LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che nella Regione Abruzzo permangono alcune situazioni di criticità per le attività di smaltimento e/o recupero dei rifiuti di origine urbana, in particolare nelle Province di Teramo e L’Aquila, a causa dell’assenza e/o insufficienza di disponibilità volumetriche residue di discariche ed impianti di trattamento in esercizio;

Considerato che è in corso una complessa discussione sulle disposizioni legislative nazionali e regionali di settore che richiederanno adeguamenti consistenti alle norme vigenti in materia ed alle disposizioni inerenti la corretta gestione dei flussi di rifiuti urbani interessati;

Visto il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 avente per oggetto: ”Norme in materia ambientale” e s.m.i., in particolare la parte IV in materia di: “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;

Visto il D.Lgs 13.1.2003, n. 36 avente per oggetto: “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18.02.2005, n. 59 “Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”, che disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.);

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, pubblicata sul B.U.R.A. Straordinario n. 10 del 21.12.2007, che ha abrogato la precedente legislazione regionale in materia (L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i.) ed in particolare:

-    l’art. 4 relativo alle “Competenze della Regione”;

-    l’art. 4, comma 1, lett. v), che prevede che ai sensi dell’art. 196 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., compete alla Regione “l’autorizzazione, sentiti i soggetti interessati, a smaltire rifiuti urbani presso impianti ubicati fuori del territorio provinciale o di ATO, di produzione degli stessi per un periodo limitato, .. omissis”;

-    l’art. 5 relativo alle “Competenze delle Province”;

-    l’art. 34, comma 4, relativo alle competenze delle Province in materia di smaltimento di rifiuti urbani, in presenza di accertate disponibilità, tra ambiti territoriali ottimali (ATO) diversi.

Viste in particolare, le disposizioni contenute all’art. 45, comma 10, lett. c) della L.R. 45/07 e s.m.i. in materia di variazioni in aumento dei quantitativi di rifiuti da trattare, recuperare o smaltire, della stessa tipologia autorizzata, eccedenti il 5%;

Preso atto che il Servizio Gestione Rifiuti ha in corso una serie di attività nel settore della gestione integrata dei rifiuti urbani, finalizzate in particolare a:

-    attuare puntualmente le disposizioni delle normative vigenti di settore;

-    attuare gli adempimenti regionali richiesti dai Ministeri competenti connessi alle diverse “procedure d’infrazione UE” nei confronti dello Stato italiano nonché degli Enti coinvolti, in materia di: IPPC (2008/2071), discariche (2003/4506), discariche abusive ed abbandoni di rifiuti (2003/2077), rifiuti portuali (2005/2015), .. etc.;

-    realizzare la programmazione prevista dal PRGR per il sistema impiantistico di supporto alla gestione del ciclo dei rifiuti (es. conferenze di servizio, richiesta pareri tecnici, riunioni di approfondimento, accordi di programma e protocolli d’intesa, rilascio di autorizzazioni per la realizzazione ed esercizio degli impianti, applicazione della normativa di settore, diffide, solleciti, … etc.);

-    garantire la continuità degli smaltimenti/trattamenti dei rifiuti di origine urbana per evitare situazioni emergenziali sul territorio;

-    sviluppare iniziative per diffondere e/o potenziare nel territorio regionale le raccolte differenziate delle frazioni riciclabili, prioritariamente secondo modelli domiciliari (“porta a porta” e/o “di prossimità”), per minimizzare i quantitativi di rifiuti conferiti in discarica;

-    attuazione del Programma regionale RUB di cui alla DGR n. 167 del 24.02.2007 “D.Lgs 3/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28/04/2000, n. 83 - L.R. 23/06/2006, n. 22 - L.R. 9/08/2006, n. 27. "Direttive applicative del programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero”;

-    indagini preventive ambientali dei siti potenzialmente contaminati, approvazione di piani di caratterizzazione (PdCa), bonifica e ripristino di siti contaminati ai sensi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Richiamata la DGR n. 1075 del 13.11.2008 avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" - art. 4, comma 1, lett. v). Conferimento sino al 30.06.2009 di rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in ambiti territoriali diversi.”, pubblicata sul B.U.R.A. Speciale Ambiente n. 85 del 28/11/2008, con la quale la Regione Abruzzo ha autorizzato sino al 30.06.2009, il conferimento dei rifiuti urbani (CER 20 e 19), in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in ambiti territoriali diversi (Province e/o ATO);

Richiamata la DGR n. 304 del 18.06.2009, avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i. - Art. 4, comma 1, lett. v). Autorizzazione sino al 31.12.2009, a conferire rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi”, pubblicata sul B.U.R.A. n. Speciale Ambiente n. 34 del 26.08.2009;

