REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Art. 2

Principi generali e criteri di comportamento

Art. 3

Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente Regolamento

Art. 4

Forme di gestione e principi ispiratori

Art. 5

Definizione e classificazione dei rifiuti

Art. 6

Definizione di rifiuti pericolosi

Art. 7

Definizione di rifiuti speciali tossico nocivi

Art. 8

Altre definizioni

Art. 9

Rifiuti speciali assimilabili agli urbani

Art. 10

Competenze del soggetto gestore

Art. 11

Competenze del Comune

Art. 12

Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilabili

Art. 13

Obblighi dei produttori di rifiuti speciali, tossici o nocivi

 

TITOLO II - NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Art. 14

Definizione di zona di raccolta

Art. 15

Modalità di conferimento dei rifiuti

Art. 16

Conferimento del rifiuto organico

Art. 17

Conferimento del rifiuto secco non riciclabile

Art. 18

Conferimento di pannolini e pannoloni

Art. 19

Conferimento di materiale cartaceo

Art. 20

Conferimento di materiale plastico

Art. 21

Conferimento verdi e ramaglie

Art. 22

Conferimento indumenti usati

Art. 23

Conferimento rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie

Art. 23

Conferimento rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie

Art. 24

Conferimento rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali

Art. 25

Trasporto dei rifiuti

Art. 26

Trattamento dei rifiuti

 

 

TITOLO III - NORME RELATIVE AI RIFIUTI SPECIALI

 

Art. 27

Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali

Art. 28

Rifiuti speciali da cantieri edili e simili

Art. 29

Rifiuti speciali costituiti da beni durevoli

Art. 30

Oneri dei produttori e dei detentori

 

TITOLO IV - DIVIETI, CONTROLLI, SANZIONI

 

Art. 31

Divieti

Art. 32

Controlli

Art. 33

Sanzioni

 

TITOLO IV - DISPOSIZIONI  FINALI

 

Art. 34

Assunzione del servizio

Art. 35

Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Art. 36

Efficacia del presente regolamento

 


TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1)   II Comune di Massa D'Albe disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente Regolamento nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dei decreti attuativi del D. L.gs n. 22/97 e della L..R. 45/07, e ha come oggetto:

a)   le modalità di separazione e conferimento delle diverse frazioni di rifiuto da parte dell'utenza;

b)  le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c)   le modalità della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi.

Art. 2
Principi generali e criteri di comportamento

1)   II Regolamento disciplina ai sensi del D. L.gs. n. 152/2006 e s.m.i., e dei decreti attuativi del D. L.gs n. 22/97, lo svolgimento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani sul territorio comunale.

2)   La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei vari flussi di rifiuti.

3)   I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

a)   senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;

b)  senza causare inconvenienti da rumori o odori;

c)   senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

4)   La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

Art. 3
Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente Regolamento

1)   II presente Regolamento non si applica nei casi previsti dall'art. 185 del D. L.gs. n. 152/2006 e dai decreti attuativi del D.Lgs. n. 22/97 e in particolar modo non si applica alle seguenti categorie di rifiuti:

a)   alle emissioni costituite da affluenti gassosi emessi nell'atmosfera di cui all'art.. 183, comma 1, lett. z) del D.Lgs, n. 152/2006;

b)  agli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue;

c)   ai rifiuti radioattivi;

d)  ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento e dall'ammasso di risorse minerarie o dallo sfruttamento delle cave;

e)   alle carogne e ai rifiuti agricoli costituiti da materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;

f)   alle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi , cotti e crudi, non entranti nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge n. 281/1991, nel rispetto della vigente normativa;

g)   ai materiali esplosivi in disuso;

h)   ai materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto, in misura superiore ai limiti che saranno stabiliti con D.M. Sino all'emanazione del D.M. continuano ad applicarsi vi limiti previsti dal D.M. n. 471/1999;

i)    al coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;

j)   al materiale litoide estratto dai corsi d'acqua, bacini idrici ed alvei, a seguito di manutenzione disposta dalle autorità competenti;

k)  ai servizi d'arma, ai mezzi, ai materiali e alle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza militare individuati dal Ministro alla Difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, che rimangono disciplinati dalle speciali norme di settore nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente;

2)   Sono esclusi da questo Regolamento, in quanto il Comune non è direttamente coinvolto, i seguenti tipi di rifiuti:

-    rifiuti speciali non assimilabili e speciali pericolosi (il cui smaltimento è a carico dei produttori) per i quali il Comune non abbia istituito, nelle forme previste dal D. L.gs. n. 267/00 e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione degli stessi;

-    scarichi industriali, emissioni gassose, polveri, calore, radiazioni per i quali valgono le disposizioni a livello Europeo, Nazionale, Regionale, Provinciale.

Art. 4
Forme di gestione e principi ispiratori

1)   I servizi di cui al presente Regolamento possono essere gestiti dal Comune secondo le forme previste dal D. L.gs. 18 agosto 2000 n. 267.

2)   I soggetti affidatari dell'intera o di parte dei servizio debbono essere enti o imprese specializzate nella gestione dei rifiuti ed iscritte all'Albo Nazionale di cui all'art.. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 o aventi altra idonea autorizzazione prevista dai decreti attuativi del D. L.gs. n. 22/1997 o dal D. L.gs. n. 152/2006;

3)   Ogni profilo dei rapporti tra Comune e concessionario sono regolati dall'apposito capitolato. {I soggetto operante (Azienda speciale, Consorzio, Società mista, Ditta privata, ecc..), verrà d'ora innanzi menzionato come "Ente Gestore".

Art. 5
Definizione e classificazione dei rifiuti

1)   I rifiuti sono classificati in base alla loro provenienza in:

a)   "Rifiuti Urbani" provenienti da utenze domestiche;

b)  "Rifiuti Assimilati agli Urbani" provenienti da attività produttive commerciali, servizi, attività agricole, che soddisfano i criteri di assimilazione;

c)   "Rifiuti Speciali non Assimilati" provenienti dalle stesse attività, che non soddisfano i criteri di assimilazione.

2)   Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'articolo 184 del D. L.gs n. 152/2006 ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento i rifiuti vengono classificati in Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali.

I RIFIUTI URBANI sono cosi distinti:

a)   RIFIUTI DOMESTICI: rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti a uso civile abitazione, ulteriormente suddivisi in:

I)   FORSU (Frazione Organica RSU): materiali di origine organica ad alto tasso di umidità, Umido: comprende scarti di cucina di origine domestica o commerciale (ristoranti, mense) e modiche quantità di VERDE o di pura cellulosa (carta assorbente, fazzoletti di carta e simili).

II)  Verde: comprende scarti vegetali derivanti dai lavori di sfalcio dell'erba, dalla pulizia e dalla potatura di piante sia pubbliche che private; scarti vegetali provenienti da negozi o mercati floro-ortofrutticoli, da floro-vivaisti, dal confezionamento delle merci, scarti di fiori dei cimiteri, ecc.

III) F.S.R.S.U, (FRAZIONE SECCA RSU):

      materiali a basso o nullo tasso di umidità, suddivisi in:

IV)                                                                                                                                                           Ricuperabili: tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo:

-    carta e cartone;

-    plastica: imballaggi in plastica per liquidi e solidi;

-    vetro: manufatti in vetro quali bottiglie, ecc..;

-    lattine in alluminio e altri oggetti;

-    barattoli in banda stagnata;

-    altre frazioni riciclabili

V)  Non Recuperabili:

a)   tutte le frazioni non più passibili di recupero e che sono quindi destinate a forme di smaltimento a valle, possibilmente con recupero di energia.

b)   INGOMBRANTI: beni di consumo durevoli quali oggetti di uso domestico o d'arredamento, che, per dimensione e/o peso, risultino di impossibile o disagevole conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti.

c)   ESTERNI: rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzamento delle aree pubbliche, ovvero giacenti sulle rive di fiumi, canali appartenenti a pubblici demani.

d)   ASSIMILATI: sono costituiti da rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità.

e)   CIMITERIALI: sono i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli precedentemente classificati come VERDE, ESTERNI E ASSIMILATI.

Sono classificati RIFIUTI SPECIALI (R..S.) i seguenti rifiuti:

a)   i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;

b)  i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto previsto dall'art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006; c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 185, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006;

d)  i rifiuti da attività artigianali;

e)   i rifiuti da attività commerciali;

f)   i rifiuti da attività di servizio;

g)   i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e dall'abbattimento di fumi;

h)   rifiuti derivanti da attività sanitarie;

i)    i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

j)   i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

l)    il combustibile derivato da rifiuti;

m)  i rifiuti derivanti dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani;

3)   La raccolta dei rifiuti speciali è a carico del produttore. Il Comune, attraverso i( suo ufficio competente, controllerà che tale smaltimento avvenga in modo corretto. Il Comune può altresì istituire, nelle forme previste dal D. L.gs. N. 267/2000 e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

      Tali servizi non devono essere considerati obbligatori nel caso in cui il detentore dimostri di assolvere ai propri obblighi con le seguenti attività:

-    autosmaltimento dei rifiuti;

-    conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento.

Art. 6
Definizione di rifiuti pericolosi

1)   Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del D. L.gs. n. 152/2006, sulla base degli allegati G, H ed I alla medesima parte quarta.

Art. 7
Definizione di rifiuti speciali tossico nocivi

1)   Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive si provvederà ad istituire l'elenco dei rifiuti, conformemente all'art.. 1, comma 1, lettera a), della direttiva 75/442/CE ed all'art.. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CE, di cui alla decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000.

2)   Sino all'emanazione di predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 09 aprile 2002, pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2002 e riportata nell'allegato D alla parte quarta del D.Lgs, n. 152/2006.

Art. 8
Altre definizioni

1)   Ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento valgono altresì le seguenti definizioni:

-    area ecologica: area non presidiata, aperta al pubblico e attrezzata con spazi e contenitori per la raccolta di diverse frazioni di rifiuto urbano:

      campane per la raccolta della carta, campane per multimateriale (VPL), spazi per il deposito del cartone, ecc.

      II prelievo delle diverse frazioni di rifiuto è realizzato dal soggetto gestore con frequenza stabilita dagli standards di servizio;

-    bonifica: intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;

-    compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio del rifiuto organico nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;

-    conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal presente Regolamento;

-    contenitore multi-utenza: contenitore per la frazione secca o la frazione umida assegnato a gruppi individuati di utenze domestiche;

-    detentore: il ,produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

-    ecocentro: area presidiata e recintata, attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani differenziati, non dotata di strutture tecnologiche e/o processi di trattamento.

      Le frazioni di rifiuto conferibili sono: carta, cartone, vetro, metallo, beni durevoli, legno, sfalci e ramaglie, inerti, ingombranti, imballaggi in plastica, pneumatici, T&F, neon, accumulatori al piombo, olio vegetale e minerale, pile esaurite, farmaci scaduti, ecc.;

-    ecosportello: ufficio ove l'utenza riceve informazioni relative ai servizi inerenti la raccolta dei rifiuti e può ritirare materiali di consumo da impiegare per il conferimento degli stessi. Presso l'ufficio possono essere anche svolte pratiche amministrative attinenti il servizio.

-    gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

-    innocuizzazione: ogni intervento volto a eliminare o rimuovere le caratteristiche di pericolosità del rifiuto;

-    messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;

-    produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

-    raccolta differenziata multimateriale: la raccolta selezionata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio vetro - lattine) che possono essere conferiti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;

-    raccolta differenziata: la raccolta selezionata di rifiuti precedentemente raggruppati dall'utenza in frazioni merceologiche omogenee;

-    raccolta: l'operazione di prelievo e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

-    recupero: le operazioni previste nell'art.. 181 del D. L.gs. n. 152/2006; - smaltimento: le operazioni previste nell'art.. 182 del D. L.gs. 152/2006;

-    soggetto gestore: il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa nelle forme di cui al D. L.gs. 18/0812000 n. 267, del D. L.gs. 15212006, dei decreti attuativi del D.Lgs. n. 22/97 e con riferimento alla L. R. n. 3/2000;

-    spazzamento: l'operazione di pulizia con l'asporto dei rifiuti di piccole dimensioni giacenti su strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;

-    trasporto: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;

-    utente: chiunque a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale costituenti utenze;

-    utenze condominiali: edifici con numero di utenze domestiche e non domestiche maggiore o uguale a 12 o comunque nei quali viene utilizzato il sistema di conferimento collettivo;

-    utenze domestiche: locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;

-    utenze non domestiche: luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli classificati come utenze domestiche;

-    utenze: le superfici dei locali e delle aree scoperte a qualsiasi uso adibite e le relative aree accessorie e pertinenziali, le parti comuni del condominio, centri commerciali integrati o di multiproprietà, occupate o detenute in via esclusiva e i locali e le aree non utilizzati purché predisposti all'uso - salve le esclusioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari - esistenti sul territorio comunale dove il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani è istituito ed attivato; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto.

Art. 9
Rifiuti speciali assimilabili agli urbani

1)   Nelle more di determinazione dei criteri statali qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, previsti dall' art. 184, comma 2, del D. L.gs. n. 152/2006, ai sensi del presente Regolamento sono definiti rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani quelli che rispettano i seguenti criteri:

I)   criteri qualitativi:

a)   imballaggi in cartone, plastica, legno;

b)   contenitori vuoti in vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili;

c)   scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi;

d)   scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);

e)   sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta;

f)    plastica molle, cellophane, ecc.;

g)   accoppiati quali carta plasticata, carta metallizzata, carta adesiva;

h)   frammenti e manufatti di vimini e di sughero;

i)    paglia e prodotti di paglia;

j)    scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;

k)   fibra di legno e pasta di legno;

I)   ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;

m)  feltri e tessuti non tessuti;

n)   pelle e similpelle;

o)   gomma e caucciù e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, escluse camere d'aria e pneumatici;

p)   pellicole fotografiche sviluppate.

II)  criteri quantitativi: ad eccezione dei rifiuti elencati dalla lettera a) alla lettera d) del precedente punto 1), sono assimilati agli urbani i rifiuti conferiti al servizio di raccolta da ciascuna utenza non domestica, nella quantità complessiva (anche se di diversa qualità) corrispondente alla capacità del contenitore assegnato con riferimento alla tipologia di utenza ed ai programmati turni di raccolta.

      Tali rifiuti devono inoltre rispondere ai seguenti criteri di qualità:

a)   non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, se non siano stati bonificati;

b)   non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal soggetto gestore, ad esempio:

-  consistenza non solida;

-  produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione; - fortemente maleodoranti;

-  eccessiva polverulenza.

2)   Il produttore di rifiuti assimilati agli urbani che rispettano tali criteri, non dovrà più provvedere al loro smaltimento bensì, con regime tariffario della categoria di appartenenza, dovrà usufruire del servizio di raccolta e smaltimento espletato dall'Ente Gestore. In alcuni casi possono convivere le due situazioni: una parte di rifiuti (gli assimilati agli urbani) raccolta e smaltita dall'Ente Gestore ed una parte (i rifiuti speciali non assimilati) smaltita a carico del produttore sotto il controllo del Comune.

3)   Alle superfici ove si formano i rifiuti speciali assimilati agli urbani, secondo i criteri suindicati, viene applicata la tassa/tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nei modi stabiliti dal Regolamento per l'applicazione della Tassa/Tariffa sui Rifiuti. Per contro è garantito, senza ulteriori oneri, lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta, che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative ed operative dell'Ente Gestore.

4)   E' vietata la sottoscrizione di contratti con ditte esterne per la raccolta e smaltimento di rifiuti rispondenti ai criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione agli urbani.

Art. 10
Competenze del soggetto gestore

1)   Al soggetto gestore competono obbligatoriamente le seguenti attività, alle quali lo stesso può provvedere direttamente o mediante soggetti terzi:

a)   la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani in tutte le singole fasi;

b)  l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti;

c)   l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dai decreti attutivi del D.Lgs. n. 22/97 e dal D. L.gs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

d)  l'informazione e l'istruzione alle utenze circa le modalità e gli orari della gestione e della raccolta dei rifiuti, nonché sulle modalità di ispezione e controllo del rispetto delle norme vigenti e del Regolamento;

e)   l'individuazione delle nuove tipologie di rifiuto proposte in conferimento dalle utenze domestiche presso l'ecocentro, l'organizzazione della nuova raccolta, l'informazione e l'istruzione delle utenze circa le modifiche delle tipologie dei rifiuti conferibili presso l'ecocentro.

2)   Il soggetto gestore può svolgere attività di predisposizione di proposte, da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale, finalizzate a definire quanto segue:

a)   individuazione o modifiche della perimetrazione delle zone corrispondenti a diverse modalità o frequenza di effettuazione del servizio di asporto dei rifiuti urbani;

b)  le modalità di conferimento al servizio di raccolta delle varie tipologie di materiali;

c)   l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

d)  l'individuazione di apposite piazzole ed aree per il posizionamento di contenitori o punti di raccolta dei rifiuti urbani.

3)   II soggetto gestore, in accordo con il Comune, può svolgere inoltre le seguenti attività:

a)   l'ispezione dei contenitori e dei sacchetti dei rifiuti, purché selettiva ed effettuata nel rispetto delle norme sulla "privacy ";

b)  l'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare;

c)   la definizione dei criteri per la stipula di eventuali convenzioni per la gestione di specifici servizi di raccolta effettuata avvalendosi della collaborazione di Associazioni di volontariato o della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Art. 11
Competenze del Comune

1)   AI Comune competono le seguenti attività:

a)   l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti;

b)  l'adozione di misure di sorveglianza volte all'individuazione ed eventuale sanzione di comportamento illecito o comunque non consentito ai sensi del presente Regolamento;

c)   l'adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti dei responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi del D. L.gs. n. 152/2006 e s.m.i.;

d)  l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area ricompresa nel solo territorio comunale;

e)   l'emissione di ordinanza volta a ottenere la rimozione di rifiuti in aree scoperte private la cui presenza comprometta l'igiene o il decoro pubblico. Nel caso di inosservanza il Comune può provvedere alla pulizia per tramite del soggetto gestore, rimettendone i costi ai proprietari o conduttori;

f)   l'emissione di ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo;

g)   l'approvazione delle proposte del soggetto gestore.

Art. 12
Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilabili

1)   Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività di conferimento previste nel presente Regolamento per detti rifiuti.

Art. 13
Obblighi dei produttori di rifiuti speciali, tossici o nocivi

1)   Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori di rifiuti stessi direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati dalla Regione ovvero mediante conferimento di detti rifiuti al gestore del servizio, qualora attivato dal gestore stesso, con il quale dovrà essere stipulata apposita convenzione a titolo oneroso.

TITOLO II
NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Art. 14
Definizione di zona di raccolta

1)   La raccolta dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e pertanto l'Amministrazione Comunale è impegnata ad assicurarla in tutto il suo territorio, comprese le zone con case sparse.

Art. 15
Modalità di conferimento dei rifiuti

1)   II conferimento dei rifiuti costituisce la fase con cui i rifiuti vengono portati dagli utenti del servizio all'esterno della proprietà, immobiliare da questi utilizzata ovvero delle relative pertinenze, nel rispetto delle modalità previste dal presente Regolamento per ciascuna frazione di rifiuto, per consentire al soggetto gestore l'effettuazione delle successive fasi di gestione del ciclo dei rifiuti.

2)   Si considerano all'esterno della proprietà immobiliare le strade pubbliche e le strade private di consolidato uso pubblico.

3)   Le attrezzature e i contenitori per esposizione assegnati in comodato secondo le modalità di seguito meglio specificate, rimangono di proprietà del soggetto gestore. L'utente deve utilizzare tali materiali solo per le operazioni di conferimento previste dal presente regolamento. Sarà compito dell'utenza inoltre mantenere i medesimi in buono stato di conservazione.

4)   I contenitori multi-utenza posizionati per lo svuotamento secondo le modalità approvate dal soggetto gestore, possono essere movimentati solo dal soggetto gestore stesso o dagli utenti assegnatari.

5)   Sono previsti lavaggi periodici dei contenitori multiutenza che verranno effettuati a cura del soggetto gestore.

6)   La pulizia delle aree individuate ai sensi dei secondo capoverso del presente articolo, nonché la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi in area pubblica spetta al soggetto gestore. E' vietato depositare rifiuti, sia pure raccolti in appositi sacchetti, sopra o attorno ai contenitori, o dove gli stessi erano posizionati secondo il precedente metodo di raccolta. La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza.

7    I conferimento dei rifiuti avviene con diverse modalità, distinte per tipologia di rifiuto conferito e per tipologia di utenza servita

8)   I sacchetti o contenitori individuali vanno posizionati ben chiusi all'esterno delle proprietà immobiliari come sopra indicato.

9)   Gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi siano di provenienza di una singola utenza certa e non siano conformi, per natura, momento di conferimento o confezionamento, a quanto previsto nel presente Regolamento. In tal caso il gestore del servizio provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità. L'utente dovrà provvedere a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo confezionamento.

10) II Comune, direttamente o tramite il soggetto gestore o suoi incaricati, potrà eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori soltanto in forma selettiva e comunque nel rispetto delle norme sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento.

Art. 16
Conferimento del rifiuto organico

1)   Il conferimento della frazione umida (organico) dei rifiuti urbani deve essere effettuato a cura degli utenti in appositi sacchetti in materiale biodegradabile a perdere da esporre e da conferire in appositi contenitori individuali, per il successivo ritiro da parte del soggetto gestore. I sacchetti vengono forniti e distribuiti dal soggetto gestore in numero idoneo. Gli utenti sono tenuti ad usare esclusivamente i sacchetti in materiale biodegradabile forniti dal soggetto gestore. II conferimento avviene con una modalità mista ("porta a porta" e semidomiciliare), cioè in parte con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, a mezzo di bidoncini, secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze ed in parte attraverso lo svuotamento dei bidoncini posti sulla strada o a servizio di condomini, nei quali i cittadini svuotano i mastelli preventivamente distribuiti.

      Le utenze domestiche ricevono, ad avvio del sistema, una prima dotazione di sacchetti assieme ad un opuscolo informativo contenente istruzioni circa la separazione e l'esposizione dei rifiuti e un contenitore rigido (per le sole utenze che non praticano il compostaggio domestico) per il conferimento al servizio di raccolta dell'umido.

      Esse provvedono a separare la frazione organica (scarti alimentari, rifiuto "umido") impiegando esclusivamente l'apposito sacchetto in materiale biodegradabile.

      Ove sia dimostrata l'impossibilità di posizionamento dei cassonetti o dei bidoni presso un'utenza condominiale per la quale sia prevista la modalità condominiale, il soggetto gestore può autorizzare specifiche- deroghe. La deroga potrà essere revocata in qualsiasi momento da parte del soggetto gestore ove quest'ultimo riscontri la presenza delle condizioni per l'attivazione della modalità condominiale.

      Ove, pur non rientrando nel limite di utenze per il quale è prevista la modalità condominiale, si dimostri la necessità per un condominio di adottare tale modalità, il soggetto gestore potrà autorizzare ed attivare la modalità medesima. La deroga potrà essere revocata in qualsiasi momento da parte del soggetto gestore ove quest'ultimo riscontri la cessazione delle condizioni che giustifichino l'adozione della modalità condominiale.

2)   Le utenze non domestiche che effettuano attività di trasformazione, somministrazione o vendita di alimenti che comportano una elevata produzione di rifiuto umido, (alimentari, frutta-verdura, ristoranti, bar, alberghi, comunità, mense, ecc.) che rientrano nel sistema di raccolta porta a porta delle attività commerciali devono conferire i rifiuti in contenitori da 240 litri che saranno forniti dal soggetto gestore. Salvo eccezioni che saranno valutate e autorizzate dal soggetto gestore e per le quali verrà assegnato un contenitore dotato di apposita serratura, i contenitori dovranno essere tenuti all'interno dell'utenza stessa ed esposti soltanto la sera che precede il giorno della raccolta o entro l'orario di inizio del servizio del giorno stesso.

3)   E' possibile il conferimento della frazione vegetale all'interno del normale circuito di ritiro dell'organico solo in piccole quantità (fiori recisi, piccole piante da vaso). I residui di potatura dovranno essere invece conferiti al "giro verde", servizio domiciliare di raccolta del verde. 4 Su richiesta dell'utente e previo versamento di congrua cauzione potranno essere forniti contenitori per il compost domestico, nei quali conferire la frazione umida dei rifiuti nonché il verde e le ramaglie.

Art. 17
Conferimento del rifiuto secco non riciclabile

1)   II conferimento del rifiuto secco non riciclabile è effettuato in sacchetti semitrasparenti a perdere o mediante l'utilizzo di appositi bidoncini. II conferimento avviene con la modalità "porta a porta" cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, a mezzo di sacchetti o di cassonetti/bidoncini, quando assegnati, secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze.

      Ove il conferimento è effettuato mediante sacchi o sacchetti gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente eventuali oggetti taglienti o acuminati prima della loro introduzione. Le utenze domestiche ricevono, ad avvio del sistema, una prima dotazione di sacchetti assieme ad un opuscolo informativo contenente istruzioni circa la separazione e l'esposizione dei rifiuti; esse provvedono a conferire la frazione secca non riciclabile (cioè quella residuata dalle varie separazioni) impiegando esclusivamente l'apposito sacchetto in polietilene o quando assegnati impiegando il cassonetto/bidoncino assegnato.

      E' vietato introdurre nei cassonetti materiali accesi o incandescenti (braci, mozziconi di sigaretta, ecc.).

      E' vietato introdurre nei contenitori oggetti di grosso volume (ad esempio imballaggi non riciclabili), nel qual caso dovranno essere ridotti in pezzi in modo da non sprecare lo spazio a disposizione.

      L'esposizione per lo svuotamento dovrà essere effettuata a cura ed onere di ciascun condominio, la sera che precede il giorno stabilito per la raccolta o entro l'orario di inizio del servizio del giorno stesso.

      I contenitori dovranno essere esposti dagli utenti in prossimità della pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole caricamento, esclusivamente negli orari indicati dal soggetto gestore. Al termine delle operazioni di svuotamento i cassonetti dovranno essere immediatamente ritirati a cura del condominio.

      Nel caso in cui sia concordato con il soggetto gestore il posizionamento all'interno dell'area condominiale anche per lo svuotamento, dovrà essere garantito uno spazio circostante idoneo per la manovra degli automezzi del servizio, in particolare vietando il parcheggio di veicoli a fianco o in prossimità dei cassonetti o dei contenitori.

      Ove sia dimostrata l'impossibilità di posizionamento dei cassonetti presso un'utenza condominiale per la quale sia prevista la modalità condominiale, il soggetto gestore può autorizzare specifiche deroghe.

      La deroga potrà essere revocata in qualsiasi momento da parte del soggetto gestore ove quest'ultimo riscontri la presenza delle condizioni per l'attivazione della modalità condominiale.

      Ove, pur non rientrando nel limite di utenze per il quale è prevista la modalità condominiale, si dimostri la necessità per un condominio di adottare tale modalità, il soggetto gestore potrà autorizzare ed attivare la modalità medesima. La deroga potrà essere revocata in qualsiasi momento da parte del soggetto gestore ove quest'ultimo riscontri la cessazione delle condizioni che giustifichino l'adozione della modalità condominiale.

3)   Le utenze non domestiche verranno dotate, laddove necessario in relazione alla quantità di rifiuto secco non riciclabile prodotto o previsto dal soggetto gestore, di cassonetti di capacità adeguata alle esigenze. Tali contenitori dovranno essere tenuti di norma all'interno della proprietà delle singole utenze ed esposti soltanto la sera che precede il giorno della raccolta o comunque entro l'orario di inizio del servizio del giorno stesso.

Art. 18
Conferimento di pannolini e pannoloni

1)   Il conferimento del rifiuto secco non riciclabile costituito da pannolini e pannoloni è effettuato, di norma, insieme alla raccolta del "secco", senza particolari formalità.

      II conferimento è, altresì, consentito nei giorni in cui è prevista la raccolta dell'umido", purché in appositi sacchetti in PE di colore rosso a perdere, che vengono forniti e distribuiti dal soggetto gestore, in numero idoneo, alle famiglie con minori al di sotto di tre anni e/o con incontinenti, e sono ritirabili presso (Ecosportello o presso altri punti di distribuzione predisposti dal soggetto gestore.

2)   Il conferimento avviene con la modalità "porta a porta" cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, sia nei giorni di raccolta del secco che della frazione umida.

Art. 19
Conferimento di materiale cartaceo

1)   I rifiuti riciclabili in materiale cartaceo sono costituiti da giornali, riviste, carta utilizzata da uffici sia privati che pubblici e da tutti gli imballaggi in cartone, inclusi i contenitori per liquidi e alimenti in materiale poliaccoppiato a base cellulosica.

      Il loro conferimento viene effettuato secondo le seguenti modalità:

-    per la carta:

a)   i  rifiuti cartacei, compresi i contenitori in materiale poliaccoppiato a base cellulosica per liquidi e alimenti (es. contenitori per latte e bevande, tipo "tetrapak "), devono essere conferiti, liberati da eventuali parti in metallo o in plastica, o in contenitori che devono essere recuperati dall'utenza dopo la raccolta, o in borse o scatoloni di carta a perdere. La loro raccolta avviene con la modalità "porta a porta" cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze.

b)   è vietata l'introduzione di materiali diversi quali sacchetti in plastica o altri rifiuti;

c)   in presenza di consistenti produzioni di rifiuti cartacei da parte di attività di servizi che saranno valutati dal soggetto gestore di concerto con l'Amministrazione Comunale potrà essere attuato un servizio di raccolta direttamente presso gli uffici, con modalità e calendario da stabilire dal soggetto gestore. Il conferimento verrà comunque effettuato a cura dell'utente nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 15.

-    per il cartone:

a)   gli imballaggi a base cellulosica, preventivamente piegati e compattati per ridurne il volume e separati da eventuale materiale diverso (polistirolo, plastiche, ecc.), devono essere conferiti ordinatamente al di fuori della proprietà privata legati con spago (senza utilizzare leganti in plastica o metallo) o in appositi luoghi predefiniti dal soggetto gestore, la sera precedente il giorno previsto per la raccolta o la mattina stessa prima dell'inizio del servizio; in occasione di festività infrasettimanali il servizio di raccolta proseguirà nei giorni di raccolta precedenti o successivi previsti dal calendario annuale;

b)   tale materiale può altresì essere conferito con le medesime prescrizioni presso l'Ecocentro.

Art. 20
Conferimento di materiale plastico

1)   I rifiuti riciclabili in materiale plastico sono costituiti da: tutti i contenitori in plastica che riportino la sigla PET, PE, PVC, PP, ecc..., e quindi sono esclusi: i giocattoli, custodie per cd e musicassette, piatti, bicchieri e posate in plastica, grucce appendiabiti, beni durevoli in plastica ( elettrodomestici, articoli casalinghi, ecc.) e tutti gli imballaggi con evidenti residui del contenuto (rifiuto pericoloso, non pericoloso o putrescibile).

2)   I rifiuti plastici, devono essere conferiti, liberati da eventuali parti in metallo o in plastica, o in contenitori che devono essere recuperati dall'utenza dopo la raccolta. La loro raccolta avviene con la modalità "porta a porta" cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze o possono essere conferiti presso l'Ecocentro;

3)   In presenza di consistenti produzioni di rifiuti plastici da parte di attività di servizi che saranno valutati dal soggetto gestore di concerto con l'Amministrazione Comunale potrà essere attuato un servizio di raccolta direttamente presso gli uffici, con modalità e calendario da stabilire dal soggetto gestore. II conferimento verrà comunque effettuato a cura dell'utente nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 15.

Art. 21
Conferimento verdi e ramaglie

1)   I rifiuti costituiti da erba, foglie, ramaglie, sfalci, residui della potatura delle piante, vanno conferiti negli appositi contenitori che devono essere recuperati dall'utenza dopo la raccolta. In detti contenitori non vanno conferiti scarti alimentari e tutti gli altri rifiuti.

Art. 22
Conferimento indumenti usati

1)   Il rifiuto riciclabile costituito da indumenti usati è cosi individuato:

-    capi di abbigliamento ancora utilizzabili puliti;

-    calzature ancora utilizzabili e pulite;

-    cinture e accessori per l'abbigliamento utilizzabili.

      Tali rifiuti devono essere introdotti, in sacchi chiusi, negli appositi contenitori stradali metallici. Il conferimento verrà effettuato a cura dell'utente nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 15. 2 I rifiuti di cui alle lettere a), b) e c) non più utilizzabili vanno conferiti con il rifiuto secco non riciclabile come definito dall'art. 5 punto c.

Art. 23
Conferimento rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie

1)   I rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie sono cosi individuati:

a)   pile a bottone;

b)  pile stilo;

c)   batterie per attrezzature elettroniche.

2)   Tali rifiuti devono essere conferiti sfusi negli appositi contenitori stradali riportanti la scritta " Raccolta pile esauste " presenti sul territorio comunale, ovvero negli appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni da cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi ad essi attinenti (negozi, supermercati, ecc.).

Art. 24
Conferimento rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali

1)   I rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali sono cosi individuati:

a)   farmaci;

b)  fiale per iniezioni inutilizzate;

c)   disinfettanti.

2)   Tali rifiuti devono essere conferiti, privi dell'imballaggio esterno, negli appositi contenitori stradali riportanti la scritta "Raccolta medicinali scaduti " presenti sul territorio comunale, ovvero negli appositi contenitori posti presso le Farmacie.

      Il conferimento verrà effettuato a cura dell'utente nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 15.

Art. 25
Trasporto dei rifiuti

1)   Il trasporto comprende tutte le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzatura o da impianto al luogo di trattamento. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie secondo i principi generali di cui all'art.. 2 del presente Regolamento. 2 I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

Art. 26
Trattamento dei rifiuti

1)   Il trattamento comprende le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione compreso l'incenerimento, il deposito e la discarica nel suolo o sul suolo in impianti ad interramento controllato.

2)   Il trattamento dei rifiuti deve essere effettuato a mezzo di appositi impianti autorizzati ai sensi dei decreti attuativi del D.Lgs. n. 22/97 e dell'art. 208 del D. L.gs. n. 152/2006 e s.m.i..

TITOLO III
NORME RELATIVE AI RIFIUTI SPECIALI

Art. 27
Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali

1)   I rifiuti speciali sono caratterizzati e classificati, ai fini dello smaltimento, a cura e spese- dei produttore e/o detentore, anche mediante relazioni descrittive ed analisi chimico-fisiche, tossicologiche e merceologiche.

Art. 28
Rifiuti speciali da cantieri edili e simili

1)   Lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti da cantieri edili e simili è a carico dell'esecutore dei lavori che vi provvede in conformità alla normativa vigente.

2)   I rifiuti speciali derivanti dall'attività di demolizione, costruzione e scavo devono essere preferibilmente riutilizzati come materiali di riempimento e/o sottofondi; i soggetti che intendono reimpiegare i suddetti rifiuti devono attenersi alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 29
Rifiuti speciali costituiti da beni durevoli

1)   I rifiuti costituiti da beni durevoli, prodotti da utenze non domestiche sono rifiuti speciali non assimilabili.

2)   Sono altresì considerati rifiuti speciali tutti quei rifiuti costituiti da beni che hanno terminato la loro funzione, prodotti da utenze non domestiche composti o contenenti materiali elettronici. 3 Lo smaltimento dei rifiuti indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo è a carico dei produttori.

Art. 30
Oneri dei produttori e dei detentori

1)   Gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti speciali sono a carico del produttore o dei detentori che devono consegnare i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato.

2)   II produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

a)   autosmaltimento dei rifiuti;

b)  conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;

c)   conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;

d)  esportazione dei rifiuti con le modalità previste dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

TITOLO IV
DIVIETI, CONTROLLI, SANZIONI

Art. 31
Divieti

1)   Ai sensi del presente Regolamento è vietato:

a)   l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o adibite ad uso pubblico a sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

b)  ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati " dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale;

c)   esporre sacchetti contenenti rifiuti sulla via pubblica al di fuori dei giorni e degli orari stabiliti dal soggetto gestore;

d)  l'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dal soggetto gestore per la raccolta dei rifiuti;

e)   intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;

f)   il conferimento di imballaggi voluminosi se non siano stati precedentemente sminuzzati;

g)   il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore;

h)   lo spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati ai fini dello svuotamento;

i)    inserire nei contenitori o nei sacchetti rifiuti che possano causare lesioni;

j)   conferire al servizio di raccolta rifiuti soggetti a particolare conferimento;

k)  abbandonare bottiglie o altri oggetti fuori delle campane previste per la raccolta del multimateriale;

l)    smaltire rifiuti tossici nocivi al di fuori delle norme di legge vigenti;

m)  il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti ospedalieri non assimilati ai rifiuti urbani;

n)   l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con rifiuti, anche di piccole dimensioni (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spandimenti di liquidi e sostanze inquinanti

Art. 32
Vigilanza e controlli;(1)

1.   Ai Sensi dell’art. 197 del D.Lgs n. 152/2006, le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

2.   Ai sensi dell’art. 198 comma 2 del D.lgs il Comune concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti con il presente Regolamento;

3.   Nel territorio comunale, il compito di far osservare le disposizioni del regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o agli ispettori ambientali individuati tra i dipendenti del gestore del servizio, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione personale di altri enti, preposti alla vigilanza.

4.   Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri soggetti indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

5.   All'accertamento delle violazioni di disposizioni del regolamento possono altresì procedere gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia statale.

6.   I verbali redatti nell'esercizio di dette funzioni, hanno efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile”.

7.   Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati anche tramite i sistemi informativi messi a disposizione dall’Amministrazione.

(1) Il testo dell’art. 32 è stato sostituito con deliberazione di c.c. n. 32 del 11/08/2010

Art. 33
Sanzioni

1)   Le violazioni al presente Regolamento, ove non costituenti reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste da altre norme statali o regionali, sono punibili con la sanzione amministrativa da • 25,00 a • 500,00 euro

2)   Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al capo 1 della Legge 24/11/1981, n. 689, recante norme sulla depenalizzazione.

3)   Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità, trovano applicazione le sanzioni penali previste dalla normativa vigente. 4 Nei confronti dei titolari degli enti e imprese che effettuano una delle fasi dello smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o senza osservare le prescrizioni previste, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente

TITOLO IV
DISPOSIZIONI  FINALI

Art. 34
Assunzione del servizio

1)   Il Comune di Massa D'Albe assume, con diritto di privativa, ai sensi dell'art. 196 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. il servizio di gestione dei rifiuti urbani. 2 il Comune può affidare in tutto o in parte ii servizio a terzi.

Art. 35
Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

1)   Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui ai decreti attuativi del D.Lgs. n. 22197 e del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché quanto previsto dai regolamenti comunali di igiene-sanità e di polizia urbana e dalle leggi e disposizioni regionali inerenti i rifiuti solidi urbani ed assimilati

Art. 36
Efficacia del presente regolamento

1)   II presente Regolamento entra in vigore secondo le disposizioni contenute nello Statuto Comunale.

2)   Ogni precedente disposizione regolamentare comunale in materia si intende espressamente abrogata con il presente Regolamento.