Il Commissario Delegato per la
Ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 6 aprile 2009, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 7 aprile 2009,
avente ad oggetto «Dichiarazione dello
stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno
interessato la provincia di L'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo il
giorno 6 aprile 2009»;
Visto l'art. 1 del decreto legge 30 dicembre 2009,
n. 195, convertito con modificazioni
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 e l'art. 1 dell'Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3833/09 con cui si dispone che il Presidente
della regione Abruzzo, già Commissario delegato per le attività di cui all'art. 4, comma 2 del decreto legge 28
aprile 2009, n. 39 convertito con
modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 assume le funzioni di
Commissario delegato per la ricostruzione dei territori
colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1°
febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i
poteri e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio adottate
per superare il contesto emergenziale;
Visto l'art. 1 comma 4 dell’Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 3820 del 12 novembre 2009, recante
misure dirette ad assicurare, per l'anno accademico 2009– 2010, servizi di
mobilità agli studenti iscritti presso le Facoltà dell'Università degli Studi dell'Aquila, attraverso apposite corse dedicate con impegno di spesa pari a €. 5 milioni a valere sulle risorse
assegnate al Commissario Delegato a fronte dell'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 14 , comma 1 del decreto legge n. 39/2009;
Vista la relazione del 27.7.2010 trasmessa al
Commissario delegato avente ad oggetto, anche,
l'attività posta in essere in
attuazione della misura prevista dalla predetta O.P.C.M. n. 3820 del 12
novembre 2009;
Visto l'art. 7 dell'O.P.C.M. 3898 del 17 settembre
2010, pubblicata sulla G.U. n. 229 del 30 settembre 2010, che, anche per l'anno
accademico 2010 – 2011, dispone la medesima misura a favore degli studenti
dell'Università dell'Aquila, con un
impegno di spesa di 1.500.000,00 euro a valere sulle economie derivanti dai
fondi già stanziati per la medesima finalità
dall'art. 1 comma 5 della citata
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre
2009;
Considerato che, ai sensi del citato art. 7, i predetti servizi di trasporto sono
organizzati in sinergia tra l'Università
dell'Aquila e il Commissario delegato – Presidente della Regione Abruzzo
secondo funzioni e compiti stabiliti nel secondo e terzo comma;
Atteso che, in base della predette disposizioni,
l'Università dell'Aquila è
competente al rilascio delle tessere (documenti che abilitano
ad usufruire del servizio di trasporto) nonché alla gestione del servizio di
prenotazione delle corse e di trasmissione dei dati e delle informazioni
necessarie alla programmazione delle stesse, mentre al Commissario Delegato
spetta il compito di affidare i
servizi di trasporto dedicato mediante contratti di noleggio di autobus con
conducente ad imprese autorizzate in base alla legge n. 218/2003, al costo
sociale di €. 1,10 a
chilometro, mediante modalità
organizzative approvate con provvedimento del medesimo Commissario delegato;
Ritenuto
di dover organizzare il servizio di trasporto secondo modalità operative che assicurino, al pari da quanto
posto in essere nel corso del precedente anno, trasparenza, qualità ed efficacia del servizio da erogare;
Considerato che, sulla base dei monitoraggi effettuati nel corso della prima edizione,
anche per questo secondo anno si prevede di effettuare un numero di
collegamenti verso le Facoltà non inferiore a 22 linee giornaliere con un
potenziale di viaggiatori anche superiore ai 121 mila trasportati lo scorso
anno;
Preso atto che, con lettera prot. n. 21662 – U/SGE
del 28 settembre 2010 è stato avviata la procedura diretta ad assicurare al
servizio di trasporto la più ampia partecipazione dei noleggiatori operanti
nelle zone interessate dai collegamenti verso le Facoltà, in questo modo
chiedendo la disponibilità a
prestare i propri servizi di noleggio alle condizioni stabilite dall'art. 7 dell'O.P.C.M.: in particolare, al
costo sociale di 1,10 euro a chilometro;
Ritenuto
di poter confermare alcune delle modalità
operative già sperimentate con esito
positivo lo scorso anno, disponendo,
al contempo, alcuni correttivi e miglioramenti diretti a rendere più ordinata e
sistematica la turnazione dei noleggiatori, a valorizzare i livelli qualitativi del servizio nonché ad assicurare una
migliore gestione delle criticità che, durante l'anno, possono emergere prestando
di conseguenza particolare attenzione all'adeguata disponibilità di mezzi da parte dei vettori;
Considerata l'urgenza di provvedere essendo stati
già avviati i corsi universitari ed essendo iniziate le lezioni accademiche
ancor prima della pubblicazione dell'O.P.C.M. 3898 del 17 settembre 2010 sulla
Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2010 ;
DECRETA
ART. 1
(Oggetto)
1. Il
presente regolamento, in attuazione dell’art. 7, comma 3 dell’Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 3898 del 17 settembre 2010, di seguito Ordinanza, disciplina i criteri
e le modalità di svolgimento dei
servizi di mobilità dedicati agli
studenti iscritti presso le Facoltà
dell'Università degli Studi
dell'Aquila per l'anno accademico 2010 – 2011.
ART. 2
(Servizi universitari
)
1. I
servizi di mobilità, di seguito anche servizi universitari,
sono servizi di noleggio di autobus con conducente impiegati con corse dedicate
per assicurare il collegamento tra il luogo di residenza o domicilio degli
studenti universitari e le sedi della Facoltà dell'Università degli studi dell'Aquila.
2. In
particolare i servizi assicurano, nel corso dell’anno accademico 2010/2011, e
nel periodo di apertura delle Facoltà i seguenti collegamenti:
1) LINEA
TERAMO/BAZZANO;
2) LINEA
MARTINSICURO/GIULIANOVA/L'AQUILA;
3) LINEA
SILVI/L'AQUILA;
4) LINEA
ROSETO/L'AQUILA;
5) LINEA
PESCARA/L'AQUILA;
6) LINEA
MONTESILVANO/L'AQUILA;
7) LINEA
CHIETI/L'AQUILA;
8) LINEA
SAN SALVO/L'AQUILA;
9) LINEA
LANCIANO/L'AQUILA transito a Bazzano;
10) LINEA
ORTONA/L'AQUILA;
11) LINEA
SULMONA/L'AQUILA;
12) LINEA
AVEZZANO/BAZZANO;
13) LINEA
AIELLI/L'AQUILA;
14) LINEA
LECCE DEI MARSI/L'AQUILA;
15) LINEA
FROSINONE/L'AQUILA;
16) LINEA
CASSINO/L'AQUILA;
17) LINEA
ATINA-SORA/L'AQUILA;
18) LINEA
BALSORANO/L'AQUILA;
19) LINEA
RIETI/L'AQUILA;
20) LINEA
VILLAVALLELONGA/L'AQUILA;
21) LINEA
CARSOLI/L'AQUILA;
22) LINEA
VILLA S. MARIA/L'AQUILA.
3. Durante
l’anno possono essere istituiti nuovi servizi universitari
in ragione di una valutazione che abbia riguardo ai costi e ai benefici
dell’attivazione, nel caso in cui vi sia stata una specifica e motivata domanda
di collegamento da parte dell'Università
dell'Aquila e un congruo numero di richieste effettuate dagli studenti.
4. In
ogni caso la spesa complessiva dei servizi istituiti ai sensi del presente regolamento non può
superare la somma stanziata dall'art. 7 comma 4 dell'Ordinanza.
ART. 3
(Accesso ai servizi universitari)
1. Possono
accedere ai servizi universitari di
cui all’art. 2 soltanto gli studenti iscritti
all'Università dell'Aquila,
nell'anno accademico 2010/2011, in possesso della tessera universitaria rilasciata dall’Università medesima.
2. La
tessera contraddistinta da un numero progressivo a cinque cifre e la lettera U finale deve essere
in corso di validità per l’anno accademico 2010/2011 e sul retro deve indicare
il collegamento dichiarato dallo studente al momento del suo rilascio e
coincidente con la località di residenza o domicilio e la sede delle lezioni.
3. La
tessera abilita a salire soltanto
sui mezzi impiegati dal noleggiatore ai cui sia stato affidato il servizio
universitario che effettua il
collegamento indicato sul retro.
4. Il
possessore della tessera può servirsi anche dei mezzi immessi sulle linee
gestite dall’A.R.P.A. s.p.a. a condizione che nel programma di esercizio di
quest’ultima sia compreso in tutto o in parte il collegamento indicato sul
retro. In questo caso la tessera abilita a servirsi della linea di concessione
regionale soltanto per il tratto che collega le località di origine con quella
di destinazione del collegamento indicato sul retro.
ART. 4
(Modalità
di affidamento dei servizi di mobilità)
1. I
servizi universitari sono affidati
con contratti di noleggio stipulati a seguito
della procedura di cui al successivo articolo 7, dal Commissario Delegato e
dalle aziende di trasporto di persone, di seguito
noleggiatori, in possesso dei requisiti
previsti dalla normativa in materia di noleggio di autobus con conducente e
inseriti nell'elenco dei
noleggiatori che abbiano dichiarato la propria disponibilità
ad effettuare il servizio al costo sociale di 1,10 euro a chilometro, come
stabilito dall'Ordinanza, nonché il
rispetto dei contenuti previsti nel contratto.
ART. 5
(Contenuto del contratto)
1. Il
contratto di noleggio stipulato ai sensi del precedente articolo contiene,
oltre l'indicazione del percorso, degli orari nonché della sede della rimessa
dei mezzi, l’espressa adesione dei noleggiatori alle modalità organizzative come definite
dal presente regolamento e dirette a garantire il principio di rotazione tra i
diversi operatori, qualora interessati a fornire il proprio servizio in uno
stesso bacino di traffico.
2. Nel
contratto il noleggiatore si obbliga a garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza e qualità
del servizio con riguardo al numero dei mezzi da impiegare, all’anno di
immatricolazione dei medesimi e al numero dei posti disponibili che, in
relazione a ciascun collegamento, deve essere congruo a quello degli utenti da
trasportare.
3. In
particolare, per ciascun collegamento dovrà essere assicurata la disponibilità di due autobus con anno di immatricolazione non
inferiore al 2003. Per i servizi
universitari oggetto del primo, iniziale affidamento, almeno uno dei mezzi da
impiegare deve avere una lunghezza non inferiore a dodici metri mentre l'altro
deve avere una lunghezza non inferiore a nove metri.
4. Per
disponibilità dei mezzi si intende, a norma dell’art. 2 comma 5 della L.
218/2003, il legittimo possesso conseguente ad acquisto in proprietà,
usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, vendita con patto di riservato
dominio.
5. Sono
cause di risoluzione del contratto per inadempimento del noleggiatore
l’inosservanza della normativa sul noleggio, la mancanza dei requisiti del personale viaggiante e il mancato rispetto
dei requisiti richiesti a garanzia
della qualità e sicurezza del
servizio.
6. All'atto
della sottoscrizione del contratto di noleggio, l'azienda di trasporto deve
presentare il Documento Unico di regolarità
contributiva (DURC) in corso di validità
ai sensi di legge nonché copia dei libretti di circolazione degli autobus che
intende impiegare.
ART. 6
(Corrispettivo del contratto)
1. Il
servizio universitario oggetto del
contratto di noleggio viene remunerato in ragione del costo di euro 1,10, più
Iva, stabilito dall'art. 7
dell'O.P.C.M. 3898 per il numero dei chilometri – giorno di ogni singola linea.
2. E'
riconosciuto, altresì, un contributo forfetario pari a euro 0,30 per km, più
Iva, a titolo di rimborso delle
spese sostenute per il trasferimento dei mezzi, qualora la distanza tra la
rimessa autorizzata e indicata nel contratto per ciascun collegamento e la
località di origine della linea del
servizio di trasporto non sia inferiore a 30 km e superiore a 70 km.
3. Al
pagamento del corrispettivo stabilito
nel contratto si provvede dietro presentazione della dichiarazione dei
chilometri percorsi nonché della fattura che indichi il numero del contratto e
il periodo di riferimento nonché del DURC relativo al periodo in cui è stato effettuato
il servizio.
4. La
liquidazione del corrispettivo è in ogni caso subordinata alle verifiche e ai
controlli di cui all’ art. 9.
ART. 7
(Articolazioni dei servizi universitari)
1. Ai
fini del loro affidamento, i servizi universitari
di cui all'art. 2 comma 2 sono distribuiti
in sette bacini: cinque della regione Abruzzo individuati nella provincia di
Teramo, di Pescara, di L'Aquila e nel bacino Lanciano – Vasto e due della
regione Lazio, coincidenti con la provincia di Rieti e di Frosinone.
2. Fermo
restando quanto previsto dal successivo comma 4, i servizi universitari facenti parte dello stesso bacino sono
affidati ai noleggiatori inseriti
nell'elenco di cui all'art. 4, comma 2 che risultino avere sede legale o
operativa nel medesimo bacino.
3. Qualora
nel medesimo bacino, i noleggiatori inseriti
nell'elenco bacino siano in numero maggiore dei servizi universitari,
l'affidamento avviene a rotazione bimestrale sulla base di un calendario
assegnato con sorteggio pubblico.
4. Nel
caso in cui, nel medesimo bacino, il numero dei noleggiatori risulti minore o
pari al numero dei servizi universitari
e, alcuni di questi coincidano in tutto o in parte con i collegamenti già
esistenti serviti da linee del
trasporto pubblico locale, si procede all'affidamento dei servizi coincidenti
in tutto o in parte con le linee di tpl alle aziende che già effettuano il
collegamento, purché inserite
nell'elenco di cui all'art. 4, mentre gli altri servizi sono assegnati con le
modalità previste nel presente
articolo.
5. In
ogni caso i servizi universitari
coincidenti in tutto o in parte con le linee di TPL sono effettuati utilizzando
autobus ulteriori rispetto a quelli immessi sulla linea di TPL.
6. Qualora
nel corso del primo iniziale affidamento, il responsabile del procedimento di
cui al successivo art. 8 accerti, anche per uno soltanto dei collegamenti
istituiti, l’esistenza di condizioni che consentano di svolgere il servizio
universitario con mezzi di dimensioni inferiori ai nove metri, può autorizzarne
l’utilizzo anche nel corso della vigenza del contratto, fermo restando che per
i successivi affidamenti sono invitati a partecipare al sorteggio anche i
noleggiatori che, a ragione della mancata disponibilità di mezzi di dimensioni
inferiori ai nove metri, sono stati inizialmente esclusi dal primo affidamento.
ART. 8
(Responsabile del procedimento)
1. Il
Coordinatore del Tavolo per i Trasporti e la Viabilità
istituito
presso la Struttura
di Gestione dell'Emergenza - S.G.E., ai sensi del Decreto del Commissario
Delegato n. 1 del 1° febbraio 2009, è individuato quale responsabile delle
procedure amministrative e operative connesse e conseguenti all'attuazione del
presente regolamento.
2. Con
cadenza trimestrale e in ogni caso a richiesta del Commissario delegato il
responsabile è tenuto a trasmettere una relazione contenente la descrizione
delle azione e degli interventi resi nell'ambito
delle medesime.
ART. 9
(Vigilanza e controlli)
1. Il
coordinatore del Tavolo per i Trasporti e la Viabilità
istituito
presso la Struttura
di Gestione dell'Emergenza - S.G.E. nomina, fra i componenti del Tavolo, le
persone incaricate ad effettuare i controlli sulla regolarità dei servizi universitari e sul rispetto del
presente regolamento.
2. Il
coordinatore può, qualora lo ritenga necessario, integrare il gruppo preposto
al controllo con personale dipendente della Direzione Regionale Trasporti,
Mobilità, Infrastrutture e logistica.
ART.10
(Copertura Finanziaria)
1. Agli
oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto si fa fronte con lo stanziamento,
previsto dall’art. 7, comma 4 dell’Ordinanza n. 3898/2010, di euro
1.500.000,00, quali economie derivanti dai fondi già assegnati per la medesima
finalità dall’art. 1, comma 5 dell’O.P.C.M. 3820 del 12 novembre 2009.
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo
e nella sezione “Ricostruzione”del sito internet della Regione Abruzzo.
Le disposizioni del presente decreto hanno
decorrenza immediata.
L’Aquila, 29.10.2010
Il Commissario Delegato per la
Ricostruzione
Presidente
della Regione Abruzzo
Dott. Gianni Chiodi