GIUNTA REGIONALE
Omissis
Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto, in particolare, l’allegato XV Ter del predetto Regolamento rubricato “Restrizioni” - nella formulazione definita a seguito dell’inserimento apportato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 di modifica del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 ed abrogazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 - e nello specifico il punto D “Sottoprodotti”, il quale prevede che:
- è
vietata
- le
fecce di vino e
- sono
vietate
- fatta
salva
Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 relativo all'OCM del mercato vitivinicolo;
Visto in particolare l'articolo 22 del predetto Regolamento che prevede, tra l’altro, che i produttori sono tenuti a ritirare i sottoprodotti della vinificazione o di qualsiasi altra operazione di trasformazione dell’uva, alle seguenti condizioni:
- i
sottoprodotti siano ritirati rapidamente e al più tardi entro
- il ritiro avvenga nel rispetto della normativa comunitaria in vigore, in particolare in materia ambientale;
Vista
- all’articolo
9, comma 1, che le Regioni e le Province Autonome stabiliscano annualmente il
periodo entro il quale sono consentite le fermentazioni e le rifermentazioni
vinarie e che, comunque, tale periodo non può superare
- all’articolo
14, comma 1, che
Considerato che ogni anno con Determinazione del Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato è fissato il periodo vendemmiale, prevedendo anche il relativo termine finale;
Visto il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) 27 novembre 2008, n. 5396, recante “Disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione”;
Visto, il decreto MIPAAF 4 agosto 2010, n. 7407, recante modifiche al decreto 27 novembre 2008, n. 5396 sopra citato;
Considerato che il decreto n. 5396/2008, come
modificato dal decreto n. 7407/2010, prevede, tra l’altro, che in applicazione
degli articoli 22 e seguenti del regolamento CE n. 555/2008 della Commissione,
i produttori tenuti a ritirare i sottoprodotti della vinificazione, adempiono
al loro obbligo con
- uso agronomico diretto, mediante
- uso agronomico indiretto, mediante
l’utilizzo dei sottoprodotti per
- uso energetico, mediante l’utilizzo dei
sottoprodotti quale biomassa per
- uso farmaceutico, mediante l’utilizzo
dei sottoprodotti per
- uso cosmetico, mediante l’utilizzo dei
sottoprodotti per
Preso atto che l'articolo 1 del decreto n. 7407/2010, che modifica l’articolo 5 del decreto MIPAAF n. 5396, prevede, tra l’altro:
- al comma 4 che le Regioni e le Province autonome stabiliscono tempi e modalità di distribuzione dei sottoprodotti per uso agronomico in relazione al mantenimento della fertilità e della struttura delle superfici agricole utilizzate, prevedendo esclusioni o limitazioni di superfici da destinare;
- al comma 9 che ai fini della qualificazione dei materiali quali sottoprodotti si applicano le disposizioni della parte quarta del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, recante “Norme in materia ambientale” e le disposizioni che disciplinano le caratteristiche e le condizioni di utilizzo dei prodotti;
Visto in particolare l’art. 183, comma 1, lettera p) del Decreto legislativo n. 152/2006, che definisce “sottoprodotto” le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:
- siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
- il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
- soddisfino i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
- non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale, ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
- abbiano un valore economico di mercato;
Considerato che le vinacce e le fecce, se rispettano le condizioni di cui all’art. 183, comma 1, lettera p) rientrano fra i sottoprodotti, in quanto risultato del processo di fermentazione delle uve e della produzione di vino e quindi possono essere impiegate nella gestione agronomica delle superfici agricole;
Atteso che ogni beneficiario di pagamenti diretti o di aiuti comunitari di cui all’art. 1, comma 2 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 è soggetto al regime di condizionalità stabilito ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 ed è tenuto pertanto al rispetto degli impegni relativi ai criteri di gestione obbligatori ed al mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, quali tra tutti il rispetto della norma relativa al mantenimento del livello di sostanza organica del suolo, mediante opportune pratiche agricole quali sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica;
Ritenuto opportuno stabilire tempi e modalità di distribuzione per l'uso agronomico dei sottoprodotti della vinificazione sul territorio della Regione Abruzzo, di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Vista
Dato atto che, il Dirigente del Servizio
Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Politiche Agricole, e di Sviluppo
Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, e Emigrazione apponendo
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, le modalità d’impiego ad uso agronomico dei sottoprodotti derivanti dai processi di vinificazione (Allegato A) e il modello di comunicazione (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, composti rispettivamente di n. 1 e n. 3 facciate;
2) di pubblicare, integralmente, il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Seguono allegati