IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Premesso che il D.Lgs.
03.04.2006, n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: “Norme in materia ambientale”,
ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei
rifiuti;
Preso atto del
provvedimento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio,
pubblicato sulla G.U. n. 146 del 26.06.2006, avente per oggetto: “Avviso
relativo alla segnalazione di inefficacia di diciasette decreti ministeriali ed
interministeriali attuativi del D.Lgs. n. 152/06, pubblicato sulla G.U. in data
10, 11, 16, 17, 18 e 24 maggio
Visto il D.Lgs.
08.11.2006, n. 284 recante “Disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs.
03.04.2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;
Visto il D.Lgs.
16.01.2008, n. 4 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;
Visto l’art. 196 del
D.L.gs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., relativo alle competenze attribuite alle
Regioni;
Visto l’art. 208, comma
12, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. “Disposizioni inerenti il rilascio
dell’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei
rifiuti” nonché il rinnovo degli stessi;
Vista
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Richiamata
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Visto il DM 17 dicembre
2009 avente ad oggetto “Istituzione del sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 18, comma 3 bis, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 del 2006 e dell’articolo 14-bis del
decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n.
Richiamato il DM Ambiente
15 febbraio 2010, pubblicato sulla GU del 27 febbraio 2010 con il quale il
Ministero dell’Ambiente è intervenuto a modificare ed integrare il DM 17
dicembre 2009 – “ Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei
rifiuti – Sistri”;
Richiamata
Richiamata
Visto il D.M. n. 145 del
01.04.1998 concernente: “Regolamento recante norme per la definizione del
modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi
degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997,
n.
Richiamato il D.M. n. 148
del 01.04.1998 avente per oggetto: “Regolamento recante l’approvazione del
modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli
12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n.
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Richiamata
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Richiamata
Esaminata l’istanza della
Ditta Morgan Carbon Italia S.r.l. del 24.07.2009, acquisita agli atti in data
5.08.2009 prot. n. 14207/DR4, di rinnovo dell’autorizzazione regionale n.
DF3/105/04 volturata ed integrata il 30.03.07 con Determinazione n. DF3/42/07;
Richiamata la nota del
14.10.2009, prot. n. 18326/DR4, con la quale il Servizio scrivente ha
comunicato l’avvio del procedimento istruttorio e altresì richiesto agli Enti
competenti il parere tecnico, così come previsto all’art. 4, comma 4, della
L.R. n. 45/07, precisando che l’istanza in argomento è stata prodotta in
prossimità della scadenza dell’autorizzazione oggetto di rinnovo;
Richiamata la nota del
29.01.2010 prot. n. 947, acquisita in data 2.02.2010 prot. n. 23265/RA con la
quale l’Arta Dipartimento Provinciale di Teramo ha comunicato che in sede di
sopralluogo effettuato il 28 gennaio
Vista la nota n. 2150 del
26.02.2010 dell’A.R.T.A. – Dipartimento Prov.le di Teramo, con la quale ha
espresso Parere Tecnico favorevole al rinnovo dell’autorizzazione regionale n.
DF3/105 del 26.10.2004 della Ditta Morgan Carbon Italia s.r.l., allegando la
planimetria dell’impianto e dettando alcune condizioni, (riportate nel
dispositivo);
Rilevato che con nota del
17.12.2009 prot. n. 22835/DR4 lo Scrivente servizio ha accolto la richiesta
della ditta di riduzione del 40% dell’importo della garanzia finanziaria
previsto dalla D.G.R. n. 790/07 – Allegato A – art. 8 per il possesso della
certificazione UNI EN ISO 14001;
Vista la nota del
19.04.2010 prot. n. RA/70831 con la quale lo Scrivente Servizio ha restituito
debitamente vistati, n. 3 esemplari della polizza fideiussoria n. 1861448,
comprensivi dell’appendice n. 1, trasmessi rispettivamente con nota del
25.02.2010 e con nota del 30.03.2010;
Dato atto che le attività
autorizzate con Determinazione n. DF3/105 del 26.10.2004, per l’esercizio delle
operazioni di stoccaggio provvisorio, in conto proprio, di rifiuti pericolosi,
risultano proseguite in virtù della certificazione UNI EN ISO 14001, scadente
alla data del 30.09.2012, già prodotta al fine dell’ottenimento delle riduzioni
previste dalla citata D.G.R. N. 790/07 e s.m.i.;
Precisato che,
l’autorizzazione regionale indicata in oggetto per poter rientrare nella
disciplina di cui all’art. 209 comma 3, del D.Lgs. n. 152/06 sia corredata
dalla sotto indicata documentazione:
1. autocertificazione, di cui al comma 1
dell’art. 209 del D.Lgs. 152/06, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante
“che non è stata realizzata nessuna variante rispetto a quanto previsto ed
approvato dalla Determinazione DF3/105 del 26.10.2004”;
2. copia conforme all’originale del certificato
UNI EN ISO 14001, scadenza al 30.09.2012;
evidenziando che, ai
sensi del comma 4 del predetto art. 209, l’autocertificazione mantiene la
propria efficacia per ulteriori centottanta giorni successivi alla data di
comunicazione all’interessato della decadenza della certificazione;
Precisato, che nel caso
in cui tale documentazione risultasse conforme alla suddetta scadenza, codesta
Ditta, può richiedere, nei termini stabiliti dalla normativa vigente, la
proroga dell’autorizzazione indicata in oggetto;
Vista la dichiarazione
sostitutiva di certificazioni (Art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) datata
21.04.2010, e acquisita allo scrivente Servizio prot. n° 74546/RA del 22.04.2010,
resa ai sensi della D.G.R 29.11.2007, n.1227;
Considerato, pertanto,
che, allo stato attuale, dall’esame della documentazione non risultano elementi
ostativi al rilascio dell’autorizzazione in oggetto, riservandosi, inoltre, di
adottare ulteriori provvedimenti di competenza dello scrivente Servizio, al
termine dei predetti approfondimenti istruttori;
Vista
Vista
Accertata la regolarità
tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del
presente provvedimento;
DETERMINA
per le motivazioni
riportate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:
1. di rinnovare, ai sensi dell’art. 208 del
D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., e della L.R. 19.12.2007, n. 45 alla ditta
MORGAN Carbon Italia s.r.l. Via Roma, 338 – 64014 Martinsicuro (TE),
l’autorizzazione alle operazioni di stoccaggio provvisorio, in conto proprio,
di rifiuti pericolosi, fase di gestione identificabile ai sensi dell’Allegato B
della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quale fase “D15” – deposito
preliminare ubicato nel Comune di Martinsicuro (TE) in Via Roma n. 338, al Fg.
