IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di autorizzare, ai sensi dell’art. 208 comma 15 del D.Lgs 03.04.06 n. 152, la proroga della campagna di attività dell’impianto mobile di trattamento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi avente i seguenti identificativi: Trituratore Hammel mod. VB 750 D. Vaglio Doppstadt SM 518 Profi di proprietà della ditta ECOCONSUL S.U.r.l.  nel Comune di Ancarano (TE) – Strada Provinciale Bonifica del Tronto  fino alla data del 24/12/09;

2)   di stabilire che dovranno essere rispettate le condizioni e prescrizioni per la gestione dell’impianto, dettate dall’ARTA – Dipartimento Provinciale di Teramo – con parere tecnico di cui alla nota prot. n. 1028/CA/DE del 06/02/09 qui di seguito riportate:

      Omissis…le acque meteoriche cadenti sull’intero impianto, in attesa del suddetto parere, dovranno essere raccolte e  smaltite tramite Ditta regolarmente autorizzata”;

3)   di stabilire che la presente autorizzazione riguarda le operazioni di trattamento R4 e R5 di cui all’Allegato C del D.Lgs 152/06 e s.m.i., per il successivo trattamento dei rifiuti interessati in impianto di recupero autorizzato, con riferimento al  test di cessione, si ricorda che il recupero dei rifiuti deve essere effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D.M. 5/04/2006, n. 186; e le operazioni di smaltimento D 9 di cui all’Allegato  B del D.Lgs 152/06 e s.m.i., al fine di conferire i rifiuti trattati ad un impianto di smaltimento autorizzato;

4)   di stabilire che nell’esecuzione delle singole campagne, devono essere rispettate le seguenti indicazioni ai sensi della D.G.R.n. 629 del 09/07/08:

1.   Su ciascuna delle diverse componenti impiantistiche, al fine di favorire la loro identificazione anche in funzione della registrazione delle campagne di trattamento, va apposta una targa metallica inamovibile nella quale compaia la sigla, relativa agli impianti interessati, riportante il relativo modello e numero di matricola e la dizione: “D.Lgs 3.04.2006, n. 152, art. 208, comma 15 - Autorizzazione Regione Abruzzo”, accompagnata dagli estremi del presente provvedimento costituiti dal numero e dalla data di emanazione;

2.   Per l’esecuzione di ciascuna campagna di attività, le condizioni di funzionamento degli impianti dovranno essere conformi al D.Lgs 4.09.2002, n. 262, “Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto”, pubblicato sul Supplemento ordinario alla “G.U. n. 273 del 21 novembre 2002 - Serie generale;

3.   Per quanto attiene all’attivazione degli impianti in relazione alla componente rumore, gli stessi potranno essere utilizzati solo in orario diurno, subordinatamente comunque al regolamento comunale o ad un eventuale deroga richiesta al Comune stesso. Deve essere adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità. Devono essere comunque rispettati i valori limite di emissione delle sorgenti sonore previsti dal DPCM del 14.11.1997.

4.   Per ogni campagna di attività da condurre nell’ambito della Regione Abruzzo dovrà essere allegata alla comunicazione (art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), la documentazione di impatto acustico, indicando l’orario di esercizio, la tipologia e le performance acustiche delle componenti impiantistiche, delle eventuali barriere fonoassorbenti da frapporre tra gli impianti e i ricettori esposti tenendo conto del livello sonoro preesistente;

5.   Per ogni campagna di attività da condurre nell’ambito della Regione Abruzzo, dovrà essere dichiarato dal richiedente se l’impianto è assoggettato all’esame e parere dei comandi dei VV.FF., ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi (Allegato al Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982).

5)   di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella  materia;  sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

6)   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica, ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con l’eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti dalla parte IV del D.Lgs 3/04/2006, n. 152 e s.m.i.;

7)   di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico regionale;

8)   di trasmettere copia del presente provvedimento all’Amministrazione Comunale di Ancarano (TE), all’Amministrazione Provinciale di Teramo, alla ASL di Teramo, all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di Pescara, all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Teramo;

9)   di trasmettere, altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18, del D.Lvo 152/06 copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione regionale c/o la Camera di Commercio di L’Aquila;

10) di redigere il presente atto in n. 2 originali,  di cui n. 1 esemplare viene notificato, ai sensi di legge, alla Ditta ECOCONSUL S.U.r.l. – Strada Provinciale Bonifica del Tronto km 14,050 – 64010 ANCARANO (TE);  

11) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, limitatamente all’oggetto e al dispositivo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini