IL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, pubblicato sulla G.U. n° 87 del 7 aprile 2009, recante ad oggetto “Dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”;

Visto il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”;

Visto l’art. 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modifiche dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e l’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009, n. 3833, con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo, già Commissario delegato per le attività di cui all’art. 4, comma 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l’intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio adottate per superare il contesto emergenziale;

Visto l’art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 e successive modifiche e integrazioni che prevede:

­    al comma 1: “Per consentire, in termini di somma urgenza, la realizzazione dei necessari interventi di ricostruzione o di riparazione degli immobili di proprietà dell'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale pubblica regionale sovvenzionata (ATER) nonché dell’Edilizia Residenziale pubblica comunale sovvenzionata, il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo, e il Sindaco dell’Aquila possono avvalersi, in qualità di soggetto attuatore, del Provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna che può provvedere, ove necessario, con i poteri di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 9 aprile 2009 e s.m.i., d’intesa con i Sindaci dei Comuni interessati";

­    al comma 2: “Gli assegnatari che hanno già riscattato gli alloggi possono affidarne la riparazione o la ricostruzione alla medesima Azienda, che provvede in qualità di Amministratore di condominio sulla base delle ordinanze di protezione civile adottate”;

­    al comma 3: “Per l'attuazione delle attività di cui ai commi 1 e 2 il soggetto attuatore di cui al comma 1 presenta apposito Piano che dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione del Commissario delegato di cui al comma 1”;

­    al comma 4: "Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in euro 107 milioni per gli interventi da effettuarsi sugli immobili di proprietà dell'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale pubblica regionale sovvenzionata e in euro 43 milioni per gli interventi da porre in essere sugli immobili di Edilizia Residenziale pubblica comunale sovvenzionata, si provvede a carico dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nell'ambito della ripartizione di somme effettuata in favore della regione Abruzzo;

Visto l’art. 8, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 e successive modifiche e integrazioni che prevede che “I compensi spettanti agli amministratori di condominio per le prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, rientrano tra le spese ammissibili a contributo, nel limite massimo del 2% della somma ammessa a contributo”;

Vista la delibera n.35/2009 del CIPE che "Per il finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle altre misure previste dal richiamato decreto-legge n. 39/2009 di cui alle premesse, con priorità per gli interventi a favore degli del patrimonio abitativo, viene disposta l'assegnazione dell'importo complessivo di 3.995,00 milioni di euro in favore del Presidente della regione Abruzzo;

Visto l'Atto di Intesa, del 30 novembre 2009, sottoscritto dal Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo, dal Commissario straordinario dell'ATER dell'Aquila e dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna che prevede che " Il Presidente della regione Abruzzo - Commissario delegato per gli immobili pubblici: definisce le modalità per la concessione ed erogazione dei relativi contributi; stabilisce, per gli edifici di proprietà così detta mista, le modalità di partecipazione dei proprietari privati alle procedure di cui sopra;";

Visto il regolamento per la realizzazione di interventi approvato dall'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale dell'Aquila con deliberazione n. 13 del 25 febbraio 2010;

Visto l'Atto di Intesa del 30 giugno 2010, sottoscritto dal Presidente della regione Abruzzo - Commissario delegato per la ricostruzione e dal Commissario straordinario dell'ATER di Teramo, dal Commissario straordinario dell'ATER di Pescara, dal Commissario straordinario dell'ATER di Chieti, dal Commissario straordinario dell'ATER di Lanciano e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna che prevede che "Il Presidente della regione Abruzzo - Commissario delegato per gli immobili pubblici: definisce le modalità per la concessione ed erogazione dei relativi contributi; stabilisce, per gli edifici di proprietà così detta mista, le modalità di partecipazione dei proprietari privati alle procedure di cui sopra;";

Visto il Verbale di deliberazione della Giunta Comunale dell'Aquila n. 207, del 6 agosto 2010, inerente l'attività propedeutica al rilascio dei contributi per la riparazione di alloggi ex ATER riscattati da privati cittadini (art.2, comma 3, O.P.C.M. n.3803 del 15 agosto 2009);

Visto il Protocollo di Intesa tra Dipartimento della Protezione Civile ed Ordini professionali della regione Abruzzo per prestazioni collegate ai lavori di ricostruzione e recupero delle opere pubbliche e private danneggiate dall'evento sismico del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo del 21 Luglio 2009

DECRETA

Articolo 1

1.   Gli ATER predispongono e sottopongono alla preventiva approvazione del Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della regione Abruzzo, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 e successive modifiche e integrazioni, il Piano degli interventi per la riparazione o ricostruzione degli immobili dell’edilizia residenziale pubblica regionale sovvenzionata.

2.   I Comuni predispongono e sottopongono alla preventiva approvazione del Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della regione Abruzzo, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 e successive modifiche e integrazioni, il Piano degli interventi per la riparazione o ricostruzione degli immobili dell’edilizia residenziale pubblica comunale sovvenzionata.

3.   Per l'esecuzione degli interventi ricompresi nel piano di cui al comma 2 i Comuni possono delegare l'ATER quale soggetto attuatore, sulla base di un'apposita convenzione.

Articolo 2

1.   I soggetti attuatori, per gli edifici che comprendono solo alloggi di proprietà pubblica, predispongono quanto necessario per la progettazione e l'affidamento dei lavori, la stipula dei contratti, la direzione e la conclusione dei lavori, procedendo alla liquidazione delle conseguenti fatture e/o parcelle.

2.   Nel caso di edifici che comprendono alloggi di proprietà pubblica e privata, i soggetti attuatori provvedono a quanto indicato nel precedente comma 1 per gli alloggi di proprietà pubblica e sulle parti comuni, nonché sugli alloggi di proprietà privata per i quali l’ATER è affidatario ai sensi dell’articolo 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 e successive modifiche e integrazioni.

3.   Nel caso di edifici che comprendono alloggi di proprietà pubblica e privata, con esito di agibilità E, per i quali il soggetto attuatore è il Provveditorato interregionale alla opere pubbliche, l'ATER provvede ad acquisire le eventuali deleghe dei proprietari ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 e successive modifiche e integrazioni.

4.   I soggetti attuatori sono tenuti a comunicare al Commissario delegato per la ricostruzione, Presidente della regione Abruzzo, per ciascun edificio da riparare o ricostruire, compreso nei piani di cui al precedente articolo 1, commi 1 e 2, l’esito di agibilità assegnato, la proprietà dei singoli alloggi, l’approvazione della progettazione, l’affidamento dei lavori e l’impresa aggiudicatrice, gli stati d’avanzamento dei lavori e la liquidazione delle spese, ai fini della loro rendicontazione.

5.   Nel caso di edifici che comprendono alloggi di proprietà pubblica e privata, il contributo per la riparazione o ricostruzione delle parti comuni è suddiviso in una quota pubblica ed in una quota privata, ed è ripartito sulla base della incidenza della relativa proprietà. L'ATER provvede a determinare le due quote sulla base del conteggio dei millesimi o, in mancanza, sulla base delle superfici utili calcolate per ciascun alloggio.

6.   I lavori sulle parti comuni di cui al comma 5 sono affidati dal soggetto attuatore individuato per l'esecuzione degli interventi sugli alloggi di proprietà pubblica.

7.   Il Comune dove è situato l’edificio corrisponde il contributo dovuto per gli alloggi di proprietà privata, anche per le parti comuni, avvalendosi degli esiti istruttori trasmessi dall'ATER, secondo quanto stabilito dalle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778/2009, n. 3779/2009 e n. 3790/2009.

8.   La spesa per la realizzazione degli interventi di riparazione o ricostruzione degli alloggi di proprietà pubblica, nonché della quota pubblica delle parti comuni degli edifici che comprendono alloggi di proprietà pubblica e privata, grava sui fondi assegnati al Commissario delegato per la ricostruzione, Presidente della regione Abruzzo, sulla contabilità speciale n. 5430, ai sensi dell’art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 e successive modifiche e integrazioni.

9.   Il contributo per le parti comuni, relativo ad alloggi con esito di agibilità A, può essere integrato anche con una quota del contributo spettante per la riparazione delle singole unità immobiliari, con il consenso del proprietario, fermo restando i limiti complessivi stabiliti nell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778 del 6 giugno 2009, come modificato dall'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3870 del 21 aprile 2010 ed esclusivamente se l’importo del progetto per la riparazione delle parti comuni, rispetto ad ogni unità, dovesse eccedere il limite previsto dall'articolo 1, comma 1, della stessa ordinanza n. 3778/2009, per ciascuna unità immobiliare.

Articolo 3

1.   Per gli immobili ricadenti nei comuni fuori del cratere sismico, l’istruttoria delle pratiche per il rilascio del contributo è svolta sulla base di una perizia asseverata, completa dell’esito di agibilità e dell’attestazione del nesso di causalità diretto fra evento sismico e danno.

2.   L’ATER è tenuta ad inviare l’elenco delle pratiche all’ufficio competente per territorio del Settore Politiche Ambientali, Sviluppo Territoriale e Genio Civile della Provincia, ai fini dei controlli previsti dalla Circolare del Vice Commissario delegato prot. N. 27671 del 14 luglio 2009 e relativo allegato.

Articolo 4

1.   I compensi per le competenze professionali sono determinati sulla base del "Protocollo di Intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e gli Ordini professionali della regione Abruzzo per prestazioni collegate ai lavori di ricostruzione e recupero delle opere pubbliche e private danneggiate dall’evento sismico del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo" del 21 luglio 2009.

2.   Sono riconosciuti i corrispettivi, gli incentivi e gli oneri previsti dal decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006.

3.   All'ATER è riconosciuto il compenso del 2% spettante agli amministratori di condominio, ai sensi dell’art. 8, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 e successive modifiche e integrazioni, calcolato sull’importo lordo dei lavori eseguiti su alloggi di proprietà pubblica, sulle parti comuni e su alloggi privati di cui l’ATER è affidataria ai sensi dell’articolo 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 5

1.   Le somme accreditate ai soggetti aggiudicatori all'atto della comunicazione dell'affidamento dei lavori sono a titolo di anticipazione e sono soggette a rendicontazione attraverso l'esibizione di fatture e/o parcelle debitamente liquidate.

2.   Alla conclusione dei lavori il soggetto aggiudicatore provvede a documentare la spesa definitiva per ciascun edificio, in modo da effettuare i dovuti conguagli.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e nella sezione “Ricostruzione” del sito internet della Regione Abruzzo.

Le disposizioni del presente decreto hanno decorrenza dalla data di pubblicazione nella sezione “Ricostruzione” della Regione Abruzzo.

L’Aquila, 15 novembre 2010

IL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

Giovanni Chiodi