Il Commissario Delegato per la Ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 7 aprile 2009, avente ad oggetto «Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009»;

Visto l'art. 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 e l'art. 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833/09 con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo, già Commissario delegato per le attività di cui all'art. 4, comma 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio adottate per superare il contesto emergenziale;

Visto l'art. 1 comma 4 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 3820 del 12 novembre 2009, recante misure dirette ad assicurare, per l'anno accademico 2009– 2010, servizi di mobilità agli studenti iscritti presso le Facoltà dell'Università degli Studi dell'Aquila, attraverso apposite corse dedicate con impegno di spesa pari a €. 5 milioni a valere sulle risorse assegnate al Commissario Delegato a fronte dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 14 , comma 1 del decreto legge n. 39/2009;

Vista la relazione del 27.7.2010 trasmessa al Commissario delegato avente ad oggetto, anche,  l'attività posta in essere in attuazione della misura prevista dalla predetta O.P.C.M. n. 3820 del 12 novembre 2009;

Visto l'art. 7 dell'O.P.C.M. 3898 del 17 settembre 2010, pubblicata sulla G.U. n. 229 del 30 settembre 2010, che, anche per l'anno accademico 2010 – 2011, dispone la medesima misura a favore degli studenti dell'Università dell'Aquila, con un impegno di spesa di 1.500.000,00 euro a valere sulle economie derivanti dai fondi già stanziati per la medesima finalità dall'art. 1 comma 5 della citata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009;

Considerato che, ai sensi del citato art. 7, i predetti servizi di trasporto sono organizzati in sinergia tra l'Università dell'Aquila e il Commissario delegato – Presidente della Regione Abruzzo secondo funzioni e compiti stabiliti nel secondo e terzo comma;

Atteso che, in base della predette disposizioni, l'Università dell'Aquila è competente al rilascio delle tessere (documenti che abilitano ad usufruire del servizio di trasporto) nonché alla gestione del servizio di prenotazione delle corse e di trasmissione dei dati e delle informazioni necessarie alla programmazione delle stesse, mentre al Commissario Delegato spetta il compito di affidare i servizi di trasporto dedicato mediante contratti di noleggio di autobus con conducente ad imprese autorizzate in base alla legge n. 218/2003, al costo sociale di €. 1,10 a chilometro, mediante modalità organizzative approvate con provvedimento del medesimo Commissario delegato;

Ritenuto di dover organizzare il servizio di trasporto secondo modalità operative che assicurino, al pari da quanto posto in essere nel corso del precedente anno, trasparenza, qualità ed efficacia del servizio da erogare;

Considerato che, sulla base dei monitoraggi effettuati nel corso della prima edizione, anche per questo secondo anno si prevede di effettuare un numero di collegamenti verso le Facoltà non inferiore a 22 linee giornaliere con un potenziale di viaggiatori anche superiore ai 121 mila trasportati lo scorso anno;

Preso atto che, con lettera prot. n. 21662 – U/SGE del 28 settembre 2010 è stato avviata la procedura diretta ad assicurare al servizio di trasporto la più ampia partecipazione dei noleggiatori operanti nelle zone interessate dai collegamenti verso le Facoltà, in questo modo chiedendo la disponibilità a prestare i propri servizi di noleggio alle condizioni stabilite dall'art. 7 dell'O.P.C.M.: in particolare, al costo sociale di 1,10 euro a chilometro;

Ritenuto di poter confermare alcune delle modalità operative già sperimentate con esito positivo lo scorso anno, disponendo, al contempo, alcuni correttivi e miglioramenti diretti a rendere più ordinata e sistematica la turnazione dei noleggiatori, a valorizzare i livelli qualitativi del servizio nonché ad assicurare una migliore gestione delle criticità che, durante l'anno, possono emergere prestando di conseguenza particolare attenzione all'adeguata disponibilità di mezzi da parte dei vettori;

Considerata l'urgenza di provvedere essendo stati già avviati i corsi universitari ed essendo iniziate le lezioni accademiche ancor prima della pubblicazione dell'O.P.C.M. 3898 del 17 settembre 2010 sulla Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2010 ;

DECRETA

ART. 1

(Oggetto)

1.   Il presente regolamento, in attuazione dell’art. 7, comma 3 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 3898 del 17 settembre 2010, di seguito Ordinanza, disciplina i criteri e le modalità di svolgimento dei servizi di mobilità dedicati agli studenti iscritti presso le Facoltà dell'Università degli Studi dell'Aquila per l'anno accademico 2010 – 2011. 

ART. 2

(Servizi universitari )

1.   I servizi di mobilità, di seguito anche servizi universitari, sono servizi di noleggio di autobus con conducente impiegati con corse dedicate per assicurare il collegamento tra il luogo di residenza o domicilio degli studenti universitari e le sedi della Facoltà dell'Università degli studi dell'Aquila.

2.   In particolare i servizi assicurano, nel corso dell’anno accademico 2010/2011, e nel periodo di apertura delle Facoltà i seguenti collegamenti:

1)   LINEA TERAMO/BAZZANO;

2)   LINEA MARTINSICURO/GIULIANOVA/L'AQUILA;

3)   LINEA SILVI/L'AQUILA;

4)   LINEA ROSETO/L'AQUILA;

5)   LINEA PESCARA/L'AQUILA;

6)   LINEA MONTESILVANO/L'AQUILA;

7)   LINEA CHIETI/L'AQUILA;

8)   LINEA SAN SALVO/L'AQUILA;

9)   LINEA LANCIANO/L'AQUILA transito a Bazzano;

10) LINEA ORTONA/L'AQUILA;

11) LINEA SULMONA/L'AQUILA;

12) LINEA AVEZZANO/BAZZANO;

13) LINEA AIELLI/L'AQUILA;

14) LINEA LECCE DEI MARSI/L'AQUILA;

15) LINEA FROSINONE/L'AQUILA;

16) LINEA CASSINO/L'AQUILA;

17) LINEA ATINA-SORA/L'AQUILA;

18) LINEA BALSORANO/L'AQUILA;

19) LINEA RIETI/L'AQUILA;

20) LINEA VILLAVALLELONGA/L'AQUILA;

21) LINEA CARSOLI/L'AQUILA;

22) LINEA VILLA S. MARIA/L'AQUILA.

3.   Durante l’anno possono essere istituiti nuovi servizi universitari in ragione di una valutazione che abbia riguardo ai costi e ai benefici dell’attivazione, nel caso in cui vi sia stata una specifica e motivata domanda di collegamento da parte dell'Università dell'Aquila e un congruo numero di richieste effettuate dagli studenti.

4.   In ogni caso la spesa complessiva dei servizi istituiti ai sensi del presente regolamento non può superare la somma stanziata dall'art. 7 comma 4 dell'Ordinanza.

ART. 3

(Accesso ai servizi universitari)

1.   Possono accedere ai servizi universitari di cui all’art. 2 soltanto gli studenti iscritti all'Università dell'Aquila, nell'anno accademico 2010/2011, in possesso della tessera universitaria rilasciata dall’Università medesima.

2.   La tessera contraddistinta da un numero progressivo a cinque cifre e la lettera U finale deve essere in corso di validità per l’anno accademico 2010/2011 e sul retro deve indicare il collegamento dichiarato dallo studente al momento del suo rilascio e coincidente con la località di residenza o domicilio e la sede delle lezioni.

3.   La tessera abilita a salire soltanto sui mezzi impiegati dal noleggiatore ai cui sia stato affidato il servizio universitario che effettua il collegamento indicato sul retro.

4.   Il possessore della tessera può servirsi anche dei mezzi immessi sulle linee gestite dall’A.R.P.A. s.p.a. a condizione che nel programma di esercizio di quest’ultima sia compreso in tutto o in parte il collegamento indicato sul retro. In questo caso la tessera abilita a servirsi della linea di concessione regionale soltanto per il tratto che collega le località di origine con quella di destinazione del collegamento indicato sul retro.

ART. 4

(Modalità di affidamento dei servizi di mobilità)

1.   I servizi universitari sono affidati con contratti di noleggio stipulati a seguito della procedura di cui al successivo articolo 7, dal Commissario Delegato e dalle aziende di trasporto di persone, di seguito noleggiatori, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di noleggio di autobus con conducente e inseriti nell'elenco dei noleggiatori che abbiano dichiarato la propria disponibilità ad effettuare il servizio al costo sociale di 1,10 euro a chilometro, come stabilito dall'Ordinanza, nonché il rispetto dei contenuti previsti nel contratto.

ART. 5

(Contenuto del contratto)

1.   Il contratto di noleggio stipulato ai sensi del precedente articolo contiene, oltre l'indicazione del percorso, degli orari nonché della sede della rimessa dei mezzi, l’espressa adesione dei noleggiatori alle modalità organizzative come definite dal presente regolamento e dirette a garantire il principio di rotazione tra i diversi operatori, qualora interessati a fornire il proprio servizio in uno stesso bacino di traffico.

2.   Nel contratto il noleggiatore si obbliga a garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza e qualità del servizio con riguardo al numero dei mezzi da impiegare, all’anno di immatricolazione dei medesimi e al numero dei posti disponibili che, in relazione a ciascun collegamento, deve essere congruo a quello degli utenti da trasportare.

3.   In particolare, per ciascun collegamento dovrà essere assicurata la disponibilità di due autobus con anno di immatricolazione non inferiore al 2003. Per i servizi universitari oggetto del primo, iniziale affidamento, almeno uno dei mezzi da impiegare deve avere una lunghezza non inferiore a dodici metri mentre l'altro deve avere una lunghezza non inferiore a nove metri.

4.   Per disponibilità dei mezzi si intende, a norma dell’art. 2 comma 5 della L. 218/2003, il legittimo possesso conseguente ad acquisto in proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, vendita con patto di riservato dominio.

5.   Sono cause di risoluzione del contratto per inadempimento del noleggiatore l’inosservanza della normativa sul noleggio, la mancanza dei requisiti del personale viaggiante e il mancato rispetto dei requisiti richiesti a garanzia della qualità e sicurezza del servizio.

6.   All'atto della sottoscrizione del contratto di noleggio, l'azienda di trasporto deve presentare il Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità ai sensi di legge nonché copia dei libretti di circolazione degli autobus che intende impiegare.

ART. 6

(Corrispettivo del contratto)

1.   Il servizio universitario oggetto del contratto di noleggio viene remunerato in ragione del costo di euro 1,10, più Iva, stabilito dall'art. 7 dell'O.P.C.M. 3898 per il numero dei chilometri – giorno di ogni singola linea.

2.   E' riconosciuto, altresì, un contributo forfetario pari a euro 0,30 per km, più Iva, a titolo di rimborso delle spese sostenute per il trasferimento dei mezzi, qualora la distanza tra la rimessa autorizzata e indicata nel contratto per ciascun collegamento e la località di origine della linea del servizio di trasporto non sia inferiore a 30 km e superiore a 70 km.

3.   Al pagamento del corrispettivo stabilito nel contratto si provvede dietro presentazione della dichiarazione dei chilometri percorsi nonché della fattura che indichi il numero del contratto e il periodo di riferimento nonché del DURC relativo al periodo in cui è stato effettuato il servizio.

4.   La liquidazione del corrispettivo è in ogni caso subordinata alle verifiche e ai controlli di cui all’ art. 9.

ART. 7

(Articolazioni dei servizi universitari)

1.   Ai fini del loro affidamento, i servizi universitari di cui all'art. 2 comma 2 sono distribuiti in sette bacini: cinque della regione Abruzzo individuati nella provincia di Teramo, di Pescara, di L'Aquila e nel bacino Lanciano – Vasto e due della regione Lazio, coincidenti con la provincia di Rieti e di Frosinone.

2.   Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 4, i servizi universitari facenti parte dello stesso bacino sono affidati ai noleggiatori inseriti nell'elenco di cui all'art. 4, comma 2 che risultino avere sede legale o operativa nel medesimo bacino.

3.   Qualora nel medesimo bacino, i noleggiatori inseriti nell'elenco bacino siano in numero maggiore dei servizi universitari, l'affidamento avviene a rotazione bimestrale sulla base di un calendario assegnato con sorteggio pubblico.

4.   Nel caso in cui, nel medesimo bacino, il numero dei noleggiatori risulti minore o pari al numero dei servizi universitari e, alcuni di questi coincidano in tutto o in parte con i collegamenti già esistenti serviti da linee del trasporto pubblico locale, si procede all'affidamento dei servizi coincidenti in tutto o in parte con le linee di tpl alle aziende che già effettuano il collegamento, purché inserite nell'elenco di cui all'art. 4, mentre gli altri servizi sono assegnati con le modalità previste nel presente articolo.

5.   In ogni caso i servizi universitari coincidenti in tutto o in parte con le linee di TPL sono effettuati utilizzando autobus ulteriori rispetto a quelli immessi sulla linea di TPL.

6.   Qualora nel corso del primo iniziale affidamento, il responsabile del procedimento di cui al successivo art. 8 accerti, anche per uno soltanto dei collegamenti istituiti, l’esistenza di condizioni che consentano di svolgere il servizio universitario con mezzi di dimensioni inferiori ai nove metri, può autorizzarne l’utilizzo anche nel corso della vigenza del contratto, fermo restando che per i successivi affidamenti sono invitati a partecipare al sorteggio anche i noleggiatori che, a ragione della mancata disponibilità di mezzi di dimensioni inferiori ai nove metri, sono stati inizialmente esclusi dal primo affidamento.

ART. 8

(Responsabile del procedimento)

1.   Il Coordinatore del Tavolo per i Trasporti e la Viabilità istituito presso la Struttura di Gestione dell'Emergenza - S.G.E., ai sensi del Decreto del Commissario Delegato n. 1 del 1° febbraio 2009, è individuato quale responsabile delle procedure amministrative e operative connesse e conseguenti all'attuazione del presente regolamento.

2.   Con cadenza trimestrale e in ogni caso a richiesta del Commissario delegato il responsabile è tenuto a trasmettere una relazione contenente la descrizione delle azione e degli interventi resi nell'ambito delle medesime.

ART. 9

(Vigilanza e controlli)

1.   Il coordinatore del Tavolo per i Trasporti e la Viabilità istituito presso la Struttura di Gestione dell'Emergenza - S.G.E. nomina, fra i componenti del Tavolo, le persone incaricate ad effettuare i controlli sulla regolarità dei servizi universitari e sul rispetto del presente regolamento.

2.   Il coordinatore può, qualora lo ritenga necessario, integrare il gruppo preposto al controllo con personale dipendente della Direzione Regionale Trasporti, Mobilità, Infrastrutture e logistica.

ART.10

(Copertura Finanziaria)

1.   Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto si fa fronte con lo stanziamento, previsto dall’art. 7, comma 4 dell’Ordinanza n. 3898/2010, di euro 1.500.000,00, quali economie derivanti dai fondi già assegnati per la medesima finalità dall’art. 1, comma 5 dell’O.P.C.M. 3820 del 12 novembre 2009.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo e nella sezione “Ricostruzione”del sito internet della Regione Abruzzo.

Le disposizioni del presente decreto hanno decorrenza immediata.

L’Aquila, 29.10.2010

Il Commissario Delegato per la Ricostruzione

Presidente della Regione Abruzzo

Dott. Gianni Chiodi