LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Regione Abruzzo intende realizzare politiche ambientali nel settore della gestione dei rifiuti basate, prioritariamente, sulla sostenibilità degli interventi, sulla responsabilità condivisa tra i diversi livelli istituzionali interessati e sul riconoscimento, agli Enti interessati, di eventuali disagi arrecati alle comunità locali per l’esercizio di impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti;

Visto il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, che ha modificato le norme in materia di gestione dei rifiuti, stabilendo che la gestione degli stessi costituisca attività di pubblico interesse, la quale deve assicurare un’elevata protezione ambientale e controlli efficaci;

Visto il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare l’art. 196 “Competenze delle Regioni”;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., contenente l’approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), pubblicata sul B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007, che prevede:

-    all’art. 4 le “Competenze della Regione”;

-    all’art. 60 il “Contributo ambientale ai comuni sede di impianti per rifiuti urbani” ed in particolare, il comma 1, nel quale si dispone che debbano essere sentite le Province e le Autorità d’Ambito (AdA), per l’emanazione delle specifiche disposizioni regionali;

Richiamata la DGR n. 735 del 04.12.2009, avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 60. Direttive regionali per la determinazione del contributo ambientale ai Comuni sede di impianti per rifiuti urbani. Approvazione”, pubblicata nel B.U.R.A. Speciale Ambiente n. 2 del 29.01.2010, che ha approvato le direttive per la determinazione del contributo ambientale di cui all’art. 60 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

Considerato che in fase di prima applicazione delle disposizioni della DGR n. 735 del 04.12.2009, alcuni Enti (in particolare i Comuni in cui sono ubicati gli impianti di smaltimento e/o recupero), hanno avanzato, sia per iscritto che per le vie brevi, specifiche osservazioni, in particolare:

-    Comune di Notaresco (TE), note riferite entrambe al prot.n. 2535 del 10.03.2010 e del 09.04.2010, acquisite al Servizio Gestione Rifiuti, con prot.n. RA/52443 del 22.03.2010 e prot.n. RA/65123 del 12.04.2010, aventi per oggetto le osservazioni e richiesta di modifiche alla DGR n. 735 del 04.12.2009;

-    rappresentanti di alcuni Consorzi intercomunali per lo smaltimento e/o loro Società SpA (per le vie brevi);

Considerato che il Servizio Gestione Rifiuti, con nota prot.n. RA/56405 del 26.03.2010, ha provveduto a convocare, ai sensi dell’art. 60, comma 1 della L.R. 45/07 e s.m.i., una riunione con le Province di L’Aquila, Chieti, Teramo e Pescara e con l’Autorità d’Ambito (AdA) di Teramo, per discutere le osservazioni e condividere le eventuali proposte di modifiche alla DGR n. 735 del 04.12.2009, avanzate al Servizio Gestione Rifiuti;

Preso atto del contenuto del verbale della riunione del 12.04.2010 (agli atti del Servizio Gestione Rifiuti), convocata con la suddetta nota con nota prot.n. RA/56405 del 26.03.2010 e tenutasi nei locali della Direzione Protezione Civile Ambiente di Pescara, le cui proposte si riportano di seguito in modo sintetico:

1)  innalzamento del limite attuale del 70% al 90% nel caso di presenza, nello stesso Comune, di più impianti e/o per gli impianti complessi, così come definiti dalla DGR n. 735 del 04.12.2009, lasciando invariato il 70% nei restanti casi;

2)  slittamento dei tempi di almeno 60 giorni dei termini di cui al punto 7 della DGR n. 735 del 04.12.2009, sia dei termini previsti per il suo recepimento, quindi 5 mesi (3+2) dalla entrata in vigore della stessa, sia dei termini per l'applicazione effettiva da parte dei soggetti interessati, quindi 8 mesi (6+2) dalla entrata in vigore della stessa;

3)  esclusione degli impianti di cui al D.M. 4 aprile 2008 e s.m.i. (centri di raccolta), alla stessa stregua dell’esclusione in vigore per le Stazioni Ecologiche (SE) e le Piattaforme Ecologiche di Tipo A e B;

4)  estensione dell’applicazione del contributo alle Piattaforme Ecologiche di Tipo A, approvate ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (procedura ordinaria), in quanto impianti in cui vengono effettuate attività di trattamento dei rifiuti e, quindi, a maggiore impatto ambientale sul territorio;

5)  formalizzazione da parte delle Province, in sede di “Tavolo tecnico di concertazione” per la revisione della L.R. 45/07 e s.m.i., delle proposte di diverso utilizzo da parte dei Comuni del contributo ambientale (ampliamento delle finalità per l’utilizzo del contributo e/o in previsione di un utilizzo in via prioritaria e non esclusiva delle risorse), come disposto dall’art. 60, comma 4 della L.R. 45/07 es.m.i.;

Considerato che a seguito della riunione del 12.04.2010, su invito del Servizio Gestione Rifiuti a formalizzare eventuali osservazioni al verbale della riunione, entro i 7 giorni successivi alla data della riunione, sono pervenute le seguenti note:

-    Provincia di Chieti, nota prot. n. 26001 del 27.04.2010, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti con prot.n. RA/80460 del 29.04.2010, di riscontro alle proposte di modifiche discusse nella riunione del 12.04.2010;

-    Provincia di Pescara, nota e-mail del 30.04.2010, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti con prot.n. RA/84427 del 05.05.2010, di riscontro alle proposte di modifiche discusse nella riunione del 12.04.2010;

Considerato pertanto, alla luce di quanto sopra, che si rende necessario apportare delle modifiche alle disposizioni regionali di cui alla DGR n. 735 del 04.12.2009, sentite le Province e compatibilmente con gli indirizzi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR);

Ritenuto pertanto, di accogliere le seguenti proposte di modifica alle disposizioni vigenti in materia di ecoristoro di cui alla DGR n. 735 del 04.12.2009:

1)  innalzamento del limite attuale del 70% al 90% nel caso di presenza, nello stesso Comune, di più impianti e/o per gli impianti complessi, così come definiti dalla DGR n. 735 del 04.12.2009, lasciando invariato il 70% nei restanti casi;

2)  proroga di 60 giorni dei termini previsti al punto 7 dell’Allegato alla DGR n. 735 del 04.12.2009 (recepimento delle direttive ed applicazione delle stesse da parte dei soggetti interessati);

3)  esclusione degli impianti di cui al D.M. 4 aprile 2008 e s.m.i. (centri di raccolta), alla stessa stregua dell’esclusione già in vigore per le Stazioni Ecologiche (SE) e le Piattaforme Ecologiche di Tipo A e B (questa proposta non richiede modifiche all’Allegato alla DGR n. 735/09);

Ritenuto di rinviare la discussione delle altre proposte avanzate, poiché necessitano di eventuali variazioni alla normativa regionale di settore, nell’ambito del “Tavolo tecnico di concertazione”, di cui alla DGR n. 810 del 31.12.2009, istituito per la revisione della L.R. 45/07 e s.m.i., contenente il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti;

Considerato che si rende necessario modificare la Tab. 4 contenuta al punto 4 dell’Allegato alla DGR n. 735 del 04.12.2009 nel seguente modo:

Tab. 4

Comuni interessati

Parametro di ripartizione del contributo

γ

Comune ospitante la sede operativa dell’impianto

·    Non oltre il 90% del contributo complessivo (CTOT), nel caso di polo complesso o di più impianti con sede nel medesimo Comune;

·    Non oltre il 70% del contributo complessivo (CTOT), nei restanti casi.

I restanti Comuni confinanti interessati

·    Quota parte del restante contributo complessivo (CTOT), non inferiore al 10%, nel caso di polo complesso o di più impianti con sede nel medesimo Comune;

·    Quota parte del restante contributo complessivo (CTOT), non inferiore al 30%, nei restanti casi.

Ritenuto inoltre, di prorogare di 60 giorni i termini previsti nel punto 7 “Entrata in vigore” dell’Allegato alla DGR n. 735 del 04.12.2009 (sia i termini previsti per il recepimento che i termini per l'applicazione effettiva delle direttive da parte dei soggetti interessati);

Ritenuto di incaricare il Servizio Gestione Rifiuti, per l’adozione dei provvedimenti conseguenti finalizzati all’attuazione del presente atto;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Servizio Gestione Rifiuti della Direzione regionale Protezione Civile Ambiente, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita ed in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Protezione Civile Ambiente;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

Vista la L.R.14.09.1999, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1.   di modificare la Tab. 4 di cui al punto 4 dell’Allegato alla DGR n. 735 del 04.12.2009 nel seguente modo:

 

 

 

Tab. 4

Comuni interessati

Parametro di ripartizione del contributo

γ

Comune ospitante la sede operativa dell’impianto

·    Non oltre il 90% del contributo complessivo (CTOT), nel caso di polo complesso o di più impianti con sede nel medesimo Comune;

·    Non oltre il 70% del contributo complessivo (CTOT), nei restanti casi.

I restanti Comuni confinanti interessati

·    Quota parte del restante contributo complessivo (CTOT), non inferiore al 10%, nel caso di polo complesso o di più impianti con sede nel medesimo Comune;

·    Quota parte del restante contributo complessivo (CTOT), non inferiore al 30%, nei restanti casi.

2.   di prorogare di 60 giorni i termini previsti nel punto 7 “Entrata in vigore” dell’Allegato alla DGR n. 735 del 04.12.2009 (sia i termini previsti per il recepimento delle direttive regionali che i termini per l'applicazione effettiva da parte dei soggetti interessati);

3.   di incaricare il Servizio Gestione Rifiuti per l’attuazione dei connessi adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti all’adozione del presente atto;

4.   di trasmettere la presente delibera alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, all’ANCI Abruzzo ed alla Lega delle Autonomie Locali (con l’invito ad informare tutti gli EE.LL. interessati), all’AdA di Teramo, ai Consorzi comprensoriali per la gestione dei rifiuti (con l’invito ad informare i gestori degli impianti interessati), alla Federambiente e Fise Assombiente (sedi regionali o nazionali, con l’invito ad informare i propri associati interessati), alle Associazioni Ambientaliste maggiormente rappresentative operanti nella Regione Abruzzo;

5.   di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e, per la più ampia diffusione territoriale, sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.