IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che con la D.G.R n.76 del 25/02/09 avente ad oggetto ”Ristrutturazione autolinea Società Paolibus S.r.l. Linea Scanno – Sulmona – Roma “ (AQ/04/08) prevedeva:

-    il ripristino delle corse da Sulmona per Roma alle ore 18,00 e da Roma per Sulmona alle ore 19,00 in via sperimentale fino al 30/04/2009 con obbligo di rendicontazione dei flussi di traffico settimanalmente;

-    la modifica di tipologia delle corse n. 2 e n. 3 da feriali a lunedì – venerdì;

-    la istituzione delle corse domenicali n.7 e n.8;

-    la soppressione dell’esercizio fra Scanno e Sulmona del servizio in essere in quanto nello stesso tratto i servizi vengono garantiti dai collegamenti  già esercitati dalla Società A.R.P.A. S.p.A., che facendo  coincidenza a  Sulmona con i servizi Paolibus s.r.l., ripristinano a tutti gli effetti  i collegamenti Scanno - Roma.

Inoltre si dava atto che l’autorizzazione alla ristrutturazione  non determinava il superamento del limite delle percorrenze globalmente ammesse alla contribuzione regionale alla data del 01/01/1998 e pertanto non comportava oneri finanziari aggiuntivi a carico  del bilancio regionale;

Dato atto che, la D.G.R. n.76 del 25/02/09, avente ad oggetto “Ristrutturazione autolinea società della Paolibus s.r.l. linea Scanno – Sulmona – Roma” (AQ/04/08), è stata notificata in data 5 maggio 2009 all’azienda interessata, in quanto a seguito della soppressione del Servizio DE6 già responsabile della materia, si è determinato una carenza di competenza che è stata risolta in data 20 aprile 2009, per un ritardo da parte del Servizio Personale aggravato dall’evento sismico del 6.4.09, con l’assegnazione della materia al servizio DE2 che pertanto, successivamente a tale data, ha provveduto alla notifica della D.G.R. ed alla relativa istruttoria;

Dato atto che la deliberazione di cui sopra, pur regolarmente notificata non poteva essere attuata in quanto, dall’esame congiunto dei programmi di esercizio della linea Sulmona – Roma della Paolibus s.r.l. (allegata alla  D.G.R n.76 del 25/02/09) e della linea Scanno – Sulmona dell’A.R.P.A. S.p.A., (come da istanza del 20 febbraio 2009 n.424 acquisita al protocollo regionale con il n.1672 del 23.2.2009) è stato viceversa evidenziato che le modifiche proposte non realizzavano a pieno le coincidenze su  alcune corse ed è stato pertanto necessaria una nuova istruttoria in merito;

Dato atto che per ovviare a tale situazione è stata svolta un’attività istruttoria che ha portato alla necessità di apportare alcune modifiche di orari per migliorare il sistema delle coincidenze ed anche all’evidente necessità, a causa dello slittamento delle procedure verificatosi a seguito delle necessarie modifiche ai programmi di esercizio sopra descritti, di differire la data di inizio della sperimentazione delle corse da Sulmona per Roma delle 17,15 e da Roma per Sulmona delle ore 19,00 (previste dalla D.G.R n.76 del 25/02/09) e il termine della sperimentazione al 31.12.2009;

Dato atto che con Determina N. 111/2009/DE2 si provvedeva quindi ad  approvare le  variazione di orario ed i nuovi programmi di esercizio presentate dalla società ARPA S.p.A., con nota in data 17 agosto 2009 acquisita al protocollo regionale al n.91515, e dalla società Paolibus s.r.l., con nota in data 25  agosto 2009 acquisita al protocollo regionale al n.93736 al fine di permettere la coincidenze tra le corse della linea Scanno – Sulmona con quelle della linea Sulmona – Roma della Paolibus s.r.l.; ed inoltre si approvava la richiesta di variazione del termine della sperimentazione, relativa alle corse da Sulmona per Roma alle 17,15 e da Roma per Sulmona alle 19,00, al 31 dicembre 2009;

Vista la nota della società Paolibus s.r.l. in data 17 dicembre 2009, acquisita al protocollo regionale al n.R.A. 155222 in data 22 dicembre 2009 con la quale  ha presentato i programmi di esercizio e la richiesta del differimento del termine della sperimentazione sopradescritta al 30 giugno 2009 (All n.1);

Vista la successiva nota della società Paolibus s.r.l. in data 24 dicembre 2009, acquisita al protocollo regionale al n.R.A. 157440 in data 28 dicembre 2009 con la quale  ha precisato che la scadenza del differimento della sperimentazione deve essere intesa fino al 31 marzo 2010 e non più il 30 giugno 2010 come precedentemente comunicato(All n.2);

Vista la L.R. 77/99;

Dato Atto della legittimità e regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto;

DETERMINA

per tutto quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1.   di autorizzare la richiesta del differimento del termine della sperimentazione,  dal 31 dicembre 2009 al 31 marzo 2010, alla Società Paoli Bus s.r.l. sull’autolinea Scanno-Sulmona-Avezzano-Roma (AQ/04/08) ;

2.   di notificare la presente determinazione alla Società “ARPA S.p.a.” con sede in Chieti, alla Società Paolibus s.r.l. con sede a L’Aquila, al Componente la Giunta, al Direttore Regionale della Direzione Trasporti e Mobilità ed al Servizio Economico Finanziario e Controllo di Gestione – loro sedi;

3.   di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A..

Il Dirigente del Servizio

Dott.ssa Maria Antonietta Picardi