Richiamata la DGR n. 780 del 21.12.2009, avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 Norme per la gestione integrata dei rifiuti e s.m.i. - Art. 4, comma 1, lett. v). Autorizzazione sino al 30.06.2010 a conferire rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi e disposizioni regionali inerenti l’esercizio di impianti di gestione dei rifiuti ubicati nella Provincia di L’Aquila”, pubblicata sul B.U.R.A. n. 2 Speciale del 29.01.2010;

Richiamata la DGR n. 604 del 26.10.2009 “D.Lgs 29.04.2006, n. 217 - L.R. 19.12.2007, n. 45. Direttive regionali in materia di - Criteri e procedure di accettazione dei rifiuti biodegradabili in impianti di compostaggio – Approvazione”, pubblicata sul B.U.R.A. n. 49 Speciale Ambiente del 20/11/2009;

Visto il D.L. 28.04.2009, n. 39 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”, convertito, con modificazioni, in legge 24.06.2009, n. 77 con specifico riferimento all’art. 9;

Vista la Direttiva 9 aprile 2002 “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, che prevede la nuova codifica dei rifiuti;

Visto il D.M. 03.08.2005 “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica” e s.m.i., per quanto applicabile;

Richiamata la DGR n. 809 del 31.12.2009 “D.M. 3 agosto 2005 - Determinazioni in merito all'ammissibilità nelle discariche dei rifiuti non pericolosi e pericolosi”, pubblicata sul B.U.R.A. n. 2 Speciale del 29.01.2009;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: “Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici del 6 aprile 2009 che hanno interessato la Provincia di L’Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”, pubblicato sulla G.U. del 7.04.2009, n. 87;

Richiamate le OO.PP.CC.MM. nn. 3667 - 3753 - 3771 - 3782 - 3797 - 3813 - 3817, 3857 che dispongono interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la Provincia di L’Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo il 6 aprile 2009;

Considerato che permangono ancora difficoltà operative, come confermato nella riunione del 14.06.2010 dai rappresentanti della Provincia di L’Aquila, per le attività sia della stessa Provincia di L’Aquila – Settore Politiche Ambientali, sia dell’ARTA – Dipartimento Provinciale di L’Aquila (es. insufficienza di personale, possibilità di effettuazione dei sopralluoghi, rilascio dei pareri tecnici, .. etc.), che finiscono per ripercuotersi sulle attività delle Aziende operanti nel settore della gestione del ciclo dei rifiuti urbani (es. assenza e/o saturazione impianti di smaltimento, insufficiente potenzialità degli impianti di trattamento, .. etc.) e delle imprese che gestiscono rifiuti speciali, non consentendo un regolare svolgimento delle attività interessate ed ubicate nella Provincia di L’Aquila;

Considerato altresì, che in Provincia di Teramo permangono difficoltà operative per garantire un regolare svolgimento delle attività di smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani, soprattutto per la mancanza di impianti di smaltimento e per l’insufficiente potenzialità degli impianti di trattamento; inoltre gli impianti recentemente autorizzati (discarica del Consorzio comprensoriale per lo smaltimento RU Area Piomba – Fino di Atri, discarica per rifiuti non pericolosi di ACIAM Spa a Gioia dei Marsi (AQ) e discarica in fase di rilascio della relativa autorizzazione AIA della SOGESA SpA di Notaresco), devono ancora essere realizzati dai rispettivi titolari e/o gestori dei servizi;

Considerato che le iniziative suddette sono in fase di concreta realizzazione (costruzione degli impianti) e/o di conclusione dell’iter amministrativo di approvazione dei progetti (richiesta pareri tecnici, organizzazione delle conferenze di servizi, ..etc.) e che necessitano ancora alcuni mesi (6-8 mesi), per l’avvio effettivo dei diversi impianti di smaltimento (es. discarica di Atri, Notaresco, Tortoreto e Gioia dei Marsi), di trattamento (es. bioessiccatore di Teramo), nonché per il completamento e/o potenziamento dei servizi di RD da parte dei soggetti competenti (Consorzi Intercomunali, Comuni, .. etc.);

Considerato pertanto, che risulta necessaria una collaborazione tra le diverse realtà provinciali e/o AdA interessate (qualora costituite), per garantire la continuità delle attività di smaltimento e/o trattamento dei rifiuti di origine urbana, collaborazione già in atto, ai sensi della DGR n. 710 del 31.12.2009;

