IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

determina

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1)   di approvare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. e della D.G.R. n. 1192 del 4.12.2008 l’iniziativa di variante sostanziale, concernente l’aumento della potenzialità del centro di raccolta dei veicoli a motore, richiesto dalla Ditta CAPUZZI CARLO s.a.s. - Sede Legale e operativa Via Melone, 103 - 66016 Guardiagrele (CH);

2)   di stabilire che l’attuale potenzialità, quindi, risulta pari a t/a 950 per le operazioni di smaltimento e recupero riconducibili alla fase D15 e R13 degli Allegati B e C parte IV, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;

3)   di approvare, altresì, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., il Piano di Adeguamento del centro di raccolta di veicoli fuori uso della Ditta CAPUZZI CARLO s.a.s. - Sede Legale e operativa Via Melone, 103 – 66016 Guardiagrele (CH), così come risultante dalla documentazione presentata, richiamata in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, specificatamente:

-    Allegato 1 - Relazione Tecnica del 20.02.2004, a firma del Geom. Simeone Domenico;

-    Allegato 2 - Elaborati grafici del 20.02.2004, a firma del Geom. Simeone Domenico ;

-    Allegato 3 - Elaborato n. 1: GRAFICI del 19.05.2006 a firma del Geom. Simeone Domenico

-    Allegato 4 - Elaborato n. 2: RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA del 19.05.2006 a firma del Geom. Simeone Domenico

4)   di prescrivere, ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. n. 209/03 e s.m.i., che il termine per la conclusione dei lavori previsti dal Piano di Adeguamento, da eseguirsi con modalità previste nel progetto, non può essere superiore a 18 mesi, a decorrere dalla data di approvazione del progetto, riferita a quella del rilascio del presente atto; entro il termine di 30 gg. successivi alla predetta scadenza la ditta provveda a comunicare alla Regione Abruzzo (Servizio Gestione Rifiuti) all’A.R.T.A. ed alla Provincia, territorialmente competenti, la conclusione dei lavori stessi;

5)   di rettificare i dati riferiti all’inquadramento catastale dell’impianto di autodemolizione sito in Chieti alla loc. Melone, 103, erroneamente indicati nella precedente autorizzazione n. DN3/1004 del 19.06.2006 con quelli che di seguito si elencano:

-    Foglio di mappa 17

-    Particelle n. 741 – 4100

per una superficie complessiva dello stesso di circa mq. 4.500,00;

6)   di sostituire, le determinazioni autorizzative sottoelencate che conseguentemente perdono di efficacia:

-    Ord. N. 59 del 18.06.2001 (rinnovo autorizzazione n. 3656 del 28.05.92);

-    DF3/73 del 07.07.2005 (rettifica dei codici CER);

7)   di fare salvi gli effetti delle D.D. n. DN3/1004 del 19.06.2006 (proroga) e DN3/30 del 15.02.2008 (voltura) stabilendo che il presente provvedimento ha validità temporale sino alla scadenza naturale della DN3/1004 del 19.06.2006 e cioè sino al 22.06.2016;

8)   di stabilire che, per quanto concerne l’esercizio dell’attività di autodemolizione la ditta può acquisire veicoli da demolire, che nello specifico possono essere:

Attività di trattamento veicoli fuori uso (CER in ingresso )

CODICE CER

DESCRIZIONE RIFIUTO

 16 01 04*

Veicoli fuori uso.

16 01 06

Veicoli fuori uso, non contenenti né liquidi né altre componenti pericolose.

9)   di stabilire, inoltre, per i rifiuti costituiti da parti di autoveicoli provenienti da attività artigianali operanti nel campo della manutenzione e riparazione dei veicoli, ex art. 5, comma 15 del D.Lgs. 209/05 e s.m.i., nonché i veicoli fuori uso non rientranti nelle disposizioni indicate all’art. 231 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.; al fine di dar luogo al rilascio della relativa autorizzazione, la ditta interessata deve inoltrare istanza in tal senso allegando una relazione tecnica di dettaglio in ordine ai quantitativi relativi ad ogni singolo CER e le relative potenzialità sia annua che istantanea, gestibile nell’impianto di che trattasi, da trasmettere alla Regione Abruzzo, all’ A.R.T.A. e alla Provincia di Chieti entro 15 gg. dalla notifica del presente provvedimento; in merito al cui contenuto saranno adottati i provvedimenti consequenziali;

10) di stabilire che, per quanto concerne le successive operazioni di autodemolizione consistenti nello smontaggio, bonifica e messa in sicurezza dei veicoli, si potranno originare tra l’altro le seguenti tipologie di rifiuti, che vengono leggermente modificati rispetto alla determinazione DN3/1004/06 con l’inserimento di ulteriori codici CER al fine di uniformare l’elenco dei rifiuti, fermo restando che lo stesso ha valenza puramente indicativa e non costituisce autorizzazione all’esercizio:

Attività di trattamento veicoli fuori uso (CER in uscita)

CODICI CER

DESCRIZIONE RIFIUTO

13 01 09*

Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati.

13 01 10*

Oli per circuiti idraulici, non clorurati.

13 01 11*

Oli sintetici per circuiti idraulici.

13 01 12*

Oli per circuiti idraulici facilmente biodegradabili.

13 01 13*

Altri oli per circuiti idraulici.

13 02 04*

Scarti di olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati.

13 02 05*

Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati.

13 02 06*

Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione.

13 02 07*

Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile.

