IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: “Norme in materia ambientale”, ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti;

Preso atto del provvedimento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, pubblicato sulla G.U. n. 146 del 26.06.2006, avente per oggetto: “Avviso relativo alla segnalazione di inefficacia di diciasette decreti ministeriali ed interministeriali attuativi del D.Lgs. n. 152/06, pubblicato sulla G.U. in data 10, 11, 16, 17, 18 e 24 maggio 2006”;

Visto il D.Lgs. 08.11.2006, n. 284 recante “Disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;

Visto il D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;

Visto l’art. 196 del D.L.gs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., relativo alle competenze attribuite alle Regioni;

Visto l’art. 208, comma 12, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. “Disposizioni inerenti il rilascio dell’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti” nonché il rinnovo degli stessi;

Vista la Direttiva del 09.04.2002, “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, che prevede la nuova codifica dei rifiuti, pubblicata sulla G.U. n. 102, S.G., del 10.05.2002;

Vista la L.R. 19.12.2007 n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che ha abrogato la L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i.;

Vista la L.R. 21.11.2008 n. 16 “Provvedimenti urgenti e indifferibili” con la quale sono state introdotte modifiche alla L.R. 19.12.2007 n. 45;

Richiamata la D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006, L.R. 9.08.2006, n. 27 – art. 7, comma 4. “Direttive in materia di comunicazione dei dati riferiti alla gestione dei rifiuti di origine regionale ed extraregionale”. Nuove disposizioni e modifiche alla D.G.R. del 4.11.2005, n. 1089;

Vista la D.G.R. n. 790 del 03/08/07 e successiva modifica D.G.R. n. 808 del 31.12.2009 avente ad oggetto “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R n. 132 del 22.02.2009” Modifiche ed integrazioni. Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) N. 2 Speciale Ambiente del 29.01.2010. Reperibile sul sito internet ufficiale www.regione.abruzzo.it;

Visto il DM 17 dicembre 2009 avente ad oggetto “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 18, comma 3 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 del 2006 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102” e s.m.i.;

Richiamata la D.G.R. 29.11.2007 n. 1227 inerente “D.Lgs 3.04.2007, N. 152 e s.m.i. – requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionale per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti”;

Richiamata la Determinazione del 11.01.2008, n. DN3/01 inerente:” Delibera di Giunta Regionale N. 1227 del 29 novembre 2007 avente ad oggetto: “D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per la realizzazione e l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. DISCIPLINA TRANSITORIA”;

Visto il D.M. n. 145 del 01.04.1998 concernente: “Regolamento recante norme per la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;

Richiamato il D.M. n. 148 del 01.04.1998 avente per oggetto: “Regolamento recante l’approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 110 del 14.05.1998;

Vista la Circolare Ministeriale n. GAB/DEC/812/98 del 04.08.1998 avente per oggetto: “Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti individuati, rispettivamente, dal decreto Ministeriale 01.04.1998, n. 145, e dal D.M. 01.04.1998, n. 148”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 212 del 11.09.1998;

Richiamata la determinazione n. DF3/88 del 02.12.2002 avente per oggetto “Decreto Legislativo 05.02.1997, art. 27 e 28 – ditta Salvi Calcestruzzi s.r.l. – Via Colle Salardo, 24 – 66017 Palena (CH) – Richiesta autorizzazione alla realizzazione ed esercizi di un impianto di recupero di materiali provenienti dalle demolizioni nel settore edilizio, all’interno dell’area già a servizio dell’impianto di produzione di calcestruzzi”;

Vista l’istanza di rinnovo dell’autorizzazione n. DF3/88 del 02.12.2002 per il recupero dei materiali provenienti dalle demolizioni del settore edilizio, prodotta in data 23.09.2009 e acquisita agli atti in data 29.09.2009 prot. n. 17166/DR4;

Visto che con nota del 17.10.2005, prot. n. 8562 lo Scrivente servizio ha restituito debitamente vistata copia della polizza fideiussoria n. 13/E69/1848 (scadente l’08.08.2012), pervenuta in data 11.08.2005, e che la stessa deve essere adeguata alla D.G.R. 790/07 e s.m.i.;

Vista, la nota prot. n. DR4/23273 del 23.12.2009, con la quale lo scrivente Servizio in riscontro alla predetta istanza ha comunicato alla ditta la sospensione del procedimento istruttorio di proroga unitamente a quella di esercizio delle attività nell’impianto, imputando, tale decisione, alla necessità della riformulazione del giudizio non favorevole del CCR-VIA nr. 713 del 02.05.2006;

Esaminata la nota trasmessa in data 12.01.2010, acquisita agli atti in data 15.01.2010 prot. n. 913/DR4, con la quale la ditta ha prodotto osservazioni alla comunicazione di avvio del procedimento;

Vista la nota del 22.03.2010 prot. n. AC220310, acquisita gli atti in data 24.03.2010 prot. n. RA/54785, con la quale la ditta nell’allegare la copia della registrazione ON-LINE effettuata in data 16.03.2010 presso il Servizio Registrazione Pubblicazione di Istruttoria V.I.A de L’Aquila, ha chiesto:

1.   la proroga del termine di completamento della procedura di proroga e/o rinnovazione e, quindi, del termine di scadenza dell’autorizzazione;

2.   la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività;

Richiamata la nota prot. n. RA/58146 del 30.03.2010 con la quale lo scrivente Servizio nel prendere atto delle osservazioni di cui sopra ha chiesto all’Arta Dipartimento Provinciale e all’Amministrazione Provinciale di Chieti di voler valutare l’ipotesi di esprimere un parere in ordine ad una proroga provvisoria dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto, nelle more della conclusione del procedimento di rivalutazione della procedura di V.I.A.;

Dato atto che con nota del 18.06.2010 prot. n. 39603, acquisita agli atti in data 21.06.2010 prot. n. RA/118315, l’Amministrazione Provinciale di Chieti in riscontro alla ns. nota del 30.03.2010 prot. n. RA/58146, e visto le osservazioni della ditta Salvi Calcestruzzi S.r.l., considerato che la richiesta della Regione Abruzzo, comporta una valutazione tecnica, ha ritenuto di non avere competenza ad esprimere valutazioni in merito e considerando vincolante il parere tecnico espresso dall’ARTA;

Vista la nota prot. n. 3840 del 08.07.2010, acquisita agli atti con prot. n. RA/132993 del 12.07.2010, con la quale l’A.R.T.A. – Dipartimento Provinciale di L’Aquila, rispondendo al nota della Regione Abruzzo del 30.03.2010 prot. n. 58146/RA, ha espresso parere tecnico favorevole al rinnovo dell’autorizzazione di cui trattasi;

Preso atto della dichiarazione sostitutiva di certificazioni (Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n.  445) resa dalla ditta ai sensi della D.G.R. n. 1227 del 29.11.2007, datata 21.07.2010, acquisita al protocollo in pari data al prot. n. RA/140032;

Dato atto che l’istanza di rinnovo della Determinazione n. DN3/88 del 02.12.2002 è stata formulata dalla ditta entro i termini stabiliti dalla normativa vigente, e che la stessa a seguito della comunicazione di avvio del procedimento ha inoltrato in data 12.01.2010 osservazioni in merito nonché la comunicazione del 22.03.2010 inerente la richiesta inoltrata all’Ufficio Valutazioni Impatto Ambientale di L’Aquila, di rifacimento della procedura di V.I.A, lo Scrivente servizio ritiene, nelle more della conclusione del procedimento di che trattasi, di poter concedere una proroga provvisoria valutabile in un anno dalla data di adozione del presente provvedimento;

Preso atto della sentenza favorevole del TAR Abruzzo Sez. Pescara n. 1283/2009, che rigetta il ricorso proposto dal Comune di Palena c/Regione Abruzzo per annullamento della determinazione DF3/88 del 02.12.2002;

Considerato, pertanto, che, allo stato attuale, dall’esame della documentazione non risultano elementi ostativi al rilascio dell’autorizzazione in oggetto, riservandosi, inoltre, di adottare ulteriori provvedimenti di competenza dello scrivente Servizio, al termine dei predetti approfondimenti istruttori;

Vista la Legge 7.08.1990 n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Vista la Legge n. 77 del 14.09.1999 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1.   DI RINNOVARE, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., e della L.R. 19.12.2007, n. 45 alla ditta Salvi Calcestruzzi s.r.l. – Sede legale: Via Colle Salardo, 24 – 66017 PALENA (CH), l’autorizzazione alle attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle demolizioni del settore edilizio all’interno dell’area già a servizio dell’impianto di produzione di calcestruzzi – attività di smaltimento di cui alle operazioni D15 dell’Allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i” – deposito preliminare  ubicato nel Comune di Palena (CH) - località S. Cataldo, al Fg. 15 particelle catastali nn. 163-164-165-166-167-168;

2.   DI STABILIRE che, prendendo atto della sentenza del TAR Abruzzo Sez. Pescara n. 01283/2009, il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto suddetto, recando quanto precisato in premessa e sottolineando la provvisorietà dello stesso,  è concesso per un periodo di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento, nelle more della conclusione della rivalutazione della procedura di V.I.A. ed è prorogabile su istanza di parte, nelle forme stabilite dalla legge, ovvero, ove necessario, d’ufficio da parte dello scrivente Servizio;

3.   DI CONFERMARE integralmente, quanto altro contenuto nella precedente autorizzazione per quanto applicabile;

4.   DI RISERVARSI l’adozione di ulteriori provvedimenti all’esito dell’accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi, di cui alla D.G.R. 29.11.2007, n. 1227;

5.   DI OBBLIGARE, la Ditta Salvi Calcestruzzi S.r.l., beneficiaria della presente autorizzazione, ad adeguare le “garanzie finanziarie”,  già prodotte ai sensi della DGR n. 1387/04, secondo le modalità e gli importi stabiliti dalla DGR n. 790/07 e s.m.i., a favore della Regione Abruzzo entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, in mancanza si procederà alla adozione di eventuali provvedimenti ai sensi dell’art. 208, comma 13, del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006;

6.   DI PRESCRIVERE che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

7.   DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizione contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i;

8.   DI RICHIAMARE la ditta Salvi Calcestruzzi autorizzata, per quanto applicabile, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 187 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), dall’art. 189 (Catasto Rifiuti), dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), e alla trasmissione con cadenza semestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Chieti e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti di una comunicazione contenente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006;

9.   DI RICHIAMARE la ditta autorizzata all’osservanza di quanto previsto dal D.M. 17 dicembre 2009 e s.m.i. -Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti- SISTRI.;

10. DI FARE SALVE eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella  materia;  sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

11. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Palena (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. Direzione Centrale di Pescara, all’ARTA Dipartimento Provinciale di Chieti, alla Polizia Provinciale di Chieti ed all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione Abruzzo presso la CCIAA di L’Aquila;

12. DI REDIGERE il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di Legge, alla Ditta Salvi Calcestruzzi S.r.l. sede legale: - Via Colle Salardo, 24 - 66017 Palena (CH);

13. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini