Considerato che la definizione dei periodi settimanali di pesca avviene mediante riferimento agli usi e consuetudini raccolti presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito, per brevità, denominate anche CC.I.A);
Rilevato che le raccolte di usi che incidono sulle attività di pesca dei natanti iscritti nei Compartimenti marittimi abruzzesi o non dispongono in ordine ai comportamenti da tenere durante i periodi delle grandi festività, o dispongono in modo lacunoso e tale da ingenerare dubbi applicativi;
Ravvisata l’opportunità che le CC.I.A. Abruzzesi integrino le rispettive raccolte in modo da consentire alle imprese di pesca di operare secondo consuetudine vigente senza incorrere nel rischio di sanzioni potenzialmente insito nell’attuale situazione di incertezza normativa;
Vista
Ritenuto, nelle more di un autonomo intervento dei predetti Organismi camerali, di fornire un indirizzo interpretativo, avente valore di disciplina transitoria, con riferimento alla definizione dell’imminente periodo di festività natalizie;
Ravvisata, in considerazione dell’andamento della domanda di pescato locale, che registra una significativa impennata in corrispondenza del periodo natalizio, l’opportunità di stabilire che per “periodo di grande festività natalizia 2009/2010” si intende l’arco temporale compreso tra il 17/12/2009 e il 6/1/2010;
Dato atto che il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione e il Dirigente del Servizio Economia Ittica e Programmazione Venatoria hanno espresso, ciascuno per quanto di propria competenza, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente atto;
Vista
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge
delibera
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte
a) di invitare le CC.I.A. Abruzzesi ad integrare le rispettive raccolte di usi in modo da consentire alle imprese di pesca abruzzesi di operare, nei periodi di “grandi festività”, secondo consuetudine vigente, senza incorrere nel rischio di sanzioni potenzialmente insito nel persistere di un quadro di incertezza o vacanza normativa;
b) di stabilire che per “periodo di grande festività natalizia 2009/2010” si intende l’arco temporale compreso tra il 17/12/2009 e il 6/1/2010;
c) di dare mandato al Dirigente del Servizio Economia ittica e Programmazione venatoria regionale di comunicare la presente Deliberazione alle CC.I.A. abruzzesi, al Comandante della Direzione Marittima di Pescara e di dare ad essa diffusione mediante pubblicazione sul B.U.R.A. e sul sito internet www.regione.abruzzo.it/pesca.