IL Presidente della Provincia dell’Aquila

Visto

-    il Nuovo Codice della Strada, D.Lgs 30.4.1992 n. 285 e s.m.i., ripubblicato sul s.o. alla G.U. n. 67 del 22 marzo 1994 che, in particolare, all’art. 2 attribuisce alla Regione la competenza a procedere alla classificazione e declassificazione delle strade non statali così come distinte ai sensi del 5° comma dello stesso articolo e stabilisce, altresì, che le strade così classificate sono iscritte nell’Archivio Nazionale delle strade di cui all’art. 226 dello stesso Codice della Strada;

-    il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada” che all’art. 3, commi 1, 2 e 3, prevede la competenza della Regione e degli altri Enti Locali interessati, per la declassificazione delle strade non statali e rinvia alla procedura prevista all’art. 2 comma 4, relativa alla classificazione delle strade, che dispone la trasmissione del relativo provvedimento regionale al Ministero dei Lavori Pubblici – Ispettorato Generale per la circolazione e Sicurezza Stradale - entro un mese dalla pubblicazione sul BURA, ai fini dell’aggiornamento dell’Archivio Nazionale di cui all’art. 226 dello stesso Codice della Strada;

Preso atto che lo stesso D.P.R. n. 495/92 agli artt. 2 e 3 stabilisce che i provvedimenti di classificazione e declassificazione hanno effetto dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale;

Vista la L.R. 3 marzo 1999 n. 11 che, in attuazione del D.Lgs. 112 del 31 marzo 1998, all’art. 67 comma 2 lett. b), trasferisce alle Province i compiti e le funzioni relative a “Classificazione e declassificazione delle strade comunali e vicinali”;

Visto l’art. 7 comma 2 della L.R. 15 novembre 2006 n. 39 (pubblicata sul BURA n. 68 del 29.11.2006), di modifica all’art. 67 comma 2 lett. b) della L.R. 3 marzo 1999 n. 11, riguardante l’adozione dei provvedimenti di classificazione e di declassificazione delle strade, anche costruite come opere di bonifica o con leggi speciali, aventi le caratteristiche di strade provinciali, comunali o vicinali, ai sensi dell’art. 2 comma 6 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e s.m. i.

Premesso:

-    che il Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri – Garigliano ha trasmesso in data  6 agosto 2010, le sentenze del T.A.R nr. 00506, 00507, 00508 /2010 Reg/Sentenze, nelle quali il T.A.R. ha evidenziato che per il passaggio delle strade dalla gestione del Consorzio a quella dei Comuni risulta ex lege indispensabile e prodromico l’intervento classificatorio della Provincia ai sensi dell’art. 67 della L.R. 11/99, nel testo modificato dall’art. 7 della L.R. 15.11.2006, n. 39

-    che il succitato testo modificato demanda alla Provincia “l’adozione dei provvedimenti di classificazione e declassificazione delle strade, anche costruite come opere di Bonifica o con leggi speciali, aventi caratteristiche di strade Provinciali, Comunali o Vicinali”

Rilevato:

-    che il nuovo codice della strada assimila le strade di bonifica, ad uso pubblico, alle strade vicinali o poderali che a loro volta sono assimilate alle strade comunali dal comma 7 dell’art. 2 del D.lgs 285/92;

-    che il Codice della Strada non ha posto sotto una autonoma lettura le strade della bonifica ma in comunanza di disciplina con le comunali;

Evidenziato che il T.A.R. pur riconoscendo il carattere meramente dichiarativo della classificazione, ritiene indispensabile un provvedimento in senso stretto, per il quale è da presumersi una valenza costitutiva;

Ritenuto pertanto necessario, in ottemperanza al giudicato, provvedere alla classificazione delle strade del Consorzio;

Visto l’elenco delle strade allegato, riguardante la suddivisione territoriale delle strade del Fucino, (composto da nr. 7 Tav. e relativa mappa allegata per un totale di 14 fogli), cosi come prodotto dal Consorzio di Bonifica Ovest – Bacino Liri Garigliano, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il Dirigente del Settore ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnico amministrativa del presente atto con la sottoscrizione dello stesso;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di doversi procedere alla classificazione di che trattasi;

DECRETA

1)   Le Strade di Bonifica, così come riportate nell’allegato elenco parte integrante e sostanziale del presente atto, ricadenti nel comprensorio dei Comuni della Provincia dell’Aquila di Avezzano, Aielli, Celano, Cerchio, Luco Dei Marsi, Ortucchio, Trasacco sono classificate “comunali” ed inserite nell’elenco delle strade dei rispettivi Comuni ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495;

2)   Ai sensi dell’art. 2, settimo comma, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, il presente provvedimento ha effetto dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale avviene la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

3)   Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e verrà comunicato, dopo la sua pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Ispettorato Generale Per La Circolazione E La Sicurezza Stradale - per l’aggiornamento dell’Archivio Nazionale di cui all’art. 226 del Nuovo Codice della Strada, approvato con il citato D.Lgs 285/92 e s.m.i.

Contro il presente provvedimento è ammesso entro i termini di legge, ricorso al TAR o in via Stragiudiziale al Capo dello Stato.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to (Sig. Mario Carusi)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA’ MOBILITA’

F.to (Dott. Francesco Fucetola)

IL PRESIDENTE

F.to (Dott. Antonio Del Corvo)

Segue allegato