CONSIGLIO REGIONALE
DIREZIONE ATTIVITà AMMINISTRATIVA
Servizio Organizzazione e gestione risorse umane
IL DIRIGENTE
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente “Norme generali sull’ordinamento alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Vista la“Disciplina dell’accesso agli impieghi del consiglio regionale” approvata con Deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 105 del 3 agosto 2001, e modificata con deliberazione U.P. n. 76 del 20 giugno 2007 di seguito denominata più semplicemente “Regolamento sugli accessi”;
Vista la propria precedente determinazione in data 11 dicembre 2009, n. 180/AA/OG con la quale sono state indette ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis del d.lgs. n. 165/2001, n. 6 (sei) procedure di mobilità esterna mediante selezione pubblica del personale di ruolo dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 165/2001, per la copertura di complessivi n. 10 (dieci) posti di diverse categorie e profili professionali presso gli uffici del Consiglio Regionale dell’Abruzzo con sede in L’Aquila come di seguito specificato:
CATEGORIA |
PROFILO |
POSTI |
C |
Assistente
Servizi Amministrativi generali |
4 |
C |
Assistente
Programmatore |
1 |
D |
Funzionario
Economista (accesso D1) |
2 |
D |
Funzionario
Amministrativo (accesso D1) |
1 |
D |
Funzionario
Esperto per l'assistenza tecnico giuridica e legislativa (accesso D3) |
1 |
D |
Funzionario
Esperto Tecnico (accesso D3) |
1 |
Visti, in particolare, i sei avvisi di mobilità nei testi allegati come parte integrante alla citata determinazione;
Rilevato che, nei singoli avvisi di selezione è stato indicato come requisito di accesso il titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno, in base al vigente “Regolamento sugli accessi”;
Che lo stesso regolamento consente di derogare dal possesso del titolo di studio per la partecipazione alle selezioni verticali con esclusione dei soli profili per i quali quale il titolo di studio e gli ulteriori requisiti richiesti sono condizione imprescindibile per l’esercizio della professione;
Considerato che nel caso della mobilità, analogamente a quanto avviene per le selezioni verticali, può prescindersi dal titolo di studio posseduto, in quanto i dipententi pubblici interessati potrebbero, comunque, aver conseguito la qualifica e il profilo di attuale inquadramento in virtù di legittimi percorsi di carriera interni che prescindono dal possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno e che non inficiano la professionalità maturata all’interno dell’ente di provenienza;
Che, a questa valutazione fa eccezione il solo profilo di “Funzionario Tecnico” per il quale i titoli di studio e gli ulteriori requisiti richiesti sono condizione imprescindibile per l’esercizio della professione e non sono derogabili nemmeno nelle progressioni verticali;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere, alla rettifica dei bandi di mobilità con eccezione di quello per “Funzionario Tecnico” disponendo contestualmente la riapertura dei termini;
Vista la L. R. 14.9.1999, n. 77, ed in particolare gli articoli 5 sull’autonomia della funzione dirigenziale e 24 sulle competenze del dirigente di Servizio;
Vista la L.R. 9.5.2001, n. 18, recante norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio regionale;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa;
1. Di rettificare come specificato al punto 2 la propria precedente determinazione in data 11 dicembre 2009, n. 180/AA/OG con la quale sono state indette ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis del d.lgs. n. 165/2001, n. 6 (sei) procedure di mobilità esterna mediante selezione pubblica del personale di ruolo dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 165/2001, per la copertura di complessivi n. 10 (dieci) posti di diverse categorie e profili professionali presso gli uffici del Consiglio Regionale dell’Abruzzo con sede in L’Aquila come di seguito specificato:
CATEGORIA |
PROFILO |
POSTI |
C |
Assistente
Servizi Amministrativi generali |
4 |
C |
Assistente
Programmatore |
1 |
D |
Funzionario
Economista (accesso D1) |
2 |
D |
Funzionario
Amministrativo (accesso D1) |
1 |
D |
Funzionario
Esperto per l'assistenza tecnico giuridica e legislativa (accesso D3) |
1 |
D |
Funzionario
Esperto Tecnico (accesso D3) |
1 |
- Di rettificare gli avvisi di mobilità 1°, 2°, 3°, 4° e 5° (rispettivamente codici MOB002, MOB003, MOB004, MOB005, MOB006) allegati come parte integrante alla citata determinazione nel senso che il possesso del titolo di studio indicato all’art. 2, comma 1 lett. c) di ciascun bando non costituisce requisito di accesso ai fini dell’ammissione alla procedura di che trattasi;
- Di confermare il requisito del titolo di studio richiesto nel 6° avviso (codice MOB007) allegato alla ripetuta determinazione n. n. 180/AA/OG del 11 dicembre 2009;
- Di riaprire per i primi cinque avvisi i termini di presentazione delle domande che devono essere inoltrate a mezzo posta (raccomandata A. R.), o consegnate a mano, in busta indirizzata al Consiglio Regionale – Direzione Attività Amministrativa – Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane – Via M. Iacobucci, 4 – 67100 L’Aquila, entro il 15° (quindicesimo) giorno successivo a quello di pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R.A. Le domande inviate oltre tale termine saranno escluse dalla selezione. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall’Ufficio postale accettante o la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dall’Ufficio Protocollo e Spedizione del Consiglio regionale.
- di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito internet del Consiglio regionale (http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/).
Per IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE DELL’AREA
ATTIVITà AMMINISTRATIVA
Dott. Paolo Costanzi