Premesso che nella Regione Abruzzo permangono alcune situazioni
di criticità per le attività di smaltimento dei rifiuti di origine urbana, in
particolare nelle Province di Teramo e L’Aquila, a causa dell’assenza e/o
insufficienza di disponibilità volumetriche residue di discariche dedicate in
esercizio (discariche per “rifiuti non
pericolosi”);
Preso atto che il Servizio Gestione Rifiuti sta portando avanti
una serie di attività nel settore della gestione integrata dei rifiuti urbani,
finalizzate in particolare a:
- attuare puntualmente le disposizioni delle normative vigenti di settore;
- attuare gli adempimenti regionali richiesti dai Ministeri competenti connessi alle diverse “procedure d’infrazione UE” nei confronti dello Stato italiano nonché degli Enti coinvolti, in materia di: IPPC (2008/2071), discariche (2003/4506), discariche abusive ed abbandoni di rifiuti (2003/2077), rifiuti portuali (2005/2015), .. etc.;
- realizzare la programmazione prevista dal PRGR per il sistema impiantistico di supporto alla gestione del ciclo dei rifiuti (es. conferenze di servizio, richiesta pareri tecnici, riunioni di approfondimento, rilascio di autorizzazioni per la realizzazione ed esercizio degli impianti, applicazione della normativa di settore, diffide, solleciti, … etc.);
- garantire la continuità degli smaltimenti/trattamenti dei rifiuti per evitare situazioni emergenziali;
- sviluppare le iniziative per diffondere e/o potenziare sul territorio regionale le raccolte differenziate delle frazioni riciclabili, prioritariamente secondo modelli domiciliari (“porta a porta” e/o “di prossimità”), per minimizzare i quantitativi di rifiuti conferiti in discarica;
- attuazione del Programma regionale RUB di cui alla DGR n. 167 del 24.02.2007 “D.Lgs 3/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28/04/2000, n. 83 - L.R. 23/06/2006, n. 22 - L.R. 9/08/2006, n. 27. "Direttive applicative del programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero”;
- indagini
preventive ambientali dei siti potenzialmente contaminati, bonifica e
ripristino di siti contaminati ai sensi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs.
152/06 e s.m.i.;
Richiamata
Richiamata
Visto il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 avente per oggetto: ”Norme in
materia ambientale” e s.m.i., in particolare la parte IV in materia di: “Norme
in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;
Visto il D.Lgs 13.1.2003, n. 36 avente per oggetto: “Attuazione
della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e s.m.i.;
Visto il D.L. 28.04.2009, n. 39 “Interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese
di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”,
convertito, con modificazioni, in legge 24.06.2009, n. 77 con specifico
riferimento all’art. 9;
Vista
Visto il D.M. 03.08.2005 “Criteri di ammissibilità dei rifiuti
in discarica” e s.m.i., per quanto applicabile;
Vista la legge 27.02.2009, n. 13 “Conversione in legge, con
modificazioni del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure
straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”,
pubblicata sulla G.U. 28.02.2009, n. 49, che all’art. 5, comma 1 bis), ha
previsto la possibilità di richiedere una proroga delle disposizioni di cui
all’art. 17 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i. per le discariche classificate per
“rifiuti non pericolosi” sino al 31.12.2009, previa assenso del MATTM, su
richiesta della Regione interessata;
Vista la nota del MATTM prot.n. 13514/QdV/DI/V del 26.06.2009,
avente per oggetto: “Discariche di rifiuti richiesta di proroga ai sensi del
decreto-legge 30.12.2008, n. 208, convertito con legge 27.02.2009, n.
Vista la circolare del MATTM prot.n. U. prot.Gab. n.14963 del
30.06.2009, inviata a tutte le Regioni ed alle Province Autonome di Trento e
Bolzano, inerente: “Smaltimento dei rifiuti urbani in discarica: problematiche
e dubbi interpretativi”, con la quale lo stesso ministero ha disposto le
diverse modalità di smaltimento dei rifiuti in determinate discariche per
rifiuti non pericolosi della regione;
Vista
- l’art. 4 relativo alle “Competenze della Regione”;
- l’art. 4, comma 1, lett. v), che prevede che ai sensi dell’art. 196 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., compete alla Regione “l’autorizzazione, sentiti i soggetti interessati, a smaltire rifiuti urbani presso impianti ubicati fuori del territorio provinciale o di ATO, di produzione degli stessi per un periodo limitato, .. omissis”;
- l’art. 5 relativo alle “Competenze delle Province”;
- l’art. 34, comma 4, relativo alle competenze delle Province in materia di smaltimento di rifiuti urbani, in presenza di accertate disponibilità, tra ambiti territoriali ottimali (ATO) diversi.
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
recante: “Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali
eventi sismici del 6 aprile 2009 che hanno interessato
Richiamate in particolare, le OO.PP.CC.MM. nn. 3667 - 3771 -
3782 - 3797 - 3813 - 3817, che dispongono interventi urgenti conseguenti agli
eventi sismici che hanno colpito
Richiamato in particolare, l’art. 6, punto 1) della predetta Ordinanza n.
3753 che recita: “Per i soggetti che
alla data del 5 aprile erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano
la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori
colpiti dal sisma, sono sospesi fino al 31 dicembre 2009 i termini di
prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali
e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da
qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza
della dichiarazione di emergenza”;
Considerato che permangono ancora difficoltà operative, come
precedentemente accennato, che non consentono un regolare svolgimento delle
attività di smaltimento di rifiuti urbani, in particolare, nella Provincia di
L’Aquila e Teramo, per la mancanza di impianti di smaltimento autorizzati ed
aventi sufficienti capacità volumetriche;
Considerato che le iniziative suddette sono in fase di concreta
realizzazione (costruzione degli impianti) e/o di conclusione dell’iter
amministrativo di approvazione dei progetti (richiesta pareri tecnici,
organizzazione delle conferenze di servizi, ..etc.) e che necessitano ancora
alcuni mesi (6-12 mesi), per l’avvio effettivo dei diversi impianti, nonché per
la realizzazione dei programmi in materia di RD, da parte dei soggetti
interessati;
Considerato pertanto, che risulta necessaria una collaborazione
tra le diverse realtà provinciali e/o ATO interessate, per garantire la
continuità delle attività di smaltimento e/o trattamento dei rifiuti di origine
urbana, collaborazione già in atto, ai sensi della DGR n. 304 del 18.06.2009;
Preso atto che il Servizio Gestione Rifiuti ha provveduto, con
nota prot.n. DR4/9708 del 25.05.2009, avente per oggetto: “DGR n. 1075/08 -
L.R. 45/07, art. 4, comma 1, lett. v) e art. 34, comma 4. Esame delle
problematiche delle attività di smaltimento di rifiuti urbani. Provvedimenti”,
a convocare una riunione in data 10.06.2009 per sentire i diversi soggetti interessati,
acquisire valutazioni e pareri, al fine di attivare una sussidiarietà tra
Province e/o ATO diversi, per elaborare e concordare modalità ed interventi
finalizzati al conferimento di rifiuti di origine urbana in impianti di
smaltimento e/o trattamento autorizzati ed aventi sufficienti capacità
volumetriche, il cui verbale è agli atti del Servizio Gestione Rifiuti;
Considerato che le Province, sentite dal competente Servizio regionale, hanno ritenuto
che ricorrono le condizioni di cui all’art. 34, comma 4, della L.R. 45/07 e
s.m.i. e cioè l’impossibilità di raggiungere accordi specifici, per motivi
diversi e si rende, in alternativa, necessario attivare le disposizioni
previste dall’art. 4, comma 1, lett. v) della L.R. 45/07 e s.m.i., sentiti i
soggetti interessati;
Ritenuto che i soggetti interessati al conferimento dei rifiuti
di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento, ubicati in
Provincia e/o ATO diversi, debbano
attenersi alle seguenti disposizioni:
1. comunicare alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti ed alle Province territorialmente competenti, l’impianto di smaltimento e/o trattamento interessato, specificando le motivazioni, il periodo temporale, i quantitativi di rifiuti, CER, ..etc. ed ogni altra informazione utile ad individuare correttamente le problematiche emerse e le soluzioni proposte;
2. allegare alla comunicazione di cui al punto 1), la documentazione, rilasciata dal gestore dell’impianto interessato, attestante la possibilità di poter conferire i rifiuti (autorizzazione, contratto, .. etc.);
Ritenuto altresì di prendere atto della necessità del
conferimento di rifiuti di origine urbana trattati (CER 191212 e 190503), per
un periodo limitato, da parte del COGESA SpA e Consorzio CIVETA, nell’impianto
ubicato in località “Tufo colonico”,
nel Comune di Isernia (CB) - Molise, in relazione all’effettiva disponibilità
ed alla non sussistenza di impedimenti normativi;
Preso atto che il Servizio Gestione Rifiuti ha provveduto a
convocare apposite riunioni in data 20.11.2009 (SGR prot.n. 19906/DR4 del 5.11.2009) e 25.11.2009 (SGR prot.n.
21051/DR4 del 23.11.2009), al fine di sentire tutti i soggetti interessati ai
sensi della L.R. 45/07 e s.m.i., illustrare agli stessi la situazione al
dicembre 2009 del sistema di smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati,
acquisire pareri da parte delle Province interessate; i verbali delle riunioni
sono agli atti del Servizio Gestione Rifiuti;
Ritenuto necessario che
Richiamata
Richiamata
Richiamata
Richiamata
Richiamata
Richiamata
Vista la nota prot.n. 752 del 24.11.2009 del Consorzio
comprensoriale del chietino per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
acquisita al SGR con nota prot.n. 21546/DR4 del 27.11.2009, avente per oggetto:
“Richiesta di proroga per il conferimento
dei rifiuti solidi urbani presso l’impianto di loc. Cerratina di Lanciano”;
Vista la nota della Provincia di Teramo prot.n. 384652 del
10.12.2009 inerente: “Criticità
gestionali dello smaltimento dei rifiuti nella Provincia di Teramo .
Comunicazione”, acquisita al SGR con nota prot.n. 22363/DR4 del 10.12.2009;
Vista la nota dell’Unione di Comuni “Città Territorio” - Val Vibrata, prot.n. 3001 del 7.12.2009,
acquisita al SGR con nota prot.n. 22292/DR4 del 10.12.2009;
Vista la nota del
Vista la nota del Consorzio Comprensoriale Area Piomba Fino
prot. n. 1362/09 del 09/12/09, acquisita al SGR con nota prot. n. 22545/DR4 del
14.12.2009;
Richiamate le seguenti determinazioni dirigenziali riferite agli
impianti mobili autorizzati, le cui attività sono finalizzate al trattamento
preventivo dei rifiuti urbani indifferenziati:
- DF3/101 del
18.10.2004 – Ditta DECO SpA – località “Via
Raiale” del Comune di Pescara (PE);
- DF3/82 del
5.08.2005 – Consorzio comprensoriale rifiuti di Lanciano – località “Cerratina” (CH);
- DN3/182
dell’11.12.2007 – Ecoconsul S.u.r.l. – località “S.P. Bonifica del Tronto km
- DN3/16 del
9.02.2007 – TE.AM. Teramo Ambiente – Località “Carapollo” del Comune di Teramo (TE).
Preso atto del parere dell’Avvocatura regionale prot.n. 8284 PA
9/09 del 1° dicembre 2009, avente per oggetto: “Richiesta proroga campagna di attività impianti mobili di trattamento rifiuti.
Parere”, inerente il prosieguo delle attività alla luce dell’attuale
giurisprudenza;
Richiamata
“omissis……..
- 4. Con
riferimento a tutte le procedure e/o provvedimenti ad istanza di parte relativi
ad ipotesi nella quali il mancato riscontro dell’Amministrazione equivale a
provvedimento di assenso o di diniego, con scadenza in data successiva al 6
aprile 2009, il presente atto costituisce provvedimento generale ed espresso
soprassessorio, inibitorio del formarsi di qualsivoglia consenso o diniego
procedimentale, facendo salvo il successivo scrutinio dell’amministrazione
posteriormente al 30 giugno 2009, data dalla quale torneranno a decorrere i
termini di cui ad ogni singolo procedimento” e altresì;
- 5. E’ fatta
salva, in ogni caso, la motivata possibilità di adozione di atti o
provvedimenti puntuali ove i direttori od i dirigenti competenti ne ravvisino
la imminente necessità, da esplicitare nell’atto medesimo;
omissis…”;
Richiamata DGR n. 209 del 4 maggio 2009 ”Evento sismico Abruzzo
del 6 aprile 2009. Provvedimenti urgenti riguardanti le attività di gestione
dei rifiuti da parte di Enti o Aziende ubicati nel territorio della Provincia
di L’Aquila. Proroga termini, modifiche ed integrazioni”;
Considerato che la situazione conseguente all’evento sismico del
6 aprile 2009, continua a condizionare l’area della Provincia di L’Aquila in
cui operano Enti, Agenzie, organismi statali e/o regionali, le cui attività
istituzionali, che consistono nel rilascio di visti, autorizzazioni,
nulla-osta, ..etc., sono attualmente ancora impedite e/o fortemente rallentate
e che ciò determina un grave disagio socio economico che costituisce a tutti
gli effetti causa di forza maggiore rilevante ai fini contrattuali;
Ritenuto opportuno prevedere che ogni attività attinente
l’esercizio di impianti di smaltimento/recupero di rifiuti, già autorizzata ai
sensi di legge, prorogata sino al 31.12.2009 in virtù della DGR n. 322 del
29.06. 2009, operanti nella Provincia di L’Aquila, per cui:
a) i termini di validità delle autorizzazioni siano in fase di scadenza;
b) i termini di
validità delle autorizzazioni siano scaduti e per i quali sono in corso i procedimenti
di rinnovo o di rilascio di nuova autorizzazione;
c) i termini temporali connessi riferiti all’avvio dell’esercizio e/o agibilità degli impianti, previo, comunque, diverse e specifiche prescrizioni emanate dagli organi tecnici di controllo (ARTA Abruzzo);
venga ulteriormente prorogata alle stesse condizioni stabilite nelle autorizzazioni già rilasciate;
Dato atto che le eccezionali esigenze connesse al contesto
emergenziale in atto nella Regione Abruzzo, permangono anche allo stato attuale
e fanno ritenere indispensabile ed urgente di dover prorogare gli interventi
già adottati con la sopra richiamata DGR n. 209/2009 per favorire il ritorno
alle normali attività lavorative per tutti quegli impianti di
smaltimento/recupero della Provincia di L’Aquila autorizzati in procedura
ordinaria, nonché iscritti in procedura semplificata, alle stesse condizioni
già autorizzate/iscritte, riservandosi appena possibile la ultimazione dei
predetti procedimenti amministrativi;
Ritenuto di dover confermare l’esclusione, dall’ambito di
applicazione del presente provvedimento, gli impianti di discariche di rifiuti
urbani speciali non pericolosi, in quanto sottoposti all’adozione di puntuali
provvedimenti dedicati ed altresì gli impianti di gestione dei rifiuti soggetti
alle procedure di Autorizzazione Ambientale Integrata IPPC, in quanto inseriti
nella DGR 30.03.2009, n. 158;
Richiamati tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni del
D.Lgs. 24.06.2003, n. 209 e s.m.i., e che le operazioni siano svolte in
conformità ai principi generali previsti da D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R.
19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;
Precisato che presso gli impianti devono, comunque, sussistere
tutte le condizioni di salvaguardia ambientale, la incolumità, il benessere e
la sicurezza della collettività e dei singoli;
Ritenuto di dover richiamare per tutti i soggetti interessati
dal presente provvedimento il possesso delle garanzie finanziare previste ai
sensi della D.G.R. 3.08.2007, n. 790 “Garanzie
finanziarie previste per le operazioni
di smaltimento e/ recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti
contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006”,
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n. 71 Speciale Ambiente del 05.09.07;
Richiamata altresì,
Preso atto che il Servizio Gestione Rifiuti della Direzione
Regionale Protezione Civile - Ambiente, ha espresso il proprio parere
favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico-amministrativa
del presente atto e non rilevandosi dallo stesso conseguenze negative sul piano
ambientale;
Ritenuto che il presente provvedimento è finalizzato a garantire
la continuità delle attività di un servizio pubblico essenziale, come quello
rappresentato dalla raccolta e smaltimento dei rifiuti di origine urbana e ad
evitare eventuali emergenze di ordine igienico-sanitario, che potrebbero
insorgere in caso di interruzione dei servizi richiamati; nonché per evitare
eventuali problematiche di ordine pubblico ed una negativa immagine delle
realtà interessate;
Ritenuto che il periodo di tempo di autorizzazione allo
smaltimento e/o trattamento dei rifiuti di origine urbana in altri impianti
ubicati in diverse Province e/o ATO, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. v)
della L.R. 45/07, possa essere definito dalla data di approvazione del presente
atto da parte della Giunta regionale, sino al 30.06.2010, con le modalità sopra
definite e salvo ulteriori proroghe per accertate necessità;
Considerato che il presente atto è da
ritenersi urgente, al fine di evitare situazioni di emergenza per le attività
di smaltimento dei rifiuti di origine urbana nonché per evitare disservizi alla
popolazione e/o situazioni di criticità di ordine igienico-sanitario;
Udita la relazione del Componente
Visti
il D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
il D.Lgs. 36/03 e s.m.i.;
Vista
A voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono
integralmente riportate e trascritte:
1. di Autorizzare
ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. v) della L.R. 45/07 e s.m.i. e per
accertate ed indifferibili necessità, sentite le Province ed i soggetti
interessati (riunioni del 20.10.2009 e 25.11.2009), il conferimento di rifiuti
di origine urbana in impianti autorizzati di smaltimento e/o trattamento,
ubicati in Province e/o ATO diversi, sino al 30.06.2010;
2. di Prescrivere
che i soggetti interessati al conferimento dei rifiuti di origine urbana in
impianti di smaltimento e/o trattamento, ubicati in Province e/o ATO diversi,
devono attenersi alle seguenti disposizioni:
- comunicare alla
Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti ed alle Province territorialmente
competenti, gli impianti interessati, specificando le motivazioni, il periodo
temporale, i quantitativi di rifiuti, CER, ..etc. ed ogni altra informazione
utile ad individuare correttamente le problematiche emerse e le soluzioni
proposte;
- allegare
alla suddetta comunicazione, la documentazione, rilasciata dal gestore
dell’impianto interessato, attestante la possibilità di poter conferire i
rifiuti (convenzione, contratto, .. etc.);
3. di Prescrivere
alle Province interessate:
a. il
monitoraggio delle attività di smaltimento e/o trattamento dei rifiuti di
origine urbana conferiti agli impianti interessati;
b. la
comunicazione al competente Servizio regionale dell’eventuale superamento
dell’emergenza riferita alle attività di smaltimento e/o trattamento dei
rifiuti di origine urbana e, quindi, il possibile ritorno all’autosufficienza
del bacino territoriale (Provincia - ATO) delle stesse attività;
c. il rigoroso
controllo delle attività di smaltimento e/o trattamento ed il rispetto delle
normative di settore vigenti, da parte dei soggetti interessati;
4. di Richiamare i
soggetti interessati dal presente atto, al più rigoroso e scrupoloso rispetto
della vigente normativa in materia di salute pubblica e tutela dell’ambiente,
nonché a promuovere ed adottare le iniziative necessarie per garantire la
raccolta differenziata, il riuso ed il riciclaggio dei rifiuti;
5. di Rimandare
alle parti interessate, gli ulteriori adempimenti necessari per:
- la
definizione delle “modalità operative”
relative alle attività di raccolta, raggruppamento preliminare, trattamento e
smaltimento dei rifiuti, tenendo conto delle migliori soluzioni tecnologiche ed
economicamente meno onerose;
- la
definizione delle “tariffe di
conferimento” dei rifiuti urbani agli impianti di trattamento e/o
smaltimento che, in ogni caso, non devono discostarsi da quelle già in vigore.
A tal fine, entro 7 giorni dall’approvazione della presente delibera, il
gestore dell’impianto di smaltimento e/o trattamento, dovrà comunicare alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti
ed alle Province interessate, le tariffe
di conferimento applicate. Eventuali modifiche delle tariffe di conferimento
già praticate agli impianti interessati, devono essere preliminarmente
motivate, documentate ed inviate alla Regione per l’esame di competenza;
- l’attuazione
di ogni altro aspetto collegato alla trasparente, corretta ed efficace gestione
delle attività interessate.
6. di Richiamare i
gestori degli impianti di smaltimento e/o trattamento al rispetto delle norme
regionali in materia di tributo speciale (cd. “ecotassa”);
7. di Prescrivere
il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti - MUD), dall’art. 190 (Registro di carico e scarico) e dall’art. 193 (Trasporto dei rifiuti) del Decreto Legislativo 3.04.2006 n. 152 e
s.m.i., nonché delle disposizioni di cui alla DGR n. 1399 del 29.11.2006 in
materia di comunicazione semestrale dei dati dei rifiuti movimentati;
8. di Prescrivere ai
Comuni e Consorzi Intercomunali e/o loro Società e/o Gestori degli impianti e
dei Servizi, per quanto di loro competenza, con il presente provvedimento:
a. l’immediato
potenziamento dei servizi di raccolta differenziata al fine di rispettare gli
obblighi di cui all’art. 23, comma 2 della L.R. 45/07 “Obiettivi di raccolta differenziata e riciclo” e di cui alla DGR n.
167 del 24.02.2007;
b. la
rendicontazione dei risultati raggiunti, riferiti alle attività di cui al punto
a), da inviare al competente Servizio regionale alla scadenza del termine di
cui al presente atto, in particolare le iniziative e le misure adottate per il
conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all’art. 1, comma 1108 della legge
27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e dell’art. 23, comma 4 della L.R.
45/07 e s.m.i.;
9. di Autorizzare
il Servizio Gestione Rifiuti ad attivare tutte le iniziative previste dalla
vigente normativa di settore, in caso di inadempienza, in base alle specifiche
competenze, da parte dei Comuni e/o Consorzi intercomunali e/o loro Società SpA
interessati, Gestori degli impianti e dei Servizi, per l’attuazione degli
obblighi previsti dalla L.R. 45/07 e s.m.i. in materia di raccolta
differenziata;
10. di Prorogare al
30.06.2010, i termini di cui alla DGR n. 322 del 29.06.2009 (31.12.2009), per
ogni attività attinente l’esercizio di impianti di gestione di rifiuti, già
autorizzati ai sensi di legge, operanti nella Provincia di L’Aquila, giusta DGR
14.04.2009, n. 178 riferiti a:
a. termini di
validità delle autorizzazioni in fase di scadenza;
b. termini di
validità delle autorizzazioni scaduti e per i quali sono in corso i
procedimenti di rinnovo o di rilascio di nuova autorizzazione;
c. termini
connessi all’avvio dell’esercizio e/o agibilità degli impianti, salvo diverse e
specifiche prescrizioni emanate dagli organi tecnici di controllo competenti
territorialmente (ARTA Abruzzo);
comunque, alle stesse condizioni stabilite nelle autorizzazioni
già rilasciate;
11. di Riservarsi eventuali
ulteriori proroghe del termine di cui al punto 10), qualora si rendessero
necessarie, in relazione all’evolversi della situazione di emergenza nei
territori della Provincia di L’Aquila, connessa con l’evento sismico del 6
aprile 2009;
12. di Ribadire che
il presente provvedimento non si applica agli impianti di smaltimento
assoggettati al D.Lgs. 36/03 e s.m.i., nonché agli impianti assoggettati al
D.Lgs. 59/05 (IPPC), in quanto sottoposti all’adozione di puntuali
provvedimenti, salvo provvedimenti emergenziali connessi all’evento sismico del
6 aprile 2009, adottati dalle Autorità statali;
13. di Disporre da
parte del Servizio competente, l’adozione di provvedimenti dirigenziali
consequenziali, previa verifica della conformità alle norme di settore vigenti,
degli atti tecnico-amministrativi riferiti ai singoli impianti di
smaltimento/recupero, ove non siano state accertate, alla data di adozione del
presente atto, situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente e
con esclusione di richieste di varianti sostanziali come definite dalla DGR n.
1192/08;
14. di Trasmettere
copia del presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente della Tutela del
Territorio e del Mare, alla Regione Molise, alle Province di Chieti, L’Aquila,
Pescara, Teramo ed Isernia, ai Consorzi Comprensoriali di Smaltimento dei
Rifiuti ed ai Gestori degli impianti di smaltimento e/o trattamento
interessati, all’ARTA – Direzione centrale ed ai Dipartimenti Provinciali
dell’ARTA territorialmente competenti;
15. di Demandare alle
Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, il compito di comunicare il
presente provvedimento ai Comuni interessati ed informare tempestivamente gli
stessi per gli adempimenti conseguenti;
16. di Pubblicare integralmente
il presente provvedimento sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)
e sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione rifiuti e bonifiche.