IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
per le motivazioni
riportate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:
1) di rinnovare ai sensi dell’art. 208 del
D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.,
2) di stabilire che in conformità a quanto previsto
dall’art. 208, comma 12 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R.
19.12.2007, n. 45 e s.m.i., il rinnovo dell’autorizzazione di cui al precedente
punto, è concessa per un periodo di anni dieci (10) dalla data di adozione del
presente provvedimento ed è rinnovabile nelle forme stabilite dalla Legge;
3) di volturare la titolarità
dell’autorizzazione regionale n. DN3/19 del 15.03.2004 da “Autodemolizione
Ciccone Giuseppe” – Sede legale: Via Antonelli, n. 10 -
4) di approvare, altresì, ai sensi dell’art. 15
del D.Lgs. n. 209/03 e s.m.i., il Piano di Adeguamento del centro di
autodemolizione così come risultante dalla documentazione presentata,
richiamata in premessa consistente in :
- All. A - Relazione tecnica del 3.09.2009;
- All. B - Rilievo fonometrico di impatto
acustico, a firma del tecnico dr. Vincenzo Cocca;
- All. C – Planimetria – tavola 1 – del
12.03.2009, a firma del geom. Edoardo Pelusi, contenente anche in legenda lo
stato di fatto dell’impianto e delle opere da realizzare;
- All. D – Planimetria – tavola 1 -
contenente: Stralcio P.R.G. – Stralcio catastale fg. 29 – particella 657 -
Particolare Planimetrico;
e della successiva
documentazione presentata in data 06.04.2010, in particolare:
- All. 1 - Relazione tecnica - datata
03.09.2009, a firma di Ciccone Giuseppe;
- All. 2 - Progetto –Tav. 1 - datato
22.03.2010;
- All. 3 - Stralcio P.R.G. - Piano Regionale
Paesistico - datato 01.04.2010;
- All. 4 - Stralcio P.R.G. - Vincoli esistenti
sul territorio - datato 01.04.2010;
- All. 5 - Stralcio P.R.G. - datato
01.04.2010;
- All. 6 - Stralcio Catastale - datato
01.04.2010;
- All. 7 - Dichiarazione Asseverata
sottoscritta da un tecnico competente - datata 01.04.2010;
- All. 8 - Chiarimento sull’utilizzo errato
del codice CER 130308 – datato 06.04.2010;
5) di prescrivere, ai sensi dell’art. 15, comma
2 del D.Lgs. n. 209/03 e s.m.i., che il termine per la conclusione dei lavori
previsti dal Piano di Adeguamento, da eseguirsi con modalità previste nel
progetto, non può essere superiore a 18 mesi, a decorrere dalla data di
approvazione del progetto, riferita a quella di rilascio del presente atto;
entro il termine di 60 gg. successivi alla predetta scadenza la ditta provveda
ad ottemperare a quanto riportato alle lettere a), b), c) e d), pag. 7 del
parere A.R.T.A. prot. n. 23337DIP del 22.04.2010 citato in premessa e indicato
al successivo punto 6), rendendone note le risultanze all’A.R.T.A Dipartimento
di Pescara nei termini indicati;
6) di prescrivere che il rinnovo di cui al punto
1) e l’approvazione di cui al punto 4) secondo quanto indicato nel parere
dell’Arta del 22.04.2010 prot. n. 233/DIP sono condizionate al rispetto delle
seguenti prescrizioni:
Omississ
Prescrizioni
relative agli impianti:
a) A lavori completati
b) Il trattamento delle acque meteoriche dovrà
prevedere la raccolta delle acque di prima pioggia secondo il D.Lgs. 152/06 (i
primi
c) La ditta realizzi due piezometri da ubicare
rispettivamente uno a monte e uno a valle idrogeologica dell’impianto,
opportunamente posizionati per seguire il flusso delle acque e permettere il
controllo dell’andamento della superficie piezometrica e delle caratteristiche
geometriche dell’acquifero superficiale. Prima dell’inizio dei lavori nello
stabilimento ristrutturato secondo il progetto, dovranno essere prelevati due
campioni di acque sotterranee, uno a monte uno a valle idrogeologica, da
sottoporre ad analisi per la ricerca di eventuali contaminanti connessi alle
attività svolte sul sito, i cui parametri dovranno includere quelli di cui al
successivo punto “d”.I piezometri dovranno essere adeguatamente protetti in
superficie al fine di evitare infiltrazioni di acque superficiali e dovranno
essere ubicati in modo da risultare funzionali ed accessibili per successivi
campionamenti e misurazioni di livello. Qualora nel corso delle perforazioni
venissero riscontrate evidenze o indizi dell’esistenza di una possibile
situazione di contaminazione dei terreni, si dovrà procedere anche alla
caratterizzazione dei terreni a norma delle indicazioni del D.Lgs. 152/06 e secondo
la procedura di cui al successivo punto “d”;
d) L’area dovrà essere sottoposta ad indagine
ambientale quale “sito con attività in esercizio”, (ex art. 240 lettera “g”
D.Lgs. 152/06 e s.m.i.). L’indagine preliminare dovrà includere i parametri:
Idrocarburi totali, Tensioattivi totali, PCB, PCT, Piombo, Cadmio, Cromo
totale, Mercurio, Nichel, Stagno. Su tali parametri, ove si accerti che il
livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato
superato,
Prescrizioni
suggerite in relazione alla gestione:
e) I settori di trattamento, di deposito di
parti di ricambio e di stoccaggio dei rifiuti pericolosi, devono essere dotati
di apposita copertura;
f) Le manichette ed i raccordi dei tubi
utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle
cisterne siano mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni
nell’ambiente;
g) I serbatoi fissi o mobili dei liquidi
pericolosi devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed
essere dotati di dispositivo antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno,
oltre che di vasche di contenimento di potenziali sversamenti incidentali;
h) Sui recipienti fissi e mobili deve essere
apposta apposita etichettatura, con l’indicazione del rifiuto stoccato e relativo
codice CER, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di
sostanze pericolose;
i) Lo stoccaggio degli oli usati deve essere
effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 95, e successive modificazioni, e al decreto ministeriale 16
maggio 1996, n. 392;
j) I pezzi smontati contaminati da oli devono
essere sempre stoccati su basamenti impermeabili;
k) I recipienti, fissi o mobili, utilizzati
all’interno dell’impianto di trattamento e non destinati ad esser reimpiegati
per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di
bonifica idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti siano
effettuati presso idonea area dell’impianto appositamente allestita o presso
centri autorizzati;
l) Nell’area di conferimento non è consentito
l’accatastamento dei veicoli;
m) Per lo stoccaggio del veicolo messo in
sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la sovrapposizione
massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e
valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
n) L’accatastamento delle carcasse già
sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato
completato non deve essere superiore ai cinque metri di altezza e non deve
costituire un fattore di impatto percettivo negativo sul paesaggio, in
particolare dai punti di visuale che interessano la frequentazione della
Riserva Naturale Regionale Pineta dannunziana;
o) Particolare attenzione andrà posta alla
rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB ed ala rimozione, per
quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio;
p) Gli pneumatici usati dovranno essere
conservati al coperto, per evitare ristagni, al loro interno, di acqua piovana
che potrebbero costituire microhabitat per lo sviluppo di larve di culicidi e
in particolare di Aedes albopictus (zanzara-tigre);
q) La creazione della barriera-filtro verde
vegetale avvenga all’interno del perimetro-e quindi della proprietà -
dell’insediamento per poterne curare l’assetto e la manutenzione. Trattandosi
di area afferente a zona di rispetto di una riserva Naturale, è d’obbligo il
ricorso a specie vegetali appartenenti al modello vegetazionale spontaneo
locale e a tipi genetici locali. Tale piantumazione dovrà esser concordata con
il Comune di Pescara, in qualità di gestore della Riserva.
Omississ
7) di stabilire che, per quanto concerne
l’esercizio dell’attività di autodemolizione la ditta
può acquisire in
ingresso veicoli da demolire, che nello specifico possono essere:
CODICE CER |
DESCRIZIONE
RIFIUTO |
16 01 04* |
Veicoli fuori uso. |
16 01 06 |
Veicoli
fuori uso, non contenenti né liquidi né altre componenti pericolose. |
8) di stabilire, inoltre, che per i rifiuti costituiti
da parti di autoveicoli provenienti da attività artigianali operanti nel campo
della manutenzione e riparazione dei veicoli, ex art. 5, comma 15 del D.Lgs.
209/05 e s.m.i., nonché per i veicoli fuori uso non rientranti nelle
disposizioni indicate all’art. 231 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. la ditta
interessata, al fine di dar luogo al rilascio della relativa autorizzazione,
provveda ad inoltrare istanza in tal senso allegando una relazione tecnica di
dettaglio in ordine ai quantitativi relativi ad ogni singolo CER e le relative
potenzialità sia annua che istantanea, gestibile nell’impianto di che trattasi,
da trasmettere alla Regione Abruzzo, all’ A.R.T.A. e alla Provincia di Pescara
entro 15 gg. dalla notifica del presente provvedimento, in merito al cui
contenuto saranno adottati i provvedimenti consequenziali;
9) di stabilire che, per quanto concerne le
successive operazioni di autodemolizione consistenti nello smontaggio, bonifica
e messa in sicurezza dei veicoli, si potranno originare tra l’altro le seguenti
tipologie di rifiuti:
CODICI CER |
DESCRIZIONE RIFIUTO |
13 01 09* |
Oli minerali per
circuiti idraulici, clorurati. |
13 01 10* |
Oli per circuiti
idraulici, non clorurati. |
13 01 11* |
Oli sintetici per
circuiti idraulici. |
13 01 12* |
Oli per circuiti
idraulici facilmente biodegradabili. |
13 01 13* |
Altri oli per
circuiti idraulici. |
13 02 04* |
Scarti di olio per
motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati. |
13 02 05* |
Scarti di olio
minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati. |
13 02 06* |
Scarti di olio
sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione. |
13 02 07* |
Olio per motori,
ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile. |
13 02 08* |
Altri oli per
motori, ingranaggi e lubrificazione. |
13 05 06* |
Oli prodotti della
separazione olio acqua. |
13 05 07* |
Acque oleose
prodotte dalla separazione olio/acqua |
13 07 01* |
Olio combustibile e carburante diesel |
13 07 02* |
Petrolio |
13 07 03* |
Altri carburanti
(comprese le miscele). |
13 08 02* |
Altre emulsioni. |
14 06 01* |
Clorofluorocarburi,
HCFC, HFC |
14 06 02* |
Altri solventi e miscele di solventi,
alogenati |
14 06 03* |
Altri solventi e miscele di solventi |
15 02 02* |
Assorbenti materiali filtranti (inclusi
filtri dell’olio non specificati
altrimenti), stracci ed indumenti protettivi, contaminati da sostanze
pericolose |
15 02 03 |
Assorbenti,
materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui
alla voce 15 02 02 |
16 01 03 |
Pneumatici fuori
uso. |
16 01 06 |
Veicoli fuori uso,
non contenenti né liquidi e altri componenti pericolosi |
16 01 07* |
Filtri dell’olio. |
16 01 08* |
Componenti
contenenti mercurio. |
16 01 09* |
Componenti
contenenti PCB |
16 01 10* |
Componenti
esplosivi (ad esempio (“air bag”). |
16 01 11* |
Pastiglie per
freni contenenti amianto. |
16 01 12 |
Pastiglie per freni,
diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11. |
16 01 13* |
Liquidi per freni. |
16 01 14* |
Liquidi antigelo
contenenti sostanze pericolose. |
16 01 15 |
Liquidi antigelo
diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14. |
16 01 16 |
Serbatoi per gas
liquido. |
16 01 17 |
Metalli ferrosi. |
16 01 18 |
Metalli non
ferrosi. |
16 01 19 |
Plastica. |
16 01 20 |
Vetro. |
16 01 21* |
Componenti
pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 |
