PROVVEDIMENTO/AUTORIZZAZIONE UNICA   N. 135

DETERMINAZIONE N. DA13/312 Del  08/11/2010

L’AUTORITA’ COMPETENTE

(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)

Visto il D.Lgs. 387/03, concernente “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e in particolare l’art. 12 che:

-    al comma 3 sottopone ad Autorizzazione Unica la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;

-    allo stesso comma 3 stabilisce che l’Autorizzazione Unica è rilasciata dalla Regione nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico e la stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;

-    al comma 1 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo decreto;

-    al comma 4 dispone che l’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. 241/90 e s.m.i.;

VISTA la L.R. del 9 agosto 2006 n. 27 “Disposizioni in materia ambientale” che, all’art. 4, conferma la competenza della Regione al rilascio, al rinnovo e al riesame dell'autorizzazione di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 e demanda alla Giunta Regionale il compito di provvedere con propri atti alla definizione di criteri per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 351/07 e s.m.i. avente ad oggetto: D.Lgs. 387/03 concernente “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” che:

-    ha individuato quale Autorità Competente e struttura responsabile del provvedimento finale il “Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA” ora “Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA”,

-    ha istituito lo Sportello Regionale per l’Energia con relativi compiti e responsabilità nei procedimenti di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/03,

-    ha approvato l’Allegato A contenente i “Criteri ed indirizzi per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03”,

-    ha adottato la modulistica di riferimento per le istanze di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/03 di cui all’Allegato B;

Vista la nota del 26/01/2010, ns. prot. n. 2258/ENau del 04/02/2010, con la quale la Società R.EN.IT. S.r.l. con sede legale nel Comune di Giulianova, Via Traversa Nazario Sauro n.1 di seguito denominata “Proponente” nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, presentava domanda di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza  pari a 1.989,12 kWp da ubicarsi nel Comune di Teramo (TE) in località Castagneto, foglio n° 49 particelle n. 195, 197, 198, 232.

Vista la L.R. n. 11 del 05/05/2010 recante:”Modifiche ed integrazioni all’art. 4 (Autorizzazione unica per la realizzazione e l’esercizio degli impianti alimentati da fonte rinnovabile, rinnovi e/o adeguamenti impianti esistenti) della L.R. 9 agosto 2006, n. 27, recante: Disposizioni in materia ambientale”, pubblicata sul BURA n. 31 del 14/05/2010;

Dato atto che con la domanda di autorizzazione veniva presentato il progetto definitivo comprendente i seguenti elaborati tecnici:

-    Sintesi non tecnica datata 18/12/2009;

-    Relazione di progetto definitivo datata 03/11/2009;

-    Tav. 1 – TE02: Layout impianto;

-    Tav. 2 – TE02: Viste cabine elettriche e ingresso carraio;

-    Tav. 3 – TE02: Particolari struttura di sostegno pannelli;

-    Tav. 4 – TE02: Particolari recinzione;

-    Tav. 5 – TE02: Layout tubazioni interrate, suddivisione stringhe, quadri di campo e TVCC;

-    Tav. FV – TE02: Tavole cartografiche;

-    Tav. SCH – TE02: Schema elettrico impianto fotovoltaico;

-    Relazione geologica – idrogeologica datata aprile 2010;

e che gli stessi sono depositati agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’ Aria e SINA nonché allegati al presente provvedimento;

Preso atto della documentazione integrativa acquisita agli atti della conferenza dei servizi del 09/09/2010 nonché allegata al presente provvedimento:

-    Planimetria di dislocazione elettrodotto MT e cabina;

-    Progetto di elettrodotto MT per la connessione alla rete MT di Enel Distribuzione datato 22/03/2010;

Vista la nota prot. n. RA 158368 del 20/08/2010 con la quale si dava avvio al procedimento e contestualmente si convocava alla conferenza dei servizi per il giorno 09/09/2010;

