LA GIUNTA
REGIONALE
Richiamato l'art. 37
della Legge 25 luglio 1952, n. 949, che ha istituito, presso
Richiamato l'art. 23
della legge 21 maggio 1981, n. 240, che autorizza Artigiancassa S.p.A. ad
estendere l'operatività del predetto Fondo alla concessione di contributi in
conto canoni di locazione finanziaria;
Richiamato l’art. 1
della legge 14 ottobre 1964, n° 1068 ( provvedimento abrogato ai sensi
dell’art. 24 della legge 6 agosto 2008 n. 133 e con la decorrenza ivi
indicata), che ha istituito presso
Richiamato il D.Lgs.
31/3/1998, n. 112 “ Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato e delel Regioni agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15
marzo 1997, n.
Richiamato altresì,
l’art. 19 del citato D. Lgs. 112/98 che prevede l’istituzione di un fondo unico
regionale amministrato secondo norme stabilite da ciascuna Regione, in cui
confluiscono i fondi statali relativi alle materie delegate;
Richiamato l’art.
47, comma 4, del Decreto Legislativo 112/98, il quale dispone che i fondi relativi alle funzioni in
materia di agevolazioni alle imprese, a qualunque titolo conferite alla
regione, confluiscono nel fondo di cui all’art. 19, comma 6, e sono ripartiti
tra le Regioni sulla base di quanto previsto dal medesimo comma 8 del medesimo
articolo;
Richiamata
l’ordinanza DI4/36 del 15/3/2002 del Dirigente del Servizio Sviluppo
dell’Artigianato con la quale, tra l’altro è stato disposto di liquidare ed
autorizzare l’emissione del mandato di pagamento sul c/c n. 22013
Artigiancassa Fondo Garanzia presso
Richiamata la
propria deliberazione n. 785 del 6/9/2004 con oggetto “ Approvazione
adeguamenti operativi ai sensi della legge 326/03, art. 13, comma 28, del fondo
di garanzia di cui alla L. 1068/64 – Artigiancassa S.p.A”, con la quale è stato
approvato, tra l’altro, l’Allegato 3 ”Fondo Regionale di garanzia Regione
Abruzzo – Disposizioni operative”, di cui si riportano in breve alcuni aspetti:
- le tipologie degli interventi del Fondo sono
circoscritte alle forme della cogaranzia e della controgaranzia ed i soggetti
titolati a richiedere l’intervento del Fondo sono i “Confidi” e, per quanto
riguarda la cogaranzia, anche le Banche e gli intermediari finanziari;
- l’escutibilità della garanzia pubblica è per
intero, alla prima richiesta, alla data di avvio delle procedure di recupero
nei confronti dell’impresa inadempiente;
- le percentuali di copertura della garanzia
prestata dal Fondo;
- la gratuità dell’accesso alla garanzia del
fondo, al fine di valorizzarne meglio la natura agevolativiva;
Richiamata la L.R.
30 ottobre 2009, n. 23 “ Nuova legge organica in materia di artigianato”,
denominata “legge regionale” che nella Parte Prima “ Finalità, destinatari,
funzioni della Regione e degli Enti Locali” prevede nell’art. 5, comma 3, lett.
e) che sono riservate alla Regione le funzioni amministrative di cui agli artt.
43 e seguenti della stessa legge regionale concernenti interventi creditizi a
favore e per lo sviluppo delle imprese artigiane e dell’occupazione;
Richiamata, altresì,
Atteso che l’art. 43, comma 1, della legge regionale prevede che
Atteso che gli
strumenti di intervento della Regione
all’uopo disciplinati nell’art. 43 comma 2
della legge regionale citata
prevedono, alla lettera a), contributi in conto interessi sulle operazioni di
finanziamento a favore delle imprese artigiane ai sensi dell’art. 37 della
Legge 25 luglio 1952, n. 949 e contributi in conto canoni sulle operazioni di
locazioni finanziarie ai sensi della Legge 21 maggio 1981, n. 240, integrati
da un bonus una tantum per l’assunzione di nuovo personale e da un contributo
una tantum a fondo perduto per
operazioni della specie garantite da un confidi;
Richiamate le
convenzioni in essere tra Regione Abruzzo ed Artigiancassa S.p.A, come da art.
43, comma 3, della legge regionale, di seguito riportate:
- convenzione tra
- convenzione
stipulata tra
Richiamata la nota
di Artigiancassa S.p.A., a firma del Direttore della Sede Regionale di
Artigiancassa dell’Abruzzo, datata
18/11/2009, concernente la proposta di modifica delle Disposizioni
operative del Fondo regionale di garanzia di cui alla deliberazione di Giunta
Regionale n. 785 del 6/9/2004, nella quale si dà atto che, nel corso delle
ultime riunioni del Comitato Tecnico
Regionale d’Abruzzo e, da ultimo nella riunione dell’ 11/11/2009, è stato
convenuto sulla opportunità che, in linea con le proposte di Artigiancassa di
modifica dei Regolamenti delle operazioni di credito agevolato (legge 949/52) e
di leasing ( legge 240/81), funzionali all’avviato iter di riforma della legge
regionale quadro per l’artigianato, si arrivasse anche ad aggiornare le vigenti
Disposizioni operative del Fondo Regionale di garanzia;
Atteso che, secondo
quanto risulta dalla citata nota del 18/11/2009, sono state altresì convenute
le innovazioni da riportare nella proposta di modifica delle vigenti
Disposizioni operative del Fondo Regionale di garanzia;
Atteso che il
documento concernente le Disposizioni
operative del Fondo regionale di Garanzia è stato portato all’attenzione delle
Associazioni di categoria nella riunione dell’11/11/2009, e che le stesse hanno
espresso valutazioni positive;
Atteso che gli
elementi innovativi che si rilevano nel documento concernente le Disposizioni operative del Fondo regionale
di Garanzia sono i seguenti:
- l’estensione degli interventi di garanzia
del Fondo anche alle microimprese di tutti i settori produttivi escluse quelle commerciali, e ciò
in linea con la realtà operativa dei Confidi artigiani che associano anche
imprese non artigiane ed al fine di valorizzare il ruolo mutualistico;
- la facoltà di accedere alla garanzia del
Fondo estesa anche ai Confidi “non artigiani” e ciò in linea con gli orientamenti di riforma della disciplina regionale dei Confidi in
senso intersettoriale;
- l’allargamento delle tipologie di operazioni
di credito – anche a breve - garantibili dal Fondo;
Atteso che gli
aggiornamenti apportati con le suddette Disposizioni operative del Fondo
Regionale di Garanzia costituiscono uno
strumento di supporto ai fini dell’applicazione delle disposizioni normative di
cui all’art. 43, comma 2, lett. a), della legge regionale e Disposizioni di
attuazione delle medesime, al fine di favorire lo sviluppo delle attività artigiane e l’espansione dei livelli
occupazionali, e per agevolare nuovi investimenti;
Atteso che le Disposizioni
Operative del Fondo Regionale di Garanzia costituiscono altresì uno strumento
di supporto molto utile per le microimprese, escluse quelle commerciali, nonché
per la rete dei Confidi abruzzesi in relazione al D.d.L.R.” Nuova legge
organica n materia di Confidi” approvato
da questa Giunta con propria deliberazione n. 505/c del 21/9/09;
Ritenuto, pertanto,
di approvare di approvare le
Disposizioni operative del Fondo Regionale di Garanzia, come da Allegato 1
Parte integrante e sostanziale del presente atto;
Atteso che la
documentazione richiamata è agli atti del Servizio Sviluppo dell’Artigianato;
Acquisito sul
presente atto il parere il parere favorevole sulla legittimità del Dirigente
del Servizio Sviluppo dell’Artigianato;
Ritenuta la
legittimità dell’atto all’esame;
Ad unanimita’ dei
voti espressi nelle forma di legge:
DELIBERA
1) di approvare le Disposizioni Operative del Fondo Regionale di
Garanzia, come da Allegato 1 Parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di stabilire che la presente deliberazione
sia pubblicata nel B.U.R.A.
Segue allegato