IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Omissis
determina
Per le motivazioni
espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:
1) di approvare, ai sensi dell’art. 208 del
D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. e
della D.G.R. n. 1192 del 4.12.2008 l’iniziativa di variante sostanziale,
concernente l’aumento della potenzialità del centro di raccolta dei veicoli a
motore, richiesto dalla Ditta CAPUZZI CARLO s.a.s. - Sede Legale e operativa
Via Melone, 103 - 66016 Guardiagrele (CH);
2) di stabilire che l’attuale potenzialità,
quindi, risulta pari a t/a 950 per le operazioni di smaltimento e recupero
riconducibili alla fase D15 e R13 degli Allegati B e C parte IV, del D.Lgs.
152/06 e s.m.i;
3) di approvare, altresì, ai sensi dell’art. 15
del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., il Piano di Adeguamento del centro di raccolta di
veicoli fuori uso della Ditta CAPUZZI CARLO s.a.s. - Sede Legale e operativa
Via Melone, 103 – 66016 Guardiagrele (CH), così come risultante dalla documentazione
presentata, richiamata in premessa, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e, specificatamente:
- Allegato 1 - Relazione Tecnica del
20.02.2004, a firma del Geom. Simeone Domenico;
- Allegato 2 - Elaborati grafici del
20.02.2004, a firma del Geom. Simeone Domenico ;
- Allegato 3 - Elaborato n. 1: GRAFICI del
19.05.2006 a firma del Geom. Simeone Domenico
- Allegato 4 - Elaborato n. 2: RELAZIONE
TECNICA-ILLUSTRATIVA del 19.05.2006 a firma del Geom. Simeone Domenico
4) di prescrivere, ai sensi dell’art. 15, comma
2 del D.Lgs. n. 209/03 e s.m.i., che il termine per la conclusione dei lavori
previsti dal Piano di Adeguamento, da eseguirsi con modalità previste nel
progetto, non può essere superiore a 18 mesi, a decorrere dalla data di approvazione
del progetto, riferita a quella del rilascio del presente atto; entro il
termine di 30 gg. successivi alla predetta scadenza la ditta provveda a
comunicare alla Regione Abruzzo (Servizio Gestione Rifiuti) all’A.R.T.A. ed
alla Provincia, territorialmente competenti, la conclusione dei lavori stessi;
5) di rettificare i dati riferiti
all’inquadramento catastale dell’impianto di autodemolizione sito in Chieti
alla loc. Melone, 103, erroneamente indicati nella precedente autorizzazione n.
DN3/1004 del 19.06.2006 con quelli che di seguito si elencano:
- Foglio di mappa 17
- Particelle n. 741 – 4100
per una
superficie complessiva dello stesso di circa mq. 4.500,00;
6) di sostituire, le determinazioni
autorizzative sottoelencate che conseguentemente perdono di efficacia:
- Ord. N. 59 del 18.06.2001 (rinnovo
autorizzazione n. 3656 del 28.05.92);
- DF3/73 del 07.07.2005 (rettifica dei codici
CER);
7) di fare salvi gli effetti delle D.D. n.
DN3/1004 del 19.06.2006 (proroga) e DN3/30 del 15.02.2008 (voltura) stabilendo
che il presente provvedimento ha validità temporale sino alla scadenza naturale
della DN3/1004 del 19.06.2006 e cioè sino al 22.06.2016;
8) di stabilire che, per quanto concerne
l’esercizio dell’attività di autodemolizione la ditta può acquisire veicoli da
demolire, che nello specifico possono essere:
Attività di trattamento
veicoli fuori uso (CER in ingresso )
CODICE
CER |
DESCRIZIONE
RIFIUTO |
16 01 04* |
Veicoli fuori uso. |
16 01 06 |
Veicoli
fuori uso, non contenenti né liquidi né altre componenti pericolose. |
9) di stabilire, inoltre, per i rifiuti
costituiti da parti di autoveicoli provenienti da attività artigianali operanti
nel campo della manutenzione e riparazione dei veicoli, ex art. 5, comma 15 del
D.Lgs. 209/05 e s.m.i., nonché i veicoli fuori uso non rientranti nelle
disposizioni indicate all’art. 231 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.; al fine di
dar luogo al rilascio della relativa autorizzazione, la ditta interessata deve
inoltrare istanza in tal senso allegando una relazione tecnica di dettaglio in
ordine ai quantitativi relativi ad ogni singolo CER e le relative potenzialità
sia annua che istantanea, gestibile nell’impianto di che trattasi, da
trasmettere alla Regione Abruzzo, all’ A.R.T.A. e alla Provincia di Chieti
entro 15 gg. dalla notifica del presente provvedimento; in merito al cui
contenuto saranno adottati i provvedimenti consequenziali;
10) di stabilire che, per quanto concerne le
successive operazioni di autodemolizione consistenti nello smontaggio, bonifica
e messa in sicurezza dei veicoli, si potranno originare tra l’altro le seguenti
tipologie di rifiuti, che vengono leggermente modificati rispetto alla
determinazione DN3/1004/06 con l’inserimento di ulteriori codici CER al fine di
uniformare l’elenco dei rifiuti, fermo restando che lo stesso ha valenza
puramente indicativa e non costituisce autorizzazione all’esercizio:
Attività di trattamento
veicoli fuori uso (CER in uscita)
CODICI CER |
DESCRIZIONE RIFIUTO |
13 01 09* |
Oli minerali per
circuiti idraulici, clorurati. |
13 01 10* |
Oli per circuiti
idraulici, non clorurati. |
13 01 11* |
Oli sintetici per
circuiti idraulici. |
13 01 12* |
Oli per circuiti
idraulici facilmente biodegradabili. |
13 01 13* |
Altri oli per
circuiti idraulici. |
13 02 04* |
Scarti di olio per
motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati. |
13 02 05* |
Scarti di olio
minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati. |
13 02 06* |
Scarti di olio
sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione. |
13 02 07* |
Olio per motori,
ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile. |
13 02 08* |
Altri oli per
motori, ingranaggi e lubrificazione. |
13 05 06* |
Oli prodotti della
separazione olio acqua. |
13 05 07* |
Acque oleose
prodotte dalla separazione olio/acqua |
13 07 01* |
Olio combustibile e carburante diesel |
13 07 02* |
Petrolio |
13 07 03* |
Altri carburanti
(comprese le miscele). |
13 08 02* |
Altre emulsioni. |
14 06 01* |
Clorofluorocarburi,
HCFC, HFC |
14 06 02* |
Altri solventi e miscele di solventi,
alogenati |
14 06 03* |
Altri solventi e miscele di solventi |
15 02 02* |
Assorbenti materiali filtranti (inclusi
filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci ed indumenti
protettivi, contaminati da sostanze pericolose |
15 02 03 |
Assorbenti,
materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui
alla voce 15 02 02 |
16 01 03 |
Pneumatici fuori
uso. |
16 01 06 |
Veicoli fuori uso,
non contenenti né liquidi e altri componenti pericolosi |
16 01 07* |
Filtri dell’olio. |
16 01 08* |
Componenti
contenenti mercurio. |
16 01 09* |
Componenti
contenenti PCB |
16 01 10* |
Componenti
esplosivi (ad esempio (“air bag”). |
16 01 11* |
Pastiglie per
freni contenenti amianto. |
16 01 12 |
Pastiglie per
freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11. |
16 01 13* |
Liquidi per freni. |
16 01 14* |
Liquidi antigelo
contenenti sostanze pericolose. |
16 01 15 |
Liquidi antigelo
diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14. |
16 01 16 |
Serbatoi per gas
liquido. |
16 01 17 |
Metalli ferrosi. |
16 01 18 |
Metalli non
ferrosi. |
16 01 19 |
Plastica. |
16 01 20 |
Vetro. |
16 01 21* |
Componenti
pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 |
16 01 22 |
Componenti non
specificati altrimenti |
16 01 99 |
Rifiuti non
specificati altrimenti. |
16 02 10* |
Apparecchiature
fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla
voce 16 02 09 |
16 02 13* |
Apparecchiature
fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alla
voce 16 02 09 e 16 02 12 |
16 02 14 |
Apparecchiature
fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 |
16 02 15* |
Componenti
pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso |
16 02 16 |
Componenti rimossi
da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* |
16 06 01* |
Batterie al
piombo. |
16 08 01 |
Catalizzatori
esausti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino
(tranne 16 08 07). |
16 08 02* |
Catalizzatori esauriti contenenti metalli di
transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti |
16 08 03 |
Catalizzatori esauriti contenenti metalli di
transizione o composti di metalli di transizione, non
specificati altrimenti |
16 08 05* |
Catalizzatori esauriti
contenenti acido fosforico |
16.08.07* |
Catalizzatori esauriti contenenti sostanze
pericolose |
16.10.02 |
Soluzioni acquose di scarto, diversi da
quelli di cui alla voce 16.10.01 |
16.10.04 |
Concentrati acquosi, diversi da quelli di
cui alla voce 16.10.03 |
19 10 03* |
Fluff-frazione leggera e polveri, contenenti
sostanze pericolose. |
19 10 04 |
Fluff-frazione leggera e polveri, diversi da
quelli di cui alla voce 19 10 03. |
11) di prescrivere il rispetto delle disposizioni
di cui al D.Lgs. 151/05 in materia di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE)
per i codici di pertinenza in uscita per le attività di autodemolizione;
12) di obbligare
13) di prescrivere, infine, che le operazioni di
trattamento, di cui all’art. 3, comma 1, lett. f) del D.Lgs 209/03 e s.m.i.,
siano svolte in conformità ai principi generali previsti dal D.Lgs. n. 152/06
ed alle pertinenti prescrizioni dell’Allegato i del D.Lgs. 209/03 e s.m.i.,
nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:
a. effettuare al più presto le operazioni per la
messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5 del D.
