IL CONSIGLIO
COMUNALE
Omissis
DELIBERA
1. Le premesse formano parte integrante del presente
atto;
2. Controdedurre le osservazioni, riportate in
premesse, formulate dalla SUP con verbale n° 3/1 del 14/03/2002 nel modo che segue:
A) Rispetto al punto 1), si informa che il
tecnico progettista della variante è l’Arch. Canale Ronaldo, Dirigente del
Settore V, estensore del progetto originario del Piano Particolareggiato n° 1;
B) Rispetto al punto 2), considerato che tutta la
documentazione relativa al piano particolareggiato in argomento era già in
possesso dell’Amm. Provinciale, è sembrata ridondante la riproposizione di una
serie di tavole, tutte di carattere indicativo, atteso che la tipologia nei
piani particolareggiati è indicativa, e contano più gli indici numerici che i
grafici; in questa sede, al fine di rendere comprensibile la variante, si
ritiene di produrre quanto appresso:
1) Relazione
illustrativa
2) Tavole
delle tipologie oggetto di variante
C) In merito al punto 3) si precisa che il “maggiore
volume” riguarda solo il P.T., e che per ovvie ragioni il fatto che tale
diversità di altezza da m.
Inoltre va ribadito, per l’organo
superiore, che la maggiore volumetria interessa i soli P.T. destinati a negozi
dei fabbricati da realizzare nel P.P. 1, precisando che tale aumento è in funzione della maggiore
altezza e non di una maggiore S.U.;
D) Relativamente all’osservazione riportata al
punto 4), attesa e ribadita l’autonomia dell’A.C. anche ai sensi del D.
Leg.vo 267/2000 e della stessa L.R.
70/’95, considerato che l’indennizzo nel
PP 1 è stabilito sia per la volumetria residenziale che per quella terziaria,
indifferentemente, è giusto assoggettare
al controvalore fissato nell’atto di C.C. 40/’01 anche il maggior volume per le
destinazioni commerciali al P.T.. Infatti l’aliquota dell’intero importo delle
opere di urbanizzazione è divisa per 496.000 mc e, considerando che la maggiore
altezza, pur essendo indicativamente motivata dalla messa a norma degli
impianti di cui oggi devono essere dotati i locali, può anche consentire l’adozione
di quelle soluzioni tecnologiche e architettoniche performanti e alla moda
caratteristiche dei locali moderni (ad esempio impianti a vista e giochi di
luci o arredi a tutta altezza), non si comprenderebbe l’esclusione della
conseguente maggiore volumetria dalla tassazione;
Inoltre, nelle premesse del parere
dell’Amm. Provinciale, critico a tutti i costi, si segnala che:
“ la variante al PP1, adottata dal C.C.
con delibera 69/1991, approvata con delibera di C.C. 48/’96 e già modificato
parzialmente con variante adottata dal C.C. con delibera n. 14/98 e approvato
dal C.C. medesimo con delibera non acquisita agli atti del SUP”,
rilevando il mancato invio dell’atto di
C.C n° 59/’98 (approvativa della variante al PP 1), si precisa che l’art. 20
della LUR non prevede l’inoltro all’Amministrazione Provinciale degli elaborati
definitivamente approvati; inoltre con la delibera di C.C. n. 59/’98 avente ad
oggetto: “Variante al PP – Determinazioni conseguenti alle osservazioni ed
approvazione”, i grafici inviati in fase
di adozione, avvenuta con delibera di C.C. n° 14/’98, non sono stati
modificati;
3) Controdedurre l’osservazione presentata dalla
ditta San Michele sas in data 05/03/2002 prot. 1881, riportata in
premessa, nel modo che segue:
- Non accogliere la richiesta di estendere
all’intero P.P. 1 la modifica delle
altezze dei piani terra (da m
- Non accogliere la richiesta di espandere la
norma in argomento all’immobile ricadente sul lotto n° 22 del comparto VI, per
la parte in fregio alla Riviera, dello spessore di m 100 dal ciglio della sede viaria (lato mare), nel
quale gli edifici non possono superare l’altezza di m 10,50; a tal riguardo si
puntualizza che nel suddetto lotto l’edificabilità non potrà superare il limite massimo
stabilito nella Tav. 6 denominata: “Tipologie comparto VI” approvata con atto
di C.C. 59/’98.
Per la restante parte dell’immobile
ricadente nel lotto 22, oltre i
4) Approvare, ai sensi dell’art. 20 della LUR
70/95, gli elaborati relativi alla variante parziale al PP 1, adottata con atto di C.C. n° 40 del 08/06/2001, relativa alla modifica delle
altezze dei piani terra dei fabbricati
ubicati sul Corso (via Strasburgo) e sulla Piazza (Largo Trattato di Roma)
con precisazioni in merito alle cessioni, come proposte nelle tavole
sottoelencate redatte dal progettista - Arch. Canale Ronaldo:
1) Relazione illustrativa;
2) Tavole delle tipologie oggetto di variante e
con l’ulteriore precisazione che l’altezza massima per gli interventi nel PP 1
dovrà essere contenuta entro i limiti di quadranti.
5) Dare mandato all'UTC di provvedere alla
richiesta di pubblicazione della presente delibera sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo ai fini dell'efficacia della presente variante parziale allo strumento di
pianificazione urbanistica comunale.
Il
Segretario Comunale
F.to Giorgio Leone
Il
Presidente del C.C.
F.to Giovanni M. Pavone