Il dirigente del servizio

Vista la domanda presentata in data 27 Novembre 2008, Protocollo RA134671, dal Signor:

 

Cognome

Rubei

Nome

Massimo

Data di nascita

22.02.1965

Comune di nascita

Amatrice

Provincia

RI

Comune di residenza

L’Aquila

Provincia

AQ

Via/Località

Via Celano

N. Civico

6/A

C.a.p.

67100

Codice fiscale / Partita I.V.A.

RBUMSM65B22A258N

per l’ autorizzazione a gestire un gruppo di raccolta embrioni;

Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente “Disciplina della riproduzione animale” e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 19 luglio 2000, n. 403, ( G.U. 8 gennaio 2001, n. 5 );

Viste le procedure amministrative per l’attuazione nella Regione Abruzzo, del Regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30;

Vista l’attestazione rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione - U.O.C. Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dell’A.S.L. n. 4 di L’Aquila, redatta in data 07/07/2009, prot. n. 746;

Ritenuto di potere autorizzare la ditta sopra richiamata a gestire un gruppo di raccolta embrioni;

Ritenuto, infine, che il Servizio Bollettino Pubblicità ed Accesso della Regione Abruzzo debba essere autorizzato a pubblicare integralmente il presente provvedimento sul B.U.R.A., ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;

Vista la legge regionale n. 77/99;

AUTORIZZA

1 il Signor

 

Cognome

Rubei

Nome

Massimo

Data di nascita

22.02.1965

Comune di nascita

Amatrice

Provincia

RI

Comune di residenza

L’Aquila

Provincia

AQ

Via/Località

Via Celano

N. Civico

6/A

C.a.p.

67100

Codice fiscale / Partita I.V.A.

RBUMSM65B22A258N

in qualità di titolare a gestire il Gruppo di raccolta embrioni, ubicato in Comune di L’Aquila via Celano n. 6/A, recapito telefonico 0862412839, per la specie: equina, bovina, bufalina e ovina;

DISPONE

1.      di attribuire al suddetto Gruppo il codice, univoco a livello nazionale, di seguito indicato:

 

A

Q

0

0

0

1

S

Sigla Provincia                             Numero Progressivo Attribuito                          Codice Struttura

e che, la presente autorizzazione, è valida fino al 09/12/2012 e deve essere esposta presso il Gruppo di raccolta embrioni in modo ben visibile, ed esibita ad ogni richiesta degli incaricati della vigilanza, attuata ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 30 e D.M. decreto 19 luglio 2000, n. 403, ( G.U. 8 gennaio 2001, n. 5 );

2.   di fare obbligo al sig. RUBEI MASSIMO:

2.1.   di uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità sanitarie in materia di profilassi e polizia veterinaria;

2.2 seguire le norme sanitarie in materia di raccolta, trattamento o immagazzinaggio degli embrioni stabilite dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

2.3 comunicare alla Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale,Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione- Servizio Produzioni Agricole e di Mercato l’eventuale sostituzione del veterinario responsabile della direzione sanitaria del gruppo;

2.4.                                                                                                                                                           di tenere un registro di carico e scarico per gli embrioni raccolti, impiantati e immagazzinati sia presso lo stesso gruppo di raccolta, sia presso l’allevamento delle donatrici;

2.5.                                                                                                                                                           conservare gli embrioni esclusivamente in fiale o altri contenitori sigillati e riportanti chiare ed inamovibili indicazioni su: numero di codice del gruppo di raccolta, data di raccolta degli embrioni, specie, razza o tipo genetico, matricola dei donatori. In caso di più embrioni in un singolo contenitore, gli embrioni medesimi debbono provenire tutti dallo stesso intervento fecondativo;

2.6.                                                                                                                                                           di rilasciare, per ogni atto di raccolta per conto terzi o di vendita di embrioni, un documento accompagnatorio dell’embrione contenente i dati identificativi della partita: specie, razza, numero di identificazione, o matricola nel caso di equini, della donatrice e del riproduttore maschio;

2.7.                                                                                                                                                           di rilasciare, a richiesta degli acquirenti, per ciascun embrione o gruppi di embrione di un medesimo contenitore, un certificato attestante, oltre i dati identificativi dell’embrione o degli embrioni medesimi, le caratteristiche qualitative rilevate secondo quanto previsto dall’articolo 37, comma 2 del D.M. 403/2000;

2.8.                                                                                                                                                           di certificare su appositi moduli forniti dall’Associazione Regionale Allevatori d’Abruzzo, l’intervento di trasferimento embrionale, indicando la data, specie, razza o tipo genetico e matricola dei donatori, specie, razza o tipo genetico e matricola, se presente, della ricevente, nonché generalità del proprietario della stessa;

2.9.                                                                                                                                                           di non operare in zona dichiarata infetta dalla competente autorità sanitaria;

2.10. di provvedere alla sterilizzazione delle attrezzature che vengono a contatto con gli embrioni o con gli animali donatori durante la raccolta, nonché, prima dell’uso, dei contenitori per il magazzinaggio e il trasporto;

2.11. comunicare alla Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione - della Regione Abruzzo – Via Catullo 17, 65127 Pescara - preventivamente ogni variazione dei dati dichiarati nella domanda, presentata in data 27 Novembre 2008, Protocollo RA134671;

2.12. di autorizzare il Servizio Bollettino Pubblicità ed Accesso della Regione Abruzzo a pubblicare integralmente il presente provvedimento sul B.U.R.A., ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Gaetano Valente