13 02 08*

Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione.

13 05 06*

Oli prodotti della separazione olio acqua.

13 05 07*

Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua

13 07 01*

Olio combustibile e carburante diesel

13 07 02*

Petrolio

13 07 03*

Altri carburanti (comprese le miscele).

13 08 02*

Altre emulsioni.

14 06 01*

Clorofluorocarburi, HCFC, HFC

14 06 02*

Altri solventi e miscele di solventi, alogenati

14 06 03*

Altri solventi e miscele di solventi

15 02 02*

Assorbenti materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci ed indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

15 02 03

Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

16 01 03

Pneumatici fuori uso.

16 01 06

Veicoli fuori uso, non contenenti né liquidi e altri componenti pericolosi

16 01 07*

Filtri dell’olio.

16 01 08*

Componenti contenenti mercurio.

16 01 09*

Componenti contenenti PCB

16 01 10*

Componenti esplosivi (ad esempio (“air bag”).

16 01 11*

Pastiglie per freni contenenti amianto.

16 01 12

Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11.

16 01 13*

Liquidi per freni.

16 01 14*

Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose.

16 01 15

Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14.

16 01 16

Serbatoi per gas liquido.

16 01 17

Metalli ferrosi.

16 01 18

Metalli non ferrosi.

16 01 19

Plastica.

16 01 20

Vetro.

16 01 21*

Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14

16 01 22

Componenti non specificati altrimenti

16 01 99

Rifiuti non specificati altrimenti.

16 02 10*

Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09

16 02 13*

Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alla voce 16 02 09 e 16 02 12

16 02 14

Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13

16 02 15*

Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso

16 02 16

Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15*

16 06 01*

Batterie al piombo.

16 08 01

Catalizzatori esausti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07).

16 08 02*

Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti

16 08 03

Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli

di transizione, non specificati altrimenti

16 08 05*

Catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico

16.08.07*

Catalizzatori esauriti contenenti sostanze pericolose

16.10.02

Soluzioni acquose di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 16.10.01

16.10.04

Concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16.10.03

19 10 03*

Fluff-frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose.

19 10 04

Fluff-frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03.

11) di prescrivere il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 151/05 in materia di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) per i codici di pertinenza in uscita per le attività di autodemolizione;

12) di obbligare la Ditta Capuzzi Carlo s.a.s., beneficiaria della presente autorizzazione, al possesso delle “garanzie finanziarie”secondo le modalità e gli importi stabiliti dalla DGR N. 790/07, integrata con D.GR. n. 808 del 31.12.2009, a favore della Regione Abruzzo;

13) di prescrivere, infine, che le operazioni di trattamento, di cui all’art. 3, comma 1, lett. f) del D.Lgs 209/03 e s.m.i., siano svolte in conformità ai principi generali previsti dal D.Lgs. n. 152/06 ed alle pertinenti prescrizioni dell’Allegato i del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:

a.   effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5 del D. Lgs. n° 209/03 e s.m.i.;

b.   effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui all’allegato I, punto 5 del D. Lgs.209/03 e s.m.i., prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;

c.   rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II del D. Lgs.209/03 e s.m.i., etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;

d.   rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;

e.   eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.

14) di stabilire che, ai sensi dell’art. 15, commi 6, 7 e 8 del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., richiamati dall’art. 231, commi 10, 11 e 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è consentito:

a.   il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all’Allegato III dello stesso;

b.   le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.122, e successive modificazioni e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art.80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, aggiornato con le modifiche introdotte dal c.d. decreto Bianchi (Decreto Legge 03.08.2007 n. 117), dal Pacchetto sicurezza (Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92) e dal Decreto Ministro Giustizia 17 dicembre 2008 che aggiorna gli importi delle sanzioni;

c.   l'utilizzazione, da parte della ditta, delle parti di ricambio di cui sopra, deve risultare da fatture rilasciate al cliente.

15) di dare atto che il presente provvedimento disciplina la gestione dei veicoli fuori uso indicati all’art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 209/2003, mentre per quanto riguarda la gestione delle categorie veicoli fuori uso non ricomprese nel suddetto articolo, si applicano, per espressa disposizione della norma, le disposizioni di cui all’art. 231, comma 13, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i;

16) di stabilire che la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi, valutati in via preliminare ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n. 1227 non costituiscono elementi ostativi all’atto del rilascio della presente autorizzazione;

17) di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

18) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i.;

19) di fare salvi eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;

20) di richiamare la Ditta beneficiaria della presente autorizzazione, per quanto applicabile, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 187 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), dell’art. 189 (Catasto Rifiuti), dell’art. 190 (Registri di carico e scarico) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), e alla trasmissione con cadenza semestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Chieti e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006;

21) di richiamare la ditta autorizzata all’osservanza di quanto previsto dal D.M. Ambiente 15 febbraio 2010, pubblicato sul G.U. del 27 febbraio 2010, con il quale il Ministero dell’Ambiente è intervenuto a modificare ed integrare il D.M. 17 dicembre 2009 – “ Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI”;

22) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Guardiagrele, all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. - Dipartimento Provinciale di Chieti, alla Polizia Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. – Direzione Centrale di Pescara, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila e al Pubblico Registro Automobilistico [P.R.A] di Chieti;

23) di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di Legge, alla ditta CAPUZZI CARLO s.a.s – sede Legale e operativa – Via Melone, 103 - 66016 Guardiagrele (CH);

24) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini