Il dirigente del servizio
Omissis
determina
per quanto sopra esposto:
1) di
assegnare alla categoria "A", ai sensi degli artt. 11 della Legge
1766/27 e 7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. 14
della Legge 1766/27, 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e 7/3°
comma della L.R. n. 25/88, esclusivamente i terreni identificati con coltura
attuale a bosco e contrassegnati con simbolo “A”, nell’elenco particellare
approvato dal Comune di Villavallelonga (AQ) con atto n. 46 datato 30/06/2010;
2) di
autorizzare il Comune di Villavallelonga (AQ) a concedere, esclusivamente per
le finalità di cui dall’art. 16 della L.R. n. 25/88, i terreni di natura
demaniale civica riportati al punto n. 1) a favore del Consorzio Forestale “Le
Valli dell’Orso” con le seguenti prescrizioni: a) il Comune deve garantire che
sui terreni che si andranno a concedere sia consentito l’esercizio di tutti gli
altri diritti che la
popolazione esercita abitualmente (quali la raccolta dei prodotti
del sottobosco); b) il concessionario deve impiegare il legname eventualmente
ritraibile in applicazione delle norme vigenti in materia e provvedendo a
soddisfare prioritariamente l’uso civico del legnatico a favore degli aventi
diritto; lo stesso può, inoltre, provvedere alla commercializzazione del
legname eccedente al soddisfacimento di tale bisogno secondo le norme vigenti
in materia con la
prescrizione che l’eventuale utile ricavato dovrà essere
reinvestito ai fini dell’incremento e della valorizzazione del demanio civico,
previa autorizzazione del Comune; c) gli eventuali proventi derivanti dalla
gestione dei crediti di carbonio, che va preventivamente autorizzata dal
Comune, in relazione ai terreni oggetto della presente autorizzazione dovranno
parimenti essere reinvestiti ai fini dell’incremento e della valorizzazione del
demanio civico, previa approvazione del Comune; d) in caso di realizzazione di
nuovi impianti boschivi il prodotto finale resterà di esclusiva proprietà della
collettività di Villavallelonga; e) nel caso in cui il bilancio del Consorzio
si chiuda negativamente nessun onere relativo e conseguente può essere posto a
carico dell’Amministrazione Comunale o della collettività (proprietaria dei
terreni) che non potrà risultarne penalizzata sotto qualsiasi forma; f) il
Consorzio deve provvedere alla realizzazione degli interventi avvalendosi di
personale tecnico con idonea professionalità e qualificazione; g) il Consorzio
deve provvedere ad acquisire propedeuticamente alla realizzazione degli
interventi la dovuta
approvazione da parte dei competenti Organi comunali, oltre
che dell’Autorità Forestale Regionale; h) nell’atto di convenzione o
concessione in utenza deve essere definito l’esatto periodo di validità della
stessa che deve risultare pari al periodo di validità del Programma di gestione
del demanio Civico Boscato approvato dal Comune di Villavallelonga, ed inoltre,
l’atto di convenzione o concessione in utenza può essere efficace solo per
quelle porzioni di patrimonio espressamente interessate dallo strumento di
programmazione di cui sopra; i) è vietata la sub-concessione dei
terreni di cui al presente atto;
3) di
autorizzare il Servizio B.U.R.A. alla
pubblicazione della presente Determinazione.
La presente autorizzazione
riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore del
Comune di Villavallelonga (AQ), delle terre civiche e fa salva ogni altra
competenza e/o autorizzazione necessaria per l’attuazione delle iniziative che
si andranno a realizzare.
La presente Determinazione è
definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di
120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..
il Dirigente del Servizio
Dott. Franco La Civita