Il dirigente del servizio

Premesso che la Regione Abruzzo, con la Legge Regionale 17.03.04, n. 13, recante “Provvidenze per il recupero e la valorizzazione dei Centri Storici”, pubblicata sul BURA n. 11 del 2 Aprile 2004 ha inteso promuovere iniziative volte alla conservazione, recupero e rivitalizzazione dei Centri Storici, nei quali sia riconosciuta la presenza di considerevoli valori socio-culturali, storici, architettonici ed ambientali, di alcuni comuni abruzzesi;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 798 del 06.09.2004 con la quale è stato approvato il Bando Regionale relativo al “Recupero e valorizzazione dei centri storici” il quale oltre che a corrispondere per finalità e contenuto a quanto previsto nella L.R. 17 marzo 2004, n. 13 e s.m.i. disciplina le “Modalità di formazione e selezione dei programmi che possono essere presentati dai Comuni”;

Preso atto che i Comuni interessati:

-    in attuazione del 2° comma dell’art 3 della L.R. n. 13/04, assumono un ruolo cardine di promozione e di coordinazione di tutte le iniziative che si svolgono sul proprio territorio, e di predisposizione del programma pubblico-privato svolgendo altresì un ruolo anche di natura più strettamente gestionale di rendicontazione dell’intero programma;

-    che i Comuni interessati in attuazione del 5°comma dell’art. 3, L.R 17 marzo 2004, n. 13 per la predisposizione dei programmi, interessati, mediante appositi bandi pubblici le istanze e le proposte costruttive dei privati corredate da schede descrittive dell’intervento con relativa quantificazione di spesa utilizzando all’uopo il prezziario regionale che, unitamente agli interventi pubblici, costituiscono presupposto per l’assunzione del programma da parte del Consiglio comunale”;

Considerato che:

-    la procedura per l’individuazione dei soggetti realizzatori si è conclusa da parte della Giunta Regionale – con deliberazione n. 1352 del 27 Novembre 2006, pubblicata sul BURA (ordinario) n. 76 del 27.12.2006 “approvazione graduatoria per la concessione di finanziamenti relativi al Bando pubblico di selezione per il Recupero e la valorizzazione dei centri storici” approvato con delibera n. 798 del 06.09.2004” ove sono pervenute n. 261 proposte di programmi da parte dei Comuni, in qualità di soggetti proponenti;

-    l’inizio dei lavori dei singoli programmi doveva avvenire entro un anno dalla data di ammissione a finanziamento ai sensi dell’art 9 della L.R. marzo 2004, 13 “Provvidenze per il recupero e la valorizzazione dei centri storici”;

Dato atto che ai Comuni ammessi a finanziamento in posizione utile in graduatoria, che hanno previsto nel programma anche interventi privati, è stato richiesto di comunicare entro i termini stabiliti:

-    l’elenco dei soggetti privati che hanno comunicato l’inizio dei lavori o presentato istanza (permesso a costruire, o equipollente), unitamente a coloro che non hanno assunto nessuna iniziativa;

-    di avviare con propria nota l’inizio della procedura di decadenza nei confronti dei soggetti che non hanno iniziato i lavori, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.; nell’eventualità di mancata risposta alla suddetta nota seguiva la dichiarazione di decadenza da parte della Regione;

Evidenziato che a seguito di quanto sopra alcuni Comuni hanno avanzato formale richiesta, ai sensi dell’art. 4 comma 6° della L.R. 13/2004, di utilizzo delle somme non utilizzate dai privati resesi disponibili a seguito della conclusione della procedura di decadenza avviata dagli stessi Comuni ai sensi della L.241/90 e s.m.i, o, in alcuni casi, per rinuncia diretta da parte degli stessi privati ai contributi loro assegnati, per l’esecuzione di lavori di completamento e/o miglioramento degli interventi pubblici attivati;

Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare la decadenza del finanziamento concesso ai Soggetti Privati riportati nell’elenco dei Comuni allegato con la lett. “A” al presente provvedimento, i quali non hanno ottemperato, entro il termine previsto di legge, all’inizio dei lavori, o hanno rinunciato espressamente al contributo assegnato;

Vista la L.R. n. 77/99 “ Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” che demanda ai Dirigenti l’adozione di provvedimenti amministrativi non espressamente posti in capo alla Giunta Regionale – art. 5, punto i;

Ritenuto che la materia in trattazione non rientra tra le competenze degli organi di “Direzione Politica” art. 4 L.R. n. 77/99, a termini delle vigenti norme legislative e regolamentari;

DETERMINA

la premessa è parte integrante del presente provvedimento.

-    Di dichiarare la decadenza del contributo concesso ai sensi della Legge Regionale 13 marzo 2004, n. 13 ai Soggetti Privati di cui all’elenco allegato sotto la lettera “A”, e che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i quali non hanno provveduto all’avvio della fase procedurale di inizio lavori nei termini previsti dalla medesima Legge Regionale, o che hanno rinunciato espressamente al contributo assegnato;

-    Di autorizzare, ai sensi dell’art. 4 comma 6° della L.R. 17 Marzo 2004 nr. 13, i Comuni in parola riportati allegato “A” sopra citato ad utilizzare le somme resesi disponibili a seguito della dichiarata decadenza dai benefici dei soggetti privati, per il completamento dei rispettivi interventi pubblici ammessi a finanziamento ed attuati;

-    Di disporre altresì la pubblicazione del presente provvedimento sul BURA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Elio Iagnemma

Segue allegato