprile 2009, adottati dalle Autorità statali;

13. di Disporre da parte del Servizio competente, l’adozione di provvedimenti dirigenziali consequenziali, previa verifica della conformità alle norme di settore vigenti, degli atti tecnico-amministrativi riferiti ai singoli impianti di smaltimento/recupero, ove non siano state accertate, alla data di adozione del presente atto, situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente e con esclusione di richieste di varianti sostanziali come definite dalla DGR n. 1192/08;

14. di Trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, alla Regione Molise, alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara, Teramo ed Isernia, ai Consorzi Comprensoriali di Smaltimento dei Rifiuti ed ai Gestori degli impianti di smaltimento e/o trattamento interessati, all’ARTA – Direzione centrale ed ai Dipartimenti Provinciali dell’ARTA territorialmente competenti;

15. di Demandare alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, il compito di comunicare il presente provvedimento ai Comuni interessati ed informare tempestivamente gli stessi per gli adempimenti conseguenti;

16. di Pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione rifiuti e bonifiche.