IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:
1) DI PROROGARE, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., dell’art. 15 del D.Lgs. n. 209/03 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., alla Ditta Napolitano Alessio la Determinazione Dirigenziale n. DF3/99 del 8.10.2004 inerente l’esercizio di un centro di raccolta e trattamento dei veicoli a motore per attività di smaltimento e recupero, di cui alle fasi D15 e R13 degli Allegati B e C, parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. presso l’impianto ubicato nel Comune di Torrevecchia Teatina (CH), ed identificato in catasto terreni al foglio di mappa catastale n. 12 part. n. 139 e 181 con superficie totale pari a mq. 1.800 e una potenzialità dell’impianto di 500 t/a (corrispondenti a ca. 565 veicoli/anno);
2) di APPROVARE, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs n. 209/03 e s.m.i., il Piano di Adeguamento del centro di raccolta di veicoli fuori uso della Ditta Napolitano Alessio Sede legale e operativa: Via Aia, n. 26 – 66010 Torrevecchia Teatina (CH), richiamati in premessa:
- All. 1 - Relazione tecnica, del 28.05.2004, a firma dell’arch. Paolo Pantalone;
- All. 2 - Relazione tecnica, del 26.03.2004, a firma dell’arch. Paolo Pantalone;
- All. 3 - Orografia, del 26.03.2004, scala 1:25000, varie scale, a firma dell’arch. Paolo Pantalone;
- All. 4 - Planimetria catastale, del 26.03.2004, scala 1.2000 – 1:500, a firma dell’arch. Paolo Pantalone;
- All. 5 - Planimetria centro rottamazione, del 26.03.2004, varie scale, a firma dell’arch. Paolo Pantalone;
- All. 6 - Prospetti e Sezioni, del 26.03.2006, varie scale, a firma dell’arch. Paolo Pantalone;
- All. 7 - Capannone – Arti e mestieri, del 26.03.2004, a firma dell’arch. Paolo Pantalone;
- All. 8 - Opere d’arte e Particolari, del 26.03.2004, varie scale, a firma dell’arch. Paolo Pantalone;
- All. 9 - Relazione Tecnica – Integrazione tav. 3 progetto 26.03.2004 per l’introduzione area smaltimento ciclomotori, del 22.11.2009, a firma dell’arch. Antonio Cipriani;
- All. 10 - Planimetria centro rottamazione – Integrazione tav. 3 progetto 26.03.2004 con elaborato grafico per l’introduzione area smaltimento ciclomotori, del 22.11.2009, a firma dell’arch. Antonio Cipriani;
che vengono trasmessi agli Enti competenti in allegato al presente provvedimento;
3) DI PRESCRIVERE, ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. n. 209/03 e s.m.i., che il termine per la conclusione dei lavori previsti dal Piano di Adeguamento, da eseguirsi con modalità previste nel progetto, non può essere superiore a 18 mesi, a decorrere dalla data di approvazione del progetto, riferita a quella del rilascio del presente atto; entro il termine di 30 gg. successivi alla predetta scadenza la ditta provveda a comunicare alla Regione Abruzzo (Servizio Gestione Rifiuti) all’A.R.T.A. ed alla Provincia, territorialmente competenti, la conclusione dei lavori stessi;
4) DI STABILIRE che in conformità a quanto previsto dall’art. 208, comma 12 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., il rinnovo dell’autorizzazione di cui al precedente punto 1) è concesso per un periodo di anni dieci (10) dalla data del 15.12.2009, data in cui sono riprese le normali attività di gestione dell’impianto in oggetto;
5) DI STABILIRE che, i codici CER ammissibili all’impianto e riconducibili con assoluta certezza all’attività di autodemolizione svolta dalla ditta Napolitano Alessio, sono quelli dettagliati nelle successive tabelle 1 e 2
In particolare:
ATTIVITA’ PRESSO IL CENTRO DI
RACCOLTA E TRATTAMENTO
Nella Tabella 1 sono indicati i codici che potranno essere trattati solo in ingresso all’impianto di autodemolizione per le operazioni di trattamento di cui all’art. 3, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 209/03 e s.m.i.
TABELLA 1
CODICI CER (Allegato D, parte IV D.Lgs. n. 152/2006 e D.Lgs. n.
4/2008) |
DESCRIZIONE
RIFIUTO |
POTENZIALITA’tonn/anno Tipo di operazione (D15-R13) |
16 01 04* 16 01 06 |
Veicoli
fuori uso. Veicoli
fuori uso, non contenente né liquidi né altre componenti pericolose. |
500 tonn/anno complessivi (corrispondenti a c.a 565 veicoli/anno) |
Il dato
relativo ai veicoli equivalenti alle 500 tonn/anno complessivi è stato
calcolato da quanto riportato in letteratura (un veicolo risulta avere in media
un peso di 0,885 tonnellate.)
