IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1)   di rinnovare ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., la Determinazione Dirigenziale n. DF3/19 del 15.03.2004 per l’esercizio di un centro di raccolta e trattamento dei veicoli a motore, anche ai fini di quanto disposto dalla L. n. 166/09 di modifica al D.Lgs. 209/03 e a quanto disposta all’art. 231 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., presso l’impianto ubicato nel comune di Pescara, in via Antonelli, n. 10 ed identificato in catasto terreni al foglio n. 29, particelle n. 243, 247, 654, 657, 658 per complessivi mq. 5010, per una potenzialità dell’impianto di 1100 t/a, pari a circa 1000 autoveicoli e circa 100 t/anno pari a circa 300 ciclomotori per le attività di smaltimento e recupero, di cui alle fasi D15 e R13 degli Allegati B e C, parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

2)   di stabilire che in conformità a quanto previsto dall’art. 208, comma 12 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., il rinnovo dell’autorizzazione di cui al precedente punto, è concessa per un periodo di anni dieci (10) dalla data di adozione del presente provvedimento ed è rinnovabile nelle forme stabilite dalla Legge;

3)   di volturare la titolarità dell’autorizzazione regionale n. DN3/19 del 15.03.2004 da “Autodemolizione Ciccone Giuseppe” – Sede legale: Via Antonelli, n. 10 - 65129 a “CICCONE GIUSEPPE SRL” - Sede legale: Via Antonelli, n. 10 – 65129 Pescara (PE);

4)   di approvare, altresì, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 209/03 e s.m.i., il Piano di Adeguamento del centro di autodemolizione così come risultante dalla documentazione presentata, richiamata in premessa consistente in :

-    All. A - Relazione tecnica del 3.09.2009;

-    All. B - Rilievo fonometrico di impatto acustico, a firma del tecnico dr. Vincenzo Cocca;

-    All. C – Planimetria – tavola 1 – del 12.03.2009, a firma del geom. Edoardo Pelusi, contenente anche in legenda lo stato di fatto dell’impianto e delle opere da realizzare;

-    All. D – Planimetria – tavola 1 - contenente: Stralcio P.R.G. – Stralcio catastale fg. 29 – particella 657 - Particolare Planimetrico;

e della successiva documentazione presentata in data 06.04.2010, in particolare:

-    All. 1 - Relazione tecnica - datata 03.09.2009, a firma di Ciccone Giuseppe;

-    All. 2 - Progetto –Tav. 1 - datato 22.03.2010;

-    All. 3 - Stralcio P.R.G. - Piano Regionale Paesistico - datato 01.04.2010;

-    All. 4 - Stralcio P.R.G. - Vincoli esistenti sul territorio - datato 01.04.2010;

-    All. 5 - Stralcio P.R.G. - datato 01.04.2010;

-    All. 6 - Stralcio Catastale - datato 01.04.2010;

-    All. 7 - Dichiarazione Asseverata sottoscritta da un tecnico competente - datata 01.04.2010;

-    All. 8 - Chiarimento sull’utilizzo errato del codice CER 130308 – datato 06.04.2010;

5)   di prescrivere, ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. n. 209/03 e s.m.i., che il termine per la conclusione dei lavori previsti dal Piano di Adeguamento, da eseguirsi con modalità previste nel progetto, non può essere superiore a 18 mesi, a decorrere dalla data di approvazione del progetto, riferita a quella di rilascio del presente atto; entro il termine di 60 gg. successivi alla predetta scadenza la ditta provveda ad ottemperare a quanto riportato alle lettere a), b), c) e d), pag. 7 del parere A.R.T.A. prot. n. 23337DIP del 22.04.2010 citato in premessa e indicato al successivo punto 6), rendendone note le risultanze all’A.R.T.A Dipartimento di Pescara nei termini indicati;

6)   di prescrivere che il rinnovo di cui al punto 1) e l’approvazione di cui al punto 4) secondo quanto indicato nel parere dell’Arta del 22.04.2010 prot. n. 233/DIP sono condizionate al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Omississ

Prescrizioni relative agli impianti:

a)   A lavori completati la Ditta effettui, tramite un tecnico competente in acustica, un monitoraggio fonometrico sui ricettori sensibili nell’intorno dell’insediamento, con gli impianti in piena operatività. Il monitoraggio verifichi l’effettivo rispetto dei valori-limite fissati dalla legge o-ove esistenti- dalla pianificazione comunale, per le emissioni sonore e in caso di superamento attui tutti gli opportuni interventi risanatori. Le risultanze di tale monitoraggio, eventualmente corredate del progetto delle opere di bonifica acustica che si siano rese necessarie a seguito dell’eventuale superamento dei limiti, dovranno essere trasmesse a questo Dipartimento per le conseguenti valutazioni;

b)  Il trattamento delle acque meteoriche dovrà prevedere la raccolta delle acque di prima pioggia secondo il D.Lgs. 152/06 (i primi 5 mm di pioggia), e il loro stoccaggio deve essere dimensionato affinché il trattamento di sedimentazione/disoleazione ne consenta lo smaltimento entro il tempo massimo di 7 giorni e avvenga conformemente al disposto della L.R. 60/2001;

c)   La ditta realizzi due piezometri da ubicare rispettivamente uno a monte e uno a valle idrogeologica dell’impianto, opportunamente posizionati per seguire il flusso delle acque e permettere il controllo dell’andamento della superficie piezometrica e delle caratteristiche geometriche dell’acquifero superficiale. Prima dell’inizio dei lavori nello stabilimento ristrutturato secondo il progetto, dovranno essere prelevati due campioni di acque sotterranee, uno a monte uno a valle idrogeologica, da sottoporre ad analisi per la ricerca di eventuali contaminanti connessi alle attività svolte sul sito, i cui parametri dovranno includere quelli di cui al successivo punto “d”.I piezometri dovranno essere adeguatamente protetti in superficie al fine di evitare infiltrazioni di acque superficiali e dovranno essere ubicati in modo da risultare funzionali ed accessibili per successivi campionamenti e misurazioni di livello. Qualora nel corso delle perforazioni venissero riscontrate evidenze o indizi dell’esistenza di una possibile situazione di contaminazione dei terreni, si dovrà procedere anche alla caratterizzazione dei terreni a norma delle indicazioni del D.Lgs. 152/06 e secondo la procedura di cui al successivo punto “d”;

d)  L’area dovrà essere sottoposta ad indagine ambientale quale “sito con attività in esercizio”, (ex art. 240 lettera “g” D.Lgs. 152/06 e s.m.i.). L’indagine preliminare dovrà includere i parametri: Idrocarburi totali, Tensioattivi totali, PCB, PCT, Piombo, Cadmio, Cromo totale, Mercurio, Nichel, Stagno. Su tali parametri, ove si accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, la Ditta provvederà a darne notizia con apposta autocertificazione, al Comune, alla Provincia e all’ARTA - Dipartimento di Pescara. Qualora l’indagine preliminare di cui al comma 2 dell’art. 242 del D.Lgs 152/06 accerti dell’avvenuto superamento delle CSC anche di un solo parametro, dovrà essere data immediata notizia al Comune, alla Provincia e all’ARTA, con una proposta delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza operativa adottate e per il seguito degli adempimento stabiliti dal predetto art. 242.

Prescrizioni suggerite in relazione alla gestione:

e)   I settori di trattamento, di deposito di parti di ricambio e di stoccaggio dei rifiuti pericolosi, devono essere dotati di apposita copertura;

f)   Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne siano mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell’ambiente;

g)   I serbatoi fissi o mobili dei liquidi pericolosi devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotati di dispositivo antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno, oltre che di vasche di contenimento di potenziali sversamenti incidentali;

h)   Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l’indicazione del rifiuto stoccato e relativo codice CER, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;

i)    Lo stoccaggio degli oli usati deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e successive modificazioni, e al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392;

j)   I pezzi smontati contaminati da oli devono essere sempre stoccati su basamenti impermeabili;

k)  I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all’interno dell’impianto di trattamento e non destinati ad esser reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti siano effettuati presso idonea area dell’impianto appositamente allestita o presso centri autorizzati;

l)    Nell’area di conferimento non è consentito l’accatastamento dei veicoli;

m)  Per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;

n)   L’accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore ai cinque metri di altezza e non deve costituire un fattore di impatto percettivo negativo sul paesaggio, in particolare dai punti di visuale che interessano la frequentazione della Riserva Naturale Regionale Pineta dannunziana;

o)  Particolare attenzione andrà posta alla rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB ed ala rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio;

p)  Gli pneumatici usati dovranno essere conservati al coperto, per evitare ristagni, al loro interno, di acqua piovana che potrebbero costituire microhabitat per lo sviluppo di larve di culicidi e in particolare di Aedes albopictus (zanzara-tigre);

q)  La creazione della barriera-filtro verde vegetale avvenga all’interno del perimetro-e quindi della proprietà - dell’insediamento per poterne curare l’assetto e la manutenzione. Trattandosi di area afferente a zona di rispetto di una riserva Naturale, è d’obbligo il ricorso a specie vegetali appartenenti al modello vegetazionale spontaneo locale e a tipi genetici locali. Tale piantumazione dovrà esser concordata con il Comune di Pescara, in qualità di gestore della Riserva.

Omississ

7)   di stabilire che, per quanto concerne l’esercizio dell’attività di autodemolizione la ditta

può acquisire in ingresso veicoli da demolire, che nello specifico possono essere:

 

CODICE  CER

DESCRIZIONE RIFIUTO

  16 01 04*

Veicoli fuori uso.

16 01 06

Veicoli fuori uso, non contenenti né liquidi né altre componenti pericolose.

 

8)   di stabilire, inoltre, che per i rifiuti costituiti da parti di autoveicoli provenienti da attività artigianali operanti nel campo della manutenzione e riparazione dei veicoli, ex art. 5, comma 15 del D.Lgs. 209/05 e s.m.i., nonché per i veicoli fuori uso non rientranti nelle disposizioni indicate all’art. 231 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. la ditta interessata, al fine di dar luogo al rilascio della relativa autorizzazione, provveda ad inoltrare istanza in tal senso allegando una relazione tecnica di dettaglio in ordine ai quantitativi relativi ad ogni singolo CER e le relative potenzialità sia annua che istantanea, gestibile nell’impianto di che trattasi, da trasmettere alla Regione Abruzzo, all’ A.R.T.A. e alla Provincia di Pescara entro 15 gg. dalla notifica del presente provvedimento, in merito al cui contenuto saranno adottati i provvedimenti consequenziali;

9)   di stabilire che, per quanto concerne le successive operazioni di autodemolizione consistenti nello smontaggio, bonifica e messa in sicurezza dei veicoli, si potranno originare tra l’altro le seguenti tipologie di rifiuti:

CODICI CER

DESCRIZIONE RIFIUTO

13 01 09*

Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati.

13 01 10*

Oli per circuiti idraulici, non clorurati.

13 01 11*

Oli sintetici per circuiti idraulici.

13 01 12*

Oli per circuiti idraulici facilmente biodegradabili.

13 01 13*

Altri oli per circuiti idraulici.

13 02 04*

Scarti di olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati.

13 02 05*

Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati.

13 02 06*

Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione.

13 02 07*

Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile.

13 02 08*

Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione.

13 05 06*

Oli prodotti della separazione olio acqua.

13 05 07*

Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua

13 07 01*

Olio combustibile e carburante diesel

13 07 02*

Petrolio

13 07 03*

Altri carburanti (comprese le miscele).

13 08 02*

Altre emulsioni.

14 06 01*

Clorofluorocarburi, HCFC, HFC

14 06 02*

Altri solventi e miscele di solventi, alogenati

14 06 03*

Altri solventi e miscele di solventi

15 02 02*

Assorbenti materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non  specificati altrimenti), stracci ed indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

15 02 03

Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

16 01 03

Pneumatici fuori uso.

16 01 06

Veicoli fuori uso, non contenenti né liquidi e altri componenti pericolosi

16 01 07*

Filtri dell’olio.

16 01 08*

Componenti contenenti mercurio.

16 01 09*

Componenti contenenti PCB

16 01 10*

Componenti esplosivi (ad esempio (“air bag”).

16 01 11*

Pastiglie per freni contenenti amianto.

16 01 12

Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11.

16 01 13*

Liquidi per freni.

16 01 14*

Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose.

16 01 15

Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14.

16 01 16

Serbatoi per gas liquido.

16 01 17

Metalli ferrosi.

16 01 18

Metalli non ferrosi.

16 01 19

Plastica.

16 01 20

Vetro.

16 01 21*

Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14

16 01 22

Componenti non specificati altrimenti

16 01 99

Rifiuti non specificati altrimenti.

16 02 10*

Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09

16 02 13*

Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alla voce 16 02 09 e 16 02 12

16 02 14

Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13

16 02 15*

Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso

16 02 16

Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15*

16 06 01*

Batterie al piombo.

16 08 01

Catalizzatori esausti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07).

16 08 02*

Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti

16 08 03

Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli

di transizione, non specificati altrimenti

16 08 05*

Catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico

16.08.07*

Catalizzatori esauriti contenenti sostanze pericolose

16.10.02

Soluzioni acquose di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 16.10.01 

16.10.04

Concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16.10.03

19 10 03*

Fluff-frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose.

