LA GIUNTA REGIONALE

Viste le proprie deliberazioni n. 16 del 2 febbraio 2009, n. 262 del 1 giugno 2009 ed i relativi programmi di attuazione, compatibili con le finalità della L.R. 53/97 “Interventi nel Settore Agricolo, Agroalimentare, della Pesca Marittima e Acquicoltura;

Preso atto che le citate deliberazioni di Giunta Regionale ed i relativi programmi di attuazione, prevedono la concessione di aiuti in regime di “de minimis” a breve termine, a favore di imprese e società agricole e sono conformi e coerenti ai regolamenti e agli orientamenti della Commissione, ed in particolare al Reg. (CE) 15.12.2006 n.1998/2006, pubblicato nella G.U.U.E 28 dicembre 2006, n. L 379 e al Reg. (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007, pubblicato nella- G.U.U.E 21 dicembre 2007, n. L 337;

Ritenuto, di prorogare di un anno i prestiti concessi in applicazione delle D.G. n. 16 del 2 febbraio 2009 e della la D.G. 262 del 1 giugno 2009;

Ritenuto di rinviare ad atti successivi la determinazione del tasso di interessi di concorso regionale, sulla base di successivi accertamenti tecnico-amministrativi e conformemente alle disposizioni di legge;

Dato atto che il relativo onere finanziario, quantificato preventivamente in € 2.000.000,00 (duemilioni) trova capienza nel capitolo 102489, UPB 0702003, codice SIOPE 2323 del bilancio di previsione 2009;

Preso atto che il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, Emigrazione attesta, sottoscrivendola la regolarità e la legittimità della proposta;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

delibera

per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

1)   di prorogare di un anno i prestiti concessi in applicazione alla D.G. n. 16 del 2 febbraio 2009 e alla la D.G. 262 del 1 giugno 2009, per l’anno 2010;

2)   di dare atto che il relativo onere finanziario, quantificato preventivamente in € 2.000.000,00 (duemilioni) trova capienza nel capitolo 102489, UPB 0702003, codice SIOPE 2323 del bilancio di previsione 2009;

3)   di rinviare ad atti successivi la determinazione del tasso di interessi di concorso regionale.