IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa, che qui di seguito si
intendono integralmente riportate,
1) di autorizzare
in via definitiva, ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs 3.04.2006, n. 152
e della L.R. n. 45/07,
La tipologia, la quantità dei rifiuti e le operazioni autorizzate sono individuate nella tabella che segue:
Codici CER |
Definizione |
Attività di recupero |
Quantità max |
10
13 11 |
Rifiuti
della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli
di cui alla voce 10 13 09 e 10 13 10 |
|
|
17
01 01 |
Cemento |
|
|
17
01 02 |
Mattoni |
R5 |
|
17
01 03 |
Mattonelle
e ceramiche |
(punto
7.1 del DM 5 |
|
17
08 02 |
Materiali
da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 |
Febbraio
1998 e s.m.i.) |
|
17
01 07 |
Miscugli
o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di
cui alla voce 17 01 06 |
|
|
17
09 04 |
Rifiuti
misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui
alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 |
|
|
20
03 01 |
Rifiuti
urbani non differenziati |
|
200 t/h |
2) di stabilire che
la presente autorizzazione, ai sensi dell’art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06
e s.m.i., ha validità di anni dieci dalla data di adozione del presente
provvedimento ed è rinnovabile, previa apposita domanda da presentarsi
all’Autorità competente almeno 180 giorni prima della scadenza della stessa;
3) di precisare che
la presente autorizzazione riguarda le operazioni di
recupero R5 di cui all’Allegato C
alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., da svolgersi nel pieno rispetto degli
elaborati progettuali citati in premessa e nel rispetto di quanto stabilito nel
D.M. 05/02/98 e s.m.i. par. 7.1 nei
limiti delle attività di recupero ammissibili indicate ai sottoparagrafi 7.1.3
dello stesso D.M 05/02/98;
4) di stabilire che
dovranno essere rispettate le seguenti condizioni e prescrizioni per la
gestione dell’impianto, dettate dall’ARTA – Dipartimento provinciale di
L’Aquila, con parere tecnico di cui alla nota prot. n. 4139 del 04/08/09:
“Omissis…si esprime parere tecnico
favorevole alla richiesta di autorizzazione relativa all’esercizio di un
impianto mobile per la triturazione di rifiuti inerti ai sensi del D.Lgs 152/06
– art. 208 – co. 15, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate:
- Per lo
svolgimento delle singole campagne di attività,
- L’istanza
formulata dalla Ditta non può essere considerata come comunicazione di campagna
di attività in quanto è carente di tutte le informazioni sito – specifiche
necessarie alla valutazione della stessa;
- I codici
CER da autorizzare sono quelli di seguito riportati, pertanto è escluso, a meno
di specifiche comunicazioni relative a singole campagne di attività, il codice
200399:
- 101311: rifiuti
della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di
cui alle voci 101309 e 101310
- 170101: cemento
- 170102: mattoni
- 170103:
mattonelle e ceramiche
- 170107: miscugli
o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui
alla voce 170106
- 170802:materiali
da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801
- 170904: rifiuti
misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle
voci 170901, 170902 e 170903
- 200301: rifiuti urbani non differenziati
- Le materie
prime secondarie ottenute dall’attività dell’impianto devono soddisfare
- La
caratterizzazione analitica dei rifiuti in ingresso e delle MPS in uscita
dall’impianto, secondo quanto previsto dalla normativa specifica (D.M. 5/2/98,
D.M. 186/2006 e Circolare del Ministero dell’Ambiente n. 5205 del 15/07/05),
andranno comunque descritte dettagliatamente nell’ambito di ogni singola
campagna di attività;
- Eventuali
ulteriori prescrizioni potranno essere formulate nell’ambito dell’istruttoria
relativa ad ogni singola campagna di attività.
Sono fatti salvi diritti di terzi, nulla osta, pareri ed
autorizzazione da parte di altri Enti eventualmente previsti dalla Legge per il
caso di specie”.
5) di prescrivere
il rispetto di quanto stabilito dall’art. 181 bis, co. 2, del D.Lgs 16 gennaio
2008, n. 4 inerente le “Materie, sostanze e prodotti secondari”;
6) di stabilire
inoltre, in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività, che:
a) devono essere adempiute tutte le condizioni previste dal comma 15 dell’art. 208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
b) almeno 60
giorni prima dell’inizio di ogni campagna di attività, prima dell’installazione
dell’impianto in un qualsiasi cantiere, il responsabile deve presentare alla
Regione e/o Provincia nel cui territorio
si trova il sito prescelto, la comunicazione prevista ai sensi dell’art. 208,
comma 15 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in n. 4 copie, allegando alla stessa copia
dell’autorizzazione prevista dal medesimo articolo, nonché, una volta entrati
in vigore i previsti decreti ministeriali di regolamentazione delle modalità di
iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (l’iscrizione all’Albo è
requisito fondamentale come previsto dall’art. 212, comma 5 del D.Lgs 152/06 e
s.m.i.) il relativo certificato di iscrizione per
c) la
comunicazione di cui al punto b) dovrà contenere:
- il
luogo, la data di inizio e la durata della campagna di attività;
- copia
del contratto di affidamento dei lavori relativi all’effettuazione della campagna
oggetto della comunicazione;
- cronoprogramma
della campagna oggetto della comunicazione;
- i dati
specifici inerenti all’attività;
- la
descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività, allegando
una planimetria del sito riportante l’esatta ubicazione dell’impianto, i
confini dell’area prescelta per lo svolgimento dell’attività con indicazione
delle tipologie di insediamenti esistenti al fine di valutare, sotto un profilo
ambientale ed igienico sanitario i potenziali effetti correlati all’esercizio
dell’impianto, nonché l’indicazione dell’eventuale prossimità ad aree naturali
protette;
- le
modalità di esercizio (in ordine ad esempio allo svolgimento della specifica
attività, alle verifiche, alle analisi di controllo, alla registrazione dei
dati relativi all’attività);
- indicazione
di un Responsabile Tecnico dell’impianto avente i requisiti
professionali pari a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell’Albo
Nazionale Gestori Ambientali;
- copia
delle garanzie finanziarie;
- qualora
ricorrano i presupposti di cui alla DGR n. 119/2002 e s.m.i., copia del
giudizio inerente lo studio di impatto ambientale;
d) sono fatti
salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al concreto utilizzo
dell’impianto, da parte della Provincia, del Comune e dell’ARTA nel cui territorio sono effettuate le
campagne di attività, per quanto di rispettiva competenza, nonché le
disposizioni ed i provvedimenti degli Enti competenti in ordine alla operazioni
di trattamento e smaltimento dei rifiuti;
e) il Servizio
Gestione Rifiuti, sulla scorta delle eventuali osservazioni presentate entro 30
(trenta) giorni dal ricevimento della suddetta documentazione dalla Provincia,
dal Comune e dall’ARTA, Dipartimento Provinciale competente per territorio,
comunica le eventuali prescrizioni integrative ovvero assume un provvedimento
di divieto allo svolgimento
dell’attività, qualora la stessa nello specifico sito risulti non compatibile
con la primaria esigenza di tutela della salute pubblica e/o dell’ambiente.
f) Per lo
svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio, i soggetti
interessati sono tenuti ad osservare gli adempimenti previsti dagli artt 189,
190, 193 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (catasto rifiuti, registri di carico e
scarico, formulario di trasporto);
g) qualora
l’impianto mobile finalizzato allo svolgimento di operazioni di recupero e/o
smaltimento rifiuti per le quali la vigente normativa nazionale o regionale
richieda lo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale,
l’effettuazione della relativa campagna sarà subordinata alla preventiva
acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza
statale o regionale. In tal caso il termine di cui al punto b) resta sospeso
fino all’acquisizione del giudizio di compatibilità ambientale di competenza
statale o regionale;
h) nell’esecuzione
delle singole campagne, su ciascuna delle diverse componenti impiantistiche, al
fine di favorire la loro identificazione anche in funzione della registrazione
delle campagne di trattamento, va apposta una targa metallica inamovibile nella
quale compaia la sigla, relativa agli impianti interessati, riportante il
relativo modello e numero di matricola e la dizione:” D.Lgs 3.04.2006, n. 152, art. 208, comma 15 – Autorizzazione Regione
Abruzzo”, accompagnata dagli estremi del presente provvedimento costituiti
dal numero e dalla data di emanazione;
7) di stabilire
inoltre, che dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni per la
gestione dell’impianto:
a) il macchinario
dovrà essere utilizzato esclusivamente da personale qualificato e dotato di
dispositivi di protezione individuale e, prima di ogni attivazione, si dovrà
comunicare il nominativo e la qualifica di un direttore tecnico responsabile
dell’impianto che dovrà garantire la custodia continuativa e la regolare
conduzione dell’impianto stesso;
b) l’utilizzo dell’impianto deve rispettare le prescrizioni contenute nel manuale d’uso dell’impianto; relativamente alle componenti elettro-meccaniche, si richiama il rispetto delle direttive comunitarie CE 98/37 (“direttiva macchine”), CEE 89/336 sulla compatibilità elettromagnetica e CEE 73/23 sulla bassa tensione;
c) per
l’esecuzione delle singole campagne di attività, le condizioni di funzionamento
dell’impianto dovranno essere conformi al D.Lgs. 04/09/2002, n. 262 “Attuazione della direttiva 2000/14/CE
concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature
destinate a funzionare all’aperto”;
d) le operazioni di carico e scarico dei rifiuti devono avvenire in modo da evitare dispersioni incontrollate in atmosfera e sul suolo; relativamente al funzionamento dell’impianto si richiama al rispetto della normativa ambientale in materia di emissioni in atmosfera, inoltre nell’esercizio dell’impianto dovranno essere predisposti appositi sistemi atti a limitare la formazione delle polveri nelle operazioni connesse alle attività di cantiere ed alla movimentazione dei mezzi;
e) per quanto attiene all’attivazione dell’impianto in relazione alla componente rumore, gli stessi potranno essere utilizzati solo in orario diurno, subordinatamente comunque al regolamento comunale o ad una eventuale deroga richiesta al Comune stesso. Deve essere adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità. Devono essere comunque rispettati i valori limite di emissione delle sorgenti sonore previsti dal D.P.C.M. del 14.11.1997;
f) per ogni campagna di attività da condurre nell’ambito della Regione Abruzzo dovrà essere allegata alla comunicazione (art. 208, comma 15 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) la documentazione di impatto acustico, indicando l’orario di esercizio, la tipologia e le performance acustiche delle componenti impiantistiche, delle eventuali barriere fonoassorbenti da frapporre tra gli impianti e i ricettori esposti tenendo conto del livello sonoro preesistente;
g) per ogni campagna di attività da condurre nell’ambito della Regione Abruzzo dovrà essere dichiarato dal richiedente se l’impianto è assoggettato all’esame e parere dei comandi dei VV.FF., ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi (Allegato al D.M. 16.02.1982);
h) nel caso sia espressamente previsto dalle normative regionali o provinciali, dovrà essere preventivamente acquisita l’autorizzazione allo scarico delle acque ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
i) per ogni
singola attività
j) il deposito dei rifiuti dovrà avvenire su superfici pavimentate o cementate e, qualora tali superfici non siano disponibili, utilizzando teloni impermeabili a difesa del suolo;
k) in caso di blocco parziale o totale dell’attività dell’impianto a causa di eventuali incidenti, deve essere data comunicazione alla Provincia, al Comune, all’ARTA ed all’ASL, competenti territorialmente;
l) tutte le attrezzature costituenti l’impianto devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l’efficienza, procedendo alle riparazioni e/o sostituzioni necessarie;
m) durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, una copia della presente autorizzazione deve essere sempre disponibile presso l’impianto;
8) di stabilire
altresì, che:
a) la presente autorizzazione ha validità sull’intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 15 dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
b) è fatto
salvo l’obbligo di ottemperare all’onere inerente l’iscrizione all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in
conformità a quanto stabilito dalla Deliberazione del Comitato Nazionale
dell’Albo 1° febbraio 2000;
c) la garanzia finanziaria prevista dall’art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che deve essere prestata dall’interessato, al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto, deve essere riferita ad ogni singola campagna di attività dell’impianto mobile, in relazione ai quantitativi ed alla tipologia di rifiuti oggetto dell’attività stessa; pertanto, per i cantieri allestiti nella Regione Abruzzo, dovrà essere prestata ai sensi della DGR n. 790/07, per i cantieri allestiti al di fuori della Regione Abruzzo si dovrà fare riferimento alla specifica normativa regionale vigente;
d) si dovrà ottemperare da parte della Ditta agli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti - MUD), dall’art. 190 (Registro di carico e scarico) e dall’art. 193 (Trasporto dei rifiuti), comunicazioni, ..etc del Decreto Legislativo 3.04.2006 n. 152 e, per quanto riguarda le attività nella Regione Abruzzo, alla trasmissione di una comunicazione, con cadenza semestrale, al Servizio Ambiente della Provincia di L’Aquila ed all’A.R.T.A – Dipartimento Provinciale di L’Aquila, concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla DGR n. 1399 del 29.11.2006; è fatto salvo, comunque, il rispetto di quanto prescritto in ordine al deposito temporaneo dei rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. m);
e) è fatto obbligo di rispettare le disposizioni di cui agli articoli 34 e 35 della L.R.45/07 ;
f) è fatto obbligo di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti, le eventuali variazioni relative all’impianto autorizzato o all’assetto societario;
g) in caso di
cessione dell’attività autorizzata
h) la presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della Ditta. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo;
9) di fare salve
eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni
di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e
direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti
di terzi;
10) di dare atto che
il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica, ove risulti accertata
pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di
legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute
nell’autorizzazione, con l’eventuale e conseguente applicazione dei
provvedimenti previsti dalla parte IV del D.Lgs 3/04/2006, n. 152 e s.m.i.;
11) di dare atto che
il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico regionale;
12) di disporre
l’invio del presente provvedimento alla Provincia di L’Aquila, all’ARTA -
Dipartimento Provinciale di L’Aquila, all’ARTA – Direzione Centrale di Pescara,
all’ASL di Avezzano (AQ), al Comune di Avezzano (AQ), all’Albo Nazionale
Gestori Ambientali presso
13) di redigere il
presente provvedimento in n. 2 originali, di cui uno viene notificato ai sensi
di legge alla Ditta P.R.S. – PRODUZIONI
E SERVIZI S.r.l. con sede legale in via Edison – Zona Industriale- Avezzano
(AQ);
14) di disporre la
pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto ed al
dispositivo, sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso
giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta
giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni
dalla notifica del presente atto.
Il Dirigente del Servizio
Dott.