IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1) di autorizzare, ai sensi dell’art. 208 comma 15 del D.Lgs 03.04.06
n. 152, la proroga della campagna di attività dell’impianto mobile di
trattamento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi avente i seguenti
identificativi: Trituratore Hammel mod. VB 750 D. Vaglio Doppstadt SM 518 Profi
di proprietà della ditta ECOCONSUL S.U.r.l.
nel Comune di Ancarano (TE) – Strada Provinciale Bonifica del Tronto fino alla data del 24/12/09;
2) di stabilire che dovranno essere rispettate le condizioni e
prescrizioni per la gestione dell’impianto, dettate dall’ARTA – Dipartimento
Provinciale di Teramo – con parere tecnico di cui alla nota prot. n. 1028/CA/DE
del 06/02/09 qui di seguito riportate:
“Omissis…le acque meteoriche
cadenti sull’intero impianto, in attesa del suddetto parere, dovranno essere
raccolte e smaltite tramite Ditta
regolarmente autorizzata”;
3) di stabilire che la presente autorizzazione riguarda le operazioni
di trattamento R4 e R5 di cui all’Allegato C del D.Lgs 152/06 e s.m.i., per il
successivo trattamento dei rifiuti interessati in impianto di recupero
autorizzato, con riferimento al test di
cessione, si ricorda che il recupero dei rifiuti deve essere effettuato nel
rispetto di quanto stabilito dal D.M. 5/04/2006, n. 186; e le operazioni di
smaltimento D 9 di cui all’Allegato B
del D.Lgs 152/06 e s.m.i., al fine di conferire i rifiuti trattati ad un
impianto di smaltimento autorizzato;
4) di stabilire che nell’esecuzione delle singole campagne, devono
essere rispettate le seguenti indicazioni ai sensi della D.G.R.n. 629 del
09/07/08:
1. Su ciascuna delle diverse componenti
impiantistiche, al fine di favorire la loro identificazione anche in funzione
della registrazione delle campagne di trattamento, va apposta una targa
metallica inamovibile nella quale compaia la sigla, relativa agli impianti
interessati, riportante il relativo modello e numero di matricola e la dizione:
“D.Lgs 3.04.2006, n. 152, art. 208, comma
15 - Autorizzazione Regione Abruzzo”, accompagnata dagli estremi del
presente provvedimento costituiti dal numero e dalla data di emanazione;
2. Per l’esecuzione di ciascuna campagna di
attività, le condizioni di funzionamento degli impianti dovranno essere
conformi al D.Lgs 4.09.2002, n. 262, “Attuazione
della direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle
macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto”, pubblicato sul
Supplemento ordinario alla “G.U. n. 273 del 21 novembre 2002 - Serie generale;
3. Per quanto attiene all’attivazione degli
impianti in relazione alla componente rumore, gli stessi potranno essere
utilizzati solo in orario diurno, subordinatamente comunque al regolamento
comunale o ad un eventuale deroga richiesta al Comune stesso. Deve essere
adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità. Devono essere
comunque rispettati i valori limite di emissione delle sorgenti sonore previsti
dal DPCM del 14.11.1997.
4. Per ogni campagna di attività da condurre
nell’ambito della Regione Abruzzo dovrà essere allegata alla comunicazione
(art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), la documentazione di impatto
acustico, indicando l’orario di esercizio, la tipologia e le performance
acustiche delle componenti impiantistiche, delle eventuali barriere
fonoassorbenti da frapporre tra gli impianti e i ricettori esposti tenendo
conto del livello sonoro preesistente;
5. Per ogni campagna di attività da condurre
nell’ambito della Regione Abruzzo, dovrà essere dichiarato dal richiedente se
l’impianto è assoggettato all’esame e parere dei comandi dei VV.FF., ai fini
del rilascio del certificato di prevenzione incendi (Allegato al Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982).
5) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti,
pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi,
nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia;
sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o
modifica, ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività
esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle
prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con l’eventuale e conseguente
applicazione dei provvedimenti previsti dalla parte IV del D.Lgs 3/04/2006, n.
152 e s.m.i.;
7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna
spesa a carico regionale;
8) di trasmettere copia del presente provvedimento
all’Amministrazione Comunale di Ancarano (TE), all’Amministrazione Provinciale
di Teramo, alla ASL di Teramo, all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente –
Direzione Centrale di Pescara, all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente –
Dipartimento Provinciale di Teramo;
9) di trasmettere, altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18, del
D.Lvo 152/06 copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali – Sezione regionale c/o
10) di redigere il presente atto in n. 2 originali, di cui n. 1 esemplare viene notificato, ai sensi
di legge, alla Ditta ECOCONSUL S.U.r.l. – Strada Provinciale Bonifica del
Tronto km 14,050 – 64010 ANCARANO (TE);
11) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, limitatamente all’oggetto e al
dispositivo.
Contro il presente provvedimento
è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo
Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro centoventi giorni dalla notifica.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini