IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: “Norme in materia ambientale”, ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti;

Preso atto del provvedimento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, pubblicato sulla G.U. n. 146 del 26.06.2006, avente per oggetto: “Avviso relativo alla segnalazione di inefficacia di diciasette decreti ministeriali ed interministeriali attuativi del D.Lgs. n. 152/06, pubblicato sulla G.U. in data 10, 11, 16, 17, 18 e 24 maggio 2006”;

Visto il D.Lgs. 08.11.2006, n. 284 recante “Disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;

Visto il D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;

Visto l’art. 196 del D.L.gs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., relativo alle competenze attribuite alle Regioni;

Visto l’art. 208, comma 12, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. “Disposizioni inerenti il rilascio dell’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti” nonché il rinnovo degli stessi;

Vista la Direttiva del 09.04.2002, “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, che prevede la nuova codifica dei rifiuti, pubblicata sulla G.U. n. 102, S.G., del 10.05.2002;

Vista la L.R. 19.12.2007 n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che ha abrogato la L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i.;

Vista la L.R. 21.11.2008 n. 16 “Provvedimenti urgenti e indifferibili” con la quale sono state introdotte modifiche alla L.R. 19.12.2007 n. 45;

Richiamata la D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006, L.R. 9.08.2006, n. 27 – art. 7, comma 4. “Direttive in materia di comunicazione dei dati riferiti alla gestione dei rifiuti di origine regionale ed extraregionale”. Nuove disposizioni e modifiche alla D.G.R. del 4.11.2005, n. 1089;

Vista la D.G.R. n. 790 del 03/08/07 e successiva modifica D.G.R. n. 808 del 31.12.2009 avente ad oggetto “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti , nonché bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R n. 132 del 22.02.2009” Modifiche ed integrazioni. Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) N. 2 Speciale Ambiente del 29.01.2010. Reperibile sul sito internet ufficiale www.regione.abruzzo.it;

Visto il DM 17 dicembre 2009 avente ad oggetto “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 18, comma 3 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 del 2006 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102” e s.m.i.;

Richiamato il DM Ambiente 15 febbraio 2010, pubblicato sulla GU del 27 febbraio 2010 con il quale il Ministero dell’Ambiente è intervenuto a modificare ed integrare il DM 17 dicembre 2009 – “ Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri”;

Richiamata la D.G.R. 29.11.2007 n. 1227 inerente “ D.Lgs 3.04.2007, N. 152 e s.m.i. – requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionale per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti”;

Richiamata la Determinazione del 11.01.2008, n. DN3/01 inerente:” Delibera di Giunta Regionale N. 1227 del 29 novembre 2007 avente ad oggetto: “D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per la realizzazione e l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. DISCIPLINA TRANSITORIA”;

Visto il D.M. n. 145 del 01.04.1998 concernente: “Regolamento recante norme per la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;

Richiamato il D.M. n. 148 del 01.04.1998 avente per oggetto: “Regolamento recante l’approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 110 del 14.05.1998;

Vista la Circolare Ministeriale n. GAB/DEC/812/98 del 04.08.1998 avente per oggetto: “Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti individuati, rispettivamente, dal decreto Ministeriale 01.04.1998, n. 145, e dal D.M. 01.04.1998, n. 148”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 212 del 11.09.1998;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1961 del 15.09.1999 a favore della Ditta Elettrolitica del Basso Nera S.p.A. – Via Roma n. 338 – 64014 Martinsicuro (TE), avente per oggetto: “Rinnovo autorizzazione n. 3193 del 24.06.94 per l’esercizio delle operazioni di stoccaggio provvisorio, in conto proprio, di rifiuti pericolosi”;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. DF3/105 del 26.10.2004, avente per oggetto: “D.Lgs. 05.02.1997 n° 22 art. 28 – L.R. 28.04.2000 n° 83 – Ditta Elettrolitica del Basso Nera S.p.A. – Via Roma n. 338 – 64014 Martinsicuro (TE) – Rinnovo dell’autorizzazione reg.le N. 1961 del 15.09.1999 per l’esercizio delle operazioni di stoccaggio provvisorio, in conto proprio, di rifiuti pericolosi.”;

