LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto Legislativo n. 387 del 29 settembre 2003 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”, ed in particolare l’art. 12 comma 10, che nelle more dell’approvazione delle linee guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui al comma 3 dello stesso articolo, consente alla Regione l’individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti;

Vista la L.R. 09/08/2006 n. 27 “Disposizioni in materia ambientale” ed in particolare l’art. 4 comma 2 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza relativa alla approvazione di specifici criteri per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di procedura di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, finalizzati, in particolare, a semplificare ed unificare i vari procedimenti autorizzativi interessati;

Vista la L.R. n. 11/1999 e s.m.i. concernente “Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112: Individuazione delle funzioni e compiti amministrativi agli enti locali e alle autonomie funzionali”, che all’art. 46 comma 6, demanda alla Giunta Regionale l’approvazione di specifici criteri per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di procedura di valutazione di impatto ambientale, finalizzati in particolare, a semplificare ed unificare i vari procedimenti autorizzativi interessanti le opere soggette alla procedura di V.I.A.;

Vista la D.G.R. 12 aprile 2007, n. 351 e s.m.i. recante “D.Lgs. 387/2003 concernente ‘Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;

Considerata la necessità di fissare i criteri per il corretto inserimento degli impianti fotovoltaici a terra nel territorio regionale al fine di stabilire regole certe e condivise sia per la presentazione delle relative istanze di autorizzazione sia per la gestione dei relativi procedimenti;

Dato atto che si sono tenuti incontri per concertare il documento “Linee guida per il corretto inserimento di impianti fotovoltaici a terra nella Regione Abruzzo” con le Associazioni ambientaliste, i rappresentanti dei costruttori di impianti fotovoltaici e i Parchi;

Considerato che il documento sopra citato individua le aree non idonee alla installazione degli impianti fotovoltaici a terra in Abruzzo, anche ai sensi dell’art. 12 comma 7 del D. Lgs. 387/2003 e costituisce linee di indirizzo per la buona progettazione degli impianti fotovoltaici nel territorio regionale;

Ritenuto pertanto di approvare l’allegato A al presente provvedimento recante “Linee guida per il corretto inserimento di impianti fotovoltaici a terra nella Regione Abruzzo” che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto necessario regolamentare l’applicazione delle suddette Linee guida relativamente alle istanze in itinere, come di seguito:

-    sono derogate dall’applicazione del paragrafo 5.2.1 “Criteri Dimensionali” le istanze per la realizzazione di impianti fotovoltaici ex D. Lgs. n. 387/2003 per i quali sia stata effettuata o sia in corso almeno la fase di evidenza pubblica prevista in materia di procedura di valutazione di impatto ambientale;

-    sono derogate dall’applicazione del paragrafo 5.2.2 “Criteri Territoriali” le istanze per la realizzazione di impianti fotovoltaici ex D. Lgs. n. 387/2003 per le quali siano state concluse le procedure di valutazione di impatto ambientale;

Richiamato il punto 7 della D.G.R. n. 351/2007 e s.m.i. che prevede una procedura semplificata per il rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003 nei confronti degli impianti fotovoltaici installati su elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione anche non integrati ai sensi del D.M. 19/02/2007 di potenza superiore a 20 KWp, degli impianti fotovoltaici “a terra” di potenza non inferiore a 20 KWp e non superiore a 200 KWp, nonché per i soli imprenditori agricoli, nei confronti degli impianti superiori ai 200 KWp purché ricompresi nei criteri di “attività agricola connessa” secondo quanto previsto dalla circolare della Agenzia delle Entrate n. 32/E del 06/07/2009, relativamente alla determinazione del reddito agrario derivante dalla produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica (par. 4 punto 2 lett. b) e c));

Richiamato altresì l’“Allegato 1 – Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” approvato con D.G.R. 21/12/2009 n. 762, di modifica della D.G.R. n. 351/2007;

Preso atto che gli impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda di potenza complessiva non superiore a 1 MW sono esclusi dalla Verifica di assoggettabilità, secondo quanto previsto dall’allegato IV del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dall’art. 27 comma 43, lett. a), della L. 23/07/2009 n. 99;

Tenuto conto, per quanto sopra, che gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore ad 1 MW non producono ulteriore impatto ambientale;

Considerata la necessità di ridurre ulteriormente gli ostacoli, anche normativi, all’aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili, nonché di razionalizzare e semplificare le procedure, in linea con quanto previsto dalla Direttiva 2001/77/CE e dal D. Lgs. n. 387/2003 e s.m.i;

Ritenuto pertanto necessario estendere la procedura semplificata prevista dal punto 7) della D.G.R. 12/04/2007 n. 351 e s.m.i. agli impianti fotovoltaici “a terra” di potenza superiore a 200 KW, fino al limite massimo di 1 MW adeguando il punto 7 della D.G.R. n. 351/2007 e s.m.i.;

Ritenuto inoltre di adeguare il punto 7 della D.G.R. n. 351/2007 e s.m.i. come di seguito:

-    dettagliando la documentazione progettuale che la Ditta deve predisporre al fine di procedere alla richiesta di avvalimento dell’autorizzazione generalizzata;

-    prevedendo, per gli impianti fotovoltaici a terra di potenza non inferiore a 20 KWp e non superiore a 1 MW, che la Ditta trasmetta ai Comuni interessati, quindici giorni dopo la conclusione dei lavori, copia autentica di un contratto sottoscritto dal dichiarante, da una società di smaltimento e dal proprietario del sito, ai fini dello smantellamento dell’impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili nonché ai fini del ripristino del sito, una volta cessata l’attività di produzione di energia elettrica;

Ritenuto pertanto necessario, secondo quanto sopra esposto:

-    sostituire il punto 7) della D.G.R. 12/04/2007 n. 351 e s.m.i.;

-    sostituire l’allegato alla D.G.R. 762/2009 recante “Allegato 1- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” con l’allegato 1a e b al presente provvedimento recante “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai fini dell’autorizzazione generalizzata” che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

-    approvare l’allegato 2 al presente provvedimento recante “Progetto definitivo da allegare alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai fini dell’autorizzazione generalizzata” che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto opportuno consentire l’accesso alla procedura semplificata di cui al presente provvedimento anche relativamente ai procedimenti ex D. Lgs. n. 387/2003 in itinere alla data di approvazione del presente provvedimento;

Ravvisata l’opportunità di procedere alla regolamentazione dell’art. 15, comma 2, L.R. 16 del 19.08.2009 recante “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio” per il quale la Giunta Regionale stabilisce le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle pensiline e tettoie realizzate o da realizzare su edifici ad uso residenziale e non insistenti sul demanio marittimo e finalizzate all’installazione di impianti fotovoltaici, nonché la potenza dei relativi impianti;

Dato atto che la disciplina di cui all’art. 15 comma 2 L.R.16 del 19.08.2009 è stata già compiutamente delineata dal D.M. 19 febbraio 2007 e ss.mm.ii.;

Ritenuto di dover rinviare alla normativa fissata a livello nazionale la definizione delle caratteristiche tipologiche e dimensionali delle pensiline e delle tettoie indicate dall’art. 15 della L.R. n.16/09 e la individuazione della potenza dei relativi impianti fotovoltaici, in quanto qualunque determinazione della Regione Abruzzo in contrasto con l’emananda normativa nazionale determinerebbe confusione regolamentare;

Dato atto che il Direttore della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia ha espresso parere favorevole sulla legittimità e sulla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni illustrate in premessa e che qui vengono integralmente riportare e trascritte quanto segue:

1.   di approvare l’allegato “A” recante “Linee guida per il corretto inserimento di impianti fotovoltaici a terra nella Regione Abruzzo”, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

2.   di derogare dall’applicazione del paragrafo 5.2.1 “Criteri Dimensionali” delle suddette Linee guida le istanze per la realizzazione di impianti fotovoltaici ex D. Lgs. n. 387/2003 per i quali sia stata effettuata o sia in corso almeno la fase di evidenza pubblica prevista in materia di procedura di valutazione di impatto ambientale;

3.   di derogare dall’applicazione del paragrafo 5.2.2 “Criteri Territoriali” delle suddette Linee guida le istanze per la realizzazione di impianti fotovoltaici ex D. Lgs. n. 387/2003 per le quali siano state concluse le procedure di valutazione di impatto ambientale;

4.   di modificare la D.G.R. 12/04/2007 n. 351 e s.m.i., sostituendo il punto 7 con il seguente:

“7) di stabilire che gli impianti fotovoltaici di potenza non inferiore a 20 kWp (agli impianti di potenza inferiore al suddetto limite si applica la disciplina della denuncia di inizio attività) installati su elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione anche non integrati ai sensi del D.M. 19/02/2007, nonché gli impianti fotovoltaici a terra di potenza non inferiore a 20 kWp e non superiore a 1 MW, si intendono autorizzati ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, in via generale, nei casi e secondo le modalità riportati nell’allegato 1 “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai fini dell’autorizzazione generalizzata”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Al fine di potersi avvalere della suddetta autorizzazione generalizzata, la Ditta e il tecnico abilitato devono trasmettere al competente Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA in Via Passolanciano 75 a Pescara, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’allegato 1 a e b, compilata in ogni sua parte e corredata di marca da bollo ai sensi di legge, unitamente ai relativi allegati.

L’autorizzazione generalizzata è efficace a decorrere dal trentesimo giorno successivo l’avvenuta acquisizione delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà di cui all’allegato 1 a e b da parte del competente Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA.. Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell’impianto e al rispetto delle prescrizioni succitate, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze.

Le Ditte interessate possono avvalersi della procedura semplificata di cui al presente provvedimento anche relativamente ai procedimenti ex D. Lgs. n. 387/2003 in itinere alla data di approvazione del presente provvedimento.

E’ comunque facoltà della Ditta proponente avvalersi della procedura non semplificata di cui all’art. 12 del D. lgs. 387/2003, agli effetti della costruzione e dell’esercizio degli impianti sopra citati, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione degli stessi nonché per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o riattivazione e agli effetti del rinnovo dell’autorizzazione unica”.

5.   di approvare l’allegato 1 a e b recante “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai fini dell’autorizzazione generalizzata”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce integralmente l’allegato alla D.G.R. n. 762/2009 recante “Allegato 1 - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”;

6.   di approvare l’allegato 2 recante “Progetto definitivo da allegare alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai fini dell’autorizzazione generalizzata”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

7.   di dare attuazione all’art. 15, comma 2, L.R. n. 16 del 19/08/2009 rinviando alla disciplina fissata, a livello nazionale, dal decreto ministeriale 19.02.2007 e ss.mm.ii.

8.   di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Seguono allegati