IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1.   La Regione Abruzzo promuove la partecipazione di organizzazioni pubbliche e private, con particolare riferimento alle Piccole e Medie Imprese dell’Abruzzo, ai progetti finanziati dall’Unione Europea nell’ambito del Settimo Programma Quadro (7° PQ 2007/2013) e del Programma Quadro sulla Competitività e Innovazione (CIP).

2.   A tal fine la Regione Abruzzo promuove e coordina iniziative di animazione territoriale, informazione e sostegno finanziario per le organizzazioni che intendono presentare proposte progettuali in forma aggregata nell’ambito Settimo Programma Quadro e del Programma Quadro sulla Competitività e Innovazione.

3.   L’obiettivo del sostegno finanziario è quello di promuovere ed incoraggiare la più ampia partecipazione in forma aggregata di Università, Centri di Ricerca, Associazioni di categoria ed Enti camerali, Grandi Imprese e Piccole e Medie Imprese a proposte progettuali da presentarsi sui summenzionati programmi dell’Unione Europea.

4.   Le proposte progettuali devono, ai fini della presente legge, essere equamente rappresentative di Grandi, Piccole e Medie Imprese.

Art. 2

Beneficiari

1.   Possono beneficiare dei contributi i soggetti eleggibili per la partecipazione al Settimo Programma Quadro e al Programma Quadro sulla Competitività e Innovazione e con sede operativa nella Regione Abruzzo, quali:

a)   Università e Centri di ricerca;

b)  Associazioni di categoria ed Enti Camerali;

c)   Grandi Imprese;

d)  Piccole e Medie Imprese, singole o associate.

2.   Il sostegno finanziario viene erogato a fondo perduto e sotto forma di rimborso forfetario per:

a)   spese sostenute per la preparazione e presentazione di proposte progettuali, con riferimento alla partecipazione ad inviti a presentare proposte pubblicati nell’ambito del 7° PQ e del CIP;

b)  spese sostenute per la negoziazione di contratti con la Commissione, nell’ipotesi in cui la proposta progettuale sia effettivamente ammessa a finanziamento.

Art. 3

Delega

1.   La Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il Bando, previo parere della Commissione consiliare permanente competente, contenente: le modalità di presentazione delle istanze, le modalità di istruttoria e concessione delle agevolazioni, le modalità di erogazione delle somme, la documentazione da presentare, la modulistica necessaria, nonché le modalità di gestione della presente legge ed i rapporti intercorrenti tra la Regione Abruzzo ed il soggetto responsabile della gestione.

2.   La Giunta regionale nell’approvare il bando dà assoluta priorità alle aggregazioni nelle quali sono presenti le Piccole e Medie Imprese.

Art. 4

Norma finanziaria

1.   Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati per l'anno 2010 in € 50.000,00 trovano copertura finanziaria con lo stanziamento iscritto nell'ambito della UPB 08.02.002, Cap. 282451 denominato: “Fondo unico per le agevolazione alle imprese”.

Art. 5

Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURA.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 27 Ottobre 2010

il presidente

GIOVANNI CHIODI