19 10 04

Fluff-frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03.

 

10) di prescrivere il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 151/05 in materia di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) per i codici di pertinenza in uscita per le attività di autodemolizione;

11) di dare atto che il presente provvedimento disciplina la gestione dei veicoli fuori uso indicati all’art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.209/2003, mentre per quanto riguarda la gestione delle categorie veicoli fuori uso non ricomprese nel suddetto articolo, si applicano, per espressa disposizione della norma, le disposizioni di cui all’art. 231, comma 13, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i;

12) di disporre l’acquisizione delle valutazioni da parte del Comune di Pescara in ordine alle osservazioni esposte nel parere tecnico sopra richiamato, in particolare:

f)   Ricade all’interno di un territorio sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 e s.m.i., per cui necessita di autorizzazione regionale ai sensi dell’art. 151 del citato decreto;

g)   Ricade nella fascia di protezione esterna (individuata dal Piano di Assetto Naturalistico adottato come zona E) della riserva Naturale Regionale “Pineta dannunziana” istituita con L.R. 18 maggio 2000, n. 96, e la cui gestione è trasferita al Comune di Pescara (L.R. 9 aprile 2001, N. 19, “Modifiche alla L.R. 69/2000 recante: Istituzione della riserva naturale di interesse provinciale “Pineta Dannunziana”);

h)   E’ posto a circa 200 m da una zona abitata (case del quartiere Villaggio Alcyone-San Silvestro Spiaggia);

i)    E’ in zona classificata dal PRG di Pescara (approvato con atto del Consiglio Comunale n. 94 del 08.06.2007) “F10” con la denominazione “zona verde di filtro”;

13) di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

14) di prescrivere, infine, che le operazioni di trattamento, di cui all’art. 3, comma 1, lett. f) del D.Lgs 209/03 e s.m.i., siano svolte in conformità ai principi generali previsti dal D.Lgs. n. 152/06 ed alle pertinenti prescrizioni dell’Allegato i del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:

a.   effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5 del D. Lgs. n° 209/03 e s.m.i.;

b.   effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui all’allegato I, punto 5 del D. Lgs.209/03 e s.m.i., prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;

c.   rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II del D. Lgs.209/03 e s.m.i., etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;

d.   rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;

e.   eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.

15) di stabilire che, ai sensi dell’art.15, commi 6, 7 e 8 del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., richiamati dall’art. 231, commi 10, 11 e 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è consentito:

a.   il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all’Allegato III dello stesso;

b.   le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.122, e successive modificazioni e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiornato con le modifiche introdotte dal c.d. decreto Bianchi (Decreto Legge 03.08.2007 n. 117), dal Pacchetto sicurezza (Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92) e dal Decreto Ministro Giustizia 17 dicembre 2008 che aggiorna gli importi delle sanzioni;

c.   l'utilizzazione, da parte della ditta, delle parti di ricambio di cui sopra, deve risultare da fatture rilasciate al cliente.

16) di stabilire che la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi, valutati in via preliminare ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n. 1227 e s.m.i. non costituiscono elementi ostativi all’atto del rilascio della presente autorizzazione;

17) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i.;

18) di obbligare la ditta al possesso delle garanzie finanziarie adeguate alla D.G.R. 790/07 e s.m.i. per tutta la durata dell’autorizzazione, in mancanza si procederà alla adozione di eventuali provvedimenti ai sensi dell’art. 208, comma 13, del D.Lgs. n. 152 del 3.04.2006 e s.m.i;

19) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;

20) di richiamare la ditta beneficiaria della presente autorizzazione, per quanto applicabile, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 187 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), dell’art. 189 (Catasto Rifiuti), dell’art. 190 (Registri di carico e scarico) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), e alla trasmissione con cadenza semestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Pescara e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Pescara di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006;

21) di richiamare la ditta autorizzata all’osservanza di quanto previsto dal D.M. Ambiente 15 febbraio 2010, pubblicato sul G.U. del 27 febbraio 2010, con il quale il Ministero dell’Ambiente è intervenuto a modificare ed integrare il D.M. 17 dicembre 2009 – “ Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI”;

22) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Pescara (PE), all’Amministrazione Provinciale di Pescara, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Sede Centrale di Pescara e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Pescara, al P.R.A. della Provincia di Pescara ed all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. dell’Aquila;

23) di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di Legge, alla ditta CICCONE GIUSEPPE SRL - Sede Legale. Via Antonelli, n. 10 – 65129 Pescara (PE);

24) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini