GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L. 15 gennaio 1991, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disciplina della riproduzione animale";

Vista la l.r. 3 marzo 2005 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disciplina organica in materia di riordino del sistema Associazioni Allevatori d'Abruzzo e potenziamento delle attività connesse al miglioramento genetico delle specie animali d'interesse zootecnico";

Dato atto che la predetta L.r. all'art. 10 prevede l'adozione, a cura della Giunta regionale, di un Programma operativo triennale per l'attuazione degli interventi di cui agli arti 4,5,6,7 della stessa legge, i cui contenuti attengono alla fissazione di "...tipologie tecniche, tassi di contribuzione, ammontare degli stanziamenti, priorità, criteri per la determinazione della spesa pubblica";

Considerato che la stessa disposizione normativa stabilisce che su tali basi l'Associazione regionale Allevatori d'Abruzzo presenta annualmente alla competente Direzione regionale, entro il 30 novembre, un progetto esecutivo dei servizi da rendere alla categoria e la richiesta del relativo finanziamento;

Considerato che l'art. 12 della Legge su citata stabilisce altresì che, all'atto dell'approvazione del Progetto esecutivo annuale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare l’80% delle somme occorrenti all'attuazione dei servizi insiti nel Progetto;

Rilevato che l'art. 13 consente che, nelle more dell'approvazione del Programma triennale, al fine di evitare soluzione di continuità nei servizi erogati agli allevatori della Regione, sia liquidata all’A.R.A. una anticipazione del 50%;

Dato atto che per il triennio corrente (2008/2010) la Giunta regionale non ha ancora approvato il Programma Operativo;

Dato atto altresì che l'esigenza di assicurare comunque continuità nei servizi resi agli allevatori ha indotto le competenti strutture della Direzione Politiche Agricole ad approvare, nel tempo, Progetti esecutivi annuali autonomamente prodotti dall’A.R.A. per le annualità 2008 e 2009;

Rilevato che la rendicontazione delle attività 2008 è stata approvata con Determinazione direttoriale DH21/20 del 20/8/2010, mentre la rendicontazione delle attività 2009, prodotta dall'Associazione nei termini di legge, è all'attenzione del competente Servizio;

Considerato che con Determinazione DH4/207 del 24/11/2009 all'A.RA. è stata concessa, per il 2010, una anticipazione di euro, 745.472,00 (p.a.), pari al 50% della spesa pubblica ammessa nell'anno precedente per le attività inerenti Libri Genealogici e Controlli Funzionali;

Considerato altresì che con Determinazione DH4/208 del 24/11/2009 all'A.R.A. è stata concessa, per il 2010, una ulteriore anticipazione di euro 1.000.000,00, pari al 50% della spesa pubblica ammessa nell'anno precedente per le attività di Assistenza Tecnica Specialistica;

Considerato che con nota in data 21/04/2010, prot. RA74121, l’A.R.A. ha richiesto una ulteriore anticipazione del 30% per l'annualità 2010 con riferimento ad entrambi i programmi di attività;

Visto il D.M. 16 agosto 2010, con il quale il Ministero dell'Economia e Finanze ha approvato la ripartizione tra le Regioni del finanziamento 2010 da destinare, tra l'altro, alle attività di miglioramento genetico del bestiame, assegnando all'Abruzzo euro 1.383.753,95;

Ravvisata l'opportunità di far precedere l'erogazione di ulteriori risorse dall'approvazione di un Programma Operativo 2008/2010, che prenda atto dei benefici arrecati agli Allevatori abruzzesi dalle prestazioni loro rese dall’A.R.A. nel triennio considerato;

Ritenuto a tal fine di stabilire che, per le attività di cui agli artt. 4 e 5 della Legge (Tenuta dei Libri Genealogici e dei Registri Anagrafici e Controlli della produttività animale):

-    le tipologie tecniche dei servizi da effettuare attengono alla Tenuta dei Libri genealogici e dei registri anagrafici delle diverse specie allevate ed al Controllo della produttività animale finalizzato al miglioramento genetico del bestiame allevato;

-    i tassi di contribuzione per ciascuna annualità corrispondono ai massimali indicati negli stessi articoli, e cioè il 100% per l'art. 4 e il 70% per l'articolo 5;

-    lo stanziamento disponibile per ciascuna annualità è quello iscritto nel pertinente capitolo di bilancio, risultando pari per il 2008 ad Euro 1.741.169,54, per il 2009 ad Euro 1.490.945,97, per il 2010 ad euro 1.383.753,95, in fase di accertamento di entrata;

-    i contributi all'ARA sono concessi mediante anticipazione a richiesta, fino al 80%, previa approvazione del progetto esecutivo, e saldo del 20%, previa presentazione di idonea rendicontazione;

-    le modalità di rendicontazione per le annualità 2009 e 2010 sono determinate in conformità all'allegato 1);

Ritenuto inoltre di stabilire quanto segue per gli interventi di cui all'art. 6 (Assistenza specialistica):

-    le tipologie tecniche di intervento attengono alle prestazioni di consulenza specialistica individuate dall'A.R.A. ex ante per l'intero triennio nel Progetto esecutivo presentato in data 27/05/2008, illustrate nel capitolo intitolato "Azioni", ed attengano pertanto a Igiene e benessere animale e Tracciabilità e qualità delle produzioni;

-    i tassi di contribuzione per ciascuna annualità corrispondono al massimale indicato nell'articolo 6, pari cioè al 100%;

-    lo stanziamento disponibile per ciascuna annualità è quello iscritto nei pertinenti capitoli di bilancio;

-    le priorità attengono all'erogazione delle prestazioni consulenziali a tutti gli allevatori abruzzesi, compresi quelli non aderenti all'ARA;

-    i contributi all'ARA sono concessi mediante anticipazione a richiesta, fino al 80%, previa approvazione del progetto esecutivo, e saldo del 20%, previa presentazione di idonea rendicontazione;

-    le modalità di rendicontazione per le annualità 2009 e 2010 sono determinate in conformità all'allegato 1);

Dato atto che per il triennio considerato non si attivano interventi ex art. 7 (Riproduzione animale);

Rilevato che in ogni caso le attività sopra enunciate dovevano e debbono svolgersi in conformità con la normativa regionale, nazionale e comunitaria, e in tal misura sono sostenibili e finanziabili;

Considerato che, per effetto delle innovazioni normative contenute nella L.r. n. 35 del 02/08/2010, sul Programma come sopra sinteticamente delineato non va acquisito il parere del Comitato Zootecnico Regionale di cui all'art. 11 della L.r;

Dato atto che può dirsi adempiuto il "Concerto" prescritto dall'art. 1 della L.r. n. 35 del 02/08/2010, in quanto nella formulazione del presente Programma si è tenuto conto della progettazione autonomamente proposta dalla predetta Associazione nel triennio considerato;

Dato atto che il Direttore regionale della Direzione Politiche agricole e di sviluppo rurale, forestale, caccia e pesca, emigrazione e il Dirigente del Servizio Attività Ittiche e Zootecniche, per quanto di rispettiva competenza, esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità sul presente provvedimento;

Tutto ciò premesso

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

-    di approvare il Programma operativo 2008/2010 di cui all'art. 10 della L.r. 3/3/2005 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni in conformità alle statuizioni specificate in premessa;

-    di stabilire in particolare che, per le attività di cui agli artt. 4 e 5 della Legge (Tenuta dei Libri Genealogici e dei Registri Anagrafici e Controlli della produttività animale):

1.   le tipologie tecniche dei servizi da effettuare attengono alla Tenuta dei Libri genealogici e dei registri anagrafici delle diverse specie allevate ed al Controllo della produttività animale finalizzato al miglioramento genetico del bestiame allevato;

2.   i tassi di contribuzione per ciascuna annualità corrispondono ai massimali indicati negli stessi articoli, e cioè il 100% per l'art. 4 e il 70% per l'articolo 5;

3.   lo stanziamento disponibile per ciascuna annualità è quello iscritto nel pertinente capitolo di bilancio, risultando pari per il 2008 ad Euro  1.741.169,54, per il 2009 ad Euro 1.490.945,97, per il 2010 ad euro 1.383.753,95, in fase di accertamento di entrata;

4.   i contributi all'ARA sono concessi mediante anticipazione a richiesta, fino al 80%, previa approvazione del progetto esecutivo, e saldo del 20%, previa presentazione di idonea rendicontazione;

5.   le modalità di rendicontazione per le annualità 2009 e 2010 sono determinate in conformità all'allegato 1);

-    di stabilire inoltre quanto segue per gli interventi di cui all'art. 6 (Assistenza specialistica):

1.   le tipologie tecniche di intervento attengono alle prestazioni di consulenza specialistica individuate dall'A.R.A. ex ante per l'intero triennio nel Progetto esecutivo presentato in data 27/05/2008, illustrate nel capitolo intitolato "Azioni", ed attengano pertanto a Igiene e benessere animale e Tracciabilità e qualità delle produzioni;

2.   i tassi di contribuzione per ciascuna annualità corrispondono al massimale indicato nell'articolo 6, pari cioè al 100%;

3.   lo stanziamento disponibile per ciascuna annualità è quello iscritto nei pertinenti capitoli di bilancio;

4.   le priorità attengono all'erogazione delle prestazioni consulenziali a tutti gli allevatori abruzzesi, compresi quelli non aderenti all'ARA;

5.   i contributi all'ARA sono concessi mediante anticipazione a richiesta, fino al 80%, previa approvazione del progetto esecutivo, e saldo del 20%, previa presentazione di idonea rendicontazione;

6.   le modalità di rendicontazione per le annualità 2009 e 2010 sono determinate in conformità all'allegato 1);

-    di dare atto che l'allegato 1) è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-    di dare mandato alle competenti strutture organizzative della Direzione Politiche agricole e di sviluppo rurale, forestale, caccia e pesca, emigrazione, di assumere i provvedimenti consequenziali, comprese la pubblicazione di esso in forma integrale sul sito sul sito internet della Direzione politiche agricole e di sviluppo rurale, forestale, caccia e pesca, emigrazione: www.regione.abruzzo.it/agricoltura e sul BURA e la comunicazione in via amministrativa all'ARA.

Segue allegato