Il presidente della giunta regionale

Visto l’art. 117 della Costituzione;

Visti gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile;

Visto il D.P.R. 10 febbraio 2000, n.361, “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto”;

Visto, in particolare, l’art. 7 del citato D.P.R. 361/2000 concernente il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall’art.14 del D.P.R. 616/1977 e le cui finalità statutarie si esauriscono nell’ambito di una sola Regione;

Vista la L.R. 3/3/2005 n. 13 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell’art. 14 DPR 24/7/1977 n. 616. Abrogazione della L.R. 6/1991”, così come modificata dalla L.R. 47/2006, che disciplina le funzioni amministrative in materia, ai sensi della quale si è svolto l’iter procedimentale finalizzato all’approvazione delle modifiche statutarie dell’Associazione “ACCADEMIA MUSICALE PESCARESE” O.N.L.U.S. Associazione Sportiva Dilettantistica con sede in Pescara.

Vista l’istanza del 02/02/2009, presentata dal Presidente e Legale rappresentante dell’Associazione “ACCADEMIA MUSICALE PESCARESE” O.N.L.U.S. Associazione Sportiva Dilettantistica con sede in Pescara, Via Dei Peligni n.152, successivamente regolarizzata, volta ad ottenere l’approvazione delle modifiche statutarie e l’iscrizione delle stesse nel Registro delle persone giuridiche della Regione Abruzzo;

Visto il verbale di assemblea del 06/11/2009 rep. n. 15774, racc. n. 9612, a rogito del dott. Marco Bulferi, notaio in Pescara, e lo Statuto allegato al predetto atto sotto la lettera “B”,

Accertata, sulla base dello Statuto dell’Associazione e della documentazione allo stesso allegata, la competenza regionale a pronunciarsi sull’istanza poiché le finalità dell’Ente rientrano tra le materie elencate nel D.P.R. 616/77 e la sua attività si esaurisce nell’ambito del territorio regionale;

Dato atto che, sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 6 della L.R. 13/2005, l’esame dei vari interessi pubblici coinvolti e l’acquisizione dei pareri necessari, ai fini di una compiuta valutazione dei vari aspetti interessati dal procedimento finalizzato all’approvazione delle modifiche statutarie dell’Associazione “ACCADEMIA MUSICALE PESCARESE” O.N.L.U.S. Associazione Sportiva Dilettantistica con sede in Pescara, si sono realizzati per il tramite di quattro Conferenze di Servizi, tenutesi rispettivamente in data 10/02/2010, 30/03/2010, 24/06/2010 e 19/10/2010;

Visto il verbale della Conferenza di servizi del 19/10/2010 nel corso della quale si è preso atto dei pareri favorevoli all’approvazione delle modifiche statutarie dell’Associazione “ACCADEMIA MUSICALE PESCARESE” O.N.L.U.S. Associazione Sportiva Dilettantistica con sede in Pescara, da parte delle competenti Direzioni regionali;

Verificata la conformità dello Statuto alle vigenti disposizioni;

Accertato che sussistono le condizioni per l’approvazione delle modifiche dello Statuto dell’Associazione “ACCADEMIA MUSICALE PESCARESE” O.N.L.U.S. Associazione Sportiva Dilettantistica con sede in Pescara e per l’iscrizione delle stesse nel Registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione Abruzzo;

Dato atto che il Direttore della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, valutazioni Ambientali, Energia ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa:

-    di approvare le modifiche dello Statuto dell’Associazione “ACCADEMIA MUSICALE PESCARESE” O.N.L.U.S. Associazione Sportiva Dilettantistica, con sede in Pescara, Via Dei Peligni n. 152, deliberate dall’assemblea della Associazione con atto del 06/11/2009 rep. n. 15774, racc. n. 9612, a rogito del dott. Marco Bulferi notaio in Pescara e lo Statuto allegato al predetto atto sotto la lettera “B”;

-    di iscrivere le predette modifiche nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Regione Abruzzo.

Il presente decreto sarà pubblicato, unitamente allo Statuto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso in via giurisdizionale amministrativa nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

L’Aquila, lì 5.11.2010

Il presidente della giunta regionale

Giovanni Chiodi

Segue Allegato