Preso atto che il Servizio Gestione Rifiuti ha provveduto, con nota prot.n. 108377/RA del 07.06.2010, avente per oggetto: “Esame problematiche conferimenti rifiuti extra-ato ex DGR n. 780 del 21.12.2009”, a convocare una riunione in data 14.06.2010 per sentire i diversi soggetti interessati, acquisire valutazioni e pareri, al fine valutare la necessità di ulteriori azioni ed interventi di sussidiarietà tra Province e/o AdA diverse, per elaborare e concordare modalità ed interventi finalizzati al conferimento di rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento autorizzati ed aventi sufficienti potenzialità (t/a) o capacità volumetriche (mc), il cui verbale è agli atti del Servizio Gestione Rifiuti;

Considerato che i rappresentanti delle Province, sentite dal competente Servizio regionale, hanno ritenuto che ricorrono le condizioni di cui all’art. 34, comma 4, della L.R. 45/07 e s.m.i. e cioè l’impossibilità di raggiungere accordi specifici, per motivi diversi e si rende, in alternativa, necessario attivare le disposizioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. v) della L.R. 45/07 e s.m.i., sentiti i soggetti interessati;

Considerato altresì, che la Provincia di L’Aquila ha ribadito nella riunione del 14.06.2010 la necessità di prorogare i termini della DGR n. 780 del 31.12.2009, per le attività di titolari di impianti di gestione dei rifiuti, a causa della difficoltà riscontrate per garantire il completamento dell’iter amministrativo delle richieste di rinnovo delle autorizzazioni;

Ritenuto che i soggetti interessati al conferimento dei rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento, ubicati in Provincia e/o ATO diversi, debbano attenersi alle seguenti disposizioni:

1.   comunicare alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti ed alle Province territorialmente competenti, l’impianto di smaltimento e/o trattamento interessato, specificando le motivazioni, il periodo temporale, i quantitativi di rifiuti, CER, ..etc. ed ogni altra informazione utile ad individuare correttamente le problematiche emerse e le soluzioni proposte;

2.   allegare alla comunicazione di cui al punto 1), la documentazione, rilasciata dal gestore dell’impianto interessato, attestante la possibilità di poter conferire i rifiuti (autorizzazione, contratto, .. etc.);

Ritenuto altresì, di prendere atto, della necessità del conferimento di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani (CER 191212 e 190503), per un periodo limitato, da parte del COGESA SpA, ACIAM SpA e SOGESA SpA nell’impianto ubicato in località “Tufo colonico”, nel Comune di Isernia (CB) – Molise e SOGESA SpA nell’impianto di Sogliano al Rubicone (FC) della Società Sogliano Ambiente SpA;

Ritenuto necessario che la Regione Abruzzo autorizzi, sentiti i soggetti interessati nella riunione tenutasi il 14.06.2010, per un periodo di almeno ulteriori 6 mesi, necessario alla definitiva concretizzazione delle azioni ed interventi in corso, comunque per un periodo limitato, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. v), il conferimento dei rifiuti di origine urbana, da parte di Consorzi Intercomunali e/o loro Società SpA, Comuni, Gestori dei servizi di igiene urbana, ..etc., in Province e/o ATO diversi;

Richiamata la DGR n. 1399 del 29.11.2006 avente per oggetto: “L.R. 9.08.2006, n. 27 - art. 7, comma 4. - Direttive in materia di comunicazione dei dati riferiti alla gestione dei rifiuti di origine regionale ed extraregionale. Nuove disposizioni e modifiche alla D.G.R. del 4.11.2005, n. 1089”, in materia di comunicazioni semestrali dei rifiuti;

Richiamata la DGR n. 167 del 24.02.2007 relativa a: “D.Lgs. 3/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28/04/2000, n. 83 - L.R. 23/06/2006, n. 22 - L.R. 9/08/2006, n. 27. Direttive applicative del programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero”, in particolare per le disposizioni inerenti l’attuazione del Programma regionale di riduzione dei rifiuti biodegradabili (Programma RUB), da conferire in discarica;

Richiamata la DGR n. 169 del 24.02.2007 avente per oggetto: “Decreto legislativo 13.01.2003, n. 36 - D.M. 3 agosto 2005 - Ammissibilità di rifiuti classificati con codice CER 191212 in impianti di smaltimento già autorizzati alla realizzazione e all’esercizio ai sensi della Delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/84, ex articoli 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., art. 208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/03. Direttive tecnico - gestionali”;

richiamata la DGR n. 1190 del 23.11.2007 avente per oggetto: “L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 32. Attività di smaltimento dei rifiuti urbani. Provvedimenti regionali straordinari”, con la quale la Regione Abruzzo ha definito un programma di interventi, di carattere emergenziale, per l’attivazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani, previa una ricognizione di impianti già autorizzati e/o nuovi siti potenzialmente attivabili a tal fine;

Richiamata la DGR n. 790 del 3.08.2007 avente per oggetto: “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006”;

Visto il D.M. 17.12.2009 “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI” e s.m.i.;

Vista la nota prot.n. 901 del 15.06.2010 del Consorzio comprensoriale per lo smaltimento dei RU Area Piomba – Fino acquisita al SGR con nota prot.n. 116196 del 17.06.2010, avente per oggetto: “Richiesta di rinnovo autorizzazione regionale a conferire i rifiuti fuori ATO fino al 31.12.2010”;

Vista la nota prot.n. 900/2010 GN/am del 28.05.2010 della SOGESA SpA, acquisita al SGR con nota prot.n. RA/107931 del 07.06.2010, avente per oggetto: “DGR n. 780 del 31.12.2009 .. omissis ..”, con la quale comunica la gestione dei flussi di rifiuti fuori ATO ad impianti di smaltimento regionali ed extraregionali;

Vista la nota prot.n. 911/2010 GN/am del 03.06.2010 della SOGESA SpA, acquisita al SGR con nota prot.n. RA/110822 del 09.06.2010, avente per oggetto: “DGR n. 780 del 31.12.2009 .. omissis ..”, con la quale comunica la gestione dei flussi di rifiuti fuori ATO presso la discarica controllata di Ginestreto di Sogliano al Rubicone (FC);

Vista la nota prot.n. 1014/2010 GN/am del 16.06.2010 della SOGESA SpA, acquisita al SGR con nota prot.n. RA/117799 del 18.06.2010, avente per oggetto: “DGR n. 780 del 31.12.2009 .. omissis ..”, con la quale ha trasmesso la convenzione con la Società Sogliano Ambiente SpA per il conferimento di rifiuti speciali non pericolosi (CER 190503) per la copertura giornaliera del rifiuto presso la discarica controllata di Ginestreto di Sogliano al Rubicone (FC);

Vista la nota prot.n. 925/210/ADGM/am del 07.06.2010 della SOGESA SpA, acquisita al SGR con nota prot.n. RA/115521 del 16.06.2010, con la quale comunica i costi che la SOGESA SpA deve sostenere al fine di poter smaltire le differenti tipologie di rifiuto presso le discariche terze;

Vista la nota prot.n. 1796 del 14.06.2010 del Sindaco dell’Aquila, acquisita al SGR con nota prot.n. RA/115901 del 16.06.2010, con la quale lo stesso comunica la situazione di emergenza rifiuti creatasi al Comune di L’Aquila;

Vista la nota dell’Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata prot. n. 2126 del 22/06/2010, acquisita al SGR con prot. n. RA/120704 del 24/06/2010, con la quale si richiede che, non avendo ancora trovato una soluzione riguardo il problema legato ai rifiuti indifferenziati, venga prorogata la possibilità di conferire extra ambito fino al 31 dicembre 2010;

Considerato che il Servizio di Gestione Rifiuti si è subito attivato, organizzando un incontro il 15.06.2010, presso il Comune di L’Aquila per affrontare le problematiche e definire le possibili soluzioni attraverso la collaborazione tra i diversi gestori dei servizi di raccolta e smaltimento di: COGESA SpA di Sulmona, ACIAM SpA di Avezzano e ASM SpA di L’Aquila;

Vista la nota prot.n. 2293 del 15.06.2010 dell’ACIAM SpA di Avezzano, acquisita al SGR con nota prot.n. RA/116787 del 17.06.2010, anticipata via fax, avente per oggetto: “Conferimento rifiuti presso impianto di TMB Aielli”, con la quale si chiede il potenziamento delle attuali quantità autorizzate dell’impianto e si allega il verbale della riunione del 15.06.2010 tra COGESA SpA, ACIAM SpA e ASM SpA di L’Aquila, nella quale è stata discussa la soluzione gestionale degli impianti di trattamento e smaltimento di COGESA SpA ed ACIAM SpA (aumento delle potenzialità annue del 10%), al fine di fornire soluzioni alle criticità creatisi nel Comune di L’Aquila per il servizio d’igiene pubblica gestito da ASM SpA, nei Comuni facenti parte del cosiddetto “cratere” e, in caso di ulteriori necessità, della Provincia di L’Aquila;

Vista la nota prot.n. 1043 dell’11.06.2010 di Ambiente SpA, acquisita al SGR con nota prot.n. RA/117166 del 17.06.2010, avente per oggetto: “Riunione assemblea ordinaria”;

Richiamate le seguenti determinazioni dirigenziali riferite agli impianti mobili autorizzati, le cui attività sono finalizzate al trattamento preventivo dei rifiuti urbani indifferenziati:

-    DF3/82 del 5.08.2005 – Consorzio comprensoriale rifiuti di Lanciano – località “Cerratina” (CH);

-    DR4/35 del 08.03.2010 – Ecoconsul S.u.r.l. – località “S.P. Bonifica del Tronto km 14,050” del Comune di Ancarano (TE);

-    DR4/244 del 31.12.2009 – TE.AM. Teramo Ambiente – Località “Carapollo” del Comune di Teramo (TE).

Preso atto del parere dell’Avvocatura regionale prot.n. 8284 PA 9/09 del 1° dicembre 2009, avente per oggetto: “Richiesta proroga campagna di attività impianti mobili di trattamento rifiuti. Parere”, inerente il prosieguo delle attività alla luce dell’attuale giurisprudenza;

Richiamata la DGR n. 178 del 14.04.2009, avente per oggetto: “Sisma del 6 aprile 2006 - Prime disposizioni generali” che per estratto recita:

“omissis……..

-    4. Con riferimento a tutte le procedure e/o provvedimenti ad istanza di parte relativi ad ipotesi nella quali il mancato riscontro dell’Amministrazione equivale a provvedimento di assenso o di diniego, con scadenza in data successiva al 6 aprile 2009, il presente atto costituisce provvedimento generale ed espresso soprassessorio, inibitorio del formarsi di qualsivoglia consenso o diniego procedimentale, facendo salvo il successivo scrutinio dell’amministrazione posteriormente al 30 giugno 2009, data dalla quale torneranno a decorrere i termini di cui ad ogni singolo procedimento” e altresì;

-    5. E’ fatta salva, in ogni caso, la motivata possibilità di adozione di atti o provvedimenti puntuali ove i direttori od i dirigenti competenti ne ravvisino la imminente necessità, da esplicitare nell’atto medesimo;

omissis…”;

Richiamata la DGR n. 209 del 04.05.2009 “Evento sismico Abruzzo del 6 aprile 2009. Provvedimenti urgenti riguardanti le attività di gestione dei rifiuti da parte di Enti o Aziende ubicati nel territorio della Provincia di L'Aquila”, pubblicata sul B.U.R.A. Speciale Ambiente n. 27 del 17/07/2009;

Richiamata la DGR n. 322 del 29.06.2009, avente per oggetto: “DGR n. 209 del 4 maggio 2009 “Evento sismico Abruzzo del 6 aprile 2009. Provvedimenti urgenti riguardanti le attività di gestione dei rifiuti da parte di Enti o Aziende ubicati nel territorio della Provincia di L'Aquila. Proroga termini, modifiche ed integrazioni”, pubblicata sul B.U.R.A. Speciale Ambiente n. 34 del 26/08/2009;

Richiamata DGR n. 565 del 5.10.2009 “Legge 24.06.2009, n. 77. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" - Art. 9, comma 8. Approvazione della - Relazione tecnica - Individuazione di siti per lo smaltimento dei rifiuti - Adempimenti di competenza della Regione Abruzzo”, pubblicata sul B.U.R.A. n. 44 Speciale del 4.11.2009;

Visti i seguenti provvedimenti del Presidente della Giunta Regionale Commissario delegato per la ricostruzione, per quanto riguarda in particolare le problematiche inerenti la gestione delle macerie derivanti da crolli e demolizioni a seguito del sisma del 6.04.2009:

-    Decreto n. 1 del 1.02.2010 del Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo;

-    Decreto n. 2 del 1.02.2010 … del Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo;

-    Nota prot.n. 2305/AG del 18.03.2010 del Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo;

-    Nota prot.n. 76561/AG del 18.05.2010 del Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo;

-    Nota prot.n.9122/AG del 28.05.2010 del Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo;

Considerato che la situazione conseguente all’evento sismico del 6 aprile 2009, continua a condizionare l’area della Provincia di L’Aquila in cui operano Enti, Agenzie, organismi statali e/o regionali, le cui attività istituzionali, che consistono nel rilascio di visti, autorizzazioni, nulla-osta, ..etc., sono attualmente ancora impedite e/o fortemente rallentate e che ciò determina un grave disagio socio economico che costituisce a tutti gli effetti causa di forza maggiore rilevante ai fini contrattuali;

Ritenuto opportuno prevedere che ogni attività attinente l’esercizio di impianti di smaltimento/recupero di rifiuti, già autorizzata ai sensi di legge, prorogata sino al 30.06.2010 in virtù della DGR n. 780 del 21.12. 2009, operanti nella Provincia di L’Aquila, per cui:

a)   i termini di validità delle autorizzazioni siano in fase di scadenza;

b)  i termini di validità delle autorizzazioni siano scaduti e per i quali sono in corso i procedimenti di rinnovo o di rilascio di nuova autorizzazione;

c)   i termini temporali connessi riferiti all’avvio dell’esercizio e/o agibilità degli impianti, previo, comunque, diverse e specifiche prescrizioni emanate dagli organi tecnici di controllo (ARTA Abruzzo);

venga ulteriormente prorogata alle stesse condizioni stabilite nelle autorizzazioni già rilasciate;

