Premesso che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, nel rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario;
Considerato che
Considerato che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, nel rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario;
Visto l’art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che prevede: “Per la definizione e l’attuazione di opere, di intervento o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento”;
Vista la nota del Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti di Lanciano (CH), prot.n. 770 del 16.02.2010 avente per oggetto: “Blocco conferimenti consortili Discarica consortile di Lanciano Trasmissione relazione riepilogativa sullo stato dei conferimenti dei rifiuti c.d. extraconsortili e deliberazione assembleare n. 2 del 28.01.2010“, acquisita agli atti del Servizio Gestione Rifiuti, con nota prot..n. 32910 del 22.02.2010;
Vista la nota del Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti di Lanciano (CH), prot.n. 832 del 22.02.2010 avente per oggetto: “Invito a partecipare all’Assemblea Consortile“, acquisita agli atti del Servizio Gestione Rifiuti, con nota del 23.02.2010;
vista la nota del Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti di Lanciano (CH), inviata via e-mail, acquisita agli atti del Servizio Gestione Rifiuti, con nota prot.n. 49388 del 17.03.2010, con la quale lo stesso Consorzio ha proposto alla Regione Abruzzo, la sottoscrizione di uno specifico Accordo di Programma (AdP), finalizzato ad una reciproca collaborazione tra Regione e Consorzio;
Visto l’art. 206, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. – Parte Quarta “Accordi, contratti di programma, incentivi”, che prevede la possibilità di stipulare, da parte degli Enti, appositi accordi e contratti di programma con imprese di settore per “la sperimentazione, la promozione e l’attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti”;
Considerato che gli accordi di programma ed i contratti di programma, possono avere ad oggetto:
a) l’attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
b) la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti;
c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti e comunque riciclabili;
d) le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo;
e) la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
f) la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti;
g) l'adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell'impianto di produzione;
h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti;
i) l’impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
j) l’impiego di sistemi di controllo del recupero e della riduzione di rifiuti.
Considerato che l’art. 206, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., stabilisce altresì che, nel rispetto dei principi e dei criteri previsti dalle norme comunitarie e dalle norme nazionali di recepimento, detti accordi e contratti di programma attuano le disposizioni previste dalla parte quarta del D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i., oltre a stabilire semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie e con l’eventuale ricorso a strumenti economici;
Vista
Visto il D.Lgs 18.02.2005, n. 59 recante “Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”, che disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ai sensi dell’art. 1, comma 2;
Visto il D.Lgs 13.01.03, n. 36, avente per oggetto “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e s.m.i.;
Visto il D.M. 03.08.2005 “Criteri ammissibilità dei rifiuti in discarica”, pubblicato sulla G.U. del 30.08.2005, n. 201 Serie Generale ed in particolare le disposizioni inerenti i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discariche classificate ai sensi del D.Lgs. 36/03 e s.m.i. per “rifiuti non pericolosi”;
Visto il D.L. 30.06.2005, n. 115, convertito in legge 17.08.2005, n. 168 e s.m.i., in materia di proroga dei termini di cui all’art. 17, commi 1, 2 e 6, lett. a) del D.Lgs. 36/03 e s.m.i.;
Visto
- l’art. 4 “Competenze della Regione”, comma 1, lett. v);
- l’art. 28 “Accordi e contratti di programma, protocolli d’intesa”;
Considerato che l’art. 200, comma 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ha istituito la gestione dei rifiuti urbani sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO);
Considerato che l’art. 14 della L.R. 45/07 e s.m.i., prevede un’organizzazione della gestione integrata dei rifiuti della Regione Abruzzo in n. 4 Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), individuando i comuni facenti parte del Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti di Lanciano (CH), nell’ATO n. 3;
Considerato che i comuni facenti parte l’ATO n. 3 non hanno ancora provveduto alla costituzione dell’Autorità d’Ambito (AdA);
Ritenuto necessario rimarcare che l’istituzione dell’Autorità d’Ambito (AdA), è obbligatoria ai sensi di legge e necessaria al fine di dotare il territorio di un’adeguata ed efficiente gestione integrata dei rifiuti urbani;
Evidenziato pertanto che, nelle more della costituzione dell’AdA, i Consorzi di gestione di rifiuti ricadenti nel medesimo ATO, debbano avviare forme di collaborazione per la gestione integrata dei rifiuti urbani;
Richiamata l’AIA n. 127/48 del 30.06.2009 inerente: “Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 e s.m.i -Autorizzazione Integrata Ambientale - Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti di Lanciano”;
Dato atto che dall’1.01.2010 è vietato lo smaltimento dei rifiuti in discarica in difformità delle disposizioni del D.M 3.08.2005 e s.m.i., fatte salve le eventuali direttive in merito a livello nazionale e/o regionale;
Vista
Vista
Vista
Richiamata
Richiamata
Richiamati, altresì, i provvedimenti amministrativi vigenti con i quali è stata autorizzato il Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti Lanciano per l’impianto di cui all’oggetto, compresi nell’Autorizzazione avente valore di AIA n. 47/48 del 31.03.2008;
