Il presidente della giunta regionale

Omissis

Decreta

-    sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di Archi a favore delle 2 Ditte indicate nell’allegato “A” elenco n. 12 datato 26/10/2009 rettificato il 03/12/2009 formato da n. 2 facciate;

-    di fare obbligo al Comune di Archi a riscuotere i canoni come indicati nel più volte citato allegato “A” elenco n. 12 datato 26/10/2009 rettifìcato il 03/12/2009 nonché effettuare l’affrancazione;

-    di autorizzate il Comune di Archi ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell’art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno diritto;

-    di fare obbligo al Comune di Archi a reinvestire il capitale di affranco secondo il disposto dell’art. 5 della L.R. n. 3/98:

-    di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto da parte del Comune di Archi e delle Ditte, ovvero ricorso straordinario al Capo delle Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e delle Ditte.

L’Aquila, lì 15.12.2009

Il presidente della giunta regionale

Dott. Giovanni Chiodi

Segue Allegato