16 01 22 |
Componenti non
specificati altrimenti |
16 01 99 |
Rifiuti non
specificati altrimenti. |
16 02 10* |
Apparecchiature
fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla
voce 16 02 09 |
16 02 13* |
Apparecchiature
fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alla
voce 16 02 09 e 16 02 12 |
16 02 14 |
Apparecchiature
fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 |
16 02 15* |
Componenti
pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso |
16 02 16 |
Componenti rimossi
da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* |
16 06 01* |
Batterie al
piombo. |
16 08 01 |
Catalizzatori
esausti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino
(tranne 16 08 07). |
16 08 02* |
Catalizzatori esauriti contenenti metalli di
transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti |
16 08 03 |
Catalizzatori esauriti contenenti metalli di
transizione o composti di metalli di transizione, non
specificati altrimenti |
16 08 05* |
Catalizzatori esauriti
contenenti acido fosforico |
16.08.07* |
Catalizzatori esauriti contenenti sostanze
pericolose |
16.10.02 |
Soluzioni acquose di scarto, diversi da
quelli di cui alla voce 16.10.01 |
16.10.04 |
Concentrati acquosi, diversi da quelli di
cui alla voce 16.10.03 |
19 10 03* |
Fluff-frazione leggera e polveri, contenenti
sostanze pericolose. |
19 10 04 |
Fluff-frazione leggera e polveri, diversi da
quelli di cui alla voce 19 10 03. |
10) di prescrivere il rispetto delle disposizioni
di cui al D.Lgs 151/05 in materia di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE)
per i codici di pertinenza in uscita per le attività di autodemolizione;
11) di dare atto che il presente provvedimento
disciplina la gestione dei veicoli fuori uso indicati all’art. 3, comma 1,
lett. a) del D.Lgs. n.209/2003, mentre per quanto riguarda la gestione delle
categorie veicoli fuori uso non ricomprese nel suddetto articolo, si applicano,
per espressa disposizione della norma, le disposizioni di cui all’art. 231,
comma 13, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i;
12) di disporre l’acquisizione delle valutazioni da
parte del Comune di Pescara in ordine alle osservazioni esposte nel parere
tecnico sopra richiamato, in particolare:
f) Ricade all’interno di un territorio
sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490
e s.m.i., per cui necessita di autorizzazione regionale ai sensi dell’art. 151
del citato decreto;
g) Ricade nella fascia di protezione esterna
(individuata dal Piano di Assetto Naturalistico adottato come zona E) della
riserva Naturale Regionale “Pineta dannunziana” istituita con L.R. 18 maggio
2000, n. 96, e la cui gestione è trasferita al Comune di Pescara (L.R. 9 aprile
2001, N. 19, “Modifiche alla L.R. 69/2000 recante: Istituzione della riserva
naturale di interesse provinciale “Pineta Dannunziana”);
h) E’ posto a circa
i) E’ in zona classificata dal PRG di Pescara
(approvato con atto del Consiglio Comunale n. 94 del 08.06.2007) “F10” con la
denominazione “zona verde di filtro”;
13) di prescrivere che nell’impianto oggetto della
presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché
afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme
regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve
essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
14) di prescrivere, infine, che le operazioni di
trattamento, di cui all’art. 3, comma 1, lett. f) del D.Lgs 209/03 e s.m.i.,
siano svolte in conformità ai principi generali previsti dal D.Lgs. n. 152/06
ed alle pertinenti prescrizioni dell’Allegato i del D.Lgs. 209/03 e s.m.i.,
nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:
a. effettuare al più presto le operazioni per la
messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5 del D.
Lgs. n° 209/03 e s.m.i.;
b. effettuare le operazioni per la messa in
sicurezza, di cui all’allegato I, punto 5 del D. Lgs.209/03 e s.m.i., prima di
procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre
equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi
sull'ambiente;
c. rimuovere preventivamente, nell'esercizio
delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui
all'allegato II del D. Lgs.209/03 e s.m.i., etichettati o resi in altro modo
identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
d. rimuovere e separare i materiali e i
componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti
frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
e. eseguire le operazioni di smontaggio e di
deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di
reimpiego, di riciclaggio e di recupero.
15) di stabilire che, ai sensi dell’art.15, commi
6, 7 e 8 del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., richiamati dall’art. 231, commi 10, 11 e
12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è consentito:
a. il commercio delle parti di ricambio
recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del
veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza
dello stesso veicolo individuate all’Allegato III dello stesso;
b. le parti di ricambio attinenti alla sicurezza
del veicolo fuori uso possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese
esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992,
n.122, e successive modificazioni e sono utilizzate se sottoposte alle
operazioni di revisione singola previste dal decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, aggiornato con le modifiche introdotte dal c.d. decreto Bianchi
(Decreto Legge 03.08.2007 n. 117), dal Pacchetto sicurezza (Decreto Legge 23
maggio 2008, n. 92) e dal Decreto Ministro Giustizia 17 dicembre 2008 che
aggiorna gli importi delle sanzioni;
c. l'utilizzazione, da parte della ditta, delle
parti di ricambio di cui sopra, deve risultare da fatture rilasciate al
cliente.
16) di stabilire che la sussistenza dei predetti
requisiti soggettivi, valutati in via preliminare ai sensi della D.G.R.
29.11.2007, n. 1227 e s.m.i. non costituiscono elementi ostativi all’atto del
rilascio della presente autorizzazione;
17) di dare atto che il presente provvedimento è
soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità
dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative
tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale
e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208, comma 13,
del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i.;
18) di obbligare la ditta al possesso delle
garanzie finanziarie adeguate alla D.G.R. 790/07 e s.m.i. per tutta la durata
dell’autorizzazione, in mancanza si procederà alla adozione di eventuali
provvedimenti ai sensi dell’art. 208, comma 13, del D.Lgs. n. 152 del 3.04.2006
e s.m.i;
19) di fare salve eventuali ed ulteriori
autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza
di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti
nella materia, sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;
20) di richiamare la ditta beneficiaria della
presente autorizzazione, per quanto applicabile, al rispetto degli obblighi
previsti dall’art. 187 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi),
dell’art. 189 (Catasto Rifiuti), dell’art. 190 (Registri di carico e scarico)
del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), e alla
trasmissione con cadenza semestrale, al Servizio Tutela Ambiente della
Provincia di Pescara e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente –
Dipartimento Provinciale di Pescara di una comunicazione concernente la
quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in
conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006;
21) di richiamare la ditta autorizzata
all’osservanza di quanto previsto dal D.M. Ambiente 15 febbraio 2010,
pubblicato sul G.U. del 27 febbraio 2010, con il quale il Ministero
dell’Ambiente è intervenuto a modificare ed integrare il D.M. 17 dicembre 2009
– “ Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI”;
22) di trasmettere copia del presente provvedimento
al Comune di Pescara (PE), all’Amministrazione Provinciale di Pescara,
all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Sede Centrale di Pescara e
all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di
Pescara, al P.R.A. della Provincia di Pescara ed all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali presso
23) di redigere il presente provvedimento in numero
due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di Legge, alla ditta
CICCONE GIUSEPPE SRL - Sede Legale. Via Antonelli, n. 10 – 65129 Pescara (PE);
24) di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
(B.U.R.A.).
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
Il Dirigente
del Servizio
Dott. Franco Gerardini