Vista
Considerato che l’ATO n. 3 non è ancora dotato di un’impiantistica complessa (impianti di trattamento fissi), adeguata per soddisfare i requisiti di ammissibilità di cui al D.M. 3.08.2005;
Evidenziato, a tal proposito, che è presente nell’ATO n. 3 un impianto di trattamento del flusso indifferenziato, identificato nell’impianto mobile di proprietà del Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti di Lanciano, di cui alla D.D. n. 82/2005, ubicato in località “Cerratina” a bocca della discarica consortile;
Considerata da parte della Regione Abruzzo, come altresì evidenziato in vari incontri, l’opportunità di erogare al Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti di Lanciano (CH), risorse finanziarie per gli interventi tecnologici previsti dall’Accordo di programma (AdP), da reperire nell’ambito della programmazione regionale costituita dai Fondi del PRTTRA 2006 – 2008 e del PAR FAS 2007 -2013;
Ritenuto di individuare un percorso tecnico/amministrativo ed economico tra le parti che consenta:
- alla Regione Abruzzo di:
a. porre in essere ulteriori azioni di sensibilizzazione e di programmazione nei confronti degli Enti e/o Società SpA interessati, finalizzate a ricostituire al più presto le condizioni di autosufficienza per i servizi di smaltimento dei rifiuti urbani a livello di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) nonché regionale;
b. dare priorità assoluta all’iter amministrativo riferito alla determinazione puntuale ed al recupero delle cubature della discarica autorizzabili ai sensi di legge (autorizzazioni D.Lgs. 59/05, previa VIA);
c. sostenere finanziariamente le azioni di programmazione del Consorzio ed in particolare quelle finalizzate alla realizzazione dell’impianto MTB e potenziamento della Piattaforma ecologica di TIPO A;
d. recuperare le risorse già assegnate per interventi finalizzati alla diffusione delle RD, ai sensi della ex L.R. 52/2000, nell’ambito della programmazione finanziaria della Regione Abruzzo, non ancora erogati;
e. sostenere finanziariamente i piccoli comuni ricadenti nell’ambito montano per la realizzazione di centri di raccolta al fine di ottimizzare l’incidenza dei costi di trasporto.
- Al Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti di Lanciano di:
a. autorizzare i conferimenti di rifiuti urbani provenienti da aree prive di condizioni di autosufficienza per i servizi di smaltimento dei rifiuti urbani, di cui alle seguenti richieste pervenute ai sensi della DGR n. 780 del 21.12.2009 e da eventuali ulteriori disposizioni regionale:
- Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei R.U. Area Piomba - Fino;
- Consorzio CIVETA;
- SOGESA SpA;
- ACIAM SpA;
- Consorzio comprensoriale del Chietino;
- Poliservice SpA;
b. definire un sistema tariffario, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 59 della L.R. 45/07 s.m.i., ivi compreso quanto riportato al comma 4, lett. b);
c. trasmettere entro il 30.06.2010 i seguenti progetti definitivi:
1. entro il 30.06.2010 quello per il potenziamento della Piattaforma ecologica di Tipo A;
2. entro 180 giorni dalla conclusione dell’iter amministrativo di competenza della Provincia di Chieti quello per l’ampliamento della discarica ai sensi del D.Lgs. 59/05 e s.m.i., nonché delle disposizioni in materia di VIA, in rapporto alle volumetrie di cui alla programmazione provinciale;
3. entro 180 giorni dalla certificazione della Provincia di Chieti circa il recupero delle volumetrie della discarica quello per la realizzazione dell’impianto di trattamento delle frazioni indifferenziate (TMB), ai sensi della programmazione provinciale e regionale.
d. promuovere la diffusione dei servizi di raccolta differenziata secondo sistemi domiciliari, in particolare delle frazioni organiche.
Considerato che per conseguire i suddetti obiettivi e finalità, gli Enti interessati possono adottare ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, di soggetti pubblici e privati, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d’intesa anche sperimentali;
Considerato che le risorse finanziarie che
Ritenuto di approvare integralmente il contenuto
dell’Accordo di programma denominato: “Sistema impiantistico di gestione dei
rifiuti di Cerratina – Programmazione di interventi tecnologici ed attività di
sussidiarietà per il trattamento –smaltimento dei rifiuti urbani a livello di
ATO e regionale”, tra
Ritenuto di incaricare
Dato atto del parere favorevole espresso dal Servizio Gestione Rifiuti della Direzione regionale Protezione Civile Ambiente, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita ed in ordine alla legittimità del presente provvedimento;
Udita la relazione del Componente
Visti
il D.Lgs. 152/06 e s.m.i;
il D.Lgs. 59/05 e s.m.i.;
Vista
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. di
approvare lo schema di Accordo di programma denominato: “Sistema impiantistico
di gestione dei rifiuti di Cerratina – Programmazione di interventi tecnologici
ed attività di sussidiarietà per il trattamento –smaltimento dei rifiuti urbani
a livello di ATO e regionale”, tra
2. di incaricare l’Assessore regionale alla Protezione Civile Ambiente alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma;
3. di
incaricare
4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Provincia di Chieti, al Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti di Lanciano (CH), al Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile, all’ARTA Direzione centrale ed al Dipartimento Provinciale territorialmente competente;
5. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva dell’Allegato, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito web della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e Bonifiche.
Segue Allegato