GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l’allegato XV Ter del predetto Regolamento rubricato “Restrizioni” - nella formulazione definita a seguito dell’inserimento apportato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 di modifica del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 ed abrogazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 - e nello specifico il punto D “Sottoprodotti”, il quale prevede che:

-    è vietata la sovrappressione delle uve e che gli Stati membri stabiliscono la quantità minima di alcole che dovranno contenere la vinaccia e le fecce dopo la pressatura delle uve ad un livello almeno pari al 5 % del volume di alcole contenuto nel vino prodotto (paragrafo 1);

-    le fecce di vino e la vinaccia non possono essere impiegate per ottenere vino o bevande destinate al consumo umano diretto, salvo per l’alcole, l’acquavite o il vinello (paragrafo 2);

-    sono vietate la pressatura delle fecce di vino e la rifermentazione della vinaccia per scopi diversi dalla distillazione o dalla produzione di vinello (paragrafo 3);

-    fatta salva la possibilità per gli Stati membri di decidere di prescrivere l’eliminazione dei sottoprodotti tramite distillazione, le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di persone che detengono sottoprodotti sono tenute a eliminarli a condizioni che la Commissione stabilisce secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4 (paragrafo 5);

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 relativo all'OCM del mercato vitivinicolo;

Visto in particolare l'articolo 22 del predetto Regolamento che prevede, tra l’altro, che i produttori sono tenuti a ritirare i sottoprodotti della vinificazione o di qualsiasi altra operazione di trasformazione dell’uva, alle seguenti condizioni:

-    i sottoprodotti siano ritirati rapidamente e al più tardi entro la fine della campagna nel corso della quale sono stati ottenuti con indicazione dei quantitativi nei registri;

-    il ritiro avvenga nel rispetto della normativa comunitaria in vigore, in particolare in materia ambientale;

Vista la Legge 20 febbraio 2006 n. 82, recante “Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l’organizzazione comune di mercato (OCM) del vino”, che dispone:

-    all’articolo 9, comma 1, che le Regioni e le Province Autonome stabiliscano annualmente il periodo entro il quale sono consentite le fermentazioni e le rifermentazioni vinarie e che, comunque, tale periodo non può superare la data del 31 dicembre dell’anno in cui il provvedimento viene adottato;

-    all’articolo 14, comma 1, che la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con il provvedimento delle Regioni e delle province Autonome di Trento e Bolzano;

Considerato che ogni anno con Determinazione del Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato è fissato il periodo vendemmiale, prevedendo anche il relativo termine finale;

Visto il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) 27 novembre 2008, n. 5396, recante “Disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione”;

Visto, il decreto MIPAAF 4 agosto 2010, n. 7407, recante modifiche al decreto 27 novembre 2008, n. 5396 sopra citato;

Considerato che il decreto n. 5396/2008, come modificato dal decreto n. 7407/2010, prevede, tra l’altro, che in applicazione degli articoli 22 e seguenti del regolamento CE n. 555/2008 della Commissione, i produttori tenuti a ritirare i sottoprodotti della vinificazione, adempiono al loro obbligo con la consegna, totale o parziale, in distilleria degli stessi o mediante il ritiro sotto controllo, per i seguenti usi alternativi:

-    uso agronomico diretto, mediante la distribuzione dei sottoprodotti nei terreni agricoli, nel limite di 3.000 kg per ettaro di superficie agricola risultante nel fascicolo aziendale, a condizione di un espresso impegno ad utilizzare i sottoprodotti stessi per uso agronomico;

-    uso agronomico indiretto, mediante l’utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di fertilizzanti;

-    uso energetico, mediante l’utilizzo dei sottoprodotti quale biomassa per la produzione di biogas o per alimentare impianti per la produzione di energia, utilizzati anche congiuntamente ad altre fonti energetiche destinabili alla produzione di biogas o biomasse combustibili;

-    uso farmaceutico, mediante l’utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di farmaci;

-    uso cosmetico, mediante l’utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di cosmetici;

Preso atto che l'articolo 1 del decreto n. 7407/2010, che modifica l’articolo 5 del decreto MIPAAF n. 5396, prevede, tra l’altro:

-    al comma 4 che le Regioni e le Province autonome stabiliscono tempi e modalità di distribuzione dei sottoprodotti per uso agronomico in relazione al mantenimento della fertilità e della struttura delle superfici agricole utilizzate, prevedendo esclusioni o limitazioni di superfici da destinare;

-    al comma 9 che ai fini della qualificazione dei materiali quali sottoprodotti si applicano le disposizioni della parte quarta del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, recante “Norme in materia ambientale” e le disposizioni che disciplinano le caratteristiche e le condizioni di utilizzo dei prodotti;

Visto in particolare l’art. 183, comma 1, lettera p) del Decreto legislativo n. 152/2006, che definisce “sottoprodotto” le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:

-    siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;

-    il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;

-    soddisfino i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;

-    non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale, ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;

-    abbiano un valore economico di mercato;

Considerato che le vinacce e le fecce, se rispettano le condizioni di cui all’art. 183, comma 1, lettera p) rientrano fra i sottoprodotti, in quanto risultato del processo di fermentazione delle uve e della produzione di vino e quindi possono essere impiegate nella gestione agronomica delle superfici agricole;

Atteso che ogni beneficiario di pagamenti diretti o di aiuti comunitari di cui all’art. 1, comma 2 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 è soggetto al regime di condizionalità stabilito ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 ed è tenuto pertanto al rispetto degli impegni relativi ai criteri di gestione obbligatori ed al mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, quali tra tutti il rispetto della norma relativa al mantenimento del livello di sostanza organica del suolo, mediante opportune pratiche agricole quali sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica;

Ritenuto opportuno stabilire tempi e modalità di distribuzione per l'uso agronomico dei sottoprodotti della vinificazione sul territorio della Regione Abruzzo, di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Vista la legge regionale n. 77/99;

Dato atto che, il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Politiche Agricole, e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, e Emigrazione apponendo la propria firma in calce al presente provvedimento ha attestato, per quanto di propria competenza, la regolarità tecnico-amministrativa e la legittimità della presente deliberazione;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1)   di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, le modalità d’impiego ad uso agronomico dei sottoprodotti derivanti dai processi di vinificazione (Allegato A) e il modello di comunicazione (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, composti rispettivamente di n. 1 e n. 3 facciate;

2)   di pubblicare, integralmente, il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Seguono allegati