LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato l'art. 37 della Legge 25 luglio 1952, n. 949, che ha istituito, presso la Cassa per il Credito alle imprese artigiane, un Fondo per il concorso nel pagamento  degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, effettuate dagli istituti ed aziende di credito;

Richiamato l'art. 23 della legge 21 maggio 1981, n. 240, che autorizza Artigiancassa S.p.A. ad estendere l'operatività del predetto Fondo alla concessione di contributi in conto canoni di locazione finanziaria;

Richiamato l’art. 1 della legge 14 ottobre 1964, n° 1068 ( provvedimento abrogato ai sensi dell’art. 24 della legge 6 agosto 2008 n. 133 e con la decorrenza ivi indicata), che ha istituito presso la Cassa per il Credito alla Imprese Artigiane un “Fondo Centrale di garanzia” per la copertura delle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949;

Richiamato il D.Lgs. 31/3/1998, n. 112 “ Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato e delel Regioni agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” che al Capo II art. 14 dispone il conferimento alle Regioni di tutte le funzioni amministrative in materia di artigianato non riservate allo Stato ai sensi dell’art. 13 del medesimo D.Lgs 112/1998;

Richiamato altresì, l’art. 19 del citato D. Lgs. 112/98 che prevede l’istituzione di un fondo unico regionale amministrato secondo norme stabilite da ciascuna Regione, in cui confluiscono i fondi statali relativi alle materie delegate;

Richiamato l’art. 47, comma 4, del Decreto Legislativo 112/98, il quale  dispone che i fondi relativi alle funzioni in materia di agevolazioni alle imprese, a qualunque titolo conferite alla regione, confluiscono nel fondo di cui all’art. 19, comma 6, e sono ripartiti tra le Regioni sulla base di quanto previsto dal medesimo comma 8 del medesimo articolo;

Richiamata l’ordinanza DI4/36 del 15/3/2002 del Dirigente del Servizio Sviluppo dell’Artigianato con la quale, tra l’altro è stato disposto di liquidare ed autorizzare l’emissione del mandato di pagamento sul c/c n. 22013 Artigiancassa  Fondo Garanzia presso la Tesoreria Centrale dello Stato della somma di € 2.739.274,80 (£.5.303.975,.618), costituente la disponibilità relativa alla quota non impegnata, alla data  del 31/12/2000, del Fondo Centrale di Garanzia ex L. 1068/1964, trasferita alla Regione Abruzzo, già impegnata sul  cap. 282451/R/2001 con precedente ordinanza DI4/172 del 28/12/2001 del Dirigente medesimo;

Richiamata la propria deliberazione n. 785 del 6/9/2004 con oggetto “ Approvazione adeguamenti operativi ai sensi della legge 326/03, art. 13, comma 28, del fondo di garanzia di cui alla L. 1068/64 – Artigiancassa S.p.A”, con la quale è stato approvato, tra l’altro, l’Allegato 3 ”Fondo Regionale di garanzia Regione Abruzzo – Disposizioni operative”, di cui si riportano in breve alcuni aspetti:

-    le tipologie degli interventi del Fondo sono circoscritte alle forme della cogaranzia e della controgaranzia ed i soggetti titolati a richiedere l’intervento del Fondo sono i “Confidi” e, per quanto riguarda la cogaranzia, anche le Banche e gli intermediari finanziari;

-    l’escutibilità della garanzia pubblica è per intero, alla prima richiesta, alla data di avvio delle procedure di recupero nei confronti dell’impresa inadempiente;

-    le percentuali di copertura della garanzia prestata dal Fondo;

-    la gratuità dell’accesso alla garanzia del fondo, al fine di valorizzarne meglio la natura agevolativiva;

Richiamata la L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 “ Nuova legge organica in materia di artigianato”, denominata “legge regionale” che nella Parte Prima “ Finalità, destinatari, funzioni della Regione e degli Enti Locali” prevede nell’art. 5, comma 3, lett. e) che sono riservate alla Regione le funzioni amministrative di cui agli artt. 43 e seguenti della stessa legge regionale concernenti interventi creditizi a favore e per lo sviluppo delle imprese artigiane e dell’occupazione;

Richiamata, altresì, la Parte Terza della legge regionale “interventi economici e incentivi  a sostegno .delle imprese artigiane e delle loro forme associative” ed in particolare il Titolo II ”Interventi creditizi a favore e per lo sviluppo delle imprese artigiane e dell'occupazione”;

Atteso che l’art. 43, comma 1, della legge regionale prevede che la Giunta Regionale,  al fine di favorire lo sviluppo delle attività produttive, l’espansione dei livelli occupazionali e l’ammodernamento tecnico del tessuto produttivo, in attuazione degli indirizzi programmatici dalla stessa adottati, agevola l’accesso al credito alle imprese artigiane;

Atteso che gli strumenti  di intervento della Regione all’uopo disciplinati nell’art. 43 comma 2  della legge regionale  citata prevedono, alla lettera a), contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento a favore delle imprese artigiane ai sensi dell’art. 37 della Legge 25 luglio 1952, n. 949 e contributi in conto canoni sulle operazioni di locazioni finanziarie  ai sensi della Legge  21 maggio 1981, n. 240, integrati da un bonus una tantum per l’assunzione di nuovo personale e da un contributo una tantum a fondo  perduto per operazioni della specie garantite da un confidi;

Richiamate le convenzioni in essere tra Regione Abruzzo ed Artigiancassa S.p.A, come da art. 43, comma 3, della legge regionale, di seguito riportate:

-    convenzione tra la Regione Abruzzo e Artigiancassa S.p.A. stipulata in data 28.12.2000, ai sensi dell’art. 15, comma 1 del D. Lgs 31 marzo 1998, n, 112, prorogata per un periodo di cinque anni, con atto integrativo del 3.7.2006, avente ad oggetto la gestione dei Fondi per gli interventi agevolativi previsti da provvedimenti normativi, tra i quali quelli delle citate Leggi n. 949/1952, n. 240/1981, 1068/1964 come indicata nell’art. 43, comma  3, della legge regionale;

-    convenzione stipulata tra la Regione Abruzzo e Artigiancassa S.p.A. in data 28.12.200, ai sensi degli artt. 65, lett. a) e 66 della previgente L.R. 31 luglio 1996, n. 60, come indicata nell’art. 43, comma  3, della legge regionale;

Richiamata la nota di Artigiancassa S.p.A., a firma del Direttore della Sede Regionale di Artigiancassa dell’Abruzzo, datata  18/11/2009, concernente la proposta di modifica delle Disposizioni operative del Fondo regionale di garanzia di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 785 del 6/9/2004, nella quale si dà atto che, nel corso delle ultime riunioni del  Comitato Tecnico Regionale d’Abruzzo e, da ultimo nella riunione dell’ 11/11/2009, è stato convenuto sulla opportunità che, in linea con le proposte di Artigiancassa di modifica dei Regolamenti delle operazioni di credito agevolato (legge 949/52) e di leasing ( legge 240/81), funzionali all’avviato iter di riforma della legge regionale quadro per l’artigianato, si arrivasse anche ad aggiornare le vigenti Disposizioni operative del Fondo Regionale di garanzia;

Atteso che, secondo quanto risulta dalla citata nota del 18/11/2009, sono state altresì convenute le innovazioni da riportare nella proposta di modifica delle vigenti Disposizioni operative del Fondo Regionale di garanzia;

Atteso che il documento concernente le  Disposizioni operative del Fondo regionale di Garanzia è stato portato all’attenzione delle Associazioni di categoria nella riunione dell’11/11/2009, e che le stesse hanno espresso valutazioni positive;

Atteso che gli elementi innovativi che si rilevano nel documento concernente  le Disposizioni operative del Fondo regionale di Garanzia  sono i seguenti:

-    l’estensione degli interventi di garanzia del Fondo anche alle microimprese di tutti i settori  produttivi escluse quelle commerciali, e ciò in linea con la realtà operativa dei Confidi artigiani che associano anche imprese non artigiane ed al fine di valorizzare il ruolo mutualistico;

-    la facoltà di accedere alla garanzia del Fondo estesa anche ai Confidi “non artigiani” e ciò in linea con  gli orientamenti di riforma  della disciplina regionale dei Confidi in senso intersettoriale;

-    l’allargamento delle tipologie di operazioni di credito – anche a breve - garantibili dal Fondo;

Atteso che gli aggiornamenti apportati con le suddette Disposizioni operative del Fondo Regionale di Garanzia costituiscono  uno strumento di supporto ai fini dell’applicazione delle disposizioni normative di cui all’art. 43, comma 2, lett. a), della legge regionale e Disposizioni di attuazione delle medesime, al fine di favorire lo sviluppo delle  attività artigiane e l’espansione dei livelli occupazionali, e per agevolare nuovi investimenti;

Atteso che le Disposizioni Operative del Fondo Regionale di Garanzia costituiscono altresì uno strumento di supporto molto utile per le microimprese, escluse quelle commerciali, nonché per la rete dei Confidi abruzzesi in relazione al D.d.L.R.” Nuova legge organica n materia di Confidi”   approvato da questa Giunta con propria deliberazione n. 505/c del 21/9/09;

Ritenuto, pertanto, di approvare di approvare le Disposizioni operative del Fondo Regionale di Garanzia, come da Allegato 1 Parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso che la documentazione richiamata è agli atti del Servizio Sviluppo dell’Artigianato;

Acquisito sul presente atto il parere il parere favorevole sulla legittimità del Dirigente del Servizio Sviluppo dell’Artigianato;

Ritenuta la legittimità dell’atto all’esame;

Ad unanimita’ dei voti espressi nelle forma di legge:

DELIBERA

1)   di approvare le  Disposizioni Operative del Fondo Regionale di Garanzia, come da Allegato 1 Parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)   di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata nel B.U.R.A.

Segue allegato