Preso atto del verbale della conferenza dei servizi del 09/09/2010 da cui risulta la positiva conclusione del procedimento previa acquisizione dei pareri mancanti;

Vista la documentazione attestante la disponibilità da parte della R.EN.IT. S.r.l delle particelle interessate dall’impianto, dalle opere connesse e dalle infrastrutture indispensabili, ed in particolare:

1.   Contratto di locazione stipulato in data 17/08/2010 e registrato all’Agenzia delle Entrate-Ufficio di Giulianova al numero 362 serie 3 del 08/09/2010;

2.   Atto di costituzione di servitù di elettrodotto foglio 49 particella n° 406 stipulato in data 20/10/2010;

Preso atto che sono stati acquisiti agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA, i seguenti pareri e autorizzazioni:

a)   Giudizio favorevole n. 1529 del 29/06/2010 del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale;

b)   Nota prot. n. RA/127363 del 05/07/2010 del Servizio Ispettorato Provinciale per l’Agricoltura di Teramo: autorizzazione espianto e/o abbattimento piante di olivo;

c)   Nota prot. n. RA/166079 del 06/09/2010 del Servizio Ispettorato Provinciale per l’Agricoltura di Teramo: parere favorevole;

d)   nota prot. n. 74988 del 09/03/2010 della Provincia di Teramo – V Settore - Servizio Urbanistica-Pianificazione Territoriale: parere di compatibilità con le previsioni insediative del Piano Territoriale Provinciale di Teramo, con raccomandazioni;

e)   nota prot. n. 2595/III/GRP del 17/03/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per le Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise: nulla osta alla costruzione limitatamente all’elettrodotto interno al campo fotovoltaico, con condizioni;

f)    nota prot. n. 5092/III/GRP del 04/06/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per le Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise: nulla osta alla costruzione limitatamente alle parti di elettrodotto che non interferiscono con linee di telecomunicazioni, con condizioni;

g)   note prott. n. 5777 del 25/05/2010 e n. 9621 del 08/09/2010 del Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale di Teramo: parere favorevole con prescrizioni;

h)   note prott. n. 40310 del 19/07/2010 e n. 40872 del 21/07/2010 del Comune di Teramo – Settore V: parere favorevole all’attraversamento della strada comunale con linea in cavo aereo con condizioni;

i)    parere favorevole dal punto di vista igienico-sanitario del Comune di Teramo rilasciato in conferenza dei servizi del 09/09/2010;

j)    parere urbanistico favorevole con condizioni del Comune di Teramo rilasciato in conferenza dei servizi del 09/09/2010;

Dato atto che, sulla base di quanto riportato in narrativa, il Responsabile del Procedimento ritiene l’istruttoria favorevolmente conclusa poiché acquisiti i pareri di tutte le amministrazioni convocate nella conferenza dei servizi;

Dato atto che il rilascio dell’autorizzazione in oggetto costituisce, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, titolo a costruire ed esercire impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

AUTORIZZA

ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

La Società R.EN.IT. S.r.l con sede legale nel Comune di Giulianova in Via Traversa Nazario Sauro n. 1 di seguito denominata “Proponente” nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03 alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza  pari a 1.989,12 kWp da ubicarsi nel Comune di Teramo (TE) in località Castagneto, foglio n° 49 particelle n. 195, 197, 198, 232.

Art. 2

L’impianto e le opere connesse devono essere realizzate in conformità al progetto definitivo approvato nella conferenza dei servizi, allegato al presente provvedimento e depositato agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA.

La disponibilità del sito interessato dall’impianto, dalle opere connesse e dalle infrastrutture indispensabili deve permanere in capo alla R.EN.IT. S.r.l per tutta la durata dell’attività di produzione di energia da fonte rinnovabile, salvo voltura dell’autorizzazione.

Art. 3

L’autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni formulate nell’ambito del procedimento autorizzativo dalle Amministrazioni interessate e di seguito riportate, a pena di decadenza della stessa:

1.   prescrizioni del Comune di Teramo verbale conferenza dei servizi del 09/09/2010 - contestualmente alla comunicazione al Comune dell’inizio lavori, la  Società R.EN.IT. S.r.l è tenuta a presentare:

-    programma di massima di smantellamento dell’impianto che contenga i tempi e le modalità operative e il sistema di smaltimento. Tale programma dovrà essere aggiornato ogni qualvolta la ditta ritenga che le innovazioni normative intervenenti possano significativamente portare alla variazione dei sistemi di smantellamento e smaltimento. Nel programma la ditta dovrà inoltre prevedere i sistemi di ripristino dello status quo ante  del terreno oggetto dell’intervento; a tal fine la comunicazione di inizio lavori, presentata al Comune, dovrà contenere una dettagliata rilevazione fotografica del sito per i fini suddetti;

-    progetto dettagliato inerente la deviazione del fosso interpoderale, corrente alla sinistra orografica dell’area di intervento, specie nella zona a sud dove lo stesso è intercettato dal realizzando impianto;

-    progetto di sistemazione con programma di manutenzione annuale, anche esso a carico della ditta istante, delle strade vicinali di acceso e di interesse del sito del realizzando impianto, a norma del comma 3, della zona classificata G7 dall’articolo 11.6 delle vigenti norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Teramo che prevede l’esclusione della modifica del tracciato della sezione e degli elementi di arredo residui. Per gli effetti dovrà essere evitata la pavimentazione delle stesse con conglomerati bituminosi o cementati e, limitatamente alla viabilità con utilizzo carrabile a servizio di insediamenti non diversamente accessibili, contenimento di sterri e riporti.

-    il sito del realizzando impianto dovrà essere corredato dall’indicazione circa la presenza dell’impianto fotovoltaico e dovrà essere integrata, eventualmente la cartellonistica stradale previo programma da concordare con il Settore comunale deputato al servizio traffico.

2.   devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia di attraversamenti con linee di telecomunicazioni e l’elettrodotto non può essere messo in esercizio definitivo senza il preventivo nulla osta di competenza dell’Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni - prescrizioni del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni con note prott. n. 2595 III/GRP  del 17/03/2010 e n. 5092 III/GRP del 04/06/2010 ;

3.   prescrizioni del Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale di Teramo con note prott. n. 5777 del 25/05/2010 e n. 9621 del 08/09/2010: 

-    i movimenti di terra devono essere eseguiti in conformità al progetto;

-    durante i lavori devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisionali più idonei per garantire la stabilità dei terreni interessati dai lavori;

-    il materiale terroso di risulta, deve essere sistemato stabilmente in luoghi idonei e comunque nel rispetto del D.Lgs. n. 152/06 con particolare riguardo a quanto stabilito dall’art. 186;

-    deve essere garantito il regolare deflusso delle acque di scorrimento superficiali ed il generale regime idrico in modo da non arrecare i danni di cui all’art.1 del R.D.L. 30/12/1923 n. 3267, mentre le acque reflue devono essere smaltite nel rispetto del D.Lgs. 152/06;;

-    a lavori ultimati bisogna provvedere a rinverdire tutte le parti di terreno smosso mediante semina di idonei miscugli di specie arboree;

4.   per le strutture delle cabine, si raccomanda l’uso di elementi prefabbricati con tetti a due falde, conformemente a quanto previsto dall’Enel con prescrizione DG 10061 – Ed.5 - Gennaio 2007, prevedendo un rivestimento in cotto o laterizio (coppi o tegole) e opportune rifiniture delle pareti esterne oltre all’utilizzo di opere di mitigazione di impatto visivo (alberature, siepi, ecc.) onde meglio inserirle all’interno del contesto agricolo circostante -raccomandazioni della Provincia di Teramo - V Settore – Servizio Urbanistica e Pianificazione Territoriale con nota prot. n. 74988  del 09/03/2010;

5.   il cavo aereo deve essere posto ad una altezza dal piano viabile non inferiore a ml. 6,00: prescrizione del Comune di Teramo – Settore V con nota prot. n. 40310 del 19/07/2010;

6.   obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto nonché di procedere, a garanzia di tale adempimento:

- alla stipula di una polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) o al versamento di un deposito cauzionale a favore del Comune interessato pari ad almeno il 2% dell’investimento dell’intervento previsto da effettuarsi al momento della comunicazione di inizio dei lavori; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale a semplice richiesta scritta del beneficiario;

7.   obbligo di corrispondere sin dall’attivazione dell’impianto l’importo relativo alla compensazione ambientale secondo i criteri che saranno definiti dalla Regione ai sensi della L.R. 27/06;

8.   obbligo di tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e dai lavori;

9.   il Proponente deve rispettare le vigenti normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto;

Art. 4

L’inizio dei lavori per la realizzazione dell’impianto e delle opere connesse all’esercizio dello stesso deve essere effettuato entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente provvedimento, a pena di decadenza dell’autorizzazione unica.

E’ fatto obbligo al proponente di comunicare all’Autorità Competente e al Comune interessato la data di inizio lavori nonché quella di ultimazione.

Quindici giorni dopo la conclusione dei lavori il Legale Rappresentate della società deve inviare all’Autorità Competente e al Comune interessato certificato di collaudo redatto dal Direttore dei Lavori attestante la conformità dell’opera realizzata al progetto approvato.

Quindici giorni prima dell’entrata in esercizio dell’impianto ne deve essere data comunicazione  all’Autorità Competente e al Sindaco del Comune interessato.

Art. 5

Il Proponente deve inviare all’Autorità Competente, a mezzo raccomandata A.R. entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati di funzionamento dell’impianto e i dati certificati dell’energia prodotta nonché qualsiasi altra informazione inerente l’impianto, il suo funzionamento e la produzione di energia su richiesta del Servizio Regionale stesso.

Il Proponente ha l’obbligo di comunicare immediatamente al Sindaco del Comune di Teramo (TE) e al Responsabile del Procedimento eventuali interruzioni e/o malfunzionamenti degli impianti e situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza.

Art.6

La mancata ottemperanza degli obblighi riportati negli articoli precedenti comporta la contestuale decadenza della presente autorizzazione.

Art. 7

Al fine di consentire l’attività di raccolta dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio dell’impianto la R.EN.IT. S.r.l. dovrà consentire al personale della Regione Abruzzo o da essa delegato il libero accesso all’impianto stesso.

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell’impianto fanno capo agli organi preposti ciascuno nell’ambito delle proprie competenze.

Art. 8

La presente Autorizzazione Unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell’impianto, salvo richiesta di proroga e durata quinquennale relativamente all’esercizio del medesimo.

Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio, il proponente è tenuto a presentare apposita domanda allo Sportello Regionale per l’Energia almeno tre mesi prima della data di scadenza della autorizzazione. Nelle more dell’adozione del provvedimento di rinnovo l’esercizio degli impianti può continuare anche dopo la scadenza dell’autorizzazione alle stesse condizioni previste dal presente provvedimento.

Ogni modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente comunicata allo S.R.E. che entro 30 giorni ne dà comunicazione in caso di modifica sostanziale ovvero aggiorna l’autorizzazione e le relative condizioni in caso di modifica non sostanziale.

Art. 9

a)   Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla Società R.EN.IT. S.r.l con sede legale nel Comune di Giulianova in Via Traversa Nazario Sauro n. 1;

b)   Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti  nel procedimento autorizzatorio e al B.U.R.A.; quest’ultimo procederà alla pubblicazione dell’oggetto e dell’art. 1 del dispositivo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Dirigente del Servizio

Dott.ssa Iris Flacco