Premesso che
Visto il D.Lgs 3.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti ed in particolare:
- l’art. 196 “Competenze delle Regioni”;
- gli
artt. 214 –
Visto il D.Lgs 8 novembre 2006, n. 284 “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;
Visto il D.Lgs 16.01.2008, n. 4 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;
Vista
Visto il D.M. 5 febbraio 1998 “Individuazione dei
rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai
sensi degli artt. 31 e 33 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n.
Visto il D.M 5 aprile 2006, n. 186 “Regolamento
recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 – Individuazione dei
rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai
sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
Vista L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., che ha approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) e che, in particolare, all’art. 4 attribuisce alla Regione le competenze di cui all’art. 196 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e l’esercizio di funzioni di indirizzo, coordinamento e programmazione, anche mediante l’adozione di direttive, norme tecniche ed amministrative per la gestione dei rifiuti;
Visto il R.D. n. 1443 del 29.07.1927 “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno”;
Visto il D.Lgs 30 maggio 2008, n. 117 “Attuazione della direttiva 2006/21/Ce relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/Ce”, che stabilisce le misure, le procedure e le azioni necessarie per prevenire o per ridurre il più possibile eventuali effetti negativi per l'ambiente, in particolare per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora e il paesaggio, nonché eventuali rischi per la salute umana, conseguenti alla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive, pubblicato sulla G.U. n. 157 del 7.07.2008
Vista
Vista
Considerato che le condizioni per l’ammissione alla procedura semplificata di iscrizione, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 5.02.1998 e s.m.i., sono:
- che il recupero sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall’Autorità competente;
- che sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste dal decreto per la singola tipologia di rifiuto impiegato, nonché nel rispetto del progetto di cui alla lett. b);
- che sia compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell’area da recuperare;
Considerato che
Vista
Ritenuto necessario definire con apposite direttive tecniche elaborate dai Servizi regionali interessati (Servizio Gestione Rifiuti e Servizio Risorse del Territorio della Regione Abruzzo), l’ambito di applicazione delle norme di cui all’art. 51, commi 1 e 5 della L.R. 45/07 e s.m.i. e l’iter amministrativo di approvazione dei progetti di ripristino ambientale;
Preso atto delle risultanze delle riunioni tenutesi presso il Servizio Gestione Rifiuti il 9.12.2008, 5.05.2009, 3.02.2010, a cui hanno partecipato rappresentanti di Enti ed Associazioni di categoria, i cui verbali sono agli atti del Servizio Gestione Rifiuti;
Vista la nota del 25 marzo 2010 dell’Associazione Cavatori Teramani, avente per oggetto: “L.R. 45/2007 e s.m.i. – art. 51 – Riunioni in merito a recupero dei limi provenienti da attività estrattive”, con la quale l’Associazione ha chiesto di conoscere le risultanze degli incontri effettuati sulla materia di cui al presente documento;
Considerato che si deciso di affrontare esclusivamente le problematiche relative al campo di applicazione dell’art. 51, commi 1 e 5 della L.R. 45/07 e s.m.i., rinviando ad altro provvedimento, sentito il MATTM, le norme tecniche relative alla gestione dei fanghi di lavaggio degli inerti e l’utilizzo di flocculanti naturali;
Ritenuto di dover approvare il documento denominato: “Direttive tecniche relative alle attività di recupero dei rifiuti assoggettate alle procedure semplificate”, Allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso;
Considerato che il Servizio Gestione Rifiuti ha provveduto a sentire il Servizio Risorse del Territorio della Direzione Attività Produttive della Regione Abruzzo, per definire i contenuti delle direttive tecniche, in particolare in ordine alle procedure di approvazione dei progetti di “ripristino ambientale”, ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità competente (Servizio Risorse del Territorio della Regione Abruzzo);
Dato atto del parere favorevole espresso dal Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Protezione Civile Ambiente, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita ed in ordine alla legittimità del presente provvedimento;
Dato atto che la presente deliberazione non comporta assunzione di impegno di spesa;
Udita la relazione del Componente
Visti
il D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
il D.M. 5.02.1998 e s.m.i.;
Vista
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
delibera
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. di approvare il documento denominato: “Direttive tecniche relative alle attività di recupero dei rifiuti assoggettate alle procedure semplificate”, ai sensi dell’art. 51, commi 1 e 5 della L.R. 45/07 e s.m.i., Allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;
1. di prescrivere il rispetto delle direttive tecniche di cui al punto 1), da parte dei servizi regionali interessati, nonché dei soggetti titolari e/o gestori di impianti e/o attività interessati ai sensi delle norme vigenti;
2. di incaricare il competente Servizio Gestione Rifiuti, per l’adozione dei necessari e connessi adempimenti tecnico-amministrativi, collegati all’attuazione del presente atto;
3. di comunicare la presente deliberazione all’ARTA Direzione centrale (con invito ad informare i vari Dipartimenti Provinciali), alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, alle Associazioni di categoria interessate (Confindustria, ANCE, Associazioni Cavatori, .. etc.), all’Albo Gestori Ambientali c/o CCIAA di L’Aquila;
4. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva dell’Allegato di cui al punto 1), nel Bollettino Ufficiale (B.U.R.A.) e nel sito web della Regione Abruzzo.
Segue Allegato