Richiamata la Determinazione n. DN3/42 del 30.03.2007 avente ad oggetto “Ditta Morgan Carbon Italia S.r.l. Via Roma n. 338, - Martinsicuro (TE), già Elettrolitica Del Basso Nera S.p.A. Via Roma n. 338, 64014 Martinsicuro (TE) - Autorizzazione n. 105 del 26.10.2004 inerente : “Rinnovo dell’autorizzazione reg.le N. 1961 del 15.09.1999 per l’esercizio delle operazioni di stoccaggio provvisorio, in conto proprio, di rifiuti pericolosi.”Integrazione Codice Cer 06 02 04* (idrossido di sodio e potassio) e Volturazione della titolarità dell’autorizzazione reg.le”;

Esaminata l’istanza della Ditta Morgan Carbon Italia S.r.l. del 24.07.2009, acquisita agli atti in data 5.08.2009 prot. n. 14207/DR4, di rinnovo dell’autorizzazione regionale n. DF3/105/04 volturata ed integrata il 30.03.07 con Determinazione n. DF3/42/07;

Richiamata la nota del 14.10.2009, prot. n. 18326/DR4, con la quale il Servizio scrivente ha comunicato l’avvio del procedimento istruttorio e altresì richiesto agli Enti competenti il parere tecnico, così come previsto all’art. 4, comma 4, della L.R. n. 45/07, precisando che l’istanza in argomento è stata prodotta in prossimità della scadenza dell’autorizzazione oggetto di rinnovo;

Richiamata la nota del 29.01.2010 prot. n. 947, acquisita in data 2.02.2010 prot. n. 23265/RA con la quale l’Arta Dipartimento Provinciale di Teramo ha comunicato che in sede di sopralluogo effettuato il 28 gennaio 2010 ha richiesto alla ditta la produzione di una documentazione integrativa;

Vista la nota n. 2150 del 26.02.2010 dell’A.R.T.A. – Dipartimento Prov.le di Teramo, con la quale ha espresso Parere Tecnico favorevole al rinnovo dell’autorizzazione regionale n. DF3/105 del 26.10.2004 della Ditta Morgan Carbon Italia s.r.l., allegando la planimetria dell’impianto e dettando alcune condizioni, (riportate nel dispositivo);

Rilevato che con nota del 17.12.2009 prot. n. 22835/DR4 lo Scrivente servizio ha accolto la richiesta della ditta di riduzione del 40% dell’importo della garanzia finanziaria previsto dalla D.G.R. n. 790/07 – Allegato A – art. 8 per il possesso della certificazione UNI EN ISO 14001;

Vista la nota del 19.04.2010 prot. n. RA/70831 con la quale lo Scrivente Servizio ha restituito debitamente vistati, n. 3 esemplari della polizza fideiussoria n. 1861448, comprensivi dell’appendice n. 1, trasmessi rispettivamente con nota del 25.02.2010 e con nota del 30.03.2010;

Dato atto che le attività autorizzate con Determinazione n. DF3/105 del 26.10.2004, per l’esercizio delle operazioni di stoccaggio provvisorio, in conto proprio, di rifiuti pericolosi, risultano proseguite in virtù della certificazione UNI EN ISO 14001, scadente alla data del 30.09.2012, già prodotta al fine dell’ottenimento delle riduzioni previste dalla citata D.G.R. N. 790/07 e s.m.i.;

Precisato che, l’autorizzazione regionale indicata in oggetto per poter rientrare nella disciplina di cui all’art. 209 comma 3, del D.Lgs. n. 152/06 sia corredata dalla sotto indicata documentazione:

1.   autocertificazione, di cui al comma 1 dell’art. 209 del D.Lgs. 152/06, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante “che non è stata realizzata nessuna variante rispetto a quanto previsto ed approvato dalla Determinazione DF3/105 del 26.10.2004”;

2.   copia conforme all’originale del certificato UNI EN ISO 14001, scadenza al 30.09.2012;

evidenziando che, ai sensi del comma 4 del predetto art. 209, l’autocertificazione mantiene la propria efficacia per ulteriori centottanta giorni successivi alla data di comunicazione all’interessato della decadenza della certificazione;

Precisato, che nel caso in cui tale documentazione risultasse conforme alla suddetta scadenza, codesta Ditta, può richiedere, nei termini stabiliti dalla normativa vigente, la proroga dell’autorizzazione indicata in oggetto;

Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazioni (Art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) datata 21.04.2010, e acquisita allo scrivente Servizio prot. n° 74546/RA del 22.04.2010, resa ai sensi della D.G.R 29.11.2007, n.1227;

Considerato, pertanto, che, allo stato attuale, dall’esame della documentazione non risultano elementi ostativi al rilascio dell’autorizzazione in oggetto, riservandosi, inoltre, di adottare ulteriori provvedimenti di competenza dello scrivente Servizio, al termine dei predetti approfondimenti istruttori;