Dato atto che le eccezionali esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella Regione Abruzzo, permangono anche allo stato attuale e fanno ritenere indispensabile ed urgente di dover prorogare gli interventi già adottati con la sopra richiamata DGR n. 780/2009 per favorire il ritorno alle normali attività lavorative per tutti quegli impianti di smaltimento/recupero della Provincia di L’Aquila autorizzati in procedura ordinaria, nonché iscritti in procedura semplificata, alle stesse condizioni già autorizzate/iscritte, riservandosi, appena possibile, l’ultimazione dei predetti procedimenti amministrativi;

Preso atto delle autorizzazioni regionali rilasciate, ai sensi del D.Lgs. 59/05 e s.m.i., rispettivamente al COGESA SpA di Sulmona ed all’ACIAM Spa di Avezzano, che sono agli atti del Servizio Gestione Rifiuti;

Considerato che si rende necessario autorizzare, pertanto, al fine di risolvere le diverse criticità gestionali rilevate nel corso delle riunioni sopra richiamate di:

-    la proroga di ulteriori 6 mesi (31.12.2010), ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. v) della L.R. 45/07 e s.m.i., per accertate ed indifferibili necessità, sentite le Province ed i soggetti interessati (riunione del 14.06.2010), dei termini temporali di cui alla DGR n. 780/2009, del conferimento dei rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi;

-    la proroga di ulteriori 6 mesi (31.12.2010), delle disposizioni regionali di cui alla DGR n. 780/2009, inerenti l’esercizio di impianti di gestione dei rifiuti ubicati in Provincia di L’Aquila e riguardanti:

-    termini di validità delle autorizzazioni in fase di scadenza;

-    termini di validità delle autorizzazioni scaduti e per i quali sono in corso i procedimenti di rinnovo o di rilascio di nuova autorizzazione;

-    termini connessi all’avvio dell’esercizio e/o agibilità degli impianti, salvo diverse e specifiche prescrizioni emanate dagli organi tecnici di controllo competenti territorialmente (ARTA Abruzzo),

alle stesse condizioni stabilite nelle autorizzazioni già rilasciate;

-    per un periodo di 6 mesi (31.12.2010), l’aumento delle potenzialità annue del 10% degli impianti di TMB dei rifiuti della COGESA SpA (AIA n. 129/149 del 30.06.2009) e di ACIAM Spa (AIA n. 73/145 del 1.12.2008), per affrontare l’emergenza rifiuti creatasi nel Comune di L’Aquila, nei comuni del cosiddetto “cratere” ed, in caso di ulteriori necessità della Provincia di L’Aquila, nelle more dell’adeguamento alle presenti disposizioni delle AIA (la cui domanda deve essere presentata entro 30 gg dall’approvazione del presente atto) e nel rispetto delle modalità gestionali e prescrizioni in queste contenute;

-    per un periodo di 6 mesi (31.12.2010), ai sensi della legge n. 77/2009 e della DGR n. 565/09, il conferimento straordinario presso la discarica della COGESA SpA di Sulmona di cui al 1° e 2° lotto di cui all’AIA n. 129/149 del 30.06.2009, per un quantitativo di ca. 200 t. di rifiuti provenienti dal trattamento delle macerie da crolli e demolizioni a seguito del sisma del 6.04.2009 - CER 191212 (da parte dell’ASM SpA di L’Aquila), nelle more dell’adeguamento dell’AIA alle presenti disposizioni (la cui domanda deve essere presentata entro 30 gg dall’approvazione del presente atto);

Richiamati tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni del D.Lgs. 24.06.2003, n. 209 e s.m.i. (veicoli fuori uso), e che le operazioni di gestione dei rifiuti siano svolte in conformità ai principi generali previsti da D.Lgs. 152/06 e s.m.i., del D.Lgs. 59/05 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. ed in coerenza con le disposizioni di cui al presente provvedimento;

Precisato che presso gli impianti devono, comunque, sussistere tutte le condizioni di salvaguardia ambientale, di incolumità, di benessere e sicurezza della collettività e dei singoli;

Ritenuto di dover richiamare per tutti i soggetti interessati dal presente provvedimento il possesso delle garanzie finanziare ai sensi della DGR 3.08.2007, n. 790 “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/ recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006”, pubblicata sul B.U.R.A. n. 71 Speciale Ambiente del 05.09.07;

Richiamata altresì, la L.R. 16.06.2006, n. 17 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”, pubblicata sul B.U.R.A. n. 37 del 7.07.2006, recante le disposizioni inerenti l’applicazione del tributo speciale (ecotassa), per i rifiuti da conferire agli impianti di smaltimento, a cui i “soggetti passivi” interessati sono obbligati alla puntuale applicazione;

