IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1.   di approvare ai sensi dell’art. 208 del Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.  e della  Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 e successive modifiche e integrazioni, il progetto di adeguamento  trasmesso dal Comune di Miglianico relativo alla discarica per rifiuti urbani non pericolosi  sita  in località località  Montupoli del Comune di  Miglianico  (CH), precedentemente autorizzata con D.G.R. n. 596 del 24..03.1999   , in conformità agli elaborati di seguito riportati:

 

Elaborati datati 29 Luglio 2008:

-    Tavola 1 - Relazione tecnica illustrativa;

-    Tavola 6- Rilievo, planimetria stato di fatto, planimetria stato di fatto con adeguamenti;

-    Tavola 7 –Planimetria di restituzione finale con impianto di captazione biogas 1° fase, planimetria di restituzione finale con impianto di captazione biogas 2° fase;

-    Tavola 8 – Planimetria e sezioni di regolarizzazione dei rifiuti esistenti;

-    Tavola 9 – Particolari costruttivi.

 

Elaborati datati 5 Giugno 2009:

-    Tavola – particolari costruttivi con pacchetto di copertura secondo quanto disposto nel verbale di riunione del 21.05.2009;

-    Relazione sul pacchetto di copertura finale.

2.   di autorizzare il Comune di Miglianico alla chiusura e alla post gestione della discarica in oggetto e alla realizzazione di quanto indicato al precedente punto 1);

3.   di stabilire che l’autorizzazione di cui al punto 2) è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni :

-    Realizzare, entro il 16.07.2009,  apposito piezometro di controllo delle acque sotterranee a valle del flusso, ubicato all’interno dell’area perimetrale della discarica;

-    Realizzare entro il 16.07.2009 gli interventi di adeguamento previsti nel progetto di adeguamento trasmesso, salvo le opere di completamento dell’impianto di captazione del biogas che dovranno essere realizzate solo dopo verifica della produzione del biogas nella tempistica riportata in premessa nel verbale del GdL del 21.05.2009.

-    Realizzare il pacchetto di chiusura della discarica entro il 31.12.2009.

4.   di intimare, altresi,  al Comune di Miglianico la trasmissione, entro il 15.09.2009, della seguente documentazione:

-    Piano di Sorveglianza e controllo da concordare con l’ARTA Dipartimento di Chieti;

-    Piano finanziario che contempli la post- gestione trentennale della discarica:

5.   di prescrivere al Comune di Miglianico il rispetto, altresi, di quanto di seguito elencato:

-    entro il termine relativo all’ultimazione della copertura finale della discarica , comunicare il nominativo del responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo, nella fase della gestione successiva alla chiusura per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischio;

-    il gestore della discarica è responsabile della corretta attuazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento.

-    trasmettere, ai sensi dell’art.10, comma 2 lett. l) del D.Lgs n.36/03 e s.m.i. con cadenza annuale ( entro il 31 Gennaio dell’anno successivo all’anno oggetto delle verifiche) al Servizio scrivente, alla Provincia di Chieti ed all’ARTA territorialmente competente una relazione in merito ai risultati del programma di sorveglianza ed ai controlli effettuati;

-    ai sensi dell’art. 6, comma 13 del D.Lgs n. 36/03 e s.m.i. il gestore della discarica deve notificare al Servizio scrivente, alla Provincia di Chieti ed all’ARTA territorialmente competente anche eventuali significativi effetti negativi sull’ambiente riscontrati a seguito delle procedure di sorveglianza e controllo e deve conformarsi alle decisioni dell’autorità competente sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime.

6.   di prescrivere all’ARTA territorialmente competente, la trasmissione annuale al Servizio Gestione Rifiuti della Regione, di una relazione sull’andamento della gestione successiva alla chiusura; 

7.   di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

8.   di stabilire che la validità della presente autorizzazione è di anni 10, a partire dalla data di notifica della stessa al soggetto interessato,  e che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta, in relazione alla gravità dell’infrazione riscontrata, l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208, comma 13 del D.Lgs. 152/06, nonché l’applicazione delle sanzioni stabilite nel citato decreto;

9.   di prescrivere che, al fine della post – gestione trentennale della discarica in oggetto, almeno 180 giorni prima della scadenza della presente autorizzazione il Comune in oggetto dovrà presentare apposita domanda di rinnovo;

10. di prescrivere che il beneficiario della presente autorizzazione provveda a comunicare alla Regione Abruzzo (Servizio Gestione Rifiuti) e al competente Dipartimento Provinciale dell’ARTA, la data di conclusione dei lavori di cui al precedente punto 3)  entro e non oltre il termine di gg. 10 dalla conclusione dei lavori stessi;

11. di prescrivere al Comune in oggetto la trasmissione, prima dell’avvio dei lavori di chiusura di cui al precedente punto 3),  di apposite garanzie finanziarie, relative alla fase di post-gestione della discarica,  secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 790/2007 e s.m.i.;

12. di disporre che la frequenza ed i parametri analitici da rilevare, durante il periodo di monitoraggio della fase di post-chiusura previsto in progetto, possano essere variati dal Dipartimento ARTA territorialmente competente, previa comunicazione allo Scrivente Servizio, ove questa ne riscontri la necessità e/o l’opportunità, in funzione  di una maggiore sicurezza  di controllo ambientale del sito, fermo restando che la frequenza di controllo ed i parametri da controllare non eccedano quanto previsto, in materia, dal D.Lgs n. 36/2003 e s.m.i.;

13. di trasmettere copia del presente provvedimento, all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. – Direzione Centrale di Pescara, all’A.R.T.A. – Dipartimento Provinciale  di Chieti;

14. di redigere il presente provvedimento  in n. 2 originali, di cui un esemplare viene notificato ai sensi di legge al Comune di Miglianico;

15. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

dott. Franco Gerardini