IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifica dell’art. 7 della L.R. 29/2010

1.   Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 della L.R. 20 luglio 2010, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 settembre 1993, n. 58: Disciplina delle Mostre, Fiere ed Esposizioni e delega delle relative funzioni amministrative) il numero "9" è sostituito con "8". Resta confermata la sostituzione dell’articolo 9 della L.R. 58/1993 come introdotta dall’articolo 5 della L.R. 29/2010.

Art. 2

Entrata in vigore

1.   Le presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel BURA.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 27 Ottobre 2010

il presidente

GIOVANNI CHIODI