Vista la Legge 7.08.1990 n. 241 e s.m.i. “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Vista la Legge n. 77 del 14.09.1999 “ Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1.   di rinnovare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., e della L.R. 19.12.2007, n. 45 alla ditta MORGAN Carbon Italia s.r.l. Via Roma, 338 – 64014 Martinsicuro (TE), l’autorizzazione alle operazioni di stoccaggio provvisorio, in conto proprio, di rifiuti pericolosi, fase di gestione identificabile ai sensi dell’Allegato B della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quale fase “D15” – deposito preliminare ubicato nel Comune di Martinsicuro (TE) in Via Roma n. 338, al Fg. 22 particella 145 sub 6 per una superficie di mq.75 secondo quanto indicato nella planimetria, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un tempo massimo di stoccaggio pari a 180 giorni e una potenzialità di seguito specificata:

-    Potenzialità istantanea mc.: 93,5

-    Potenzialità annua (mc. anno): 941

2.   di stabilire che in conformità a quanto previsto dagli art.li 208, comma 12 e 209 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45, recando quanto precisato in premessa, il rinnovo dell’autorizzazione di cui al precedente punto 1) è concesso dalla data di adozione del presente provvedimento fino alla data di scadenza del certificato UNI EN ISO 14001, fissata al 30.09.2012, salvo ulteriori comunicazioni ex art. 209 D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ovvero richiesta di proroga da inoltrare nelle forme di legge;

3.   stabilire che i codici CER ammissibili all’impianto oggetto della presente autorizzazione, come da Parere tecnico dell’A.R.T.A. Dipartimento Provinciale di Teramo, del 26.02.2010 prot. n. 2150, sono di seguito riportati:

Codice CER

Descrizione

Potenzialità istantanea (mc)

Potenzialità annua (mc/anno)

06 04 05* (solido polverulento)

Rifiuti contenenti altri metalli pesanti

25

90

06 04 05* (solido non polverulento)

Rifiuti contenenti

25

95

06 02 04*

Idrossido di sodio e di potassio

40

750

13 02 05*

Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione non clorurati

2.5

5

07 01 07*

Fondi e residui di reazione, alogenati

1

1

Alle seguenti condizioni:

-    Nel corso del sopraluogo si è verificato che l’area di stoccaggio del rifiuto liquido caratterizzato dal codice CER 06 02 04*, costituita da quattro serbatoi muniti di bacini di contenimento, non era dotata di idonea copertura atta ad evitare che le acque meteoriche possano riempire il bacino stesso. Pertanto si ritiene necessario che la Ditta realizzi un’idonea copertura di stoccaggio. Qualora ciò non fosse tecnicamente fattibile, la Ditta dovrà adottare ogni precauzione per mantenere il bacino di contenimento libero dalle acque meteoriche.

-    Lo stoccaggio dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto della normativa di settore vigente. In linea generale, i rifiuti dovranno essere stoccati su superfici impermeabili dotate di idonea copertura. I rifiuti liquidi, e le materie prime allo stato liquido, utilizzate dalla Ditta nel ciclo produttivo, dovranno essere stoccati in serbatoi muniti di bacino di contenimento.

4.   di confermare integralmente, quanto altro contenuto nella precedente autorizzazione per quanto applicabile;

5.   di prescrivere, secondo quanto indicato in premessa, l’invio della autocertificazione, di cui al comma 1 dell’art. 209 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della copia conforme del certificato UNI EN ISO 14001 con scadenza 30.09.2012, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data del presente provvedimento; decorso inutilmente tale termine lo Scrivente Servizio provvederà alla adozione dei consequenziali provvedimenti ai sensi di legge;

6.   di stabilire che la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi, valutati in via preliminare ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n. 1227 non costituiscono elementi ostativi all’atto del rilascio della presente autorizzazione;

7.   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

8.   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizione contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i;

9.   di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

10. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Martinsicuro (TE),. all’Amministrazione Provinciale di Teramo, all’A.R.T.A. Direzione Centrale di Pescara, all’ARTA Dipartimento Provinciale di Teramo ed all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione Abruzzo presso la CCIAA di L’Aquila;

11. di redigere il presente provvedimento in numero due originali , di cui uno viene notificato, ai sensi di Legge, alla Ditta Morgn Carbon Italia s.r.l. – sede legale: Via Roma, n. 338 – Martinsicuro (TE);

12. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini