IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

1.   Le premesse formano parte integrante del presente atto;

2.   Controdedurre le osservazioni, riportate in premesse, formulate dalla SUP con verbale n° 3/1 del 14/03/2002  nel modo che segue:

A)  Rispetto al punto 1), si informa che il tecnico progettista della variante è l’Arch. Canale Ronaldo, Dirigente del Settore V, estensore del progetto originario del Piano Particolareggiato n° 1;

B)  Rispetto al punto 2), considerato che tutta la documentazione relativa al piano particolareggiato in argomento era già in possesso dell’Amm. Provinciale, è sembrata ridondante la riproposizione di una serie di tavole, tutte di carattere indicativo, atteso che la tipologia nei piani particolareggiati è indicativa, e contano più gli indici numerici che i grafici; in questa sede, al fine di rendere comprensibile la variante, si ritiene di produrre quanto appresso:

1)   Relazione illustrativa

2)   Tavole delle tipologie oggetto di variante

C)  In merito al punto 3) si precisa che il “maggiore volume” riguarda solo il P.T., e che per ovvie ragioni il fatto che tale diversità di altezza  da m. 3,30 a m. 4,50 si riverbera sulla totale altezza dell’edificio è, come dire, fisiologico; tale variazione non altera in alcun modo la volumetria residenziale, come più volte ribadito nell’atto di C.C. 40/’01; ciò non potrebbe essere altrimenti, dal momento che la variante riguarda il solo aumento dell’altezza al P.T. e, conseguentemente, l’altezza dell’edificio per la stessa entità, e che quindi interessa solo i negozi al P.T. non modificando alcuna volumetria residenziale.

      Inoltre va ribadito, per l’organo superiore, che la maggiore volumetria interessa i soli P.T. destinati a negozi dei fabbricati da realizzare nel P.P. 1, precisando che tale  aumento è in funzione della maggiore altezza  e non di una maggiore S.U.;

D)  Relativamente all’osservazione riportata al punto 4), attesa e ribadita l’autonomia dell’A.C. anche ai sensi del D. Leg.vo  267/2000 e della stessa L.R. 70/’95,  considerato che l’indennizzo nel PP 1 è stabilito sia per la volumetria residenziale che per quella terziaria, indifferentemente, è giusto  assoggettare al controvalore fissato nell’atto di C.C. 40/’01 anche il maggior volume per le destinazioni commerciali al P.T.. Infatti l’aliquota dell’intero importo delle opere di urbanizzazione è divisa per 496.000 mc e, considerando che la maggiore altezza, pur essendo indicativamente motivata dalla messa a norma degli impianti di cui oggi devono essere dotati i locali, può anche consentire l’adozione di quelle soluzioni tecnologiche e architettoniche performanti e alla moda caratteristiche dei locali moderni (ad esempio impianti a vista e giochi di luci o arredi a tutta altezza), non si comprenderebbe l’esclusione della conseguente maggiore volumetria dalla tassazione;

      Inoltre, nelle premesse del parere dell’Amm. Provinciale, critico a tutti i costi, si segnala che:

      “ la variante al PP1, adottata dal C.C. con delibera 69/1991, approvata con delibera di C.C. 48/’96 e già modificato parzialmente con variante adottata dal C.C. con delibera n. 14/98 e approvato dal C.C. medesimo con delibera non acquisita agli atti del SUP”,

      rilevando il mancato invio dell’atto di C.C n° 59/’98 (approvativa della variante al PP 1), si precisa che l’art. 20 della LUR non prevede l’inoltro all’Amministrazione Provinciale degli elaborati definitivamente approvati; inoltre con la delibera di C.C. n. 59/’98 avente ad oggetto: “Variante al PP – Determinazioni conseguenti alle osservazioni ed approvazione”, i grafici  inviati in fase di adozione, avvenuta con delibera di C.C. n° 14/’98, non sono stati modificati;

3)   Controdedurre l’osservazione presentata dalla ditta San Michele sas in data 05/03/2002 prot. 1881, riportata in premessa,  nel modo che segue:

-    Non accogliere la richiesta di estendere all’intero P.P. 1 la modifica delle  altezze dei piani terra (da m 3.30 a m 4.50) in quanto tale variazione è stata adottata  esclusivamente per i fabbricati con i portici che si affacciano su spazi pubblici riconoscibili per la città, fatta eccezione per quegli edifici che presenteranno al P.T. negozi affaccianti su spazi pubblici. 

-    Non accogliere la richiesta di espandere la norma in argomento all’immobile ricadente sul lotto n° 22 del comparto VI, per la parte in fregio alla Riviera, dello spessore di m 100  dal ciglio della sede viaria (lato mare), nel quale gli edifici non possono superare l’altezza di m 10,50; a tal riguardo si puntualizza che nel suddetto lotto l’edificabilità  non potrà superare il limite massimo stabilito nella Tav. 6 denominata: “Tipologie comparto VI” approvata con atto di C.C. 59/’98.

      Per la restante parte dell’immobile ricadente nel lotto 22, oltre i 100 m dal ciglio della sede viaria, si accoglie la richiesta di innalzare l’altezza del P.T. da m 3.30 a m 4.50 la cui destinazione sia commerciale.

4)   Approvare, ai sensi dell’art. 20 della LUR 70/95, gli elaborati relativi alla variante parziale al PP 1, adottata  con atto di C.C. n° 40 del  08/06/2001, relativa alla modifica delle altezze  dei piani terra dei fabbricati ubicati sul Corso (via Strasburgo) e sulla Piazza (Largo Trattato di Roma) con precisazioni in merito alle cessioni, come proposte nelle tavole sottoelencate redatte dal progettista - Arch. Canale Ronaldo:

1)  Relazione illustrativa;

2)  Tavole delle tipologie oggetto di variante e con l’ulteriore precisazione che l’altezza massima per gli interventi nel PP 1 dovrà essere contenuta entro i limiti di quadranti.

5)   Dare mandato all'UTC di provvedere alla richiesta di pubblicazione della presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ai fini dell'efficacia della  presente variante parziale allo strumento di pianificazione urbanistica comunale.

Il Segretario Comunale

F.to Giorgio Leone

Il Presidente del C.C.

F.to Giovanni M. Pavone