GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che,

a)   con propria deliberazione 12 luglio 2005, n. 661/P, è stato approvato il Programma Operativo concernente - Determinazione dei criteri e definizione degli indirizzi in materia di procedure d'indennizzo ed erogazione delle provvidenze di cui alla legge regionale 23 ottobre, n. 15 recante "Interventi a sostegno delle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie" -;

b)   con successiva propria deliberazione 4 giugno 2007, n. 537/P, sono state apportate varianti al provvedimento sopra richiamato per quanto riguarda i tempi di presentazione delle domande di indennizzo da parte dei beneficiari;

c)   con ulteriore deliberazione 10 marzo 2008, n. 158/P, a seguito dell'insorgenza dell'anemia infettiva equina, sono state approvate le relative procedure d'indennizzo per i danni derivanti dall'abbattimento di capi, macellazioni o decesso di animali, nonché per mancato reddito dovuto a fermo d'impresa;

Atteso che con determinazioni dirigenziali n. DH4/195 e DH4/209, rispettivamente del 5 novembre 2009 e 24 novembre 2009 sono state approvate le liquidazioni delle domande ammissibili al finanziamento e gli elenchi delle domande istruite sfavorevolmente, come di seguito specificate:

-    domande ammissibili al finanziamento compensativo del danno per "abbattimento di capi, macellazioni o decesso di animali";

-    domande ammissibili al finanziamento compensativo del danno per "fermo d'impresa e mancato redditi;

-    domande istruite sfavorevolmente e non ammesse al finanziamento.

Preso atto che le istanze d'indennizzo presentate dagli imprenditori zootecnici interessati sono state complessivamente 199, mentre il numero delle misure d'indennizzo poste in liquidazione è stato pari a 164; mentre le domande escluse dal finanziamento pubblico assommano complessivamente a 51 delle quali ben 48 con la motivazione: "fuori termine".

Visto il Rapporto informativo, predisposto dall'Ufficio Tutela e Valorizzazione Produzioni Animali - Servizio Produzioni Agricole e Mercato - Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione di questa Giunta che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce, parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di potere approvare e fare proprio in ogni sua parte il suddetto Rapporto informativo e, in particolare, di:

-    di considerare ricevibili le domande presentate in virtù della deliberazione della Giunta regionale 10 marzo 2008, n. 158/P ed escluse dal finanziamento pubblico previsto dalla L.R. n. 15/2003 con la motivazione "fuori termine";

-    di modificare i termini di presentazione delle domande di indennizzo da parte dei beneficiari, così come stabiliti dalla suddetta deliberazione della Giunta regionale;

-    di allineare la scadenza delle domande di indennizzo per l'anemia infettiva degli equini a quanto già in essere per l'indennizzo dei danni indiretti subiti dal comparto bovino ed ovino di cui alla deliberazione della Giunta regionale 12 luglio 2005, n. 661/P, successivamente modificata con deliberazione 4 luglio 2007, n. 537/P: 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verifìcato l'evento dannoso;

Vista, anche, la legge regionale 30 maggio 1997, n. 53 recante "Interventi nel settore agricolo e agroalimentare" che, all'articolo 19, comma 2, prevede che "i programmi e le loro variazioni sono predisposti dal Settore Agricoltura e adottati dalla Giunta regionale, su proposta del componente la Giunta preposto al settore dopo aver acquisito il parere della commissione consiliare competente";

Ritenuto, quindi, di dovere acquisire, ai sensi della richiamata legge regionale n. 53/97, il parere della 3^ Commissione Consiliare per l'Agricoltura e, di stabilire, altresì, che qualora lo stesso sia favorevole e non comporti modifiche alla variante di che trattasi, la presente deliberazione deve intendersi definitivamente approvata ed il Dirigente responsabile del competente Servizio è autorizzato ad emanare gli atti successivi per la sua stessa operatività;

Ritenuto, inoltre, che il Servizio Coordinamento e Supporto, Affari Generali e B.U.R.A. della Regione Abruzzo debba essere autorizzato a pubblicare integralmente e con la massima urgenza il presente provvedimento ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza ed informazione ai cittadini;

Ritenuto, infine, che, per le motivazioni di cui sopra, il presente provvedimento debba essere pubblicato anche sul sito internet della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione: www.regione.abruzzo.it/agricoltura;

Dato atto, infine, che il Direttore regionale della Direzione Politiche Agricole, e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione apponendo la propria firma in calce al presente provvedimento ne ha attestato la regolarità tecnico-amministrativa e la legittimità della presente deliberazione, in quanto il Servizio produzioni Agricole e Mercato è privo del Dirigente;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

1.   di approvare e fare proprio in ogni sua parte il Rapporto informativo, predisposto dall'Ufficio Tutela e Valorizzazione Produzioni Animali - Servizio Produzioni Agricole e Mercato - Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione di questa Giunta che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce, parte integrante e sostanziale;

2.   di considerare ricevibili le domande presentate in virtù della deliberazione della Giunta regionale 10 marzo 2008, n. 158/P ed escluse dal finanziamento pubblico previsto dalla L.R. n. 15/2003 con la motivazione "fuori termine";

3.   di modificare i termini di presentazione delle domande di indennizzo da parte dei beneficiari, così come stabiliti dalla suddetta deliberazione della Giunta regionale;

4.   di allineare la scadenza delle domande di indennizzo per l'anemia infettiva degli equini a quanto già in essere per l'indennizzo dei danni indiretti subiti dal comparto bovino ed ovino di cui alla deliberazione della Giunta regionale 12 luglio 2005, n. 661/P, successivamente modificata con deliberazione 4 luglio 2007, n. 537/P: 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento dannoso;

5.   di acquisire, ai sensi della richiamata legge regionale n. 53/97, il parere della 3^ Commissione Consiliare per l'Agricoltura e, di stabilire, altresì, che qualora lo stesso sia favorevole e non comporti modifiche alla variante di che trattasi, la presente deliberazione deve intendersi definitivamente approvata ed il Dirigente responsabile del competente Servizio è autorizzato ad emanare gli atti successivi per la sua stessa operatività;

6.   di autorizzare il Servizio Coordinamento e Supporto, Affari Generali e B.U.R.A. della Regione Abruzzo a pubblicare integralmente e con la massima urgenza il presente provvedimento ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza ed informazione ai cittadini;

7.   di autorizzare, altresì, per le motivazioni di cui sopra, a pubblicare il presente provvedimento anche sul sito internet della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione: www.regione.abruzzo.it/agricoltura;

8.   di ritenere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il Rapporto informativo, predisposto dall'Ufficio Tutela e Valorizzazione Produzioni Animali - Servizio Produzioni Agricole e Mercato – Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione di questa Giunta, composto da sette facciate dattiloscritte.

Seguono allegati