IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1)   di integrare l’elenco dei rifiuti già autorizzati alla ditta DEL BORRELLO MARIA DOMENICA, rettificando la potenzialità dell’impianto precedentemente autorizzata con provvedimento n. DF3/50 del 19.05.2009 avente ad oggetto “D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i. – D.Lgs. 24.06.2003 n. 209 e s.m.i. – L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. – Ditta Del Borrello Maria Domenica – Via Madonna della Saletta, n. 37 - 6054 VASTO (CH) – Rinnovo dell’autorizzazione regionale n. DF3/42 del 18.05.08, successivamente modificata con provvedimento n. DF3/14 del 10.02.05 e n. DN3/190 del 20.12.2007, inerente la gestione di un centro di autodemolizione e stoccaggio provvisorio per rifiuti speciali non pericolosi, per le operazioni di smaltimento e recupero di cui agli Allegati B e C, Parte IV del D.L.gs. 152/06 e s.m.i., così definite: D13, D15, R13.”,  giusto parere Arta del 1.07.2009 prot. n. 929, così come di seguito riportato:

a)   per l’impianto di autodemolizione:

-    considerato un peso medio di circa 1200 Kg. per veicolo è possibile valutare in n. 1.000 autoveicoli per anno la potenzialità massima dell’impianto stesso;

b)  per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi per i rottami ferrosi e/o metallici:

-    potenzialità di 2.500 t. per anno;

2)   di confermare l’elenco dei codici CER in ingresso all’impianto di autodemolizione precedentemente autorizzati con Determinazione Dirigenziale n. DR4/50 del 19.05.09, così come di seguito riportato:

 

 

 

2 bis) Mentre per quanto riguarda i codici CER in uscita all’impianto sono quelli indicati nella successiva tabella e vengono leggermente modificati rispetto alla determinazione di rinnovo, di cui in premessa, con l’inserimento di ulteriori codici CER al fine di uniformare l’elenco dei rifiuti, fermo restando che lo stesso ha valenza puramente indicativa e non costituisce autorizzazione all’esercizio:

 

 

2 ter)   Per quanto concerne l’attività di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi, prodotti da terzi, di cui al precedente punto 1, i codici in ingresso vengono così integrati, giusto parere Arta del 1.07.2009 prot. n. 929 come di seguito riportato nella seguente tabella:

 

 

 

3)   di ritenere che, ai sensi dell’art. 45, comma 12 della L.R. n. 45/07 e della  direttive in materia di varianti agli impianti di smaltimento/recupero la D.G.R. N. 1192 del 4.12.2008 l’integrazione di cui al precedente punto 1. non costituisce variante sostanziale;

4)   di confermare eventuali condizioni e prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione,  per quanto applicabili, precisando che la validità del presente provvedimento è direttamente collegata alla validità temporale della DF3/50 del 19.05.2009 (scadente il 19.05.2019);

5)   di  dare atto che il presente provvedimento disciplina la gestione dei veicoli fuori uso indicati all’art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.209/2003, mentre per quanto riguarda la gestione delle categorie veicoli fuori uso non ricomprese nel suddetto articolo, si applicano, per espressa disposizione della norma, le disposizioni di cui all’art. 231, comma 13, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i;

6)   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

7)   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti  accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208, comma 13, del D.Lgs.  03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i.;

8)   di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;

9)   di richiamare la Ditta Del Borrello Maria Domenica autorizzata, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 187 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), dell’art. 189 (Catasto Rifiuti), dell’art. 190 (Registri di carico e scarico)  del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), e alla trasmissione con cadenza semestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Chieti e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Sub Provinciale di Vasto di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006;

10) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Vasto (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. - Dipartimento Sub Provinciale di Vasto, all’A.R.T.A. –  Direzione Centrale di Pescara, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila e al Pubblico Registro Automobilistico [P.R.A] di Chieti;

11) di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di Legge, alla Ditta Del Borrello Maria Domenica – Via Madonna della Saletta, n. 37 - 6054 VASTO (CH) ;

12) di disporre  la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

dott. Franco Gerardini