GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Regione Abruzzo persegue, in materia di gestione dei rifiuti, politiche ambientali finalizzate ad assicurare un'elevata protezione dell’ambiente, nel rispetto dei principi che regolano la politica nazionale e comunitaria in materia ambientale, con particolare riferimento, al principio di sussidiarietà, del “chi inquina paga” nonché di criteri di trasparenza, economicità, efficacia ed efficienza;

Considerato che si rende necessario delineare un quadro tariffario sul territorio regionale più omogeneo e delineato secondo principi di trasparenza, di equità, di economicità, nonché basato su criteri incentivanti le buone pratiche ambientali e di esercizio degli impianti interessati;   

Considerato inoltre che la nuova “Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2008/98/Ce Direttiva relativa ai rifiuti – Abrogazione direttive 75/439/Cee, 91/689/Cee e 2006/12/Ce”, in particolare, orienta le politiche ambientali di settore verso una sempre maggiore sensibilizzazione degli Stati membri alla riduzione della produzione di rifiuti, in continuo incremento negli ultimi anni, al riuso e riciclaggio degli stessi e gli strumenti economici possono svolgere un ruolo cruciale nella realizzazione degli obiettivi di prevenzione e gestione dei rifiuti e può consentire di massimizzare i benefici ambientali;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, che ha modificato le norme in materia di gestione dei rifiuti, stabilendo che la gestione degli stessi costituisca attività di pubblico interesse, la quale deve assicurare un’elevata protezione ambientale e controlli efficaci;

Visto il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare l’art. 196 “Competenze delle Regioni”;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., contenente l’approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), pubblicata sul B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007, che all’art. 4 prevede le “Competenze della Regione”;

Considerato altresì che le tariffe di conferimento agli impianti di smaltimento costituiscono un importate strumento di attuazione delle politiche ambientali e dei principi stabiliti in materia di gestione integrata dei rifiuti;

Preso atto della disomogeneità riscontrata, a livello regionale, nelle vigenti procedure e metodologie di calcolo delle tariffe di conferimento dei rifiuti urbani agli impianti;

Ritenuto che per la determinazione delle tariffe di conferimento dei rifiuti urbani è opportuno prevedere regole condivise con gli Enti locali coinvolti, ma soprattutto secondo criteri omogenei ed equi su tutto il territorio regionale;

Considerato peraltro, che la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., prevede al capo II “Tariffe e compensazioni” ed in particolare all’art. 59 “Tariffa di conferimento di rifiuti urbani agli impianti” e dispone:

-    al comma 1, che l’approvazione della tariffa di conferimento costituisce parte integrante del provvedimento di approvazione del progetto degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e per quelli pubblici di recupero di cui al punto R1 dell’Allegato C al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

-    al comma 2, che la Giunta regionale emani direttive, norme e criteri generali, che le AdA adottano ed applicano sul proprio territorio, per definire le tariffe di conferimento agli impianti asserviti ai corrispondenti bacini;

-    al comma 3, la composizione del piano economico-finanziario nei seguenti due fattori:

a)   il costo industriale, predisposto in relazione a:

1.   costi relativi alle spese di investimento per la costruzione dell'impianto, ivi compresi gli oneri finanziari ed i costi relativi alla realizzazione di opere di mitigazione ambientale;

2.   spese per la gestione operativa, ivi comprese quelle relative al personale e ai mezzi d'opera utilizzati;

3.   spese generali e tecniche ed utile d'impresa;

4.   spese per l'eventuale dismissione degli impianti e, per le discariche, spese previste per la ricomposizione ambientale e per la gestione del periodo successivo alla chiusura;

5.   ricavi dalla vendita di materiali riciclabili ed energia.

b)  gli oneri fiscali nella misura determinata dalle vigenti leggi.

-    al comma 4, una modulazione della tariffa di conferimento per:

a)   incentivare la minor produzione di rifiuti e la separazione alla fonte, la raccolta differenziata ed il riutilizzo;

b)  penalizzare conferimenti impropri e gli smaltimenti derivanti da mancata separazione alla fonte;

-    al comma 5, la possibilità di adeguamento, da parte dell’AdA, della tariffa di conferimento, su richiesta del titolare dell’impianto, quando ricorrono comprovate ragioni di necessità.

Visto il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 199/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”, pubblicato nella G.U. n. 59, S.O., del 12.12.2003, che all’art. 15 “Costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche” stabilisce che il corrispettivo per il conferimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell’impianto, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura nonché i costi di gestione successiva alla chiusura;

Visto altresì l’articolo 8, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i. ed il relativo Allegato 2 (6. Piano finanziario);

Preso atto che con e-mail del 09.04.2010, il Servizio Gestione Rifiuti ha provveduto a trasmettere ai soggetti interessati: Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, AdA n. 1 Teramo, ANCI Abruzzo, Lega delle Autonomie Locali d’Abruzzo, Consorzi comprensoriali per la gestione dei rifiuti, la prima proposta di direttiva in oggetto con l’invito a discutere le eventuali osservazioni e/o proposte di modifiche nella riunione operativa del 30.04.2010;

Considerato che, alla luce delle osservazioni rilevate nella riunione del 30.04.2010, il Servizio Gestione Rifiuti/ORR, ha predisposto un’ulteriore proposta della direttiva in oggetto, con l’obiettivo di: semplificare il testo della prima bozza di direttiva, rivedere alcuni dati/percentuali di riferimento massimo per il calcolo della tariffa e ad inserire dei criteri incentivanti nella metodologia di calcolo della tariffa;

Visto che in data 16.06.2010 si è tenuta una ulteriore riunione presso il Servizio Gestione Rifiuti, convocata con e-mail del 09.06.2010 e del 15.06.2010, avente per oggetto l’approfondimento della seconda proposta di direttiva regionale;

Preso atto del contenuto del verbale della riunione tenutasi in data 16.06.2010, trasmesso con e-mail del 21.06.2010, in cui vengono concordate le modifiche alla seconda proposta di direttiva già trasmessa, come parzialmente recepite nel testo dell’Allegato, come di seguito specificato;

Vista la nota trasmessa dal Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento R.U. Area Piomba-Fino, con e-mail del 07.07.2010 (a firma dell’Ing. N. Frattura), acquisita al Servizio Gestione Rifiuti con prot.n. RA/131537 del 09.07.2010, contenente alcune osservazioni alla seconda proposta di direttiva delle quali nel documento finale, predisposto dal Servizio Gestione Rifiuti/ORR, si è tenuto conto compatibilmente con gli indirizzi regionali;

Vista la nota prot.n. 1144/10 ADGM/am della SOGESA SpA, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti con prot.n. RA/133743 del 13.07.2010, contenente alcune ulteriori osservazioni alla seconda proposta di direttiva delle quali nel documento finale, predisposto dal Servizio Gestione Rifiuti/ORR, si è tenuto conto compatibilmente con gli indirizzi regionali;

Considerato gli esiti delle riunioni operative tenutesi presso il Servizio Gestione Rifiuti/ORR con i rappresentanti di alcuni gestori degli impianti di smaltimento per rifiuti urbani presenti in Regione, di cui nel documento finale, predisposto dal Servizio Gestione Rifiuti/ORR, si è tenuto conto compatibilmente con gli indirizzi regionali;

Ritenuto che la metodologia riportata nel suddetto documento, denominato: “Direttive per la definizione della tariffa di conferimento di rifiuti urbani agli impianti”, Allegato, consente di informare le procedure di determinazione delle tariffe di conferimento di rifiuti urbani agli impianti a criteri di buon andamento, trasparenza, imparzialità ed economicità;

Ritenuto di accogliere ed approvare integralmente il contenuto del documento denominato: “Direttive per la definizione della tariffa di conferimento di rifiuti urbani agli impianti”, Allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;

Ritenuto di disporre che le “Direttive per la definizione della tariffa di conferimento di rifiuti urbani agli impianti”, per l’entrata in vigore e per le sanzioni previste, siano applicate secondo le disposizioni di cui al punto G. “Entrata in vigore e Sanzioni” dell’Allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Protezione Civile Ambiente;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Servizio Gestione Rifiuti della Direzione regionale Protezione Civile – Ambiente,  in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita ed in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

Vista la L.R.14.09.1999, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Visti

      il D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

      il D.Lgs. 36/03 e s.m.i.

      la L.R. 45/07 e s.m.i.

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1.   di APPROVARE le “Direttive per la definizione della tariffa di conferimento di rifiuti urbani agli impianti”, come da Allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.   di INCARICARE il competente Servizio Gestione Rifiuti/ORR per l’attuazione degli adempimenti tecnico-amministrativi, conseguenti all’adozione del presente atto;

3.   di INVIARE le “Direttive per la definizione della tariffa di conferimento di rifiuti urbani agli impianti, alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, all’ANCI Abruzzo ed alla Lega delle Autonomie Locali Abruzzo (con l’invito alle stesse ad informare tutti gli EE.LL. interessati), alle AdA costituite, ai Consorzi comprensoriali per la gestione dei rifiuti (con l’invito ad informare i gestori degli impianti interessati), ai Comuni titolari di autorizzazioni regionali di impianti, alla Federambiente e Fise Assombiente (sedi regionali o nazionali, con l’invito ad informare i propri associati interessati), all’ARTA Direzione Centrale di Pescara ed alle Associazioni dei Consumatori della Regione Abruzzo;

4. di DISPORRE la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva dell’Allegato, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e, per la più ampia diffusione territoriale, sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione rifiuti e bonifiche.

Segue allegato