IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la  Legge  Regionale  26.7.1983  n. 54  e  successive  modificazioni   ed integrazioni;

Vista l’istanza in data 10/03/2004 della ditta Inerti Di Giuseppe Bruno s.r.l. con sede legale in Roseto degli Abruzzi (TE), via Puglie n.43, tendente ad ottenere l’autorizzazione all’apertura di una cava di ghiaia in località “Pianura Vomano” nel Comune di Morro D’Oro (TE) distinta in catasto al foglio n.29 particelle nn. 65p e 67p.;

Considerato che la zona ricade in area sottoposta al vincolo paesaggistico;

Acquisita l’Autorizzazione ai sensi dell’art.146 del D.Lgs 42/2004 rilasciata dalla Giunta Regionale, Direzione Territorio contenuta nella nota n.12267/BN67029 del 13/10/2010;

Preso atto del Giudizio Favorevole con prescrizioni n. 415 espresso dal C.C.R.V.I.A.   il 2/9/2004 e contenuto nella nota della Direzione Regionale Territorio Servizio Valutazioni Ambientali n.4387/04 del 9/9/2004;

Sentita la  Conferenza  dei Servizi, ai sensi dell’art. 14 della L.241/90 (di cui all’art.2 della L.R. 8/95),  riunitasi in data 23/5/2005;

Preso atto della Convenzione n.9 stipulata con il Comune di Morro D’Oro (TE) in data 23/11/2009, ai sensi dell’art. 13 bis della L.R. n. 54 del 26.07.1983 e successive m. e i.;

Tenuto conto che ricorre l’ipotesi di cui alla lettera C dell’art.5 della  L.R.67/87, per quanto riguarda la competenza per l’emanazione del provvedimento, essendo il materiale estratto  conferito presso l’impianto gestito della ditta stessa e ubicato nel comune di Roseto degli Abruzzi;

Preso atto della certificazione antimafia contenuta nella visura camerale prot. CEW/5540/2010/CTE0037 rilasciata dalla CCIAA di Teramo il 17/6/2010;

Vista la Legge Regionale n. 77/99;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, la ditta Inerti Di Giuseppe Bruno srl con sede legale in Roseto degli Abruzzi (TE), via Puglie n.43, è autorizzata all’apertura di una cava di ghiaia in località “Pianura Vomano” nel Comune di Morro D’Oro (TE) distinta in catasto al foglio n.29 particelle nn. 65p e 67p., alle seguenti norme e condizioni;

Articolo 1

Devono essere osservate le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n.204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento del Servizio Risorse del Territorio.

Articolo 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.

Articolo 3

L’autorizzazione è valida per anni 3 (tre) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data e potranno essere concessi ulteriori 90 giorni per giustificati motivi.

Al Servizio Risorse del Territorio deve essere inviata la denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59 nonché idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.

La presente Determinazione si intende decaduta qualora non sia pervenuta la denuncia di esercizio di inizio lavori entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni.  

Articolo 4

Il deposito cauzionale a garanzia dei lavori di ripristino ambientale nella misura di Euro 175.000,00 (centosettantantacinquemila/00), è stata presentata con garanzia fidejussoria n.OL200470 stipulata in data 16/6/2010 con la Compagnia Finworld S.p.A. con sede in Roma Viale di Villa Grazioli, 29.

Articolo 5

Devono essere forniti al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite.

Articolo 6

La ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge e alle seguenti prescrizioni:

1)   Il passaggio al 2° lotto di coltivazione potrà avvenire previo collaudo del ripristino ambientale del 1° lotto da parte dell’Ufficio Attività Estrattive;

Articolo 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Risorse del Territorio lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva;

Articolo 8

La quantità media estraibile annualmente è di circa mc. 30.000,00 e complessivamente mc. 90.000,00 per l’intera durata dell’attività.

Articolo 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo di si mezzi meccanici omologati ed in perfetto stato di efficienza e manutenzione.

Articolo 10

La sistemazione ambientale deve essere eseguita nel pieno rispetto del progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del procedimento.

Articolo 11

La presente Determinazione deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all’esercente nei modi consentiti dalla legge.

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio Faieta