Art. 1

Finalità

1.   La presente legge detta disposizioni per favorire la presentazione della candidatura della Città di L’Aquila e della Regione Abruzzo ad ospitare la “XXIX Universiade Estiva” del 2017.

2.   La Regione, in quanto Ente esponenziale della comunità e dell’intero territorio regionale abruzzese, favorisce la candidatura ad ospitare lo svolgimento dell’evento di cui al comma 1, quale occasione di sviluppo, nonché di scambio ed affratellamento degli studenti iscritti a tutte le Università del mondo, oltre che di promozione dell’immagine turistica nazionale ed internazionale della Regione stessa.

Art. 2

Partecipazione e Coordinamento

1.   La Regione partecipa al “Comitato promotore della Candidatura” della Città di L’Aquila e della Regione Abruzzo ad ospitare la “XXIX Universiade Estiva” del 2017, coordina ed indirizza, per il tramite dell’Assessore competente in materia di Sport, le attività di tutti gli Enti Locali, delle Fondazioni, delle Università e di ogni altro Ente interessato a partecipare all’evento.

2.   Per le finalità di cui al comma 1 è costituito un “Comitato di Coordinamento”, composto dall’Assessore regionale competente in materia di Sport e da due Consiglieri regionali, uno di maggioranza ed uno di minoranza, designati dalla Commissione consiliare competente.

3.   Il Comitato di cui al comma 2 convoca i rappresentanti degli Enti di volta in volta interessati, congiuntamente o disgiuntamente, per favorire la sollecita definizione dei procedimenti amministrativi, anche attraverso eventuali accordi ed intese, la cui attuazione è rimessa ad appositi provvedimenti della Giunta Regionale.

Art. 3

Competenza

1.   La Giunta Regionale è competente ad adottare tutti gli atti, i provvedimenti e le determinazioni in merito agli accordi ed alle intese inerenti l’attuazione della presente legge, nonché a svolgere ogni altra attività riguardante il ruolo della Regione Abruzzo relativamente alla presentazione della candidatura ad ospitare la “XXIX Universiade Estiva” del 2017.

Art. 4

Interventi finanziari

1.   Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge e dalla partecipazione alle spese di costituzione e di avviamento del “Comitato Promotore della Candidatura” di cui all’art. 2, quantificati in Euro 88.000,00, trovano copertura finanziaria per l’anno 2010 nello stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 10.01.003 – 91627 denominato “Interventi per iniziative di carattere sportivo”.

Art. 5

Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 27 Ottobre 2010

il presidente

GIOVANNI CHIODI