GIUNTA REGIONALE
Omissis
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Legge n. 401 del 29/12/00 “Norme sull’organizzazione del personale sanitario” ed in particolare l’art. 3 che prevede “I laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31/12/91 ed abilitati all’esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto a borsa di studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi”;
Considerato che alla L 401/00 non ha fatto seguito alcuna normativa nazionale che abbia regolamentato in maniera più dettagliata e specifica l’ammissione in soprannumero al corso di formazione specifica in medicina generale;
Visto il D.Lgs. 368/99 e successive modificazioni, che recependo la normativa comunitaria (direttive 93/16/CE, 97/50/CE, 98/21/CE, 96/63/CE, 99/46/CE) disciplina i corsi di formazione specifica in medicina generale ed abroga, fra gli altri, il D.Lgs. 256/91, al quale viene fatto esplicito riferimento dalla L. 401/00;
Considerato che il D.Lgs. 368/99 e successive modificazioni prevede all’art. 25 che le Regioni e le Province autonome emanino ogni anno, entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero della Salute, per la disciplina unitaria del sistema;
Visto il Decreto 7 marzo 2006 “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale” che, all’art. 1 – Bandi e contingenti - prevede che i bandi debbano contenere tutti le medesime disposizioni, concordate tra le regioni e le province autonome e che i contingenti numerici, da ammettere annualmente al corso, sono determinati dalle regioni e province autonome nell’ambito delle risorse disponibili e nei limiti concordati con il Ministero della Salute;
Dato atto che la Regione Abruzzo, in attuazione di quanto disposto dall’art. 25, comma 2° del decreto legislativo 17 agosto 199 n. 368 e succ. mod. ed integr., ha bandito con la DGR n. 66 del 15 febbraio 2010 il concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 20 medici al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2010/2013, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 09 Speciale Concorsi del 03 marzo 2010 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 25 del 30.03.2010;
Atteso che le Regioni hanno ritenuto opportuno, al fine di dare risposta alle numerose richieste di ammissione in soprannumero in base alla L. 401/00, procedere alla condivisione di uno schema di Avviso pubblico per l’ammissione in soprannumero che individuasse su tutto il territorio nazionale criteri comuni per la determinazione del contingente numerico da ammettere, i requisiti da possedere per la presentazione della domanda nonché per la formulazione di una graduatoria regionale qualora il numero delle domande presentate sia superiore al numero dei posti messi a bando;
Dato atto che:
- gli Assessori alla Sanità delle Regioni e Province autonome in sede di Commissione Salute del 22 marzo 2007 ed i Presidenti delle Regioni e Province autonome in sede di Conferenza delle Regioni e Province autonome del 29 marzo 2007, hanno approvato per l’anno 2007, il primo testo dell’Avviso in questione e contemporaneamente l’emanazione dello stesso da parte delle singole Regioni;
- in sede di Coordinamento interregionale del 1 febbraio 2008 le Regioni hanno convenuto che l’Avviso pubblico per il soprannumero venisse emanato dalle Regioni che ne avessero esigenza, e che il punteggio assegnato per ogni titolo di servizio presentato è di 0,05 e che il richiamo all’ACN della medicina generale sia da considerarsi quale riferimento per l’individuazione completa delle attività nel campo della medicina generale e dell’area delle cure primarie;
- poiché l’art. 3 della legge 401/00 non pone alcuna regolamentazione sui criteri, le modalità e i numeri da ammettere in soprannumero, l’Avviso prevede, per ciascun corso regionale, un contingente numerico di soprannumerari non superiore al 10% dei posti messi a concorso con il relativo bando di cui al Dlvo 368/99;
- nel caso il numero delle domande presentate sia superiore al numero dei posti in soprannumero messi a bando, è prevista la formazione di una graduatoria per titoli con riferimento anche ai criteri, previsti nell’Accordo Collettivo Nazionale per la medicina generale, per l’inserimento nelle graduatorie regionali di settore;
- la disciplina del corso di formazione specifica in medicina generale per i medici ammessi in soprannumero è quella contenuta nel D.Lgs. 368/99 e s.m. e i. e nel Decreto del Ministro della Salute 7/3/06, fatto salvo quanto espressamente previsto nell’ Avviso pubblico per l’ammissione in soprannumero, Allegato 1) quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
Ritenuto di emanare l’Avviso pubblico, per titoli, per l’ammissione in soprannumero al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2010/2013 della Regione Abruzzo, secondo lo schema concordato dalle Regioni di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Precisato che l’accesso in soprannumero al corso avverrà secondo le modalità previste nell’Avviso stesso che costituisce la disciplina di riferimento per l’attuazione dell’art. 3 della Legge 29 dicembre 2000 n. 401;
Valutato che, essendo venti (20) i posti messi a concorso nella Regione Abruzzo, il numero massimo dei medici ammissibili in soprannumero, secondo i criteri stabiliti dall’Avviso di cui trattasi (10% di 20), è pari a due (2);
Evidenziato che gli oneri relativi all’attuazione del presente provvedimento sono a carico del bilancio regionale che vi provvede con le quote del Fondo Sanitario Nazionale a destinazione vincolata, assegnate annualmente dal Ministero della Salute alla Regione;
Visto l’art. 3 della Legge 29 dicembre 2000 n. 401.
Visto il Decreto 7 marzo 2006 “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale”;
Vista la L.R. n. 77 del 14.09.1999 ed in particolare l’art. 24;
Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Dirigente del Servizio Assistenza Sanitaria di Base e Specialistica sulla regolarità tecnico-amministrativa nonché del Direttore Regionale sulla conformità del presente provvedimento alla normativa vigente;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
per le
motivazioni e precisazioni espresse in narrativa che qui si intendono
integralmente trascritte ed approvate
1. di approvare ed emanare, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 401 del 29/12/2000, l’Avviso pubblico, Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l’ammissione in soprannumero al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Abruzzo relativo agli anni 2010/2013, di n. 2 (due) medici, pari al 10% dei posti messi a bando con DGR n. 66 del 15 febbraio 2010;
2. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
3. di dare atto che i medici ammessi in soprannumero non hanno diritto a borsa di studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi;
4. di dare atto, altresì, che gli oneri finanziari connessi all’attuazione del presente atto sono a carico della Regione Abruzzo che vi provvede con le quote del Fondo sanitario Nazionale a destinazione vincolata, assegnate annualmente dal Ministero della Salute e saranno individuati con provvedimenti del Dirigente del Servizio Assistenza Sanitaria di base e specialistica della Direzione Politiche della Salute.
Segue allegato