Premesso che
Considerato inoltre che la nuova “Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2008/98/Ce Direttiva
relativa ai rifiuti – Abrogazione direttive 75/439/Cee, 91/689/Cee e 2006/12/Ce”,
in particolare, orienta le politiche ambientali di settore verso una sempre
maggiore sensibilizzazione degli Stati membri alla riduzione della produzione
di rifiuti, in continuo incremento negli ultimi anni, al riuso e riciclaggio
degli stessi e gli strumenti economici possono svolgere un ruolo cruciale nella
realizzazione degli obiettivi di prevenzione e gestione dei rifiuti e può
consentire di massimizzare i benefici ambientali;
Visto il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in
materia ambientale”, che ha
modificato le norme in materia di gestione dei rifiuti, stabilendo che la
gestione degli stessi costituisca attività di pubblico interesse, la quale deve
assicurare un’elevata protezione ambientale e controlli efficaci;
Visto il D.Lgs. 152/06 e
s.m.i. ed in particolare l’art. 196 “Competenze
delle Regioni”;
Vista
Considerato che la presenza sul territorio di uno o più impianti
di gestione di rifiuti urbani, genera oggettivamente una serie di esternalità
negative che possono arrecare un disagio ambientale al territorio ed ai
cittadini interessati in modo diretto o indiretto;
Ritenuto che per il suddetto disagio ambientale è opportuno
prevedere un risarcimento compensativo (definibile anche indennità di disagio
ambientale) per il territorio ed i cittadini interessati, secondo regole
condivise con gli Enti locali coinvolti, ma soprattutto secondo criteri
omogenei su tutto il territorio regionale;
Considerato peraltro,
che
- al comma 1, che
- al comma 2, i criteri per:
- individuare le tipologie di impianti per la gestione dei rifiuti, anche in riferimento alla loro articolazione e cumulabilità, per i quali è dovuto il contributo;
- determinare
l'entità del contributo in funzione delle quantità e della qualità dei rifiuti
movimentati, delle aree e delle popolazioni interessate;
- determinare i criteri per la suddivisione del contributo fra i Comuni confinanti effettivamente interessati al disagio provocato dalla presenza degli impianti;
- al comma 3, che le Ada, applichino le disposizioni inerenti il contributo e dispongano l’eventuale aggiornamento annuale dello stesso;
- al comma 4, le finalità di utilizzo del contributo da parte dei comuni che percepiscono lo stesso.
Preso atto che con nota prot.n. 14402/DR4 del 07.08.09 e nota
prot.n. 15492/DR4 del 01.09.09, il
Servizio Gestione Rifiuti ha provveduto a trasmettere ai soggetti interessati:
Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, Ada n. 1 Teramo, ANCI Abruzzo,
Lega delle Autonomie Locali d’Abruzzo, ai sensi dell’art. 60, comma 1 della
L.R. 45/07 e s.m.i., la proposta di direttiva in oggetto con la richiesta di
far pervenire le eventuali osservazioni e/o proposte di modifiche entro 30
giorni dal ricevimento della stessa;
Visto che in data 22.09.09 si è tenuta una riunione presso il
Servizio Gestione Rifiuti – Osservatorio Regionale Rifiuti, convocata con nota
dello stesso, prot.n. 15495/DR4 dell’1.09.09, avente per oggetto
l’approfondimento della proposta di direttive regionali e le eventuali
osservazioni e/o proposte di modifiche da introdurre alle stesse;
Considerato inoltre, che a seguito della riunione del
22.09.2009, il Servizio Gestione Rifiuti ha provveduto ad inviare nuovamente,
tramite e-mail del 23.11.2009, il testo della direttiva contenente il
recepimento delle modifiche ed integrazioni richieste nella riunione suddetta
dai rappresentanti delle Province presenti, dell’ANCI Abruzzo e della Lega
delle Autonomie Locali d’Abruzzo, con l’invito a comunicare al Servizio
Gestione Rifiuti/ORR, le eventuali ulteriori osservazioni;
Vista la nota della Provincia di Pescara del 30.11.2009,
acquisita al Servizio Gestione Rifiuti con nota prot.n. 21728/DR4 del
01.12.2009, con la quale sono state inviate ulteriori osservazioni delle quali
nel documento finale, predisposto dal Servizio Gestione Rifiuti/ORR, si è
tenuto conto;
Preso atto del contenuto del verbale della riunione tenutasi in
data 22.09.09, trasmesso con nota prot.n. 17195/DR4 del 29.09.2009, in cui
vengono concordate le modifiche alla proposta di direttiva già trasmessa, come
recepite nel testo dell’Allegato, come di seguito specificato;
Ritenuto di accogliere ed approvare integralmente il contenuto
del documento denominato: “Direttive per
la determinazione del contributo ambientale ai Comuni sede di impianti
per rifiuti urbani”, Allegato alla presente deliberazione, parte
integrante e sostanziale della stessa;
Ritenuto di disporre che le “Direttive
per la determinazione del contributo ambientale ai Comuni sede di impianti per rifiuti urbani”, siano applicate
dagli operatori pubblici e privati interessati a partire dalla sua entrata in
vigore a seguito di pubblicazione nel BURA;
Udita la relazione del Componente
Dato atto che il competente Servizio
Gestione Rifiuti ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla
legittimità del presente provvedimento;
Visti
il D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
Vista la legge n. 77/99 “Norme in materia di organizzazione e
rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
A voti unanimi, espressi nelle forme
di legge,
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente riportate e trascritte:
1. di Approvare il documento denominato: “Direttive per la determinazione del contributo ambientale ai Comuni
sede di impianti per rifiuti urbani”,
Allegato alla presente deliberazione, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di Incaricare il competente Servizio Gestione Rifiuti/ORR per
l’attuazione degli adempimenti tecnico-amministrativi, conseguenti all’adozione
del presente atto;
3. di Inviare le “Direttive
per la determinazione del contributo ambientale ai Comuni sede di impianti per rifiuti urbani”, alle Province di
Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, all’ANCI ed alla Lega delle Autonomie
Locali (con l’invito ad informare tutti
gli EE.LL. interessati), alle AdA costituite, ai Consorzi comprensoriali
per la gestione dei rifiuti (con l’invito
ad informare i gestori degli impianti interessati), alla Federambiente e
Fise Assombiente (sedi regionali o
nazionali, con l’invito ad informare i propri associati interessati), alle
Associazioni Ambientaliste maggiormente rappresentative operanti nella Regione
Abruzzo;
3. di Disporre la pubblicazione integrale
della presente deliberazione, comprensiva dell’Allegato, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
(B.U.R.A.) e, per la più ampia
diffusione territoriale, sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione rifiuti
e bonifiche.
Segue allegato