Preso atto che il Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Regionale Protezione Civile - Ambiente, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto e non rilevandosi dallo stesso conseguenze negative sul piano ambientale;

Ritenuto che il presente provvedimento è finalizzato, prioritariamente, a garantire la continuità delle attività di un servizio pubblico essenziale, come quello rappresentato dalla raccolta e smaltimento dei rifiuti di origine urbana e ad evitare eventuali emergenze di ordine igienico-sanitario, che potrebbero insorgere in caso di interruzione dei servizi richiamati; nonché per evitare eventuali problematiche di ordine pubblico e immagini negative delle realtà interessate;

Ritenuto che il periodo di tempo di validità delle disposizioni contenute nel presente atto, possa essere definito dalla data di approvazione del presente atto da parte della Giunta regionale, sino al 31.12.2010, con le modalità sopra indicate, salvo ulteriori proroghe per accertate necessità;

Considerato che il presente atto è da ritenersi urgente, al fine di evitare situazioni di emergenza per le attività di smaltimento e/o recupero dei rifiuti di origine urbana nonché per evitare disservizi alla popolazione e/o situazioni di criticità di ordine igienico-sanitario;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Protezione Civile - Ambiente;

Visti

il D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

il D.Lgs. 36/03 e s.m.i.;

il D.Lgs. 59/05 e s.m.i.;

la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

Vista la L.R. 14.09.1999, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1.   di Autorizzare:

-    la proroga di ulteriori 6 mesi (sino al 31.12.2010), ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. v) della L.R. 45/07 e s.m.i., per accertate ed indifferibili necessità, sentite le Province ed i soggetti interessati (riunione del 14.06.2010), dei termini temporali di cui alla DGR n. 780/2010, del conferimento dei rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi;

-    la proroga di ulteriori 6 mesi (sino al 31.12.2010), delle disposizioni regionali di cui alla DGR n. 780/2010, inerenti l’esercizio di impianti di gestione dei rifiuti ubicati in Provincia di L’Aquila e riguardanti;

-    termini di validità delle autorizzazioni in fase di scadenza;

-    termini di validità delle autorizzazioni scaduti e per i quali sono in corso i procedimenti di rinnovo o di rilascio di nuova autorizzazione;

-    termini connessi all’avvio dell’esercizio e/o agibilità degli impianti, salvo diverse e specifiche prescrizioni emanate dagli organi tecnici di controllo competenti territorialmente (ARTA Abruzzo),

alle stesse condizioni stabilite nelle autorizzazioni già rilasciate;

-    per un periodo di 6 mesi (sino 31.12.2010), l’aumento delle potenzialità annue del 10% degli impianti di trattamento rifiuti della COGESA SpA (AIA n. 129/149 del 30.06.2009) e di ACIAM Spa (AIA n. 73/145 del 1.12.2008), per affrontare l’emergenza rifiuti creatasi nel Comune di L’Aquila, nei comuni del cosiddetto “cratere” ed, in caso di ulteriori necessità della Provincia di L’Aquila, nelle more dell’adeguamento alle presenti disposizioni delle AIA (la cui domanda deve essere presentata entro 30 gg dall’approvazione del presente atto) e nel rispetto delle modalità gestionali e prescrizioni in queste contenute;

-    per un periodo di 6 mesi (sino al 31.12.2010), ai sensi della legge n. 77/2009 e della DGR n. 565/09, il conferimento straordinario presso la discarica della COGESA SpA di Sulmona di cui al 1° e 2° lotto di cui all’AIA n. 129/149 del 30.06.2009, per un quantitativo di ca. 200 t. di rifiuti provenienti dal trattamento delle macerie da crolli e demolizioni a seguito del sisma del 6.04.2009 - CER 191212 (da parte dell’ASM SpA di L’Aquila), nelle more dell’adeguamento dell’AIA alle presenti disposizioni (la cui domanda deve essere presentata entro 30 gg dall’approvazione del presente atto);

2.   di prescrivere che i soggetti interessati al conferimento dei rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento, ubicati in Province e/o ATO diversi, devono attenersi alle seguenti disposizioni:

-    comunicare alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti ed alle Province territorialmente competenti, gli impianti interessati, specificando le motivazioni, il periodo temporale, i quantitativi di rifiuti, CER, ..etc. ed ogni altra informazione utile ad individuare correttamente le problematiche emerse e le soluzioni proposte;

-    allegare alla suddetta comunicazione, la documentazione, rilasciata dal gestore dell’impianto interessato, attestante la possibilità di poter conferire i rifiuti (convenzione, contratto, .. etc.);

