GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Regione Abruzzo persegue politiche ambientali finalizzate alla realizzazione di una gestione integrata dei rifiuti urbani, alla promozione di buone pratiche da parte dei cittadini, in particolar modo per ridurre la produzione dei rifiuti, per praticare la riduzione volumetrica degli imballaggi e per raggiungere economie di scala nella gestione dei servizi di igiene pubblica;

Considerato che l’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, dal 29 settembre al 3 ottobre 2010, ospiterà il Congresso annuale di Europarc - Federation, la Federazione dei parchi e delle riserve naturali d’Europa e che il tema dell’evento è denominato “Living together: biodiversity and human activies, a challenge for the future of protected areas” (Vivere insieme: biodiversità e attività umane, una sfida per il futuro delle aree protette);

Vista la richiesta avanzata dall’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise alla Regione Abruzzo - Protezione Civile Ambiente - Servizio Gestione Rifiuti, con nota prot.n. 6321/2010 del 16.07.2010, acquisita dal SGR con nota prot.n. RA/150675 del 05.08.2010, di realizzare nell’ambito del suddetto evento, una collaborazione istituzionale ai fini di sperimentare sistemi di riduzione della produzione dei rifiuti nell’organizzazione del Congresso annuale di Europarc-Federation;

Considerato che l’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, rappresenta una prestigiosa realtà istituzionale impegnata nello sperimentare innovative azioni di prevenzione ambientale e di tutela dei territori interessati, al fine di concretizzare i principi della “sostenibilità ambientale”;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e Consiglio Ue 2008/98/Ce “Direttiva relativa ai rifiuti – Abrogazione direttive 75/439/Cee, 91/689/Cee e 2006/12/Ce”, la quale prevede nei considerando: “ omissis … Per migliorare le modalità di attuazione delle azioni di prevenzione dei rifiuti negli Stati membri e per favorire la diffusione delle buone pratiche in questo settore, è necessario rafforzare le disposizioni riguardanti la prevenzione incentrati sui principali impatti ambientali e basati sulla considerazione dell’intero ciclo di vita. Gli obiettivi e le misure dovrebbero essere finalizzati a dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti”;

Considerato che la Direttiva Parlamento Europeo e del Consiglio UE 2008/98/Ce, inoltre, all’art. 29 “Programmi di prevenzione dei rifiuti”, prevede che gli Stati membri hanno l’obbligo di adottare programmi di prevenzione dei rifiuti entro il 12 dicembre 2013; tali programmi sono integrati nei Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti (PRGR);

Visti gli indirizzi del “VI° Programma di azione per l’ambiente della Comunità Europea”, COM (2001) 31 definitivo ed i contenuti della più recente “Strategia tematica per la prevenzione ed il riciclo” COM (2003) 572 definitivo;

Visto il documento del 20.04.2007 avente per oggetto “Rapporto conclusivo della commissione per le migliori tecnologie di gestione e smaltimento dei rifiuti”, elaborato a livello nazionale da un’apposita commissione nominata dal MATTM ed, in particolare, il Cap. 2 “Azioni di riduzione della produzione dei rifiuti urbani”;

Visto il Decreto 8 maggio 2003, n. 203 “Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo”.

Visto il Decreto 11 aprile 2008 “Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione”, volto a favorire la diffusione e l'implementazione di pratiche d'acquisto sostenibili presso le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo n. 163/2006.

Visto il D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” (di seguito: “D.Lgs. 152/06”), che ha modificato le norme in materia di gestione dei rifiuti, stabilendo che la gestione degli stessi costituisca attività di pubblico interesse, la quale deve assicurare un’elevata protezione ambientale e controlli efficaci;

Visto il D.Lgs 16.01.2008, n. 4 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;

Considerato che l’art. 206, comma 1 del D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” – Parte Quarta “Accordi, contratti di programma, incentivi”, prevede: “omissis .. le altre autorità competenti possono stipulare accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria, .. omissis”, per “la sperimentazione, la promozione e l’attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti”;

Considerato che il D.Lgs. 152/06 stabilisce altresì:

-    all’art. 179 “Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti”, comma 1, che: “Le pubbliche amministrazioni perseguono nell’esercizio delle proprie competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti .. omissis”;

-    all’art. 180 “Prevenzione della produzione dei rifiuti” che: “omissis .. le Pubbliche Amministrazioni perseguono iniziative atte a favorire la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti, ….. omissis .. attraverso la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione ed alla riduzione della quantità dei rifiuti”;

-    all’art. 196 “Competenze delle Regioni”, in particolare il comma 1, lett. l) che prevede “omissis .. l’incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi”;

-    all’art. 206, comma 3 “omissis … Gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e alla normativa nazionale primaria vigente e possono integrare e modificare norme tecniche e secondarie solo in conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale primaria”;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, pubblicata sul B.U.R.A n. 10 Straordinario del 21.12.2007, contenente al capo III “Prevenzione e riduzione dei rifiuti” ed in particolare all’art. 22 “Azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti”, si prevede:

-    al comma 2, che la Regione Abruzzo entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, elabora ed approva un “Programma di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti” che preveda un obiettivo annuale di riduzione della produzione dei rifiuti coerente con l’obiettivo strategico indicato dal PRGR pari al -5% nel periodo di riferimento 2005 - 2011;

-    al comma 3, che il “Programma di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti”, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente ed ha efficacia nei confronti dei soggetti destinatari delle disposizioni in esso contenute;

Visto l’art. 25 della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. che prevede che la Giunta regionale promuova la diffusione degli “Acquisti verdi” ed approvi uno specifico “Programma d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici”;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, pubblicata sul B.U.R.A n. 10 Straordinario del 21.12.2007, contenente al capo IV “Azioni per lo sviluppo del recupero e del riciclo” ed in particolare:

-    l’art. 23 “Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo”, che dispone la raccolta differenziata su tutto il territorio regionale, fissa obiettivi, strumenti, direttive ed indirizzi per l’esercizio delle funzioni regionali e quelle attribuite agli enti locali;

-    l’art. 24 “Promozione del riuso riciclaggio e recupero”, che stabilisce una serie di iniziative per promuovere e sviluppare le attività delle raccolte differenziate e del riciclo, in particolare degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

-    l’art. 28 “Accordi e contratti di programma, protocolli d’intesa” che consente alla Giunta Regionale di stipulare accordi volontari con soggetti pubblici e privati;

-    l’art. 29 “Informazione al cittadino”, che stabilisce che la Giunta Regionale promuove iniziative di comunicazione, informazione e partecipazione al fine di disseminare buoni comportamenti da parte dei cittadini, orientati alla riduzione, riutilizzo, valorizzazione e recupero dei rifiuti;

Considerato che la prevenzione della produzione dei rifiuti è la soluzione preferibile, dal punto di vista tecnico, economico, ambientale e sociale ed occorre quindi agire a livello nazionale o sovra-nazionale per incentivare lo sviluppo di tecnologie pulite, per favorire quei prodotti che producono meno rifiuti, per diffondere l’utilizzo di attrezzature e strumenti che consentano, in particolare, una riduzione volumetrica delle diverse tipologie di imballaggi (plastica, carta e cartone, ..etc) ed incentivare nei confronti dei soggetti interessati quei comportamenti virtuosi che generano meno rifiuti e ne riducano il volume;

Considerato che la Regione Abruzzo si è dotata con la DGR n. 1012 del 29.10.2008, avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 - Programma per la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti - Ridurre e riciclare per vivere meglio”; pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 85 del 28/11/2008, di uno strumento di programmazione delle iniziative e delle attività finalizzate alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti nell’ambito del territorio regionale;

Richiamata altresì, la DGR n. 784 del 21.12.2009: “Accordo di programma per la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti tra la Regione Abruzzo,Federambiente Upa, Anci, Abruzzo, Lega delle Autonomie Locali Abruzzo, Legambiente, Arcoconsumatori, denominato: “Ridurre si può e conviene”;

Ritenuto che la richiamata iniziativa possa rappresentare un’occasione importante nella quale sperimentare sistemi di riduzione delle produzione dei rifiuti che potranno divenire “best practices” trasferibili e ripetibili anche in future occasioni di organizzazione di tali eventi in altre aree protette;

Preso atto che l’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, previa consultazione con il Servizio Gestione Rifiuti, ha manifestato la volontà di aderire ad uno specifico “Protocollo d’Intesa” in attuazione del progetto sperimentale denominato “EUROPARC 2010”;

Preso atto che il progetto sperimentale sarà in grado di individuare e sperimentare forme concrete di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti da adottare durante l’organizzazione di eventi pubblici e nello stesso tempo stimolare i cittadini ed amministratori a praticare “buone pratiche ambientali”, funzionali ad un’ottimizzazione della gestione della raccolta differenziata dei rifiuti e ad una riduzione degli stessi coerentemente con principi di sostenibilità ambientale;

Ritenuto di accogliere ed approvare integralmente il contenuto dell’Allegato, contenente il protocollo d’intesa denominato “EUROPARC 2010”, proposto dal Servizio Gestione Rifiuti (SGR) – Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR), per le motivazioni sopra riportate e, pertanto, di renderlo parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Considerato che l’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise si impegna a compartecipare, all’attuazione del progetto “EUROPARC 2010” con propri fondi di bilancio, pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00), comprensivi di I.V.A.;

Ritenuto di dover sostenere le attività previste dal “Protocollo d’intesa” di cui all’Allegato alla presente deliberazione, con specifiche risorse finanziarie, da destinare all’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise per un importo di Euro 10.000,00 (diecimila/00), comprensivi di I.V.A, pari al 50% del costo degli interventi ipotizzati nel progetto sperimentale, che saranno reperite nell’ambito delle disponibilità del fondo di cui all’art. 57 della L.R. 45/07, che presenta sufficienti disponibilità e definite con apposito provvedimento amministrativo del competente servizio regionale;

Richiamata la DGR n. 515 del 28.06.2010 avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 – art. 57 Fondo ambientale – Individuazione interventi e ripartizione fondi. Annualità 2010”;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Protezione Civile Ambiente;

Dato atto che il Servizio Gestione Rifiuti ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

Visti

      il DLgs.152/06 e s.m.i.;

      la L.R. 45/07 e s.m.i.;

Vista la L.R.14.09.99, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1.   di APPROVARE il Protocollo d’intesa tra la Regione Abruzzo e l’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise denominato: “EUROPARC 2010”, di cui all’Allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;

2.   di AUTORIZZARE la sottoscrizione del Protocollo d’intesa denominato: “EUROPARC 2010”;

3.   di INCARICARE il competente Servizio Gestione Rifiuti per l’adozione dei necessari connessi e successivi adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti all’attuazione del presente atto;

4.   di DISPORRE la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva dell’Allegato, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito web della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Segue allegato