22 particella 145 sub 6 per una superficie di mq.75 secondo quanto indicato
nella planimetria, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
per un tempo massimo di stoccaggio pari a 180 giorni e una potenzialità di
seguito specificata:
- Potenzialità istantanea mc.: 93,5
- Potenzialità annua (mc. anno): 941
2. di stabilire che in conformità a quanto
previsto dagli art.li 208, comma 12 e 209 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e
s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45, recando quanto precisato in premessa, il
rinnovo dell’autorizzazione di cui al precedente punto 1) è concesso dalla data
di adozione del presente provvedimento fino alla data di scadenza del
certificato UNI EN ISO 14001, fissata al 30.09.2012, salvo ulteriori
comunicazioni ex art. 209 D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ovvero richiesta di proroga
da inoltrare nelle forme di legge;
3. stabilire che i codici CER ammissibili
all’impianto oggetto della presente autorizzazione, come da Parere tecnico
dell’A.R.T.A. Dipartimento Provinciale di Teramo, del 26.02.2010 prot. n. 2150,
sono di seguito riportati:
Codice
CER |
Descrizione |
Potenzialità
istantanea (mc) |
Potenzialità
annua (mc/anno) |
06 04 05* (solido polverulento) |
Rifiuti contenenti altri metalli pesanti |
25 |
90 |
06 04 05* (solido non polverulento) |
Rifiuti contenenti |
25 |
95 |
06 02 04* |
Idrossido di sodio e di potassio |
40 |
750 |
13 02 05* |
Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e
lubrificazione non clorurati |
2.5 |
5 |
07 01 07* |
Fondi e residui di reazione, alogenati |
1 |
1 |
Alle seguenti condizioni:
- Nel corso del sopraluogo si è verificato che
l’area di stoccaggio del rifiuto liquido caratterizzato dal codice CER 06 02
04*, costituita da quattro serbatoi muniti di bacini di contenimento, non era
dotata di idonea copertura atta ad evitare che le acque meteoriche possano
riempire il bacino stesso. Pertanto si ritiene necessario che
- Lo stoccaggio dei rifiuti dovrà avvenire nel
rispetto della normativa di settore vigente. In linea generale, i rifiuti
dovranno essere stoccati su superfici impermeabili dotate di idonea copertura.
I rifiuti liquidi, e le materie prime allo stato liquido, utilizzate dalla
Ditta nel ciclo produttivo, dovranno essere stoccati in serbatoi muniti di
bacino di contenimento.
4. di confermare integralmente, quanto altro
contenuto nella precedente autorizzazione per quanto applicabile;
5. di prescrivere, secondo quanto indicato in
premessa, l’invio della autocertificazione, di cui al comma 1 dell’art. 209 del
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della copia conforme del certificato UNI EN ISO 14001
con scadenza 30.09.2012, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data
del presente provvedimento; decorso inutilmente tale termine lo Scrivente
Servizio provvederà alla adozione dei consequenziali provvedimenti ai sensi di
legge;
6. di stabilire che la sussistenza dei predetti
requisiti soggettivi, valutati in via preliminare ai sensi della D.G.R.
29.11.2007, n. 1227 non costituiscono elementi ostativi all’atto del rilascio
della presente autorizzazione;
7. di prescrivere che nell’impianto oggetto
della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività,
ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle
vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di
gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
8. di dare atto che il presente provvedimento è
soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità
dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative
tecniche e/o delle prescrizione contenute nell’autorizzazione, con la eventuale
e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208, comma 13,
del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i;
9. di fare salve eventuali ed ulteriori
autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri
Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella
materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
10. di trasmettere copia del presente provvedimento
al Comune di Martinsicuro (TE),. all’Amministrazione Provinciale di Teramo,
all’A.R.T.A. Direzione Centrale di Pescara, all’ARTA Dipartimento Provinciale
di Teramo ed all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione Abruzzo presso
11. di redigere il presente provvedimento in numero
due originali , di cui uno viene notificato, ai sensi di Legge, alla Ditta
Morgn Carbon Italia s.r.l. – sede legale: Via Roma, n. 338 – Martinsicuro (TE);
12. di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini