GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Regione Abruzzo intende perseguire politiche che si pongano obiettivi di tutela ambientale attraverso una puntuale attuazione delle normative nazionali e/o comunitarie di settore ed in particolare, per quanto riguarda la salvaguardia ambientale e la tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori dai rischi derivanti dall’amianto;

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257 “Attuazione della direttiva 2003/18/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione all’amianto durante il lavoro” che, in particolare, all’articolo 10 prevede l’adozione da parte delle Regioni e Province Autonome, di piani di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto;

Visto il D.P.R. 8.08.1994 “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto”;

Vista la L.R. 04.08.2009, n. 11 “Norme per la protezione dell’ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto” che, ai sensi dell’art. 4, prevede disposizioni per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di amianto;

Richiamate le seguenti delibere della Giunta Regionale (DGR), precedentemente adottate in materia:

-    DGR n. 689 del 9.07.2007 recante: “Linee guida per la realizzazione del Piano regionale di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall’amianto”, contenenti vari Allegati tra cui l’Allegato 1 “Realizzazione ed invio dei questionari di autorilevazione”;

-    DGR n. 367 del 24.04.2008 recante: “Rettifica della DGR n. 1228 del 29.11.2007 avente ad oggetto "Modifica ed integrazione alla DGR n. 510 del 25.05.2007 recante < L.R. 83/2000 - Art. 34. "Fondo regionale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale" - Individuazione interventi e ripartizione fondi - Annualità 2007 > - Destinazione fondi alla bonifica e rimozione di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto e relative procedure di finanziamento - Destinazione fondi all'implementazione e potenziamento dei servizi di RD“;

-    DGR n. 211 del 4.05.2009 recante: “Programma per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto. Modifiche e integrazioni alla DGR n. 367 del 26.04.2008” ed in particolare, l’Allegato 2 contenente il: “Bando per l’individuazione delle aziende che intendono convenzionarsi ai fini dell’espletamento del servizio di rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto e di piccoli quantitativi materiali contenenti amianto ancora in opera” e lo schema di domanda di cui all’All. 2-A1;

-    DGR n. 347 del 3.05.2010 recante: “Legge 27.03.1992, n. 257 - L.R. 4.08.2009, n. 11 - DGR n. 689 del 9.07.2007 - DGR n. 211 del 4.05.2009. Programma per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto. Disposizioni attuative, modifiche ed integrazioni alle DGR n. 689 del 9.07.2007 e DGR n. 211 del 4.05.2009”.

Preso atto che il termine per la presentazione delle domande di convenzionamento delle ditte con il competente servizio regionale, scadeva il 13/07/2009 (limite temporale corrispondente ai 60 giorni dalla pubblicazione sul web del bando) e che le ditte che avevano presentato domanda in tempo utile, ai sensi delle DGR sopra richiamate sono state la G.F.P. S.r.l., la Cericola Carlo, e la D’Angelo Antonio S.n.c. e che, quindi, le stesse sono state ammesse alla sottoscrizione della convenzione di cui al “Verbale riunione ditte per il convenzionamento smaltimento piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto” del 16.02.2010, di cui all’Allegato 1 della DGR n. 347 del 3.05.2010;

Considerato che le ditte Pavind s.rl., Consalvo Asfalti s.r.l., Milleniumcoop Soc.Coop Arl, O.M.G. Officine Metalmeccaniche Giarrocco s.r.l., Pro.Meccanica 2002 s.r.l., Ediref Srl, Co.Ge.Pi s.a.s., Ikos Edilizia s.r.l., Ecoconsul s.r.l. hanno impugnato la DGR n. 347 del 3.5.2010 pubblicata sul BURA n. 30 del 28.05.2010, nonché la DGR n. 211 del 4.5.2009 pubblicata sul BURA del 17.7.2009 per i seguenti motivi: “Violazione dei generali principi di pubblicità degli atti amministrativi anche con riferimento all’altrettanto generale principio del legittimo affidamento ingenerato nei soggetti coinvolti dal procedimento amministrativo anche con riferimento agli artt. 1 e ss. della legge n. 241/90. Violazione dei principi di legalità. Buon andamento, trasparenza, imparzialità e par condicio della pubblica amministrazione per avere la Regione con le epigrafate Delibere favorite alcuni imprenditori aspiranti al convenzionamento in danno degli altri concorrenti in palese violazioni degli artt. 41 e 97 Cost.. Violazione e/o falsa applicazione della legge regionale 9.8.1999 n. 63 (recante Ordinamento del Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo). IV Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà ed irragionevolezza manifeste oltre che macroscopico sviamento”;.

Vista l’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale n. 376/2010 REG.RIC. del 29/07/2010 con la quale è stata accolta la domanda cautelare di sospensione avanzata dai ricorrenti;

Ritenuto opportuno procedere, in via di autotutela, a modificare ed integrare la DGR n. 347 del 3.05.2010 per gli aspetti correlati alle procedure di convenzionamento delle ditte per lo smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto, anche alla luce dell’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale n. 376/2010 REG.RIC. del 29/07/2010 sopra richiamata;

Ritenuto a tal fine necessario ampliare la possibilità di adesione alla convenzione perfezionata con il “Verbale riunione ditte per il convenzionamento smaltimento piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto” del 16.02.2010, di cui all’Allegato 1 della DGR n. 347 del 3.05.2010 alle imprese che rispondono ai requisiti prescritti dall’Allegato 2 della DGR n. 367 del 24.04.2008, di seguito riportati:

“…omissis…

-     essere iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) e, nella descrizione dell’attività riportata nella visura camerale, deve comparire la dizione «bonifica di amianto» (Voce 9 e/o 10) e “Trasporto amianto”(Voce 4 e/o 5) o espressione equivalente;

-     avere almeno n. 1 addetto e n. 1 dirigente, in possesso dello specifico patentino regionale per le opere di bonifica da amianto, dotati di certificato di idoneità alla mansione;

-     rispondere ai requisiti indicati dall’articolo 256, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 e dall’art. 212 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e deve aver adempiuto agli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/2008.”;

Tenuto conto che nella DGR n. 367 del 24.04.2008 e s.m.i. è stato stabilito che le imprese che aderiscono al convenzionamento regionale sono tenute ad:

“…omissis…

-     accettare, per gli interventi di rimozione di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto e piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto ancora in opera presso i soggetti beneficiari dei contributi, tutte le procedure e le disposizioni previste nella presente DGR di cui il presente allegato è parte integrante e sostanziale;

-     adottare tutte le norme di sicurezza per i lavoratori addetti agli interventi e garantire tutte le misure atte a tutelare la salute pubblica;

-     praticare, limitatamente alle sole operazioni di rimozione e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto o di piccoli quantitativi di manufatti contenenti amianto ancora in opera, uno sconto in misura almeno del 20% rispetto a quanto stabilito dal “tariffario medio”, concordato in sede di concertazione con le Associazioni di categoria interessate;

-     applicare le suddette condizioni economiche a tutti i soggetti, pubblici e privati, che inoltrano richiesta di contributi per rimozione di piccoli quantitativi di amianto nel rispetto di tutti i criteri previsti dalla presente DGR..”;

Ritenuto opportuno stabilire che l’adesione alla nuova procedura di convenzionamento debba avvenire mediante dichiarazione di adesione da annettere alle domande di concessione di contributo da presentarsi entro il 31/12/2010, data di scadenza per la presentazione delle domande stesse di cui alla predetta DGR 347 del 3.05.2010;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Protezione Civile Ambiente, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita ed alla legittimità del presente provvedimento;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Protezione Civile Ambiente;

Vista la L.R.14.09.99, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1)   di PRENDERE ATTO dell’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale n. 376/2010 REG.RIC. del 29/07/2010 con la quale è stata accolta la domanda cautelare di sospensione avanzata dalle ditte Pavind s.rl., Consalvo Asfalti s.r.l., Milleniumcoop Soc.Coop Arl, O.M.G. Officine Metalmeccaniche Giarrocco s.r.l., Pro.Meccanica 2002 s.r.l., Ediref Srl, Co.Ge.Pi s.a.s., Ikos Edilizia s.r.l., Ecioconsul s.r.l.;

2)   di STABILIRE che l’adesione alla convenzione perfezionata con il “Verbale riunione ditte per il convenzionamento smaltimento piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto” del 16.02.2010, di cui all’Allegato 1 della DGR n. 347 del 3.05.2010 è riservata alle imprese che rispondono ai requisiti prescritti dall’Allegato 2 della DGR n. 367 del 24.04.2008, di seguito indicati:

a)   essere iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) per le attività di «bonifica di amianto» (Voce 9 e/o 10) e “Trasporto amianto”(Voce 4 e/o 5);

b)  avere almeno n. 1 addetto e n. 1 dirigente, in possesso dello specifico patentino regionale per le opere di bonifica da amianto, dotati di certificato di idoneità alla mansione;

c)   rispondere ai requisiti indicati dall’articolo 256, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 e dall’art. 212 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ed aver adempiuto agli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/2008.”;

3)   di STABILIRE che le imprese che aderiscono al convenzionamento regionale, come indicato dall’Allegato 2 della DGR n. 367 del 24.04.2008 e s.m.i., sono tenute a rispettare le seguenti condizioni:

a)   accettare, per gli interventi di rimozione di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto e piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto ancora in opera presso i soggetti beneficiari dei contributi, tutte le procedure e le disposizioni previste nella DGR 347 del 3.05.2010;

b)  adottare tutte le norme di sicurezza per i lavoratori addetti agli interventi e garantire tutte le misure atte a tutelare la salute pubblica;

c)   praticare, limitatamente alle sole operazioni di rimozione e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto o di piccoli quantitativi di manufatti contenenti amianto ancora in opera, uno sconto in misura almeno del 20% rispetto a quanto stabilito dal “tariffario medio”, concordato in sede di concertazione con le Associazioni di categoria interessate;

d)  applicare le suddette condizioni economiche a tutti i soggetti, pubblici e privati, che inoltrano richiesta di contributi per rimozione di piccoli quantitativi di amianto nel rispetto di tutti i criteri previsti dalla DGR 347 del 3.05.2010;

4)   di STABILIRE che per l’adesione al convenzionamento, da effettuarsi entro il 31/12/2010, data di scadenza per la presentazione delle domande di cui alla DGR 347 del 3.05.2010, è necessario che le Imprese dichiarano il possesso dei requisiti di cui al punto 2, e si impegnano al rispetto delle condizioni di cui al punto 3, mediante una dichiarazione sostitutiva delle certificazioni, ai sensi dell’art. 46 del DPR 28.12.2000, n. 445 allegata alla domanda di accesso ai contributi da parte dei soggetti privati e dei Comuni, redatte in conformità dell’Allegato 4 alla predetta DGR 347 del 3.05.2010;

5)   di INCARICARE il competente Servizio Gestione Rifiuti - Ufficio Attività Tecniche, per l’attuazione degli adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti alla approvazione del presente provvedimento;

6)   di COMUNICARE il presente provvedimento all’ARTA - Direzione centrale (con invito a comunicare le presenti disposizioni alle Aree ed ai Servizi ARTA interessati), alla Direzione Sanità e Politica della salute della Regione Abruzzo di Pescara (con invito comunicare le presenti disposizioni ai Servizi della Direzione interessati), alle Aziende USL di Avezzano-Sulmona-L’Aquila, Lanciano- Vasto-Chieti, Pescara e Teramo, alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, all’ANCI Abruzzo ed alla Lega delle Autonomie Locali Abruzzo;

7)   di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BURA della Regione Abruzzo e sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.