Relativamente alla potenzialità autorizzata dei ciclomotori, visto il citato parere Arta e l’Allegato 9 indicato al precedente punto 2), inerente: Relazione tecnica con elaborato grafico per l’introduzione area smaltimento ciclomotori, si specifica che la predetta area introdotta successivamente è idonea ad accogliere 15 ciclomotori contemporaneamente presenti, compresa tra l’area n. 2 parcheggio autovetture accettate e l’area n. 3 cioè di messa in sicurezza autoveicoli accettati.
Con l’introduzione dell’area ciclomotori i quantitativi generali hanno un parametro nella proporzione di 10 ciclomotori corrispondenti a n. 1 autovetture.
Il controllo all’interno dell’area sui quantitativi corrispondenti verrà eseguita secondo la predetta proporzione. A tal proposito si riassume e precisa che le quantità corrispondenti alle aree hanno il seguente parametro:
- area n. 2 “parcheggio autovetture accettate” 15 (quindici), automobili non sovrapposte;
- area n. 4 “parcheggio autoveicoli messi insicurezza” 40 (quaranta), automobili;
- area n. 11 stoccaggio carcasse autoveicoli 56 (cinquantasei), automobili.
Da detta attività di autodemolizione di produrranno i rifiuti, pericolosi e non pericolosi, riportati nella seguente tabella 2, di cui si intende effettuare attività di stoccaggio (D15) prima dell’avvio alle successive fasi di smaltimento, nonché messa in riserva (R13) prima dell’avvio alle successive fasi di recupero.
Vengono leggermente modificati rispetto alla determinazione DF3/99/04 e del relativo parere Arta del 6.10.2009 prot. 5850 di cui in premessa, con l’inserimento di ulteriori codici CER al fine di uniformare l’elenco dei rifiuti, fermo restando che lo stesso ha valenza puramente indicativa e non costituisce autorizzazione all’esercizio.
Tali rifiuti potranno essere trattati con terzi solo in uscita dall’impianto:
TABELLA 2
CODICI CER |
DESCRIZIONE RIFIUTO |
13 01 09* |
Oli minerali per
circuiti idraulici, clorurati. |
13 01 10* |
Oli per circuiti
idraulici, non clorurati. |
13 01 11* |
Oli sintetici per
circuiti idraulici. |
13 01 12* |
Oli per circuiti
idraulici facilmente biodegradabili. |
13 01 13* |
Altri oli per
circuiti idraulici. |
13 02 04* |
Scarti di olio per
motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati. |
13 02 05* |
Scarti di olio
minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati. |
13 02 06* |
Scarti di olio
sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione. |
13 02 07* |
Olio per motori,
ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile. |
13 02 08* |
Altri oli per
motori, ingranaggi e lubrificazione. |
13 05 06* |
Oli prodotti della
separazione olio acqua. |
13 05 07* |
Acque oleose
prodotte dalla separazione olio/acqua |
13 07 01* |
Olio combustibile e carburante
diesel |
13 07 02* |
Petrolio |
13 07 03* |
Altri carburanti
(comprese le miscele). |
13 08 02* |
Altre emulsioni. |
14 06 01* |
Clorofluorocarburi,
HCFC, HFC |
14 06 02* |
Altri solventi e miscele di solventi,
alogenati |
14 06 03* |
Altri solventi e miscele di solventi |
15 02 02* |
Assorbenti materiali filtranti (inclusi filtri
dell’olio non specificati altrimenti),
stracci ed indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose |
15 02 03 |
Assorbenti,
materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui
alla voce 15 02 02 |
16 01 03 |
Pneumatici fuori
uso. |
16 01 06 |
Veicoli fuori uso,
non contenenti né liquidi e altri componenti pericolosi |
16 01 07* |
Filtri dell’olio. |
16 01 08* |
Componenti
contenenti mercurio. |
16 01 09* |
Componenti
contenenti PCB |
16 01 10* |
Componenti
esplosivi (ad esempio (“air bag”). |
16 01 11* |
Pastiglie per
freni contenenti amianto. |
16 01 12 |
Pastiglie per
freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11. |
16 01 13* |
Liquidi per freni. |
16 01 14* |
Liquidi antigelo
contenenti sostanze pericolose. |
16 01 15 |
Liquidi antigelo
diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14. |
16 01 16 |
Serbatoi per gas
liquido. |
16 01 17 |
Metalli ferrosi. |
16 01 18 |
Metalli non
ferrosi. |
16 01 19 |
Plastica. |
16 01 20 |
Vetro. |
16 01 21* |
Componenti
pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 |
16 01 22 |
Componenti non
specificati altrimenti |
16 01 99 |
Rifiuti non
specificati altrimenti. |
16 02 10* |
Apparecchiature
fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla
voce 16 02 09 |
16 02 13* |
Apparecchiature
fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alla
voce 16 02 09 e 16 02 12 |
16 02 14 |
Apparecchiature
fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 |
16 02 15* |
Componenti
pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso |
16 02 16 |
Componenti rimossi
da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* |
16 06 01* |
Batterie al
piombo. |
16 08 01 |
Catalizzatori
esausti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino
(tranne 16 08 07). |
16 08 02* |
Catalizzatori esauriti
contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non
specificati altrimenti |
16 08 03 |
Catalizzatori esauriti
contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati
altrimenti |
16 08 05* |
Catalizzatori esauriti
contenenti acido fosforico |
16.08.07* |
Catalizzatori esauriti contenenti sostanze
pericolose |
16.10.02 |
Soluzioni acquose di scarto, diversi da
quelli di cui alla voce 16.10.01 |
16.10.04 |
Concentrati acquosi, diversi da quelli di
cui alla voce 16.10.03 |
19 10 03* |
Fluff-frazione leggera e polveri, contenenti
sostanze pericolose. |
19 10 04 |
Fluff-frazione leggera e polveri, diversi da
quelli di cui alla voce 19 10 03. |
6) DI RICHIAMARE, il contenuto del parere Arta del 6.10.2009 prot. n. 5850 in merito alle tipologie dei codici CER ammissibili all’impianto, riconducibili all’autorizzazione regionale indicata in oggetto, relative alle attività di stoccaggio (deposito preliminare) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi, individuate dai CER 020110-100210-120101-120102-120103-120104-150104-150106-150203-160103-170401-170402-170403-170404-170405-170406-170407-170411-190102-191002-191203-191204-200140-200307, dal quale emerge che nell’eventualità che la ditta in oggetto intendesse effettuare detta attività per i rifiuti non pericolosi conto terzi, la stessa, fermo restando i codici assegnati dovrà produrre istanza in tal senso, le cartografie necessarie, nonché i quantitativi che intende trattare, sia su base annua (potenzialità massima) che per singolo codice CER, potenzialità istantanea), e fornire l’elenco delle attrezzature che saranno utilizzate nelle operazioni di stoccaggio;
7) DI STABILIRE, inoltre, per i rifiuti costituiti da parti di autoveicoli provenienti da attività artigianali operanti nel campo della manutenzione e riparazione dei veicoli, ex art. 5, comma 15 del D.Lgs. 209/05 e s.m.i., nonché i veicoli fuori uso non rientranti nelle disposizioni indicate all’art. 231 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.; al fine di dar luogo al rilascio della relativa autorizzazione, la ditta interessata deve inoltrare istanza in tal senso allegando una relazione tecnica di dettaglio in ordine ai quantitativi relativi ad ogni singolo CER e le relative potenzialità sia annua che istantanea, gestibile nell’impianto di che trattasi, da trasmettere alla Regione Abruzzo, all’A.R.T.A. e alla Provincia di Chieti entro 60 gg. (sessanta) dalla notifica del presente provvedimento; in merito al cui contenuto saranno adottati i provvedimenti consequenziali;
8) DI RICHIAMARE la ditta autorizzata, in riferimento alle emissione rumorose, a fornire le risultanze della misurazione fonometrica dell’attività che doveva essere trasmessa all’Arta competente dopo 60 gg. (sessanta) dal 6.10.2009, data di emissione del parere tecnico di competenza, assegnando ulteriori 60 gg. (sessanta) improrogabili, decorso inutilmente tale termine lo Scrivente Servizio provvederà alla adozione dei consequenziali provvedimenti ai sensi di legge;
9) DI DISPORRE da parte della Provincia di Chieti l’acquisizione dell’autorizzazione allo scarico, visto che la ditta, nel corso della seduta della conferenza dei servizi del 20.10.2009, ha precisato di aver già presentato istanza in tal senso;
10) DI PRESCRIVERE, che la proroga di cui al punto 1 e l’approvazione di cui al punto 2 sono condizionate al rispetto delle seguenti prescrizioni dettate nel parere ARTA del 6.10.2009 prot. n. 5850, in particolare:
- dovranno essere rispettate tutte le
prescrizioni di cui alla Determina Dirigenziale n. DN3/99/04 del 8.10.2004;
- tutti i rifiuti e tutte le parti recuperate
(MPS), derivanti dall’attività di demolizione dei veicoli a motore, dovranno
essere costantemente gestiti nel rispetto di quanto stabilito dalle normative
vigenti in material e non dovranno procurare danni all’ambiente;
- tutti i contenitori in cui sono depositati i
rifiuti (comprese le MPS), e le aree di deposito dovranno essere costantemente
etichettati e riportare il codice relativo al rifiuto contenuto;
- lo spillaggio dei fluidi di cui alle
operazioni di messa in sicurezza dei veicoli, dovranno essere effettuati con
apposita apparecchiatura “isola di bonifica” corredato di apposite cisterne di
stoccaggio liquidi estratti dalla vettura;
- l’area a servizio dell’attività di autodemolizione dovrà essere costantemente distinta da quella eventualmente adibita alle attività di stoccaggio.
11) DI PRESCRIVERE il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 151/05 in materia di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) per i codici di pertinenza in uscita per le attività di autodemolizione;
12) DI RISERVARSI l’adozione di ulteriori provvedimenti all’esito dell’accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi, di cui alla D.G.R. 29.11.2007, n. 1227;
13) DI OBBLIGARE la Ditta Napolitano Alessio beneficiaria della presente autorizzazione, al possesso delle “garanzie finanziarie”secondo le modalità e gli importi stabiliti dalla DGR N. 790/07, integrata con D.GR. n. 808 del 31.12.2009, a favore della Regione Abruzzo;
14) DI PRESCRIVERE che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
15) DI PRESCRIVERE, infine, che le operazioni di trattamento, di cui all’art. 3, comma 1, lett. f) del D.Lgs 209/03 e s.m.i., siano svolte in conformità ai principi generali previsti dal D.Lgs. n. 152/06 ed alle pertinenti prescrizioni dell’Allegato i del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:
a. effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5 del D. Lgs. n. 209/03 e s.m.i.;
b. effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui all’allegato I, punto 5 del D. Lgs.209/03 e s.m.i., prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
c. rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II del D. Lgs.209/03 e s.m.i., etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
d. rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
e. eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.
16) DI STABILIRE che, ai sensi degli art. 15, commi 6, 7 e 8 del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., richiamati dall’art. 231, commi 10, 11 e 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è consentito:
a. il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all’Allegato III dello stesso;
b. le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.122, e successive modificazioni e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, aggiornato con le modifiche introdotte dal c.d. decreto Bianchi (Decreto Legge 03.08.2007 n. 117), dal Pacchetto sicurezza (Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92) e dal Decreto Ministro Giustizia 17 dicembre 2008 che aggiorna gli importi delle sanzioni;
c. l'utilizzazione, da parte della ditta, delle parti di ricambio di cui sopra, deve risultare da fatture rilasciate al cliente.
17) DI DARE ATTO che il presente provvedimento autorizza l’esercizio del centro di raccolta veicoli a motore fuori uso ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.209/2003, mentre per quanto riguarda la prosecuzione della gestione delle categorie veicoli fuori uso non ricomprese nel suddetto articolo, si applicano, per espressa disposizione della norma, le disposizioni di cui all’art. 231, comma 13, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
18) DI PRESCRIVERE che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
19) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;
20) DI FARE SALVI eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;
21) DI RICHIAMARE la Ditta Napolitano Alessio autorizzata, per quanto applicabile, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 187 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), dell’art. 189 (Catasto Rifiuti), dell’art. 190 (Registri di carico e scarico) del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), e alla trasmissione con cadenza semestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Chieti e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006;
22) DI RICHIAMARE la ditta autorizzata all’osservanza di quanto previsto dal D.M. Ambiente 15 febbraio 2010, pubblicato sul G.U. del 27 febbraio 2010, con il quale il Ministero dell’Ambiente è intervenuto a modificare ed integrare il D.M. 17 dicembre 2009 – “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI”;
23) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Torrevecchia Teatina (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. - Dipartimento Provinciale di Chieti, alla Polizia Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. – Direzione Centrale di Pescara, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila e al Pubblico Registro Automobilistico [P.R.A] di Chieti;
24) DI REDIGERE, il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di Legge, alla Ditta NAPOLITANO ALESSIO – Via Aia, n. 26 – 66010 Torrevecchia Teatina (CH);
25) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al
competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
Il Dirigente del Servizio
Dott. Franco Gerardini