Il presidente della giunta regionale

Omissis

decreta

-    sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di Casalanguida (CH) a favore delle 20 Ditte indicate nell’allegato “A” elenco n. 1 datato 26/07/2010 formato da n. 3 facciate;

-    di fare obbligo al Comune di Casalanguida a riscuotere i canoni come indicati nel più volte citato allegato “A” elenco n. 1 datato 26/07/2010 nonché effettuare l’affrancazione;

-    di fare obbligo al Comune di Casalanguida a reinvestire i proventi derivanti dalle affrancazioni secondo il disposto dell’art. 5 della L.R. n. 3/98;

-    di autorizzare il Comune di Casalanguida ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell’art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno diritto;

-    di autorizzare il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune di Casalanguida e delle Ditte, ovvero ricorso straordinario al Capo delle Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e delle Ditte.

L’Aquila, lì 15.11.2010

Il presidente della giunta regionale

Giovanni Chiodi

Segue Allegato