3.   di prescrivere alle Province interessate:

a.   il monitoraggio delle attività di smaltimento e/o trattamento dei rifiuti di origine urbana conferiti agli impianti interessati;

b.   la comunicazione al competente Servizio regionale dell’eventuale superamento dell’emergenza riferita alle attività di smaltimento e/o trattamento dei rifiuti di origine urbana e, quindi, il possibile ritorno all’autosufficienza del bacino territoriale (Provincia - ATO) delle stesse attività;

c.   il rigoroso controllo delle attività di smaltimento e/o trattamento ed il rispetto delle normative di settore vigenti, da parte dei soggetti interessati;

4.   di richiamare i soggetti interessati dal presente atto, al più rigoroso e scrupoloso rispetto della vigente normativa in materia di salute pubblica e tutela dell’ambiente, nonché a promuovere ed adottare le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riuso ed il riciclaggio dei rifiuti;

5.   di rimandare alle parti interessate, gli ulteriori adempimenti necessari per:

-    la definizione delle “modalità operative” relative alle attività di raccolta, raggruppamento preliminare, trattamento e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto delle migliori soluzioni tecnologiche ed economicamente meno onerose;

-    la definizione delle “tariffe di conferimento” dei rifiuti urbani agli impianti di trattamento e/o smaltimento che, in ogni caso, non devono discostarsi da quelle già in vigore. A tal fine, entro 7 giorni dall’approvazione della presente delibera, il gestore dell’impianto di smaltimento e/o trattamento, dovrà comunicare alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti ed alle Province interessate, le tariffe di conferimento applicate. Eventuali modifiche delle tariffe di conferimento già praticate agli impianti interessati, devono essere preliminarmente motivate, documentate ed inviate alla Regione per l’esame di competenza;

-    l’attuazione di ogni altro aspetto collegato alla trasparente, corretta ed efficace gestione delle attività interessate.

6.   di richiamare i gestori degli impianti di smaltimento e/o trattamento al rispetto delle norme regionali in materia di tributo speciale (cd. “ecotassa”);

7.   di prescrivere il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti - MUD), dall’art. 190 (Registro di carico e scarico) e dall’art. 193 (Trasporto dei rifiuti) del Decreto Legislativo 3.04.2006 n. 152 e s.m.i., nonché delle disposizioni di cui alla DGR n. 1399 del 29.11.2006 in materia di comunicazione semestrale dei dati dei rifiuti movimentati;

8.   di prescrivere ai Comuni e Consorzi Intercomunali e/o loro Società e/o Gestori degli impianti e dei Servizi, per quanto di loro competenza, con il presente provvedimento:

a.   l’immediato potenziamento dei servizi di raccolta differenziata al fine di rispettare gli obblighi di cui all’art. 23, comma 2 della L.R. 45/07 “Obiettivi di raccolta differenziata e riciclo” e di cui alla DGR n. 167 del 24.02.2007;

b.   la rendicontazione dei risultati raggiunti, riferiti alle attività di cui al punto a), da inviare al competente Servizio regionale alla scadenza del termine di cui al presente atto, in particolare le iniziative e le misure adottate per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all’art. 1, comma 1108 della legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e dell’art. 23, comma 4 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

9.   di autorizzare il Servizio Gestione Rifiuti ad attivare tutte le iniziative previste dalla vigente normativa di settore, in caso di inadempienza, in base alle specifiche competenze, da parte dei Comuni e/o Consorzi intercomunali e/o loro Società SpA interessati, Gestori degli impianti e dei Servizi, per l’attuazione degli obblighi previsti dalla L.R. 45/07 e s.m.i. in materia di raccolta differenziata;

10. di riservarsi eventuali ulteriori proroghe del termine di cui al punto 10), qualora si rendessero necessarie, in relazione all’evolversi della situazione di emergenza nei territori della Provincia di L’Aquila, connessa con l’evento sismico del 6 aprile 2009;

11. di disporre da parte del Servizio competente, l’adozione di provvedimenti dirigenziali consequenziali, previa verifica della conformità alle norme di settore vigenti, degli atti tecnico-amministrativi riferiti ai singoli impianti di smaltimento/recupero, ove non siano state accertate, alla data di adozione del presente atto, situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente;

12. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, ai Consorzi Comprensoriali di Smaltimento dei Rifiuti ed ai Gestori degli impianti di smaltimento e/o trattamento interessati, all’ARTA - Direzione centrale ed ai Dipartimenti Provinciali dell’ARTA territorialmente competenti;

13. di demandare alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, il compito di comunicare il presente provvedimento ai Comuni interessati ed informare tempestivamente gli stessi per gli adempimenti conseguenti;

14. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione rifiuti e bonifiche.