IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifica
dell’art. 7 della L.R. 29/2010
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 della L.R. 20 luglio 2010, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 settembre 1993, n. 58: Disciplina delle Mostre, Fiere ed Esposizioni e delega delle relative funzioni amministrative) il numero "9" è sostituito con "8". Resta confermata la sostituzione dell’articolo 9 della L.R. 58/1993 come introdotta dall’articolo 5 della L.R. 29/2010.
Art. 2
Entrata in
vigore
1. Le
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel BURA.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 27 Ottobre 2010
il presidente
GIOVANNI CHIODI