LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Regione Abruzzo promuove politiche ambientali improntate ai temi della sostenibilità ed in particolare a diffondere le buone pratiche ambientali, dei cittadini, degli Enti interessati e delle imprese, al fine di ridurre la produzione dei rifiuti provenienti dal settore edilizio (rifiuti da C&D) ed incrementare il loro riutilizzo e riciclo;

Vista L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., che ha approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) e che, in particolare, all’art. 4 attribuisce alla Regione le competenze di cui all’art. 196 del D.Lgs. 152/07 e s.m.i. e l’esercizio di funzioni di indirizzo, coordinamento e programmazione, anche mediante l’adozione di direttive, norme tecniche ed amministrative per la gestione dei rifiuti;

Vista la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, che prevede al 2020 un obiettivo di riciclo dei rifiuti inerti sino al 70%;

Visto il D.Lgs 3.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti ed in particolare l’art. 196 in materia di: “Competenze delle regioni”;

Visto il D.Lgs 8 novembre 2006, n. 284 “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;

Visto il D.Lgs 16.01.2008, n. 4 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;

Vista la Direttiva 9 aprile 2002 ”Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, che prevede la nuova codifica dei rifiuti;

Visto il D.M. 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22”;

Visto il D.M 5 aprile 2006, n. 186 “Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 – Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”, pubblicato in G.U. 19 maggio 2006 n. 115;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i. ed inquadrata nell’ambito del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), al capitolo 8 “La proposta di piano per la gestione dei rifiuti speciali”. In particolare all’art. 39, comma 2, si stabilisce:

“Comma 2: “Al fine di favorire il recupero dei rifiuti inerti derivanti dall’attività edilizia, ciascun comune approva, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, disposizioni che obbligano il titolare o il progettista o il direttore dei lavori a dichiarare, per ogni intervento edilizio derivante da concessione edilizia, autorizzazione o altro atto comunale di assenso:

a)   la stima dell’entità e della tipologia dei rifiuti che si producono;

b)  l’autocertificazione attestante la presenza o meno di sostanze contenenti amianto nell’unità catastale oggetto dell’intervento;

c)   il luogo ove si intendono conferire i rifiuti”.

…omissis”.

Vista la Circolare n. 5205 del 15.072005 (MATTM) “Green Public Procurement –Indicazioni per l’operatività del settore edile, stradale ed ambientale, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203”, che ha stabilito i criteri e le caratteristiche prestazionali per il riutilizzo dei rifiuti da C&D;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i., all’art. 5 prevede le competenze delle Province per le diverse problematiche connesse alla gestione dei rifiuti ed in particolare per l’esercizio delle attività di vigilanza e controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti;

Vista la L.R. 16.06.2006, n. 17 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”, che fissa il tributo per il deposito in discarica per i rifiuti speciali non pericolosi (3 Eu/t) e pericolosi (6 Eu/t);

Richiamata la DGR n. 474 del 26.05.2008 “Metodo standard di certificazione delle percentuali raccolta differenziata e di riciclo dei rifiuti urbani”;

Richiamata la DGR n. 465 del 26.05.2008 “Disciplina delle operazioni di recupero dei rifiuti sottoposte alle procedure semplificate. Approvazione schemi di comunicazione inizio attività e definizione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione. Direttive regionali”;

Richiamata la DGR n. 629 del 9.07.2008 “Impianti mobili di smaltimento e/o recupero di rifiuti – Direttive regionali”;

Ritenuto necessario definire direttive tecniche per la corretta ed uniforme applicazione, da parte dei Comuni, sul territorio regionale, delle norme di cui all’art. 39, comma 2 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

Preso atto delle risultanze della riunione tenutasi il 9.06.2010 presso il Servizio Gestione Rifiuti, a cui hanno partecipato i rappresentanti degli EE.LL. (Unione delle Province, Lega delle Autonomie Locali, ..etc) e delle Associazioni di categoria (Confindustria, Associazione Nazionale Costruttori Edili – ANCE), i quali hanno espresso un parere favorevole al contenuto delle direttive ed il cui verbale è agli atti del Servizio Gestione Rifiuti; l’ANCI ha giustificato la propria assenza con apposita comunicazione al SGR;

Ritenuto di dover approvare il documento denominato: “Direttive regionali per l’applicazione da parte dei Comuni delle disposizioni di cui all’art. 39, comma 2 della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.”, costituito da:

-    Allegato “Direttive regionali per l’applicazione da parte dei Comuni delle disposizioni di cui all’art. 39, comma 2 della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.”;

-    Modulo 1 “Rifiuti da C&D”;

-    Modulo 2 “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”;

documenti allegati al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso;

Ritenuto di stabilire che i Comuni recepiscano, con proprio atto amministrativo, ai sensi dell’art. 39, comma 2 della L.R. 45/07 e s.m.i., le disposizioni contenute nelle direttive di cui alla presente deliberazione, entro 90 giorni dalla sua pubblicazione sul B.U.R.A.;

Ritenuto che i Comuni territorialmente interessati provvedano a pubblicare le presenti direttive e a renderle disponibile ai soggetti interessati, nei modi ritenuti più idonei, ai fini di una loro ampia diffusione, nonché per una loro corretta applicazione;

Richiamato l’art. 64, comma 1, della L.R. 45/07 e s.m.i., che dispone l’applicazione di sanzioni amministrative nei confronti di chiunque violi prescrizioni e criteri tecnici emanati in attuazione della legge stessa;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Protezione Civile Ambiente, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita ed in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta assunzione di impegno di spesa;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Protezione Civile Ambiente;

Visti

il D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

la L.R.45/07 e s.m.i.;

Vista la L.R.14.09.99, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1)   di approvare il documento contenente: “Direttive regionali per l’applicazione da parte dei Comuni delle disposizioni di cui all’art. 39, comma 2 della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.”, costituito come di seguito:

-    Allegato “Direttive regionali per l’applicazione da parte dei Comuni delle disposizioni di cui all’art. 39, comma 2 della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.”;

-    Modulo 1 “Rifiuti da C&D”;

-    Modulo 2 “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”;

documenti allegati al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso;

2)   di prescrivere il recepimento, da parte dei Comuni, con proprio atto amministrativo, entro 90 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.A., delle direttive tecniche di cui al punto 1), nonché il rispetto delle disposizioni regionali da parte dei soggetti interessati;

3)   di prevedere l’applicazione, da parte degli Enti preposti, delle sanzioni previste all’art. 64, comma 1, della L.R. 45/07 e s.m.i., in caso di mancato adempimento del presente provvedimento;

4)   di incaricare il competente Servizio Gestione Rifiuti per l’adozione dei necessari e connessi adempimenti tecnico-amministrativi, collegati all’attuazione del presente atto;

5)   di comunicare la presente deliberazione alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, all’ANCI Abruzzo ed alla Lega delle Autonomie Locali Abruzzo (con l’invito ad informare nei modi più opportuni i Comuni della Regione Abruzzo) ed alle Associazioni di categoria ed Ordini Professionali interessati;

6)   di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva dell’Allegato e dei Moduli 1 e 2, di cui al punto 1), nel Bollettino Ufficiale (B.U.R.A.) e nel sito web della Regione Abruzzo.

Segue Allegato