IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1.   La presente legge si propone di introdurre, in linea con la politica di sviluppo rurale dell’Unione Europea e della Regione Abruzzo, nuove disposizioni volte ad agevolare la trasformazione e la lavorazione di minimi quantitativi di prodotti agricoli, nel rispetto delle norme fissate dal Regolamento CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari) e del Regolamento CE n. 853/2004 del 29 aprile 2004 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).

Art. 2

Integrazioni alla L.R. 8/2008

1.   Alla lettera c) del comma 1 dell’art. 3 della L.R. 11 giugno 2008, n. 8 (Disposizioni per agevolare la trasformazione e la lavorazione di minimi quantitativi di prodotti agricoli) dopo la parola "funghi" sono inserite le seguenti: "e zafferano".

2.   Al comma 1 dell’art. 3 della L.R. 8/2008 dopo la lettera "e)" sono aggiunte le seguenti lettere:

      "e bis) vino;

      e ter ) olio d’oliva;

      e quater) carni provenienti da pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata".

Art.   3

Modifiche alla L.R. 50/2004

1.   Il comma 2 dell’art. 2 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 50 (Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie) è sostituito dal seguente:

      "2. La macellazione degli equini e dei bovini per la produzione di carni destinate ad essere consumate direttamente dalla famiglia dell’allevatore avviene nei macelli autorizzati situati nel territorio della ASL nella quale si trova l’allevamento."

2.   La lettera b) del comma 3 dell’art. 2 della L.R. 50/2004 è sostituita dalla seguente:

"b) i suini, gli ovini ed i caprini, gli struzzi ed i cinghiali allevati, per l’esclusivo consumo della famiglia dell’allevatore, nonché per l’utilizzo e la fornitura diretta nelle aziende agrituristiche nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti."

3.   Al comma 4 dell’art. 2 della L.R. 50/2004 le parole "anche in eccesso rispetto al tetto massimo consentito" sono soppresse.

4.   I commi 1 e 1 bis dell’art. 3 della L.R. 50/2004 sono abrogati.

5.   L’art. 5 della L.R. 50/2004 è abrogato.

6.   L’Allegato alla L.R. 50/2004 è abrogato.

Art. 4

Regolamento

1.   Ai fini della nuova disciplina delle attività di autorizzazione e di controllo da parte dei Servizi Veterinari delle ASL, precedentemente previste nell’allegato alla L.R. 50/2004, la Giunta regionale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale per l’approvazione una proposta di regolamento attuativo.

Art. 5

Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

2.   Le disposizioni fissate dall’art. 3 hanno effetto a decorrere dall’adozione del regolamento di cui all’art. 4.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 27 Ottobre 2010

il presidente

GIOVANNI CHIODI