il dirigente del servizio
Visto il Regolamento CE del 28/01/02, n. 178, del Parlamento Europeo e del Consiglio che “ stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare” per disciplinare tutte le fasi della produzione, trasformazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati;
Visto il Reg. CE del 29/04/04 n. 852 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’Igiene dei prodotti alimentari e successive modifiche ed integrazioni
Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 853 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 854 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 882 del Parlamento Europeo e del Consiglio “ relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali”;
Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59”;
Preso atto dell’Accordo 09/02/06 nella Conferenza Permanente Stato-Regioni concernente le linee guida applicative dei Reg. CE n. 852/2004 e 853/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e sull’igiene dei prodotti di Origine Animale e dell’Accordo 17/12/2009 n. 253 nella Conferenza Permanente Stato-Regioni concernente le linee guida applicative dei Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti origine animale;
Vista la deliberazione della G.R. d’Abruzzo del 21/08/06,n. 950 di applicazione dei Reg. CE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04, Linee Guida della Regione Abruzzo;
Visto il provvedimento di riconoscimento DG/11/224 del 17 novembre 2008 con il quale si assegnava il numero di riconoscimento IT 13 55 CE allo stabilimento della ditta “F.D.F. Sapori del Gran Sasso S.r.l..” con sede legale in c.da Piane Mavone, comune di Colledara (TE) ed impianto in Via Nazionale 208, comune di Bellante (TE), per l’attività di stabilimento di trasformazione di prodotti a base di latte;
Acquisita la nota dell’ Az. A. S. L. di Teramo prot. 381 del 28.04.2010 con la quale segnalava la cessata attività produttiva dello stabilimento e quindi la revoca del numero di riconoscimento per l’impianto già menzionato;
Visto l’art. 5 della L.R. 14/09/99, n. 77 recante “norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto in particolare il punto 5 del dispositivo della deliberazione della G.R. del 21/08/06, n. 950 che incarica il Dirigente del Servizio veterinario della Direzione Sanità della regione Abruzzo all’adozione delle eventuali specifiche tecniche necessarie per l’applicazione delle disposizioni della presente Deliberazione;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
- per le ragioni esposte in narrativa –
- di revocare, per quanto sopra evidenziato, il numero di riconoscimento:
rilasciato con il provvedimento DG/11/224 del 17 novembre 2008 all’impianto della ditta “F.D.F. Sapori del Gran Sasso S.r.l..” con sede legale in c.da Piane Mavone, comune di Colledara (TE) ed impianto in Via Nazionale 208, comune di Bellante (TE), per l’attività di stabilimento di trasformazione di prodotti a base di latte;
- di provvedere alla cancellazione del riconoscimento dello stabilimento dagli elenchi presenti sul sistema informatizzato del Ministero della Salute;
- di inviare il presente atto di REVOCA al Responsabile della Ditta per il tramite della ASL, competente per territorio;
- di comunicare dell’adozione del presente atto di REVOCA al Sindaco del Comune di Bellante (TE), località ove ha sede lo stabilimento in parola;
- di trasmettere copia della presente determina al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi dell’Art. 16 della Legge Regionale 10 Maggio 2002, n. 7;
- di pubblicare la presente determinazione sul B.U.R.A. della Regione Abruzzo.-
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA’ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
Dr. Giuseppe Bucciarelli