IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la  Legge  Regionale  26.7.1983  n. 54  e  successive  modificazioni   ed integrazioni;

Vista l’istanza in data 12.02.2008 della ditta Inerti Morrodoro s.r.l. con sede legale in Loc. Stracca, Casoli di Atri (TE), tendente ad ottenere l’autorizzazione all’apertura di una cava di ghiaia in località “Piane Vomano” nel Comune di Morro d’Oro (TE) distinta in catasto al foglio n.30 particelle nn. 5, 16, 17, 19p, 25, 159;

Considerato che la zona ricade in area sottoposta al vincolo paesaggistico;

Acquisito il Nulla Osta rilasciato dalla Giunta Regionale, Direzione Territorio contenuto nella nota n.10877/09 del 16.06.2009;

Preso atto del Giudizio Favorevole n. 1240 espresso dal C.C.R.V.I.A.  il 26.03.2009 e contenuto nella nota della Direzione Regionale Territorio Servizio Valutazioni Ambientali n.9776/BNVIA del 26.05.2009;

Sentita la  Conferenza  dei Servizi, ai sensi dell’art. 14 della L.241/90 (di cui all’art.2 della L.R. 8/95),  riunitasi in data 04.12.2009;

Preso atto della Convenzione n.10 stipulata con il Comune di Morro d’Oro (TE) in data 11.12.2009, ai sensi dell’art. 13 bis della L.R. n. 54 del 26.07.1983 e successive m. e i.;

Accertato che ricorre l’ipotesi di cui alla lettera C dell’art.5 della  L.R.67/87, per quanto riguarda la competenza per l’emanazione del provvedimento, poiché il materiale estratto alimenterà l’impianto di lavorazione inerti sito in località Stracca del comune di Atri (TE), come indicato nell’apposita relazione allegata;

Preso atto della certificazione antimafia contenuta nella visura camerale prot. CEW/10556/2009/CTE0037 rilasciata dalla CCIAA di Teramo il 11.12.2009;

Ritenuto poter esprimere parere favorevole sulla legittimità del presente atto;

DETERMINA

La ditta Inerti Morrodoro s.r.l. con sede legale in Loc. Stracca, Casoli di Atri (TE) è autorizzata all’apertura di una cava di ghiaia in località “Piane Vomano” nel Comune di Morro d’Oro (TE) distinta in catasto al foglio n.30 particelle nn. 5, 16, 17, 19p, 25, 159 alle seguenti norme e condizioni;

Articolo 1

Devono essere osservate le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n.204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento del Servizio Attività Estrattive Minerarie.

Articolo 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.

Articolo 3

L’autorizzazione è valida per anni 5 (cinque) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data e potranno essere concessi ulteriori 90 giorni per giustificati motivi.

Al Servizio Attività Estrattive e Minerarie deve essere inviata la denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59 nonché idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.

La presente Determina si intende decaduta qualora non sia pervenuta la denuncia di esercizio di inizio lavori entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni.  

Articolo 4

Il deposito cauzionale a garanzia dei lavori di ripristino ambientale nella misura di Euro 186.000,00 (centottantaseimila/00) è stata presentata con polizza fidejussoria n. T044/00A0071523 stipulata in data 10.12.2009 con la compagnia Toro S.p.A., agenzia di L’Aquila.

Articolo 5

Devono essere forniti al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite.

Articolo 6

La ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge e alle seguenti prescrizioni:

1)   Prima dell’inizio dei lavori deve essere presentata una planimetria dettagliata su base catastale contenente le monografie dei termini lapidei inamovibili disposti, sia ai vertici dell’area di cava, sia a quelli di ogni lotto di intervento;

2)   L’area sottoposta ad attività estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di recinto ed appositi avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di accesso e la posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa;

3)   Il materiale proveniente dalla preveniva scopertura del cappellaccio esistente deve essere integralmente accumulato all’interno della stessa area sottoposta ad attività estrattiva riutilizzato per la sistemazione del pano final di abbandono;

4)   La profondità di scavo deve salvaguardare il  franco di 2,00 metri sopra il livello della falda acquifera, mantenendo il  piezometro, precedentemente installato, in perfetta efficienza;

5)   Il ritombamento dello scavo deve avvenire secondo gli indirizzi dettati dal Decreto Legislativo n. 117/2008;

6)   L’avanzamento della coltivazione edve avvenire per ogni tre lotti solo dopo il definitivo risanamento ambientale di quello precedente l’intermedio;

Articolo 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva;

Articolo 8

La quantità media estraibile annualmente è di circa mc. 77277 e complessivamente mc. 386.386 per l’intera durata dell’attività.

Articolo 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo di mezzi meccanici omologati e in perfetta efficienza.

Articolo 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art.6 L.R. 67/87;

Articolo 11

La presente Determina deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all’esercente nei modi consentiti dalla legge.

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio Faieta