Lgs. n° 209/03 e s.m.i.;
b. effettuare le operazioni per la messa in
sicurezza, di cui all’allegato I, punto 5 del D. Lgs.209/03 e s.m.i., prima di
procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre
equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi
sull'ambiente;
c. rimuovere preventivamente, nell'esercizio
delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui
all'allegato II del D. Lgs.209/03 e s.m.i., etichettati o resi in altro modo
identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
d. rimuovere e separare i materiali e i
componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti
frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
e. eseguire le operazioni di smontaggio e di
deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di
reimpiego, di riciclaggio e di recupero.
14) di stabilire che, ai sensi dell’art. 15, commi
6, 7 e 8 del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., richiamati dall’art. 231, commi 10, 11 e
12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è consentito:
a. il commercio delle parti di ricambio
recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del
veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza
dello stesso veicolo individuate all’Allegato III dello stesso;
b. le parti di ricambio attinenti alla sicurezza
del veicolo fuori uso possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese
esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992,
n.122, e successive modificazioni e sono utilizzate se sottoposte alle
operazioni di revisione singola previste dall'art.80 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n.285, aggiornato con le modifiche introdotte dal c.d. decreto
Bianchi (Decreto Legge 03.08.2007 n. 117), dal Pacchetto sicurezza (Decreto
Legge 23 maggio 2008, n. 92) e dal Decreto Ministro Giustizia 17 dicembre 2008
che aggiorna gli importi delle sanzioni;
c. l'utilizzazione, da parte della ditta, delle
parti di ricambio di cui sopra, deve risultare da fatture rilasciate al
cliente.
15) di dare atto che il presente provvedimento
disciplina la gestione dei veicoli fuori uso indicati all’art. 3, comma 1,
lett. a) del D.Lgs. n. 209/2003, mentre per quanto riguarda la gestione delle
categorie veicoli fuori uso non ricomprese nel suddetto articolo, si applicano,
per espressa disposizione della norma, le disposizioni di cui all’art. 231,
comma 13, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i;
16) di stabilire che la sussistenza dei predetti
requisiti soggettivi, valutati in via preliminare ai sensi della D.G.R.
29.11.2007, n. 1227 non costituiscono elementi ostativi all’atto del rilascio
della presente autorizzazione;
17) di prescrivere che nell’impianto oggetto della
presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché
afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme
regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve
essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
18) di dare atto che il presente provvedimento è
soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità
dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative
tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale
e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208, comma 13,
del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i.;
19) di fare salvi eventuali ed ulteriori
autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza
di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti
nella materia, sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;
20) di richiamare
21) di richiamare la ditta autorizzata
all’osservanza di quanto previsto dal D.M. Ambiente 15 febbraio 2010,
pubblicato sul G.U. del 27 febbraio 2010, con il quale il Ministero
dell’Ambiente è intervenuto a modificare ed integrare il D.M. 17 dicembre 2009
– “ Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti –
SISTRI”;
22) di trasmettere copia del presente provvedimento
al Comune di Guardiagrele, all’Amministrazione Provinciale di Chieti,
all’A.R.T.A. - Dipartimento Provinciale di Chieti, alla Polizia Provinciale di
Chieti, all’A.R.T.A. – Direzione Centrale di Pescara, all’Albo Nazionale
Gestori Ambientali presso
23) di redigere il presente provvedimento in numero
due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di Legge, alla ditta
CAPUZZI CARLO s.a.s – sede Legale e operativa – Via Melone, 103 - 66016
Guardiagrele (CH);
24) di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;
Il Dirigente
del Servizio
Dott. Franco Gerardini