IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1)   DI MODIFICARE, per le motivazioni indicate in premessa, il punto 1) della Determinazione n. DN3/178 del 26.05.2008 così come segue:

      “di approvare ai sensi del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) – Legge Regionale 19.12.2007 n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti) art. 45 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) – Decreto Legislativo 24.06.2003 n. 209 (Attuazione delle Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) – il progetto presentato dalla Ditta Autodemolizione MORRA PAOLA – Sede Legale: c.da Malverno snc – Zona Industriale di Orsogna – 66036 ORSOGNA (CH) – per la realizzazione e gestione di un impianto di autodemolizione, recupero parti meccaniche, stoccaggio e messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti da tali operazioni in località “c.da Malverno” del Comune di Orsogna (CH), identificabile nel N.C.T. dello stesso al Foglio 8 – Particelle 4124 – Area classificata dal P.R.G. come: Zona Industriale – “Insediamenti di nuovo impianto di tipo produttivo” – della superficie complessiva di mq 3.300 e una potenzialità impiantistica di 8.000 t/a, equivalente alla fase “D15 (Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti))”dell’allegato B e alla fase “R13 (Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)”;

2)   DI VOLTURARE la titolarità dell’autorizzazione regionale n. DN3/178 del 26.05.2008 da Autodemolizione MORRA PAOLA – Sede legale: c.da Marverno snc – Zona Industriale - 66036 ORSOGNA (CH)”, a “Centro demolizioni “LA MODERNA s.r.l.” - Sede legale: c.da Marverno snc – Zona Industriale – 66036 ORSOGNA (CH)”;

3)   DI CONFERMARE, integralmente, quanto altro contenuto nella precedente determinazione, precisando che la validità della presente autorizzazione è direttamente collegata alla validità temporale della Determinazione DN3/178 del 26.05.2008 (scadente il 26.05.2018);

4)   DI PRESCRIVERE, alla ditta di adempiere alle disposizioni contenute nella L.R. 17 del 24.11.2008 avente per oggetto “Adeguamento allo scarico delle acque di prima pioggia”, disponendo la verifica di quanto ivi prescritto da parte del competente Dipartimento Provinciale dell’Arta di Chieti che provvederà a relazionare in merito allo Servizio scrivente, fatti salvi i provvedimenti sanzionatori previsti all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006;

5)   DI PRESCRIVERE che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

6)   DI DARE ATTO che il presente provvedimento disciplina la gestione dei veicoli fuori uso indicati all’art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.209/2003, mentre per quanto riguarda la gestione delle categorie veicoli fuori uso non ricomprese nel suddetto articolo, si applicano, per espressa disposizione della norma, le disposizioni di cui all’art. 231, comma 13, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i;

7)   DI OBBLIGARE la ditta al possesso delle garanzie finanziarie adeguate alla D.G.R. 790/07 e s.m.i. per tutta la durata dell’autorizzazione, in mancanza si procederà alla adozione di eventuali provvedimenti ai sensi dell’art. 208, comma 13, del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006;

8)   DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i.;

9)   DI FARE SALVE eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;

10) DI STABILIRE che la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi, valutati in via preliminare ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n. 1227 non costituiscono elementi ostativi all’atto del rilascio della presente autorizzazione;

11) DI RICHIAMARE la ditta beneficiaria della presente autorizzazione al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 187 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), dell’art. 189 (Catasto Rifiuti), dell’art. 190 (Registri di carico e scarico) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), e alla trasmissione con cadenza semestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di L’Aquila e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L’Aquila, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006;

12) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Orsogna (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Sede Centrale di Pescara e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti;

13) DI REDIGERE il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di Legge, al Centro demolizioni “LA MODERNA s.r.l.”, - Sede Legale c.da Malverno snc – 66036 Orsogna (CH);

14) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini