LA GIUNTA REGIONALE

Visti i Regolamenti (CE ) n. 1080/2006 e n. 1083/2006 del Consiglio dell’Unione Europea e il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’Unione Europea;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 400 del 7.05.07 che ha approvato la proposta di Programma Operativo 2007/2013, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;

Vista la Decisione della Commissione Europea n. CCI2007IT162PO001 del 17.08.2007 che ha adottato il Programma Operativo Regionale FESR Abruzzo 2007/2013;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 647 del 09.07.2007 che ha stabilito di avvalersi dello strumento di attuazione regionale (SAR) del POR Abruzzo FESR 2007-2013;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 1191 del 29 novembre 2007 che ha adottato lo strumento di Attuazione Regionale (SAR) in cui vengono individuati, come modello organizzativo adottato per il sistema di gestione del programma, i referenti dei diversi Assi;

Vista la Decisione della Commissione CCI 2007IT162PO001 del 12.11.2009 recante modifica della decisione C(2007) 3980 che adotta il Programma Operativo Regionale FESR Abruzzo 2007/2013;

Considerato che a seguito dell’evento sismico che ha colpito l’Abruzzo il Comitato di Sorveglianza del POR FESR Abruzzo ha adottato, nella riunione del 1 luglio 2009, la proposta di modifica con l’inserimento del nuovo Asse VI, “Recupero e rivitalizzazione economica e sociale del territorio colpito dal sisma”, al fine di fronteggiare la situazione di crisi che interessa l’intera economia regionale prevedendo, nello specifico, l’ Attività VI.1.3 “Interventi di sostegno alla coesione nell’area del cratere”;

Dato atto che allo scopo di accelerare la ripresa della coesione sociale nel territorio colpito dal sisma è stato predisposto un bando denominato “Attività VI.1.3 Sostegno alla coesione sociale nell’area del cratere” che prevede l’erogazione di contributi miranti a risarcire i danni causati alle attività del comparto dello sport dagli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 6 aprile 2009, al fine della riattivazione delle stesse anche in un sito diverso dalla precedente ubicazione, o tramite la costruzione di nuovi impianti, come pure miranti alla partecipazione a campionati o all’organizzazione di eventi sportivi, purché nelle zone individuate dal Decreto del Commissario Delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e ss.mm.ii.;   

Richiamata la deliberazione di G.R. n. 77 del 15.02.2010, con la quale è stato approvato il bando in questione, che dispone di una dotazione finanziaria di € 3.718.224,00, pubblicato sul BURA speciale n. 10 del 05.03.2010;

Ritenuto di dover apportare alcune modifiche al suddetto bando in considerazione del fatto che:

-    l’esclusione, sancita dall’art. 5, della possibilità di accesso ai benefici della linea A3 per le società che alla data del 6 aprile 2009 avevano disponibilità di impianti, penalizza tutti coloro che, avendo avuto la sede della propria attività fortemente danneggiata o non ripristinabile in tempi congrui, intendono realizzarne una totalmente nuova;

-    non è prevista, all’art. 6, la possibilità di accedere contemporaneamente alla linea A2 (trasferimento temporaneo) e alla linea A3 (costruzione di nuovo impianto), mentre è prevista la possibilità di accedere contemporaneamente alla linea A2 (trasferimento temporaneo) e alla linea A1 (ripristino e riparazione danni);

Considerato che apportando al bando in parola le modifiche di cui sopra si consente un maggiore accesso ai contributi previsti, soprattutto senza penalizzare coloro che avevano attività avviate al momento del sisma;

Ritenuto inoltre che l’inserimento al bando delle modifiche di cui sopra rende opportuno concedere un ulteriore lasso di tempo per la presentazione delle domande di contributo;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Sport ed Impiantistica Sportiva, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, nonché alla legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1 - Per le motivazioni di cui in narrativa di apportare, al bando denominato “Attività VI.1.3 – Sostegno alla coesione sociale nell’area del cratere” (SPORT), approvato con DGR n. 77 del 15.02.2010, le seguenti modifiche:

a)   all’art. 5 (spese ammissibili), il paragrafo “Si specifica che, per quanto riguarda la voce A3 “Creazione di nuovi impianti sportivi” i beneficiari sono le società già esistenti che, alla data del 6 aprile 2009, non avevano disponibilità di impianti”, viene soppresso;

b)  all’art. 8 (documenti da allegare alla domanda) al terzo punto elenco le parole “(Beneficiari:società già esistenti che alla data del 6 aprile 2009 non avevano disponibilità di impianti)” vengono  sostituite dalle parole “(Beneficiari: associazioni/società sportive, comitati provinciali, PMI)”;

c)   all’art. 3 (finalità) il punto b) viene così sostituito: “l’impianto sportivo che abbia subito danni tali da non poter essere ripristinato o da non poter essere ripristinato in tempi congrui, può beneficiare di un contributo a copertura dei costi di trasferimento temporaneo e di creazione nuovo impianto purché il trasferimento e la creazione siano localizzati nell’ambito dello stesso Comune o in uno degli altri Comuni del cratere individuati con Decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e ss.mm.ii.”;

d)  all’art. 6 (risorse finanziarie e intensità di aiuto), dopo il paragrafo “Si specifica che, per quanto riguarda la possibilità di accedere sia al “Ripristino e riparazione dei danni” (A1) sia al “Trasferimento temporaneo della sede operativa” (A2) come specificato al precedente art. 3 lett. c), il contributo massimo concedibile è di euro 100.000 di cui massimo euro 50.000 per la voce A2 .” viene aggiunto il paragrafo “Si specifica che, per quanto riguarda la possibilità di accedere sia alla “Creazione di nuovi impianti sportivi” (A3) sia al Trasferimento temporaneo della sede operativa” (A2) come specificato al precedente art 3 lett b), il contributo massimo concedibile è di euro 200.000 di cui massimo euro 50.000 per la voce A2”;

e)   all’art. 7 primo paragrafo le parole “entro e non oltre il sessantesimo giorno” vengono sostituite dalle parole “entro e non oltre il novantesimo giorno”.

2 - di approvare il bando denominato “Attività VI.1.3 – Sostegno alla coesione sociale nell’area del cratere” (SPORT), nel testo coordinato con le modifiche di cui sopra, allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

3 - di inviare copia del Bando, nel testo coordinato, al BURA regionale per la sua ripubblicazione.

Segue allegato